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AS 2012 6103

AS 2012 6103

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del 7 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 maggio 20051 sui prodotti chimici è modificata come segue:

Ingresso vista la legge del 15 dicembre 20002 sui prodotti chimici (LPChim); visti gli articoli 26 capoverso 3, 29, 30a–30d, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1,

41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3 e 48 capoverso 2 della

legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio,

Art. 2 cpv. 1 lett. a, 2 lett. b, f, k–m, nonché 4 1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si inten- de per: a. sostanza: l’elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale od otte- nuto mediante un procedimento di fabbricazione, inclusi gli additivi neces- sari per preservare la sua stabilità e le contaminazioni derivanti dal proce- dimento impiegato, ad eccezione dei solventi che possono essere separati dalla sostanza senza pregiudicarne la stabilità e senza modificarne la compo- sizione;

2011-1788 6103

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2012

2 Nella presente ordinanza si intende inoltre per:

b. sostanza esistente: sostanza elencata nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti del 15 giugno 19906 (EINECS)7; f. abrogata k. scenario d’esposizione: l’insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante controlla o raccomanda ai destinatari di controllare l’espo- sizione dell’essere umano e dell’ambiente. Questi scenari d’esposizione pos- sono anche coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi spe- cifici, se del caso; l. classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, del pericolo per la salute o del pericolo per l’ambiente; m. nanomateriale: materiale contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, in cui una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e

100 nm o un materiale che presenta un rapporto superficie specifica-volume

superiore a 60 m2/cm3. Un materiale è considerato nanomateriale soltanto quando è fabbricato specificatamente per sfruttarne le proprietà risultanti dalle dette dimensioni esterne della particella contenuta o dal rapporto super- ficie specifica-volume del materiale. I fullereni, i fiocchi di grafene e i nano- tubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a

1 nm sono considerati nanomateriali.

4 Ai fini della corretta interpretazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (rego- lamento UE-REACH)8 e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP)9 a cui si rinvia nella presente ordinanza, si applicano le equivalenze con- tenute nell’allegato 5.

6 GU C 146 A del 15.6.1990, pag. 1, rettificato da GU C 54 del 1.3.2002, pag. 13. Il testo EINECS può essere visionato gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultato all’indirizzo Internet 7 European inventory of existing commercial chemical substances/Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti. 8 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, modi- ficato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 253/2011, GU L 69 del 16.3.2011, pag. 7. 9 Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 286/2011, GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2012

Art. 3 Sostanze e preparati pericolosi Sono considerati pericolosi: a. le sostanze che soddisfano i criteri relativi ai pericoli fisici, ai pericoli per la salute, ai pericoli per l’ambiente o ad altri pericoli definiti nell’allegato I parti 2–5 del regolamento UE-CLP10; b. i preparati:

1. classificati esclusivamente secondo l’articolo 10 capoverso 1 e che pre-

sentano una delle proprietà menzionate negli articoli 4–6 e meglio defi- nite nell’allegato VI numeri 2–5 della direttiva 67/548/CEE11,

2. classificati secondo l’articolo 10 capoverso 2 e che soddisfano i criteri

relativi ai pericoli fisici, ai pericoli per la salute, ai pericoli per l’ambiente o ad altri pericoli definiti nell’allegato I parti 2–5 del rego- lamento UE-CLP.

Art. 4 Proprietà fisico-chimiche pericolose I preparati hanno proprietà fisico-chimiche pericolose se presentano una delle seguenti caratteristiche: a.–e. concerne soltanto il testo francese.

Art. 5 Proprietà pericolose per la salute I preparati hanno proprietà pericolose per la salute se presentano una delle seguenti caratteristiche: a.–e. concerne soltanto il testo francese f. sensibilizzanti: se per inalazione o attraverso il contatto con la pelle possono suscitare reazioni di ipersensibilità, cosicché in occasione di una futura espo- sizione al preparato si manifestano disturbi caratteristici; g.–i. concerne soltanto il testo francese

Art. 6 Proprietà pericolose per l’ambiente I preparati hanno proprietà pericolose per l’ambiente se, in caso di immissione nell’ambiente, comportano o possono comportare un pericolo immediato o tardivo per una o più componenti ambientali.

