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AS 2012 3683

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del 27 giugno 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia è modificata come segue:

Ingresso vista la legge del 20 giugno 19862 sulla caccia (Legge sulla caccia); visto l’articolo 29f capoverso 2 lettere a, c e d della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20054 sulla protezione degli animali,

Sostituzione di un termine Negli articoli 15, 15a, 17 e 18 capoverso 1 il termine «legge» è sostituito con il termine «legge sulla caccia».

Art. 1 Abrogato

1 Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti: a. trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto, purché vengano controllate giornalmente; b. lacci, calappi metallici, reti, panioni e ami;

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c. nella caccia da tana: la gassatura e la fumicatura di tane, lo stanamento di tassi, l’impiego di pinze e pali, gli spari per stanare la preda e l’impiego con- temporaneo di più di un cane per tana; d. animali vivi da richiamo; e. apparecchi elettronici per la riproduzione del suono per attirare animali, dispositivi che producono un elettrochoc, fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti nonché puntatori laser, dispositivi di puntamento notturno e combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili; f. esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni, narcotici ed esche avvelenate o narco- tizzanti; g. balestre, archi, fionde, giavellotti, lance, coltelli, fucili e pistole ad aria com- pressa; h. armi semiautomatiche con magazzino con oltre due colpi, fucili a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12), armi automatiche e armi da pugno; i. armi da fuoco:

1. la cui canna è inferiore a 45 cm,

2. il cui calcio è piegabile, telescopico o non solidamente collegato con il

sistema di percussione,

3. la cui canna è svitabile,

4. la cui canna è dotata di un silenziatore integrato o montabile;

j. lo sparare da imbarcazioni a motore con potenza superiore a 6 kW, salvo per evitare danni agli attrezzi da pesca posati durante l’esercizio della pesca pro- fessionale; k. lo sparare da veicoli a motore in moto, teleferiche, funicolari, seggiovie e sciovie nonché ferrovie e aeromobili; l. nella caccia agli uccelli acquatici: pallini di piombo. 2 In deroga al capoverso 1, per uccidere la selvaggina che non è in grado di fuggire possono essere utilizzati: a. armi da pugno per dare il colpo di grazia; b. coltelli e lance per dare una stoccata nella zona cardiopolmonare se la sel- vaggina è ferita e il colpo di grazia mette in pericolo persone, cani da caccia o beni materiali importanti. 2bis Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, per i mezzi ausiliari seguenti i Cantoni disciplinano: a. armi da fuoco: la munizione e il calibro ammessi, le distanze massime di tiro consentite nonché la prova periodica della precisione di tiro quale condi- zione per l’autorizzazione di caccia; b. cani da caccia: l’addestramento e l’impiego in particolare per il recupero, la ferma e il riporto, la caccia da tana nonché la caccia al cinghiale. 2ter L’UFAM può emanare direttive per l’impiego di mezzi ausiliari e sistemi.

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Art. 3 cpv. 1 lett. d 1 I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressa- mente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per: d. recuperare animali feriti o, se del caso, ucciderli.

Art. 3bis Specie cacciabili e periodi di protezione 1 Le specie cacciabili secondo l’articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitate o estese come segue: a. la moretta tabaccata e la starna sono protette; b. il corvo comune è cacciabile. 2 I periodi di protezione secondo l’articolo 5 della legge sulla caccia vengono limi- tati o estesi come segue: a. cinghiale: periodo di protezione dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione; b. cormorano: periodo di protezione dal 1° marzo al 31 agosto; c. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: periodo di protezione dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che rischiano di essere danneggiate.

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva, lett. c, f e g nonché 2

1 Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti tem-

poranei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni: c. causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da red- dito; f. costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d’inte- resse pubblico; g. causano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia.

2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:

a. l’entità dell’effettivo; b. la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo; c. la proporzione del danno e l’area interessata dallo stesso; d. le misure di prevenzione dei danni adottate; e. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull’effettivo; f. la situazione della rigenerazione nel bosco.

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Art. 4bis Zone di tranquillità per la selvaggina 1 Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno. 2 Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri. 3 L’UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Sostiene i Cantoni nell’informazione alla popola- zione in merito a tali zone. 4 L’Ufficio federale di topografia definisce nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno.

