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AS 2012 5735

Convenzione sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale

Traduzione1

Convenzione sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale

Conclusa a New York il 9 settembre 2002 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 25 settembre 2012 Entrata in vigore per la Svizzera il 25 ottobre 2012

Gli Stati Parte al presente Accordo, considerato che lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite il 17 luglio 19982, ha istituito la Corte penale internazionale, che può esercitare il suo potere giurisdizio- nale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, considerato che l’articolo 4 dello Statuto di Roma dispone che la Corte penale inter- nazionale possiede personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi, considerato che l’articolo 48 dello Statuto di Roma dispone che la Corte penale internazionale gode, nel territorio di ciascuno Stato Parte allo Statuto di Roma, dei privilegi e delle immunità necessari per l’adempimento del suo mandato, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo si intende per: a. «Statuto»: lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazio- ni Unite, per l’istituzione di una Corte penale internazionale; b. «Corte»: la Corte penale internazionale istituita dallo Statuto; c. «Stati Parte»: gli Stati Parte al presente Accordo; d. «rappresentanti degli Stati Parte»: tutti i delegati, i vicedelegati, i consulenti, gli esperti tecnici ed i segretari delle delegazioni; e. «Assemblea»: l’Assemblea degli Stati Parte allo Statuto; f. «giudici»: i giudici della Corte; g. «Presidenza»: l’organo composto del Presidente e del Primo e Secondo Vicepresidente della Corte; h. «Procuratore»: il Procuratore eletto dall’Assemblea in conformità con l’arti- colo 42 paragrafo 4 dello Statuto;

RS 0.192.110.931.2

1 Dal testo originale francese (RO 2012 5735).

2 RS 0.312.1

2012-1381 5735

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i. «Vice Procuratori»: i Vice Procuratori eletti dall’Assemblea in conformità con l’articolo 42 paragrafo 4 dello Statuto; j. «Cancelliere»: il Cancelliere eletto dalla Corte in conformità con l’arti- colo 43 paragrafo 4 dello Statuto; k. «Vice Cancelliere»: il Vice Cancelliere eletto dalla Corte in conformità con l’articolo 43 paragrafo 4 dello Statuto; l. «Avvocato»: l’avvocato difensore ed i rappresentanti legali delle vittime; m. «Segretario generale»: il Segretario generale delle Nazioni Unite; n. «rappresentanti delle organizzazioni intergovernative»: i responsabili esecu- tivi delle organizzazioni intergovernative, compresi i funzionari che agisco- no per loro conto; o. «Convenzione di Vienna»: la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle relazioni diplomatiche; p. «Regolamento di procedura e di prova»: il Regolamento di procedura e di prova adottato in conformità con l’articolo 51 dello Statuto.

Art. 2 Status giuridico e personalità giuridica della Corte La Corte possiede personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi. In particolare, ha la capacità di contrattare, di acquistare e vendere beni immobili e mobili e di stare in giudizio.

Art. 3 Disposizioni generali su privilegi e immunità della Corte Nel territorio di ciascuno Stato Parte la Corte gode dei privilegi e delle immunità necessari per adempiere la propria missione.

Art. 4 Inviolabilità dei locali della Corte I locali della Corte sono inviolabili.

Art. 5 Bandiera, emblema e contrassegni La Corte è autorizzata ad esporre bandiera, emblema e contrassegni nei suoi locali e sui veicoli e gli altri mezzi di trasporto usati per scopi ufficiali.

Art. 6 Immunità della Corte e dei suoi beni, fondi e averi 1. La Corte e i suoi beni, fondi e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trova- no e dal loro detentore, godono dell’immunità di giurisdizione assoluta, salvo espli- cita rinuncia dell’Organizzazione a tale immunità in un caso particolare. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia non può estendersi alle misure esecutive.

3 RS 0.191.01

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2. I beni, i fondi e gli averi della Corte, indipendentemente dal luogo in cui si trova- no e dal loro detentore, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, espro- priazioni e qualsiasi altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa. 3. Nella misura necessaria a svolgere le funzioni della Corte, i beni, i fondi e gli averi della Corte, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi natura.

Art. 7 Inviolabilità di archivi e documenti Gli archivi della Corte, tutte le pratiche e i documenti in qualsiasi forma, nonché i materiali inviati o ricevuti dalla Corte, da essa detenuti o di sua proprietà, indipen- dentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono inviolabili. La sospensione o l’assenza di tale inviolabilità non pregiudica le misure protettive che la Corte può ordinare, in virtù dello Statuto e del Regolamento di procedura e di prova, nei confronti di documenti e materiali messi a disposizione della Corte o da essa usati.

Art. 8 Esenzione da imposte, dazi doganali e restrizioni alle importazioni o esportazioni 1. La Corte, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni, le sue operazioni e transazioni sono esenti da tutte le imposte dirette, che comprendono, fra l’altro, le imposte sui redditi, le imposte sui capitali e le imposte societarie, nonché le imposte dirette percepite da autorità locali e provinciali. Resta tuttavia inteso che la Corte non chiede l’esenzione da imposte che, di fatto, altro non sono se non oneri per servizi di utilità pubblica, erogati a tasso fisso, in base alla quantità dei servizi resi, e che possono essere specificamente individuati, descritti ed elencati. 2. La Corte è esente da tutti i dazi doganali, dalle imposte sull’entrata delle impor- tazioni e da divieti e restrizioni alle importazioni e alle esportazioni degli articoli importati o esportati dalla Corte per uso ufficiale e per le sue pubblicazioni.

