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AS 2012 2863

Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi

Ordinanza concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA)

Modifica del 9 maggio 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 agosto 20081 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 1 e 2 1 Il documento veterinario comune di entrata (DVCE) deve essere compilato in tutte le sue parti per ogni partita controllata dal servizio veterinario di confine. La parte 1 deve essere compilata elettronicamente dalla persona soggetta all’obbligo di dichia- razione mediante Traces, le parti restanti dal servizio veterinario di confine. Per le partite di cui all’articolo 19 capoverso 1 il DVCE non deve essere compilato. 2 Per i pesci e i prodotti della pesca destinati a privati esclusivamente per uso perso- nale, la parte 1 del DVCE può essere compilata in forma cartacea, purché il peso netto della partita non superi i 30 chilogrammi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.

9 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 916.443.13

2012-0544 2863

Importazione e transito per via aerea di prodotti animali provenienti RU 2012 da Paesi terzi