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

11 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giu. 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classifica- zione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1, modificata l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 1271/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

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Art. 6a Persistenza, bioaccumulo e tossicità

1 Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che

soddisfano i criteri definiti nell’allegato XIII numeri 1.1.1–1.1.3 del regolamento UE-REACH12. 2 Sono considerate molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell’allegato XIII numeri 1.2.1–1.2.2 del regolamento UE-REACH.

2 Se gli oggetti contengono sostanze pericolose, sostanze considerate PBT, sostanze considerate vPvB o sostanze di cui all’allegato 7, il fabbricante deve verificare, ai fini del controllo autonomo ai sensi dell’articolo 26 LPAmb, se in caso di impiego degli oggetti conforme allo scopo previsto o prevedibile oppure in caso di smal- timento conforme alle prescrizioni tali sostanze possono mettere in pericolo l’ambiente o, indirettamente, l’essere umano. 2bis Se gli oggetti contengono sostanze di cui all’allegato 7, il fabbricante deve verificare se, in caso di impiego degli oggetti conforme allo scopo previsto o preve- dibile oppure in caso di smaltimento conforme alle prescrizioni, tali sostanze posso- no mettere in pericolo l’essere umano.

Art. 7a Disposizioni speciali Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione secondo l’articolo 10 capoverso 2.

Art. 8 Classificazione da parte del fabbricante 1 Il fabbricante di una sostanza procede alla classificazione secondo le seguenti disposizioni: a. gli articoli 5–15 del regolamento UE-CLP13; b. l’articolo 4 capoverso 3 del regolamento UE-CLP, se il Dipartimento fede- rale dell’interno (DFI) ha stabilito una classificazione ufficiale ai sensi dell’articolo 9 sulla base della tabella 3.1 figurante nell’allegato VI parte 3 del regolamento UE-CLP. 2 Il fabbricante che conformemente all’articolo 52 è tenuto a redigere una scheda di dati di sicurezza deve inoltre classificare la sostanza secondo: a. i criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE14; b. l’articolo 4 capoverso 3 del regolamento UE-CLP, se il DFI ha stabilito una classificazione ufficiale secondo l’articolo 9 sulla base della tabella 3.2 figu- rante nell’allegato VI parte 3 del regolamento UE-CLP.

12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 lett. b.

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3 La classificazione ha luogo:

a. per le sostanze esistenti: in base ai dati acquisiti secondo l’articolo 7 capo- verso 3; b. per le nuove sostanze: in base ai dati del fascicolo tecnico secondo l’arti- colo 18 capoverso 2 lettera b.

Art. 10 Principio

1 Il

fabbricante di un preparato procede alla classificazione secondo gli articoli 11–15. 2 Oltre al capoverso 1, il fabbricante può procedere alla classificazione del preparato secondo le seguenti disposizioni: a. gli articoli 5–15 del regolamento UE-CLP15; oppure b. l’allegato VII del regolamento UE-CLP.

Art. 16a, frase introduttiva È determinante per le quantità di sostanza menzionate negli articoli 17, 18, 18b, 22, 25, 59, 60 e nell’allegato 3:

Art. 17 cpv. 1 lett. cbis e h

1 Una notifica non è necessaria per:

cbis. le sostanze immesse sul mercato in quantità inferiori a una tonnellata all’an- no, se sono impiegate esclusivamente per la ricerca e lo sviluppo scientifici; h. le sostanze elencate nell’allegato V del regolamento UE-REACH16.

Art. 18a, frase introduttiva e lett. e La relazione sulla sicurezza chimica contiene la valutazione della sicurezza chimica conformemente alle disposizioni dell’allegato I del regolamento UE-REACH17. Tale valutazione comprende: e. se la sostanza soddisfa le esigenze di cui all’articolo 14 paragrafo 4 del rego- lamento UE-REACH:

1. una valutazione dell’esposizione concernente tutti gli impieghi iden-

tificati,

2. una descrizione dei rischi concernente tutti gli impieghi identificati.

15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

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Art. 25 Obbligo di comunicazione Se la quantità determinante secondo l’articolo 16a è pari o superiore a una tonnellata all’anno e questa nuova sostanza non è assoggettata all’obbligo di notifica secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera d, il fabbricante o il suo rappresentante esclusivo deve darne comunicazione all’organo di notifica prima di immettere per la prima volta sul mercato la nuova sostanza in quanto tale o quale componente di un pre- parato o di un oggetto dal quale la sostanza è destinata a essere liberata in condizioni d’impiego normali o ragionevolmente prevedibili.

