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AS 2012 6087

Ordinanza sull'imposta preventiva

Ordinanza sull’imposta preventiva (OlPrev)

Modifica del 31 ottobre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 dicembre 19661 sull’imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 1

1 Chiunque organizza in Svizzera una lotteria o un’operazione affine

alle lotterie per la quale sono previsti premi in denaro di più di

1000 franchi, come anche chiunque pattuisce scommesse professio-

nali, è tenuto, prima di rendere pubblica l’operazione, ad annunciarsi spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 41 cpv. 1

1 L’imposta è calcolata sull’ammontare complessivo dei premi in

denaro di più di 1000 franchi, vinti con biglietti venduti o con giocate; essa deve essere pagata spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dall’estrazione, in base a un rendi- conto da farsi su modulo ufficiale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 642.211

2012-2390 6087

Ordinanza sull’imposta preventiva RU 2012

6088