3. Gli articoli importati o acquistati in esenzione non possono essere venduti o

altrimenti alienati nel territorio di uno Stato Parte, se non alle condizioni definite dalle autorità competenti dello Stato Parte in questione.

Art. 9 Rimborso di dazi doganali e/o tasse

1. Di norma, la Corte non chiede l’esenzione da dazi doganali e/o tasse comprese

nel prezzo dei beni mobili e immobili e dalle tasse versate per servizi resi. Ciò nonostante, quando la Corte, per uso ufficiale, effettua acquisti ingenti di beni e articoli o servizi su cui sono applicati o applicabili dazi doganali e/o tasse identifica- bili, gli Stati Parte stipulano adeguate intese amministrative per l’esenzione da tali dazi e tasse o per il rimborso dell’importo del dazio e della tassa versati.

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2. Gli articoli acquistati in esenzione o con rimborso non possono essere venduti o altrimenti alienati, se alle condizioni definite dallo Stato Parte che ha concesso l’esenzione o il rimborso. Non saranno concesse esenzioni o rimborsi per oneri su servizi di utilità pubblica erogati alla Corte.

Art. 10 Fondi e libertà da restrizioni valutarie 1. Senza limitazioni dovute a controlli, regolamentazioni o moratorie finanziarie di alcun genere, durante lo svolgimento delle sue attività la Corte: a. può detenere fondi, valuta o oro e gestire conti in qualsiasi valuta; b. è libera di trasferire i propri fondi, oro o valuta da un Paese all’altro o all’interno di uno stesso Paese e di convertire qualunque valuta di sua pro- prietà in qualsiasi altra valuta; c. può ricevere, detenere, negoziare, trasferire, convertire o trattare in qualsiasi altro modo titoli e altri valori mobiliari; d. gode di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a qualsiasi organizzazione intergovernativa o rappresen- tanza diplomatica in materia di tassi di cambio applicabili alle sue transa- zioni finanziarie. 2. Nell’esercitare i suoi diritti di cui al paragrafo 1, la Corte tiene in debito conto le esigenze presentatele da qualsiasi Stato Parte, nella misura in cui ritenga di potervi dare seguito senza ledere i propri interessi.

Art. 11 Agevolazioni in materia di comunicazioni 1. Ai fini delle sue comunicazioni e della sua corrispondenza ufficiali la Corte, nel territorio di ciascuno Stato Parte, gode di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a tutte le organizzazioni intergoverna- tive o rappresentanze diplomatiche in materia di priorità, tariffe e tasse applicabili alla posta e a diverse forme di comunicazione e corrispondenza. 2. Alle comunicazioni o alla corrispondenza ufficiali della Corte non è applicata alcuna censura. 3. La Corte può usare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, e ha il diritto di codificare o cifrare le sue comunicazioni e la sua corrispondenza ufficiali. Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiali della Corte sono inviolabili. 4. La Corte ha il diritto di inviare e ricevere corrispondenza e altri materiali o comunicazioni tramite corriere o in valigie sigillate che godono degli stessi privilegi, immunità e agevolazioni concessi a corrieri e valigie diplomatici. 5. La Corte ha il diritto di gestire impianti radio e altri impianti di telecomunica- zione su qualsiasi frequenza ad essa assegnata dagli Stati Parte in conformità con le loro procedure nazionali. Gli Stati Parte si adoperano, nella misura del possibile, per assegnare alla Corte le frequenze di cui ha fatto richiesta.

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Art. 12 Esercizio delle funzioni della Corte al di fuori della sua sede Nei casi in cui la Corte, in conformità con l’articolo 3 paragrafo 3 dello Statuto, ritenga opportuno riunirsi in un luogo diverso dalla sua sede dell’Aia, nei Paesi Bassi, la Corte può concludere con lo Stato interessato un’intesa relativa alla messa a disposizione di strutture adeguate per l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 13 Rappresentanti di Stati partecipanti ai lavori dell’Assemblea e dei suoi organi sussidiari e rappresentanti di organizzazioni intergovernative

1. I rappresentanti degli Stati Parte allo Statuto che partecipano alle riunioni

dell’Assemblea e dei suoi organi sussidiari, i rappresentanti di altri Stati che possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea e dei suoi organi sussidiari in qualità di osservatori, in conformità con l’articolo 112 paragrafo 1 dello Statuto, ed i rappre- sentanti di Stati ed organizzazioni intergovernative invitati alle riunioni dell’Assem- blea e dei suoi organi sussidiari, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante il viaggio per o dal luogo della riunione, godono dei seguenti privilegi e immunità: a. immunità da arresto o detenzione; b. immunità da qualsiasi giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tut- ti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale; tale immunità continua ad essere accordata anche se le persone interessate hanno cessato di esercitare le loro funzioni di rappresentanti; c. inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti in qualunque forma; d. diritto di usare codici o cifra, di ricevere pratiche e documenti o corrispon- denza tramite corriere o in valigie sigillate e di ricevere ed inviare comuni- cazioni in forma elettronica; e. esenzione da ogni restrizione in materia di immigrazione, formalità di regi- strazione degli stranieri e obbligo di servizio nazionale nello Stato Parte che stanno visitando o attraverso il quale transitano nell’esercizio delle loro fun- zioni; f. gli stessi privilegi in materia di regolamentazioni valutarie e cambiarie ac- cordati ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale tempora- nea; g. le stesse immunità ed agevolazioni relative al bagaglio personale accordate agli inviati diplomatici in virtù della Convenzione di Vienna; h. la stessa protezione e le stesse agevolazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale in virtù della Convenzione di Vienna; i. altri privilegi, immunità e agevolazioni, non contrastanti con quanto sopra, di cui godono gli agenti diplomatici, salvo il diritto di chiedere l’esenzione dai dazi doganali su oggetti importati (che non fanno parte del bagaglio per- sonale), ovvero da accise o tasse sulle vendite.

