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AS 2012 5435

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del 1° giugno 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 21 6a. Pianificazione d’emergenza delle banche di rilevanza sistemica

Art. 21 Piano d’emergenza 1 La banca di rilevanza sistemica garantisce che in caso di rischio d’insolvenza le sue funzioni di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 della legge siano mantenute senza interruzione, indipendentemente dalle altre parti della banca. Essa prende le misure necessarie al riguardo.

2 Inun piano d’emergenza la banca descrive le misure necessarie e prova alla

FINMA di essere in grado, secondo le esperienze generali e lo stato attuale delle conoscenze, di adempiere gli obblighi di cui al capoverso 1 primo periodo. 3 Le misure del piano d’emergenza devono essere applicate a titolo preliminare in quanto sia necessario per mantenere senza interruzione le funzioni di rilevanza sistemica. La FINMA accorda alla banca un congruo termine per l’attuazione. 4 La banca di rilevanza sistemica deve aggiornare il piano d’emergenza entro la fine del secondo trimestre di ogni anno e presentarlo alla FINMA. Gli aggiornamenti devono essere presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA.

Art. 21a Verifica del piano d’emergenza La FINMA verifica le misure del piano d’emergenza in merito alla loro efficacia in caso di rischio d’insolvenza della banca. Al riguardo tiene conto del grado di appli- cazione preliminare delle misure ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3. Verifica segnatamente se:

1 RS 952.02

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a. il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica è garantito sul piano tecnico e organizzativo, tenendo conto del tempo a disposizione, dei costi, degli ostacoli giuridici e dei mezzi necessari; b. le relazioni giuridiche ed economiche all’interno del gruppo finanziario, in particolare le garanzie e i finanziamenti interni, e le relazioni simili con clienti e altri terzi non ostacolano il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica; c. la pianificazione del capitale e della liquidità destinati a mantenere le fun- zioni di rilevanza sistemica prevede una dotazione di fondi propri e di liqui- dità sufficiente per attuare il piano d’emergenza; d. sono previsti processi adeguati per l’operabilità delle funzioni di rilevanza sistemica come pure l’infrastruttura necessaria a tale scopo ed è garantito in ogni momento l’accesso alle risorse necessarie, indipendentemente dalle par- ti della banca senza rilevanza sistemica; e. le risorse di personale necessarie al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica, comprese quelle di conduzione e di controllo, sono messe a dispo- sizione; f. tutti i contratti inerenti al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica all’interno del gruppo finanziario, in particolare le garanzie e i finanziamenti interni, nonché tutti i contratti simili conclusi con clienti e altri terzi, inclusi i relativi documenti d’affari, sono registrati e tale elenco è aggiornato periodi- camente; g. il piano d’emergenza è compatibile con le più importanti leggi ed esigenze in materia di vigilanza all’estero.

Art. 21b Eliminazione delle lacune e adozione di misure 1 Se il piano d’emergenza non soddisfa le esigenze relative alla prova di manteni- mento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d’insolvenza, la FINMA accorda alla banca un congruo termine per eliminare le lacune riscontrate. Al riguardo la FINMA può fornire direttive concrete. 2 Se la banca non elimina le lacune entro il termine impartito, la FINMA accorda un termine suppletivo. Se le lacune non sono eliminate entro questo secondo termine, la FINMA può in particolare ordinare le seguenti misure: a. costituzione in Svizzera di un soggetto giuridico indipendente al quale pos- sano essere trasferite le funzioni di rilevanza sistemica; b. adeguamento della struttura giuridica e operativa della banca affinché le funzioni di rilevanza sistemica possano essere separate in breve tempo; c. trasferimento dell’infrastruttura e delle prestazioni di servizio necessarie al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in una società gestita in modo centralizzato all’interno del gruppo finanziario o in un’unità esterna al gruppo finanziario.

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Art. 21c Attivazione del piano d’emergenza 1 Se le condizioni di cui all’articolo 25 capoverso 1 della legge sono soddisfatte, la FINMA può, sulla base del piano d’emergenza, ordinare le misure di protezione e di insolvenza previste dal capo undicesimo della legge che sono necessarie per garan- tire le funzioni di rilevanza sistemica.

2 Una banca di rilevanza sistemica non adempie le prescrizioni relative ai fondi

propri ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 della legge: a. se è necessario attuare la conversione o la rinuncia al credito secondo l’articolo 130 capoverso 2 OFoP2; o b. nel caso dell’articolo 42 capoverso 4 OFoP.

6b. Miglioramento delle possibilità di risanamento e di liquidazione delle banche di rilevanza sistemica

Art. 22 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione 1 La banca di rilevanza sistemica deve elaborare un piano di stabilizzazione («reco- very plan»). La banca vi illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevol- mente in caso di crisi in modo da poter mantenere la sua attività senza interventi da parte dello Stato. Il piano di stabilizzazione necessita dell’approvazione della FINMA.

2 La FINMA elabora un piano di liquidazione («resolution plan») che indica le

modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione della banca di rilevanza sistemica su ordine della FINMA. La banca deve fornire alla FINMA le informa- zioni necessarie al riguardo. 3 Il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione devono tenere conto delle norme delle autorità di vigilanza estere e delle banche centrali estere in materia di stabilizzazione, risanamento e liquidazione.

4 La banca di rilevanza sistemica presenta alla FINMA, entro la fine del secondo

trimestre di ogni anno, il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie al piano di liquidazione. Tali documenti vanno presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA. 5 Al momento della presentazione, la banca descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero secondo l’arti- colo 22b già attuate o previste.

2 RS 952.03

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Art. 22a Agevolazioni sulla componente progressiva di fondi propri

1 La FINMA concede agevolazioni sulla componente progressiva secondo l’artico-

lo 130 OFoP3 in quanto la banca di rilevanza sistemica migliori con grande probabi- lità le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero mediante le misure di cui all’articolo 22b. Al riguardo la FINMA tiene conto del grado di applicazione delle misure in Svizzera e all’estero. 2 Il rispetto delle esigenze secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera d della legge non conferisce alcun diritto a un’agevolazione.

Art. 22b Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione della banca possono comprendere in particolare: a. miglioramenti e decentramento strutturali:

1. struttura giuridica orientata alle unità («business-aligned legal enti-

ties»),

2. creazione di unità di prestazioni di servizio giuridicamente autonome,

3. soppressione o attenuazione dell’obbligo di fatto di assistenza, in parti-

colare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma,

4. riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio;

b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:

1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche (oriz-

zontale),

2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti

all’interno del gruppo finanziario (orizzontale),

3. creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno

al gruppo possibilmente vicino al mercato; c. decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di importanti prestazioni dell’esercizio:

1. garanzia dell’accesso e dell’utilizzazione di raccolte di dati, banche dati

e mezzi informatici,

2. separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali,

3. accesso ai sistemi essenziali per l’esercizio dell’attività e la loro ulterio- re utilizzazione.

Art. 62c Disposizione transitoria della modifica del 1° giugno 2012 In casi motivati la FINMA può accordare alle banche di rilevanza sistemica un congruo termine per la prima applicazione delle misure immediate previste nei piani d’emergenza, di stabilizzazione e di liquidazione.

3 RS 952.03

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II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013, con riserva di approvazione da parte dell’Assemblea federale.4

1° giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 Approvata dall’Assemblea federale il 18 settembre 2012 (FF 2012 7425).

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