Art. 34 cpv. 1 lett. a e 2 lett. c 1 Le prove intese a determinare le proprietà di sostanze e preparati si svolgono:

a. secondo i metodi sperimentali definiti nel regolamento (CE) n. 440/200818; oppure

2 Si possono applicare altri metodi sperimentali se:

c. il metodo è riconosciuto nell’UE conformemente all’articolo 13 paragrafo 3 del regolamento UE-REACH19.

Titolo prima dell’art. 34a Capitolo 4: Imballaggio ed etichettatura Sezione 1: Imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose

Art. 34a Imballaggio Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose deve imballarle conformemente all’articolo 35 del regolamento UE-CLP20.

Art. 34b Etichettatura 1 Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose deve etichettarle conformemente agli articoli 17 paragrafo 1, 18 ad esclusione del para- grafo 2 ultimo periodo, 19–23, 25 paragrafi 1, 3, 4 e 6, 26–28, 29 paragrafi 1–4, 31,

32 paragrafi 1–5 e 33 del regolamento UE-CLP21.

18 Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 mag. 2008 , che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 640/2012, GU L 193 del 20.7.2012, pag. 1.

19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

21 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

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2 Oltre al capoverso 1, l’etichettatura deve adempiere i seguenti requisiti:

a. deve recare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante. Qua- lora la sostanza sia importata da uno Stato membro dello SEE e non sia destinata a essere fornita al pubblico, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona definita all’articolo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP; b. deve essere formulata in almeno due lingue ufficiali. D’intesa con i singoli utilizzatori finali professionali, le sostanze e i preparati forniti agli stessi utilizzatori finali possono essere etichettati in una sola lingua ufficiale o in inglese. 3 Se sono necessari ulteriori elementi dell’etichettatura che risultano dai requisiti contenuti in altri atti legislativi, essi sono indicati nella sezione riservata alle infor- mazioni supplementari secondo l’articolo 25 del regolamento UE-CLP. 4 Se il nome della nomenclatura IUPAC22 supera i 100 caratteri, può essere utiliz- zato uno degli altri nomi, purché l’annuncio di cui all’articolo 64 contenga sia il nome figurante nella nomenclatura IUPAC sia l’altro nome utilizzato.

Art. 34c Deroghe alle disposizioni di etichettatura 1 L’organo di notifica può, d’intesa con gli organi di valutazione, autorizzare l’etichettatura per talune sostanze o taluni gruppi di sostanze soltanto in una lingua ufficiale se gli imballaggi sono troppo piccoli o altrimenti non adatti a un’etichetta- tura conforme all’articolo 34b.

2 Emana una decisione su domanda motivata o una decisione di portata generale.

3 Stabilisce un elenco di eccezioni ammesse e lo mette a disposizione del pubblico.

Art. 34d Etichettatura di sostanze pericolose per l’esportazione 1 Chi esporta sostanze pericolose deve etichettarle, osservando le pertinenti norme internazionali, almeno con i seguenti dati: a. il nome del fabbricante; b. il nome chimico o il nome commerciale; c. le indicazioni sui pericoli per l’essere umano e l’ambiente e le relative misure protettive. 2 L’etichettatura deve essere redatta in una lingua accettata dal Paese d’importa- zione.

22 Sistema di denominazione delle sostanze chimiche secondo lʼUnione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC): www.iupac.org

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Titolo prima dell’art. 34e Sezione 2: Imballaggio ed etichettatura di preparati

Art. 34e Disposizioni generali 1 Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi preparati deve imballarli ed etichettarli secondo le seguenti disposizioni: a. gli articoli 35–50, se sono classificati esclusivamente secondo l’articolo 10 capoverso 1. L’articolo 34d si applica per analogia; b. gli articoli 34a–34d per analogia, se sono classificati secondo l’articolo 10 capoverso 2.

2 Una doppia etichettatura secondo il capoverso 1 lettere a e b non è ammessa.

Titolo prima dell’art. 35 Abrogato

Art. 35 cpv. 1 1 Gli imballaggi devono essere di natura tale che i preparati pericolosi in essi conte- nuti non comportino pericoli per l’essere umano e l’ambiente durante l’imma- gazzinamento, la conservazione e il trasporto.