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2. Qualora l’applicazione di un’imposta sia subordinata alla residenza, i periodi durante i quali i rappresentanti di cui al paragrafo 1 che partecipano alle riunioni dell’Assemblea e dei suoi organi sussidiari si trovano in uno Stato Parte per esercita- re le loro funzioni non sono considerati periodi di residenza. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai rapporti fra un rappresen- tante e le autorità dello Stato Parte di cui egli è cittadino o dello Stato Parte o orga- nizzazione intergovernativa di cui egli è o è stato un rappresentante.

Art. 14 Rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della Corte I rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della Corte godono, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante il viaggio per e dal luogo dei procedimenti, dei privilegi e delle immunità di cui all’articolo 13.

Art. 15 Giudici, Procuratore, Vice Procuratori e Cancelliere

1. I giudici, il Procuratore, i Vice Procuratori ed il Cancelliere godono,

nell’esercizio delle loro funzioni al servizio della Corte e ai fini di tali funzioni, degli stessi privilegi e delle stesse immunità accordate ai capi delle rappresentanze diplo- matiche e, alla scadenza dell’incarico, continuano a godere dell’immunità di giuri- sdizione per parole pronunciate o scritte e per atti da essi compiuti in veste ufficiale. 2. Ai giudici, al Procuratore, ai Vice Procuratori ed al Cancelliere, nonché ai mem- bri delle loro famiglie facenti parte del nucleo familiare, sono concesse tutte le agevolazioni per lasciare il Paese in cui si trovano e per entrare ed uscire dal Paese in cui la Corte si riunisce. Nei viaggi connessi all’esercizio delle loro funzioni, i giudici, il Procuratore, i Vice Procuratori ed il Cancelliere godono, in tutti gli Stati Parte in cui si trovano a dover transitare, di tutti i privilegi, le immunità e le agevo- lazioni concesse dagli Stati Parte agli agenti diplomatici in circostanze analoghe ai sensi della Convenzione di Vienna. 3. Ad un giudice, al Procuratore, ai Vice Procuratori o al Cancelliere che, per tenersi a disposizione della Corte, risiedano in uno Stato Parte diverso da quello di cui sono cittadini o residenti permanenti, nonché ai membri della loro famiglia facenti parte del nucleo familiare, sono accordati privilegi, immunità e agevolazioni diplomatici durante il periodo di residenza. 4. Ai giudici, al Procuratore, ai Vice Procuratori ed al Cancelliere, nonché ai mem- bri della loro famiglia facenti parte del nucleo familiare, sono accordate le stesse agevolazioni per il rimpatrio in tempi di crisi internazionale accordate agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna. 5. I paragrafi 1–4 si applicano ai giudici della Corte anche dopo la scadenza del loro mandato se continuano ad esercitare le loro funzioni in conformità con l’articolo 36 paragrafo 10 dello Statuto. 6. Gli stipendi, gli emolumenti e le indennità corrisposti ai giudici, al Procuratore, ai Vice Procuratori ed al Cancelliere dalla Corte sono esenti da imposte. Qualora l’applicazione di un’imposta sia subordinata alla residenza, i periodi durante i quali i

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giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere si trovano in uno Stato Parte per esercitare le loro funzioni non sono considerati periodi di residenza ai fini della tassazione. Gli Stati Parte possono prendere in considerazione tali stipendi, emolumenti e indennità ai fini della determinazione delle imposte da applicare ai redditi provenienti da altre fonti. 7. Gli Stati Parte non sono obbligati ad esentare dall’imposta sui redditi le pensioni o le rendite corrisposte ad ex giudici, Procuratori e Cancellieri ed ai loro familiari a carico.

