AS 2012 6087
Ordinanza sull'imposta preventiva
Ordinanza sull’imposta preventiva (OlPrev)
Modifica del 31 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 dicembre 19661 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Art. 40 cpv. 1
1 Chiunque organizza in Svizzera una lotteria o un’operazione affine
alle lotterie per la quale sono previsti premi in denaro di più di
1000 franchi, come anche chiunque pattuisce scommesse professio-
nali, è tenuto, prima di rendere pubblica l’operazione, ad annunciarsi spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Art. 41 cpv. 1
1 L’imposta è calcolata sull’ammontare complessivo dei premi in
denaro di più di 1000 franchi, vinti con biglietti venduti o con giocate; essa deve essere pagata spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dall’estrazione, in base a un rendi- conto da farsi su modulo ufficiale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 642.211
2012-2390 6087
Ordinanza sull’imposta preventiva RU 2012
6088