Art. 36, frase introduttiva Gli imballaggi di preparati pericolosi venduti al pubblico devono presentare una struttura tale da non:

Art. 37 cpv. 1 e 2 1 I contenitori di preparati che sono venduti al pubblico devono essere muniti di chiusure di sicurezza a prova di bambino se il preparato: a. è designato come tossico o corrosivo; b. è designato come nocivo per la salute con la frase R 65; sono eccettuati gli imballaggi aerosol o i contenitori muniti di un sistema di nebulizzazione sigillato; c. contiene almeno il 3 per cento di metanolo (n. CAS23 67-56-1) o almeno l’1 per cento di diclorometano (n. CAS 75-09-2). 2 I contenitori di preparati venduti al pubblico devono recare indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto, se il preparato è etichettato come tossico, nocivo per la salute, corrosivo, estremamente infiammabile o facilmente infiammabile. Sono eccettuati

23 Numero stabilito dal Chemical Abstract Service (CAS), volto ad agevolare l’identifica- zione delle sostanze: www.cas.org

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gli aerosol etichettati soltanto come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.

Titolo prima dell’art. 39 Abrogato

Art. 39 Etichettatura di preparati pericolosi L’etichettatura di preparati pericolosi deve recare le seguenti informazioni: a. il nome del preparato; b. il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante. Qualora il prepa- rato sia importato da uno Stato membro dello SEE e non sia destinato a essere fornito al pubblico, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE, secondo l’articolo 10 numero 2.2 della direttiva 1999/45/CE24; c. per i preparati venduti al pubblico: la quantità contenuta; d. i simboli e le designazioni di pericolo secondo l’allegato 1 numero 1; e. le frasi R secondo l’allegato 1 numero 2 per indicare i rischi particolari; f. le frasi S secondo l’allegato 1 numero 3 per indicare i consigli di prudenza; g. il nome chimico delle sostanze pericolose di un preparato secondo l’alle- gato 1 numero 4.

Art. 40 Etichettatura di preparati che presentano rischi particolari Oltre alle informazioni richieste conformemente all’articolo 39, per i preparati che presentano rischi particolari si applicano le disposizioni secondo l’allegato 1 numero 5.

Art. 43 Utilizzazione di un nome chimico alternativo 1 Il fabbricante di un preparato può utilizzare un nome chimico alternativo per una sostanza se: a. dimostra che l’indicazione del nome di una sostanza sull’etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza mette in pericolo i suoi segreti commerciali o industriali, in particolare la sua proprietà intellettuale; e b. la sostanza è conforme ai criteri secondo l’allegato I sezione 1.4 del rego- lamento UE-CLP25. 2 Il nome chimico alternativo è un nome che designa i principali gruppi funzionali o un nome sostitutivo.

24 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 12 cpv. 1.

25 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

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3 Il fabbricante che intende utilizzare un nome chimico alternativo deve presentare una domanda scritta all’organo di notifica. 4 L’utilizzazione di un nome chimico alternativo può essere chiesta per un preparato:

a. con una determinata composizione; b. con un determinato nome commerciale o una determinata designazione; e c. che ha determinati impieghi. 5 L’autorizzazione per l’utilizzazione di un nome chimico alternativo è rilasciata al fabbricante e non è trasferibile.

Art. 44, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. d Domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo 1 La domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo di un preparato deve recare: d. concerne soltanto il testo francese

Art. 45 Divieto di etichettare in modo ingannevole I preparati pericolosi non devono essere etichettati o presentati in modo tale da destare l’impressione che non siano pericolosi; in particolare non devono essere provvisti di indicazioni quali «non tossico», «non nuoce alla salute», «rispettoso dell’ambiente», «non inquinante» o «ecologico».

Art. 46 cpv. 1 1 Sugli imballaggi di preparati od oggetti, il fabbricante può inoltre usare le indi- cazioni di pericolo per l’ambiente e le indicazioni di misure di protezione secondo l’allegato 1 numero 7.

Art. 47 cpv. 3 3 D’intesa con i singoli utilizzatori finali professionali, i preparati forniti agli stessi utilizzatori finali possono essere etichettati in una sola lingua ufficiale o in inglese.