Art. 16 Vice Cancelliere, personale dell’Ufficio del Procuratore e personale della Cancelleria 1. Il Vice Cancelliere, il personale dell’Ufficio del Procuratore e il personale della Cancelleria godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni necessarie per svolgere indipendentemente le loro funzioni. Sono concessi loro: a. l’immunità da arresto o detenzione e dal sequestro del bagaglio personale; b. l’immunità da qualsiasi giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale; tale immunità continua ad es- sere concessa loro anche dopo che il loro servizio presso la Corte sarà termi- nato; c. l’inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti ufficiali, in qualsiasi forma, e di qualsiasi materiale ufficiale; d. l’esenzione da imposte su stipendi, emolumenti e indennità ad essi corrispo- ste dalla Corte. Gli Stati Parte possono prendere in considerazione tali sti- pendi, emolumenti e indennità ai fini della determinazione delle imposte da applicare ai redditi provenienti da altre fonti; e. l’esenzione dagli obblighi di servizio nazionale; f. insieme con i membri delle loro famiglie che fanno parte del nucleo familia- re, l’esenzione dalle restrizioni sull’immigrazione o dalla registrazione degli stranieri; g. l’esenzione dall’ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sus- sistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contiene articoli la cui im- portazione o esportazione è vietata dalla legge o controllata da regole di qua- rantena dello Stato Parte interessato; in tal caso, si svolgerà un’ispezione in presenza del funzionario in questione; h. gli stessi privilegi in materia di agevolazioni valutarie e cambiarie concesse ai funzionari di rango equiparabile delle rappresentanze diplomatiche accre- ditate presso lo Stato Parte interessato; i. insieme con i membri delle loro famiglie che fanno parte del nucleo familia- re, le stesse agevolazioni per il rimpatrio concesso in tempo di crisi interna- zionale agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna; j. il diritto di importare in esenzione da dazi doganali e tasse, ad esclusione dei pagamenti per i servizi, il mobilio e i loro effetti al momento dell’assunzione

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del primo incarico nello Stato Parte in questione, e di riesportarli nel loro Paese di residenza permanente in esenzione da dazi doganali e tasse. 2. Gli Stati Parte non sono obbligati ad esentare dalle imposte sui redditi le pensioni o le rendite corrisposte agli ex Vice Cancellieri, ai membri del personale dell’Ufficio del Procuratore, ai membri del personale della Cancelleria ed ai loro familiari a carico.

Art. 17 Personale assunto localmente e non altrimenti incluso nel presente Accordo Al Personale assunto localmente dalla Corte e non altrimenti incluso nel presente Accordo è concessa l’immunità di giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale per la Corte. Tale immunità conti- nua ad essere concessa loro anche dopo che il loro servizio per le attività svolte per conto della Corte sarà terminato. Durante l’incarico, saranno inoltre concesse loro le agevolazioni necessarie per poter svolgere indipendentemente le loro funzioni per la Corte.

Art. 18 Avvocato e persone che assistono l’avvocato difensore 1. L’avvocato gode dei seguenti privilegi, immunità e facilitazioni, nella misura necessaria a svolgere le sue funzioni indipendentemente, anche durante i viaggi effettuati in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2: a. immunità da arresto o detenzione e dal sequestro del bagaglio personale; b. immunità da qualsiasi giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tut- ti gli atti compiuti in veste ufficiale; tale immunità continua ad essere accor- data anche dopo che abbia cessato di esercitare le sue funzioni; c. inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma, e del materiale relativo all’esercizio delle sue funzioni; d. ai fini delle comunicazioni relative allo svolgimento delle sue funzioni, del diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti di qualsiasi forma; e. esenzione dalle restrizioni sull’immigrazione o dalla registrazione degli stra- nieri; f. esenzioni dall’ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussi- stano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui impor- tazione o esportazione è vietata per legge o controllata da regole di quaran- tena dello Stato Parte interessato; in tal caso, si svolgerà un’ispezione in presenza dell’avvocato in questione; g. gli stessi privilegi in materia di agevolazioni valutarie e cambiarie concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea; h. le stesse agevolazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna.

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2. All’atto della nomina dell’avvocato in conformità con lo Statuto, il Regolamento di procedura e di prova ed i regolamenti della Corte, all’avvocato è rilasciato un certificato firmato dal Cancelliere per il periodo necessario per l’esercizio dello sue funzioni. Tale certificato è ritirato se l’incarico o il mandato cessano prima della scadenza del certificato. 3. Qualora l’applicazione di un’imposta sia subordinata alla residenza, i periodi durante i quali l’avvocato è presente in uno Stato Parte per espletare le sue funzioni non sono considerati periodi di residenza. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle persone che assistono l’avvocato difensore, in conformità con la regola 22 del Regolamento di procedura e di prova.

Art. 19 Testimoni 1. I testimoni godono dei seguenti privilegi, immunità e agevolazioni nella misura in cui ciò sia necessario per comparire dinanzi alla Corte per rendere testimonianza, anche durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presenta- zione del documento di cui al paragrafo 2: a. immunità da arresto o detenzione personale; b. fatta salva la lettera d, immunità dal sequestro del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione è vietata per legge o controllata da regole di quarantena dello Stato Parte interessato; c. immunità da qualsiasi giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tut- ti gli atti da essi compiuti durante la deposizione; tale immunità continua ad essere concessa loro anche dopo che siano comparsi ed abbiano reso testi- monianza dinanzi alla Corte; d. inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma, e del materiale re- lativo alla loro testimonianza; e. ai fini delle comunicazioni con la Corte e con l’avvocato in relazione alla loro deposizione, il diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti di qual- siasi forma; f. esenzione dalle restrizioni sull’immigrazione o dalla registrazione degli stra- nieri per i viaggi effettuati ai fini della deposizione; g. le stesse agevolazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna. 2. I testimoni che godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni di cui al paragrafo 1 sono muniti dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza è richiesta dalla Corte e in cui si specifichi il periodo durante il quale tale presenza è necessaria.