Art. 8 Messa in libertà di animali indigeni 1 Il Dipartimento può, con l’approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che: a. esiste un biotopo sufficientemente grande adatto alla specie; b. sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie; c. non ne deriva pregiudizio né per la conservazione della diversità delle specie e le peculiarità genetiche né per l’agricoltura e la selvicoltura.

2 L’UFAM può, con l’approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di

animali di specie protette già esistenti in Svizzera ma minacciate d’estinzione. L’autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capo- verso 1. 3 Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4).

Art. 8bis Gestione di animali non indigeni 1 Non possono essere messi in libertà animali che non appartengono alla diversità delle specie indigene. 2 L’importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all’alle- gato 1 sono soggette ad autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata se il richie- dente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico. 3 L’importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all’alle- gato 2 sono vietate. Per le detenzioni esistenti e per l’importazione e la detenzione a scopo di ricerca può essere rilasciata un’autorizzazione eccezionale se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selva- tico. L’autorizzazione per le detenzioni esistenti deve avere durata limitata.

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4 Sono competenti:

a. per l’autorizzazione di importazione: l’Ufficio federale di veterinaria, previa approvazione dell’UFAM; b. per l’autorizzazione di detenzione: le autorità cantonali. 5 I Cantoni prendono provvedimenti affinché gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico siano regolati e non si propaghino; nella misura del possibile, li allontanano se minacciano la diversità delle specie indigene. Essi ne informano l’UFAM. Per quanto necessario, l’UFAM coordina detti provve- dimenti.

Art. 9 cpv. 1 1 Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli.

Art. 10 cpv. 6 Abrogato

Art. 10bis Strategie di tutela di singole specie animali L’UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all’articolo 10 capo- verso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti: a. la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi; b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo; c. la promozione di misure di prevenzione; d. l’accertamento di danni e di pericoli; e. il risarcimento di misure di prevenzione e di danni; f. la dissuasione, la cattura o l’abbattimento, in particolare in base all’entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preli- minare dell’UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci; g. il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure; h. il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.

Art. 18bis Modifica degli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 Se acquisisce nuove conoscenze sull’invasività delle specie animali o sulla loro propagazione naturale, dopo aver sentito i servizi federali coinvolti e gli ambienti interessati il Dipartimento adegua gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2.

Art. 21 Abrogato

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II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 30 settembre 19915 sulle bandite federali

Art. 7 cpv. 4 4 L’Ufficio federale di topografia iscrive nelle carte nazionali per attività sulla neve le bandite federali di caccia nonché i percorsi utilizzabili al loro interno.

2. Ordinanza del 21 maggio 20086 sulla geoinformazione

Allegato 1, tabella, identificatori 170 e 179

Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

Inventario federale delle RS 922.0 UFAM A X 170 bandite di caccia federali art. 11 [Cantoni] (compresa la rete di RS 922.31 percorsi) art. 1 segg. Zone di tranquillità per la RS 922.01 Cantoni A X 179 selvaggina (compresa la art. 4bis [UFAM] rete di percorsi)

5 RS 922.31 6 RS 510.620

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III La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2012.

27 giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1

Specie animali non indigene la cui importazione e detenzione sono soggette ad autorizzazione

Nome scientifico Nome italiano

Sylvilagus spec. Coniglio coda di cotone Tamias sibiricus Tamia striato Ondatra zibethicus Topo muschiato Myocastor coypus Nutria Castor canadensis Castoro canadese Nyctereutes procyonoides Cane procione Procyon lotor Procione lavatore Neovison vison Visone americano Dama dama Daino Cervus nippon Cervo Sika Cervus canadensis Wapiti Odocoileus virginianus Cervo coda bianca Ovis aries Muflone Alectoris chukar Pernice chukan Alectoris rufa Pernice rossa Tadorna ferruginea Casarca Alopochen aegyptiaca Oca egiziana Branta canadensis Oca del Canada Cygnus atratus Cigno nero Myiopsitta monachus Parrocchetto monaco Psittacula krameri Parrocchetto dal collare Ibridi fra animali selvatici e animali domestici che secondo l’articolo 86 dell’ordinanza del 23 aprile 20087 sulla protezione degli animali sono equiparati agli animali selvatici.

7 RS 455.1

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Allegato 2

Specie animali non indigene la cui importazione e detenzione sono vietate

Nome scientifico Nome italiano

Sciurus carolinensis Scoiattolo grigio Oxyura jamaicensis Gobbo della Giamaica Ibridi di rapace

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