Art. 48a, rubrica e cpv. 1 Deroghe alle disposizioni di etichettatura 1 L’organo di notifica può, d’intesa con gli organi di valutazione, concedere deroghe concernenti le disposizioni di etichettatura per taluni preparati o gruppi di preparati, autorizzando che non siano etichettati o che lo siano in un altro modo adeguato se: a. gli imballaggi sono troppo piccoli o altrimenti non adatti a un’etichettatura conforme agli articoli 39–47; oppure b. i preparati sono forniti in una quantità talmente piccola che non presenta alcun pericolo per l’essere umano o l’ambiente.

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Art. 49 Abrogato

Art. 50 cpv. 2, frase introduttiva, nonché cpv. 3 2 L’articolo 39 non si applica ai seguenti preparati pericolosi, se nella forma immes- sa sul mercato non costituiscono un pericolo per la salute dell’essere umano, in seguito a inalazione, ingestione o contatto con la pelle, né per le acque: 3 I preparati classificati come nocivi per inalazione non devono essere designati come nocivi con la frase R 65 se sono immessi sul mercato in imballaggi aerosol o in contenitori muniti di un sistema di nebulizzazione sigillato.

Titolo prima dell’art. 50a Capitolo 4a: Scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza Sezione 1: Scenari d’esposizione

1 Il fabbricante di una sostanza esistente che soddisfa i criteri di cui all’articolo 14 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH26 ed è fornita in quanto tale a terzi in una quantità pari o superiore a 10 tonnellate all’anno deve elaborare per ogni impiego identificato della sostanza uno scenario d’esposizione. 2 Chi si procura una sostanza per la quale sono stati elaborati scenari d’esposizione e la fornisce a terzi a titolo commerciale, in quanto tale o in un preparato, in una quantità pari o superiore a una tonnellata all’anno, per un’utilizzazione non descritta nella scheda di dati di sicurezza, deve elaborare uno scenario d’esposizione per questa utilizzazione.

3 Il capoverso 2 non si applica se:

a. lo scenario d’esposizione per la nuova utilizzazione comprende esclusiva- mente le condizioni descritte nello scenario d’esposizione della scheda di dati di sicurezza; b. la sostanza è presente nel preparato in concentrazione inferiore ai limiti menzionati nell’articolo 18 capoverso 3; c. la sostanza è utilizzata per scopi di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi. 4 Gli scenari d’esposizione devono essere elaborati conformemente alle disposizioni dell’allegato I numero 5.1 del regolamento UE-REACH27.

26 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

27 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

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Titolo prima dell’art. 51 Sezione 2: Scheda di dati di sicurezza

Art. 52 lett. c ed f Se vi è un obbligo di consegna secondo l’articolo 54, il fabbricante deve redigere una scheda di dati di sicurezza per: c. le sostanze che figurano nell’allegato 7; f. i preparati contenenti almeno una sostanza che figura nell’allegato 7 in un’unica concentrazione  0,1 per cento del peso;

Art. 53 Requisiti per le schede di dati di sicurezza e la loro stesura

1 La scheda di dati di sicurezza deve essere redatta secondo i seguenti criteri:

a. per le sostanze e i preparati classificati esclusivamente secondo l’articolo 10 capoverso 1: l’allegato II del regolamento UE-REACH nella versione modi- ficata dall’articolo 1 numero 1 del regolamento (UE) n. 453/201028 (corri- sponde all’allegato I del regolamento (UE) n. 453/2010); b. per i preparati classificati secondo l’articolo 10 capoverso 2: l’allegato II del regolamento UE-REACH nella versione modificata dall’articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 453/2010 (corrisponde all’allegato II del regola- mento (UE) n. 453/2010). 2 Per le informazioni che devono essere trasmesse secondo i numeri 1, 7, 8, 13 e 15 delle due versioni dell’allegato II del regolamento UE-REACH menzionate nel capoverso 1 devono essere considerate le equivalenze secondo l’allegato 5. 3 Gli scenari d’esposizione che figurano nella relazione sulla sicurezza chimica (art. 18a) o elaborati secondo l’articolo 50a devono essere allegati alla scheda di dati di sicurezza.

4 La classificazione deve figurare nella scheda di dati di sicurezza come segue:

a. per le sostanze: la classificazione sia secondo l’articolo 8 capoverso 1 sia secondo l’articolo 8 capoverso 2; b. per i preparati etichettati secondo l’articolo 34e capoverso 1 lettera b: la classificazione sia secondo l’articolo 10 capoverso 1 sia secondo l’articolo

10 capoverso 2, per il preparato e i suoi componenti.