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Art. 20 Vittime 1. Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformità con le regole 89–91 del Regolamento di procedura e di prova godono dei seguenti privilegi, immunità e agevolazioni nella misura in cui ciò sia necessario per comparire dinanzi alla Corte, anche durante viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presentazione del documento di cui al paragrafo 2: a. immunità da arresto o detenzione; b. immunità dal sequestro del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussi- stano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui impor- tazione o esportazione è vietata per legge o controllata da regole di quaran- tena dello Stato Parte interessato; c. immunità da qualsiasi giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tut- ti gli atti da essi compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunità continua ad essere concessa loro anche dopo la loro comparsa di- nanzi alla Corte; d. esenzione dalle restrizioni sull’immigrazione o dalla registrazione degli stra- nieri durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte. 2. Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformità con le regole 89–91 del Regolamento di procedura e di prova e che godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni di cui al paragrafo 1 sono muniti dalla Corte di un documento attestante la loro partecipazione ai procedimenti della Corte e che specifica la durata di tale partecipazione.

Art. 21 Esperti 1. Agli esperti che esercitano le loro funzioni per la Corte sono concessi i seguenti privilegi, immunità e agevolazioni nella misura necessaria allo svolgimento indipen- dente delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in relazione alle loro funzioni, dietro presentazione del documento di cui al paragrafo 2: a. immunità da arresto o detenzione e dal sequestro del bagaglio personale; b. immunità da qualsiasi giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tut- ti gli atti da essi compiuti durante lo svolgimento delle loro funzioni per la Corte; tale immunità continua ad essere concessa loro anche dopo che le loro funzioni sono cessate; c. inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma, e del materiale re- lativo all’esercizio delle loro funzioni per la Corte; d. ai fini delle comunicazioni con la Corte, il diritto di ricevere e inviare prati- che e documenti in relazione alle loro funzioni per la Corte, in qualsiasi for- ma, e del materiale relativo alle loro funzioni, tramite corriere o in valigie sigillate; e. esenzioni dall’ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussi- stano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui impor- tazione o esportazione è vietata per legge o controllata da regole di quaran-

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tena dello Stato Parte interessato; in tal caso, si svolge un’ispezione in pre- senza dell’esperto in questione; f. gli stessi privilegi in materia di agevolazioni valutarie e cambiarie concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea; g. le stesse agevolazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna; h. l’esenzione dalle restrizioni sull’immigrazione o dalla registrazione degli stranieri in relazione alle loro funzioni, come specificato nel documento di cui al paragrato 2. 2. Gli esperti che godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni di cui al paragrafo 1 sono muniti dalla Corte di un documento attestante che stanno espletan- do le loro funzioni per la Corte, e in cui si specifica la durata delle loro funzioni.

Art. 22 Altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte 1. Alle altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte, nella misura necessaria ai fini della loro presenza presso la sede della Corte, compresi i periodi di viaggio effettuati in relazione alla loro presenza, sono concessi i privilegi, le immunità e le agevolazioni previste all’articolo 20 paragrafo 1 lettere a–d del presente Accordo, dietro presentazione del documento di cui al paragrafo 2. 2. Le altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte sono munite dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza è richiesta presso la sede della Corte, e in cui si specifica il periodo durante il quale tale presenza è necessaria.

Art. 23 Cittadini e residenti permanenti Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato può dichiarare che: a. fermo restando il paragrafo 6 dell’articolo 15 e il paragrafo 1 lettera d dell’articolo 16, le persone di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 21 godono, nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti, solo dei seguenti privilegi e immunità, nella misura necessaria allo svolgimento indipendente delle loro funzioni o alla loro comparsa o testimonianza dinan- zi alla Corte: i. immunità da arresto e detenzione, ii. immunità da qualsiasi giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante lo svolgimento delle loro fun- zioni per la Corte o durante la loro comparsa o testimonianza; tale im- munità continua ad essere concessa anche dopo che le loro funzioni per la Corte o la loro comparsa o testimonianza sono terminate, iii. inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma, e del materia- le relativo all’esercizio delle loro funzioni per la Corte o alla loro com- parsa o testimonianza dinanzi ad essa,

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iv. ai fini delle comunicazioni con la Corte e, per le persone di cui all’articolo 19, con il loro avvocato in occasione della sua testimonian- za, il diritto di ricevere e inviare pratiche in qualsiasi forma; b. le persone di cui agli articoli 20 e 22 godono, nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti, solo dei seguenti privilegi e im- munità nella misura necessaria alla loro comparsa dinanzi alla Corte: i. immunità da arresto e detenzione personale, ii. immunità di giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunità continua ad essere concessa anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte.

Art. 24 Cooperazione con le autorità degli Stati Parte

1. La Corte coopera in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati

Parte per agevolare l’applicazione ed il rispetto delle loro leggi ed impedire il verifi- carsi di abusi in relazione ai privilegi, alle immunità ed alle agevolazioni di cui al presente Accordo. 2. Fermi restando i loro privilegi e le loro immunità, è dovere di tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità di cui al presente Accordo rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte nel cui territorio si trovano per le attività della Corte o il cui territorio si trovano ad attraversare per tali attività. Esse sono inoltre tenute a non interferire negli affari interni di tale Stato.

Art. 25 Revoca dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 13 e 14 I privilegi e le immunità previsti agli articoli 13 e 14 del presente Accordo sono accordati ai rappresentanti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative non a loro beneficio personale, ma al fine di salvaguardare l’esercizio indipendente delle funzioni da essi svolte in relazione ai lavori dell’Assemblea, dei suoi organi sussi- diari e della Corte. Di conseguenza, gli Stati Parte hanno non solo il diritto ma anche il dovere di revocare i privilegi e le immunità dei loro rappresentanti in ogni caso in cui, a parere di quegli Stati, tali privilegi e immunità ostacolano il corso della giusti- zia e possono essere revocati senza pregiudicare le finalità per le quali sono stati accordati. Agli Stati che non sono parte al presente Accordo ed alle organizzazioni intergovernative vengono concessi i privilegi e le immunità previsti agli articoli 13 e

14 del presente Accordo, fermo restando che sottostanno allo stesso obbligo di

revoca.

Art. 26 Revoca dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 15–22 1. I privilegi e le immunità previsti agli articoli 15–22 del presente Accordo sono concessi nell’interesse della buona amministrazione della giustizia e non a beneficio personale dei singoli. Tali privilegi e immunità possono essere revocati in conformi- tà con l’articolo 48 paragrafo 5 dello Statuto e con le disposizioni del presente articolo, e la revoca è obbligatoria in ogni singolo caso in cui tali privilegi e immu-

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nità impedirebbero il corso della giustizia e possano essere revocati senza pregiudi- care le finalità per le quali sono stati accordati.

2. I privilegi e le immunità possono essere revocati:

a. nel caso di un giudice o del Procuratore, dalla maggioranza assoluta dei giu- dici; b. nel caso del Cancelliere, dalla Presidenza; c. nel caso dei Vice Procuratori e del personale dell’Ufficio del Procuratore, dal Procuratore; d. nel caso del Vice Cancelliere e del personale della Cancelleria, dal Cancel- liere; e. nel caso del personale di cui all’articolo 17, dall’organo della Corte che assume tale personale; f. nel caso dell’avvocato e delle persone che assistono l’avvocato difensore, dalla Presidenza; g. nel caso dei testimoni e delle vittime, dalla Presidenza; h. nel caso degli esperti, dal capo dell’organo della Corte che nomina gli esper- ti; i. nel caso delle altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte, dalla Presidenza.

Art. 27 Sicurezza sociale A partire dalla data in cui la Corte istituisce un sistema di sicurezza sociale, le per- sone di cui agli articoli 15–17 sono esenti da tutti i contributi obbligatori da versare ai sistemi di sicurezza sociale nazionale per i servizi resi alla Corte.

Art. 28 Notifica Il Cancelliere comunica periodicamente a tutti gli Stati Parte le categorie e i nomi dei giudici, del Procuratore, dei Vice Procuratori, del Cancelliere, del Vice Cancel- liere, del personale dell’Ufficio del Procuratore, del personale della Cancelleria e degli avvocati a cui si applicano le disposizioni del presente Accordo. Il Cancelliere comunica altresì a tutti gli Stati Parte qualsiasi cambiamento di status di dette per- sone.

Art. 29 Lasciapassare Gli Stati Parte riconoscono ed accettano come titoli di viaggio validi i lasciapassare delle Nazioni Unite e i titoli di viaggio rilasciati dalla Corte ai giudici, al Procurato- re, ai Vice Procuratori, al Cancelliere, al Vice Cancelliere, al personale dell’Ufficio del Procuratore e al personale della Cancelleria.

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Privilegi e immunità della Corte penale internazionale RU 2012

Art. 30 Visti Le richieste di visti o i permessi di entrata e uscita, qualora necessari, presentate da tutte le persone che sono in possesso di lasciapassare delle Nazioni Unite o di titoli di viaggio rilasciati dalla Corte, nonché dalle persone di cui agli articoli 18–22 del presente Accordo, munite di certificato rilasciato dalla Corte attestante che viaggia- no per conto della Corte, sono trattate dagli Stati Parte con la massima celerità e i visti sono rilasciati gratuitamente.

Art. 31 Composizione delle controversie con strati terzi La Corte adotta, fermi restando i poteri e le responsabilità conferiti all’Assemblea dallo Statuto, disposizioni per comporre, con mezzi appropriati: a. le controversie derivanti da contratti o altre controversie di diritto privato in cui la Corte sia parte in causa; b. le controversie che coinvolgono persone di cui al presente Accordo che, in virtù della loro posizione o mansione ufficiale presso la Corte, godono di immunità, salvo che essa non sia stata revocata.