5 Il DFI può, d’intesa con il DATEC e il DFE, stabilire le conoscenze scientifiche necessarie per la stesura delle schede di dati di sicurezza.

28 Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 mag. 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1.

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Art. 54 Obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza 1 Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati secondo l’articolo 52 a per- sone che li utilizzano a titolo professionale o commerciale deve consegnare loro una scheda di dati di sicurezza.

2 La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:

a. in caso di fornitura di una sostanza o un preparato ai sensi dell’articolo 52 lettere a–c: al più tardi al momento della prima fornitura e, su richiesta, in caso di forniture successive; b. in caso di fornitura di un preparato ai sensi dell’articolo 52 lettere d–g: su domanda. 3 Se le sostanze e i preparati sono forniti per il commercio al dettaglio, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata qualora il destinatario professionale o commerciale la chieda.

4 La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:

a. a titolo gratuito; b. nelle lingue ufficiali desiderate dal destinatario o, di comune intesa, in un’altra lingua; l’allegato alla scheda di dati di sicurezza può essere redatto in inglese; c. su supporto elettronico o cartaceo; su richiesta del destinatario, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata su supporto cartaceo.

Art. 55 Aggiornamento 1 Qualora siano disponibili nuove informazioni importanti, il fabbricante deve tem- pestivamente aggiornare la scheda di dati di sicurezza. 2 Il fornitore deve consegnare la scheda di dati di sicurezza aggiornata ai destinatari professionali o commerciali ai quali ha fornito la sostanza o il preparato in questione negli ultimi 12 mesi. 3 Il capoverso 2 non si applica alle schede di dati di sicurezza aggiornate se sono consegnate nell’ambito del commercio al dettaglio.

Titolo prima dell’art. 56a Abrogato

Abrogati

Art. 61 Sostanze e preparati soggetti all’obbligo di annuncio Il fabbricante deve comunicare all’organo di notifica le sostanze e i preparati men- zionati nell’articolo 52, a prescindere dal fatto che per essi debba essere redatta una scheda di dati di sicurezza, entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2012

Art. 62 e 63 Abrogati

Art. 64 Contenuto dell’annuncio

1 L’annuncio deve contenere i seguenti dati:

a. il nome e l’indirizzo del fabbricante; b. il nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE ai sensi dell’articolo 10 numero 2.2 della direttiva 1999/45/CE29 o dell’articolo

17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP30 se l’etichettatura non

reca l’identità del fabbricante; c. per le sostanze:

1. il nome chimico secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–d del rego-

lamento UE-CLP,

2. il numero CAS,

3. il numero CE,

4. la classificazione e l’etichettatura,

5. gli impieghi previsti,

6. per le sostanze pericolose per l’ambiente: la prevista quantità annuale

immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 ton- nellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnel- late,

7. per i nanomateriali: la composizione, la forma delle particelle e la gran-

dezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimen- sionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionaliz- zazione di superficie.

Art. 65 Annuncio esaustivo Per i preparati pericolosi venduti al pubblico è necessario annunciare la composi- zione completa all’organo di notifica. I componenti non pericolosi possono essere denominati, conformemente all’allegato VI parte B della direttiva 1999/45/CE31, con un nome che designa i principali gruppi funzionali o con un nome sostitutivo.

Art. 66 Forma dell’annuncio e dell’annuncio esaustivo L’annuncio e l’annuncio esaustivo devono essere fatti come segue: a. per mezzo di un modulo elettronico o, in casi motivati, su supporto cartaceo elaborabile elettronicamente; b. in una lingua ufficiale o in inglese.

29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 12 cpv. 1.

30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 12 cpv. 1.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2012

Art. 67 Modifiche 1 Le modifiche dei dati di cui agli articoli 64 e 65 devono essere comunicate entro tre mesi. 2 Se, nel caso di sostanze e preparati pericolosi per l’ambiente, la quantità annuale effettivamente fornita diverge dalla categoria annunciata della quantità immessa sul mercato, occorre comunicare entro il 31 marzo dell’anno successivo la quantità immessa sul mercato l’anno precedente secondo le categorie menzionate nell’arti- colo 64 lettera c numero 6 e lettera d numero 6.

Art. 68 Forma particolare dell’adempimento dell’obbligo di annuncio L’obbligo di annuncio secondo l’articolo 61 è considerato adempiuto se è stata pre- sentata una domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo (art. 44) e l’organo di notifica dispone delle informazioni richieste nell’articolo 64 lettere a, b e d, nonché, all’occorrenza, nell’articolo 65.

Art. 69 lett. a, c, j e k Sono eccettuati dall’obbligo di annuncio secondo il presente capitolo: a. abrogata c. le sostanze e i preparati immessi sul mercato esclusivamente per scopi di analisi, ricerca e formazione o usati nella relativa ricerca e sviluppo; j. i preparati non pericolosi in imballaggi che non superano 200 ml di conte- nuto, se sono fabbricati in Svizzera e forniti direttamente dal fabbricante al consumatore finale; k. i preparati immessi in commercio in quantità inferiori a 100 kg all’anno ed esclusivamente per utilizzatori professionali.

Art. 73 Obblighi particolari in caso di fornitura di sostanze e preparati Chi fornisce una sostanza o un preparato a titolo commerciale e deve consegnare al destinatario una scheda di dati di sicurezza deve conoscere il contenuto della scheda e saperlo interpretare.

Art. 75 Pubblicità 1 La pubblicità relativa a sostanze, preparati e oggetti non deve dare una falsa imma- gine della loro pericolosità per l’essere umano e l’ambiente o della loro compatibi- lità con l’ambiente né indurre a impieghi e modi di smaltimento non appropriati o abusivi. 2 Nella pubblicità, le designazioni quali «degradabile», «ecologicamente innocuo», «ecologico» e «innocuo per le acque» possono essere impiegate soltanto se al con- tempo le proprietà così designate sono meglio precisate.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2012

3 Chi fa pubblicità per sostanze o preparati pericolosi acquistabili dal pubblico senza averne visto in precedenza l’etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile a tutti e ben leggibile o udibile. 4 Il capoverso 3 si applica anche ai preparati etichettati secondo l’allegato 1 numero

5 della presente ordinanza o secondo l’articolo 25 paragrafo 6 del regolamento

UE-CLP32. 5 Le sostanze e i preparati non possono essere pubblicizzati per un impiego per il quale non possono essere immessi sul mercato.

Titolo prima dell’art. 76 Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze e preparati pericolosi dei gruppi 1 e 2

Art. 76 Sostanze e preparati pericolosi dei gruppi 1 e 2 1 Per sostanze e preparati pericolosi del gruppo 1 si intendono le sostanze e i pre- parati: a. la cui etichettatura secondo il regolamento UE-CLP33 reca almeno un ele- mento di cui all’allegato 6 numero 1.1 della presente ordinanza; oppure b. che non sono ancora etichettati secondo il regolamento UE-CLP e la cui eti- chettatura reca almeno un elemento elencato all’allegato 6 numero 2.1 della presente ordinanza. 2 Per sostanze e preparati pericolosi del gruppo 2 si intendono le sostanze e i pre- parati: a. la cui etichettatura secondo il regolamento UE-CLP reca almeno un ele- mento elencato all’allegato 6 numero 1.2 della presente ordinanza; oppure b. che non sono ancora etichettati secondo il regolamento UE-CLP e la cui eti- chettatura reca almeno un elemento elencato all’allegato 6 numero 2.2 della presente ordinanza.

Art. 77 Conservazione 1 Per quanto concerne la conservazione di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 si applica l’articolo 72. 2 Chi conserva sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 deve provvedere affinché non siano accessibili a persone non autorizzate. 3 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 che non sono forniti a titolo commerciale possono essere travasati e conservati soltanto in contenitori etichettati con i corri- spondenti simboli di pericolo o pittogrammi di pericolo.

32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

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Art. 78 Esclusione della vendita a libero servizio 1 Le sostanze e i preparati del gruppo 2 destinati al pubblico sono esclusi dalla ven- dita a libero servizio.

2 Il capoverso 1 non si applica ai carburanti.

Art. 79 Limitazioni della fornitura

1 Le sostanze e i preparati del gruppo 1 non possono essere forniti al pubblico.

2 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a titolo commer- ciale soltanto a persone maggiorenni.