Art. 32 Composizione delle controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo 1. Tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presen- te Accordo fra due o più Stati Parte o fra la Corte e uno Stato Parte sono composte mediante consultazione, negoziato o altre modalità convenute

2. Qualora la controversia non venga composta in conformità con il paragrafo 1

entro i tre mesi successivi alla richiesta scritta di una delle parti alla controversia, essa sarà deferita, su richiesta di una delle due parti, ad un tribunale arbitrale, in base alla procedure enunciata nei paragrafi 3–6. 3. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri: un membro è scelto da ciascuna parte alla controversia ed il terzo, che fungerà da presidente del tribunale, è scelto dagli altri due membri. Qualora una delle due parti non abbia nominato un membro del tribunale trascorsi due mesi dalla nomina di un membro dell’altra parte, quest’ultima può invitare il Presidente della Corte internazionale di Giustizia a provvedere alla nomina. Qualora i primi due membri non concordino sulla nomina del presidente del tribunale entro due mesi dalla loro nomina, una delle parti può chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di scegliere il presi- dente. 4. Tranne nel caso in cui le parti alla controversia non concordino diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie procedure e le spese sono a carico delle parti secondo le modalità definite dal tribunale. 5. Il tribunale arbitrale, che decide a maggioranza dei voti, pronuncia sulla contro- versia in base alle disposizioni del presente Accordo ed alle norme di diritto interna- zionale applicabili. La sua decisione è definitiva e vincolante per le parti. 6. La decisione del tribunale arbitrale è comunicata alle parti alla controversia, al Cancelliere e al Segretario generale.

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Pivilegi e immunità della Corte penale internazionale RU 2012

Art. 33 Applicabilità del presente Accordo Il presente Accordo lascia impregiudicate le norme di diritto internazionale pertinen- ti, incluso il diritto internazionale umanitario.

Art. 34 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1. Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal 10 settembre 2002 al 30 giugno 2004 presso la Sede delle Nazioni Unite di New York. 2. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale. 3. Il presente Accordo resta aperto all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale.

Art. 35 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segre- tario generale. 2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva il presente Accordo o vi aderisce dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l’Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segre- tario generale.

Art. 36 Emendamenti

1. Ogni Stato Parte, mediante comunicazione scritta indirizzata al Segretariato

dell’Assemblea, può proporre emendamenti al presente Accordo. Il Segretariato trasmette tale comunicazione a tutti gli Stati Parte e all’Ufficio dell’Assemblea, e chiede agli Stati Parte di far sapere al Segretariato se sono favorevoli all’orga- nizzazione di una Conferenza di Riesame degli Stati Parte per discutere la proposta.

2. Qualora, entro tre mesi dalla data di trasmissione da parte del Segretariato

dell’Assemblea, la maggioranza degli Stati Parte abbia comunicato al Segretariato di essere favorevole ad una Conferenza di Riesame, il Segretariato chiede all’Ufficio dell’Assemblea di convocare tale Conferenza in concomitanza con la successiva seduta ordinaria o straordinaria dell’Assemblea.

3. Un emendamento su cui non sia possibile raggiungere l’unanimità potrà essere

adottato a maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti, fermo restan- do che la maggioranza degli Stati Parte deve essere presente.

4. L’Ufficio dell’Assemblea comunica senza indugio al Segretario generale gli

emendamenti adottati dagli Stati Parte alla Conferenza di Riesame. Il Segretario generale trasmette a tutti gli Stati Parte ed agli Stati firmatari l’emendamento adotta- to in occasione della Conferenza di Riesame.

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Privilegi e immunità della Corte penale internazionale RU 2012

5. Un emendamento entra in vigore per gli Stati Parte che lo hanno ratificato o

accettato sessanta giorni dopo che i due terzi degli Stati che erano Parte alla data di adozione dell’emendamento avranno depositato gli strumenti di ratifica o accetta- zione presso il Segretario generale. 6. Per ogni Stato Parte che ratifica o accetta un emendamento dopo il deposito del numero richiesto di strumenti di ratifica o accettazione, l’emendamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di ratifica o accettazione. 7. Uno Stato che diventa Parte al presente Accordo dopo l’entrata in vigore di un emendamento in conformità con il paragrafo 5 è considerato, se non manifesta un’intenzione diversa: a. Parte al presente Accordo così emendato; b. Parte all’Accordo non emendato nei confronti di qualsiasi Stato Parte non vincolato dall’emendamento.

Art. 37 Denuncia

1. Uno Stato Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta

indirizzata al Segretario generale. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica, salvo che quest’ultima non preveda una data successiva. 2. La denuncia non incide in alcun modo sul dovere di ogni Stato Parte di ottempe- rare ad ogni obbligo contenuto nel presente Accordo a cui sarebbe soggetto ai sensi del diritto internazionale indipendentemente dal presente Accordo.

Art. 38 Depositario Il Segretario generale è il depositario del presente Accordo.

Art. 39 Testi facenti fede L’originale del presente Accordo, i cui esemplari in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

(Seguono le firme)

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Pivilegi e immunità della Corte penale internazionale RU 2012

Campo d’applicazione il 27 settembre 2012 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Albania 2 agosto 2006 A 1° settembre 2006 Andorra 11 febbraio 2005 13 marzo 2005 Argentina* 1° febbraio 2007 3 marzo 2007 Austria* 17 dicembre 2003 22 luglio 2004 Belgio 28 marzo 2005 27 aprile 2005 Belize 14 settembre 2005 14 ottobre 2005 Benin 24 gennaio 2006 23 febbraio 2006 Bolivia* 20 gennaio 2006 19 febbraio 2006 Bosnia ed Erzegovina 24 gennaio 2012 A 23 febbraio 2012 Botswana* 13 novembre 2008 A 13 dicembre 2008 Brasile 12 dicembre 2011 11 gennaio 2012 Bulgaria 28 luglio 2006 27 agosto 2006 Burkina Faso 10 ottobre 2005 9 novembre 2005 Canada* 22 giugno 2004 22 luglio 2004 Ceca, Repubblica* 4 maggio 2011 A 3 giugno 2011 Centrafricana, Repubblica 6 ottobre 2006 A 5 novembre 2006 Cile* 26 settembre 2011 A 26 ottobre 2011 Cipro 18 agosto 2005 17 settembre 2005 Colombia 15 aprile 2009 15 maggio 2009 Congo (Kinshasa) 3 luglio 2007 A 2 agosto 2007 Corea del Sud* 18 ottobre 2006 17 novembre 2006 Costa Rica 28 aprile 2011 28 maggio 2011 Croazia* 17 dicembre 2004 16 gennaio 2005 Danimarcaa 3 giugno 2005 3 luglio 2005 Dominicana, Repubblica 10 settembre 2009 A 10 ottobre 2009 Ecuador 19 aprile 2006 19 maggio 2006 Estonia 13 settembre 2004 13 ottobre 2004 Finlandia 8 dicembre 2004 7 gennaio 2005 Francia 17 febbraio 2004 22 luglio 2004 Gabon 22 settembre 2010 A 22 ottobre 2010 Georgia 10 marzo 2010 A 9 aprile 2010 Germania* 2 settembre 2004 2 ottobre 2004 Grecia* 6 luglio 2007 5 agosto 2007 Guyana 16 novembre 2005 A 16 dicembre 2005 Honduras 1° aprile 2008 A 1° maggio 2008 Irlanda 20 novembre 2006 20 dicembre 2006 Islanda 1° dicembre 2003 22 luglio 2004 Italia* 20 novembre 2006 20 dicembre 2006 Lesotho 16 settembre 2005 A 16 ottobre 2005 Lettonia* 23 dicembre 2004 22 gennaio 2005 Liberia 16 settembre 2005 A 16 ottobre 2005 Liechtenstein 21 settembre 2004 A 21 ottobre 2004

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Privilegi e immunità della Corte penale internazionale RU 2012

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Lituania* 30 dicembre 2004 29 gennaio 2005 Lussemburgo 20 gennaio 2006 19 febbraio 2006 Macedonia 19 ottobre 2005 A 18 novembre 2005 Malawi 7 ottobre 2009 A 6 novembre 2009 Mali 8 luglio 2004 7 agosto 2004 Malta* 21 settembre 2011 A 21 ottobre 2011 Messico* 26 settembre 2007 A 26 ottobre 2007 Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006 Namibia 29 gennaio 2004 22 luglio 2004 Norvegia 10 settembre 2002 22 luglio 2004 Nuova Zelanda* 14 aprile 2004 22 luglio 2004 Paesi Bassi 24 luglio 2008 23 agosto 2008 Aruba 24 luglio 2008 23 agosto 2008 Curaçao 24 luglio 2008 23 agosto 2008 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) 24 luglio 2008 23 agosto 2008 Sint Maarten 24 luglio 2008 23 agosto 2008 Panama 16 agosto 2004 15 settembre 2004 Paraguay 19 luglio 2005 18 agosto 2005 Polonia* 10 febbraio 2009 12 marzo 2009 Portogallo* 3 ottobre 2007 2 novembre 2007 Regno Unito* 25 gennaio 2008 24 febbraio 2008 Akrotiri e Dhekelia 11 marzo 2010 11 marzo 2010 Anguilla 11 marzo 2010 11 marzo 2010 Bermuda 11 marzo 2010 11 marzo 2010 Cayman, Isole 11 marzo 2010 11 marzo 2010 Falkland, Isole 11 marzo 2010 11 marzo 2010 Montserrat 11 marzo 2010 11 marzo 2010 Pitcairn, Isole (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn) 11 marzo 2010 11 marzo 2010 Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) 11 marzo 2010 11 marzo 2010 Turks e Caicos, Isole 11 marzo 2010 11 marzo 2010 Vergini Britanniche, Isole 11 marzo 2010 11 marzo 2010 Romania* 17 novembre 2005 17 dicembre 2005 Serbia 7 maggio 2004 22 luglio 2004 Slovacchia* 26 maggio 2004 22 luglio 2004 Slovenia 23 settembre 2004 23 ottobre 2004 Spagna* 24 settembre 2009 24 ottobre 2009 Svezia 13 gennaio 2005 12 febbraio 2005 Svizzera* 25 settembre 2012 25 ottobre 2012 Trinidad e Tobago 6 febbraio 2003 22 luglio 2004 Tunisia 29 giugno 2011 A 29 luglio 2011

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Pivilegi e immunità della Corte penale internazionale RU 2012

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Ucraina* 29 gennaio 2007 A 28 febbraio 2007 Uganda 21 gennaio 2009 20 febbraio 2009 Ungheria 22 marzo 2006 21 aprile 2006 Uruguay 3 novembre 2006 3 dicembre 2006 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La Convenzione non si applica alle Isole Faeröer.

Dichiarazione Svizzera La Svizzera dichiara che, in conformità all’articolo 23 dell’Accordo, le persone di cui a detto articolo che sono cittadini svizzeri o residenti permanenti in Svizzera godono, nel territorio svizzero, solo dei privilegi e immunità di cui a quest’articolo.

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Privilegi e immunità della Corte penale internazionale RU 2012

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Pivilegi e immunità della Corte penale internazionale RU 2012

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