3 Il capoverso 2 non si applica a persone minorenni che devono impiegare tali

sostanze o preparati a titolo professionale o commerciale.

4 I capoversi 1 e 2 non si applicano ai carburanti.

Art. 80 Obblighi particolari concernenti la fornitura 1 Chi fornisce a titolo commerciale una sostanza o un preparato del gruppo 1 deve informare esplicitamente l’acquirente sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni.

2 Chi fornisce a titolo commerciale al pubblico una sostanza o un preparato del

gruppo 2 deve informare l’acquirente in modo adeguato, all’atto della fornitura, sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni. 3 Le sostanze e i preparati secondo il capoverso 2 possono essere forniti soltanto a persone delle quali il fornitore può supporre che siano capaci di discernimento e che possano rispettare l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 8 LPChim e i requisiti secondo l’articolo 28 LPAmb. 4 Gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla fornitura di carburanti.

Art. 81 cpv. 1 e 4

1 Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce, a titolo commerciale:

a. le sostanze e i preparati del gruppo 1 a un consumatore finale professionale; b. le sostanze e i preparati del gruppo 2 al pubblico.

4 Il capoverso 1 non si applica ai carburanti.

Art. 82 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato 1 In caso di furto o perdita di sostanze e preparati del gruppo 1 la persona vittima del furto o della perdita deve annunciarlo senza indugio alla polizia. 2 La polizia informa l’autorità cantonale competente per l’applicazione della pre- sente ordinanza e l’Ufficio federale di polizia.

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3 Chi immette erroneamente sul mercato una sostanza o un preparato dei gruppi 1 o 2 deve annunciarlo all’autorità cantonale competente per l’applicazione della pre- sente ordinanza fornendo: a. tutte le indicazioni necessarie per un’identificazione precisa della sostanza o del preparato; b. una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale sostanza o preparato; c. tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto la sostanza o il preparato e, qualora la sostanza o il preparato non siano stati forniti diretta- mente all’utilizzatore, su coloro a cui ha fornito la sostanza o il preparato; d. le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto. 4 L’autorità cantonale decide se avvertire l’opinione pubblica su eventuali pericoli.

Art. 83 Campioni Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a scopi pubblicitari soltanto a utilizzatori professionali o commerciali.

Art. 83a Sostanze e preparati destinati all’autodifesa 1 Per quanto concerne l’utilizzazione di sostanze e preparati destinati all’autodifesa, si applicano per analogia gli articoli 77, 79 capoversi 2 e 3, 80 capoversi 2 e 5,

81 capoverso 1 lettera b, 82 capoversi 3 e 4 e 83.

2 Le sostanze e i preparati destinati all’autodifesa non possono essere offerti nella vendita a libero servizio.

Titolo prima dell’art. 83b Capitolo 3: Utilizzazione di sostanze estremamente preoccupanti

Art. 83b Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti

1 Le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento UE-REACH34 sono considerate

estremamente preoccupanti se sono inserite nell’allegato 7 (elenco delle sostanze candidate).

2 L’UFAM decide d’intesa con l’UFSP e la SECO se una sostanza dell’elenco delle

sostanze candidate che figurano nell’allegato XIV del regolamento UE-REACH è ripresa nell’allegato 1.17 dell’ORRPChim35.

34 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

35 RS 814.81

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Art. 83c Oggetti contenenti sostanze estremamente preoccupanti

1 Chi fornisce a titolo commerciale un oggetto che contiene una sostanza estre-

mamente preoccupante in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento del peso deve fornire al destinatario: a. il nome della sostanza interessata; b. le informazioni necessarie di cui dispone per permettere l’utilizzazione sicura dell’oggetto. 2 La persona di cui al capoverso 1 deve fornire queste informazioni gratuitamente:

a. al destinatario professionale o commerciale: in modo spontaneo; b. ai destinatari privati: su domanda entro 45 giorni.

Titolo prima dell’art. 97a Sezione 3a: Adeguamenti agli atti normativi europei

D’intesa con l’UFAM e la SECO, l’UFSP adegua l’allegato 7. Prende in consi- derazione le modifiche dell’«elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclu- sione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006» secondo l’articolo 59 paragrafo 1 del regolamento UE-REACH36.

Art. 100 cpv. 2

2 Nell’ambito di tali controlli le autorità esecutive cantonali verificano se:

a. gli obblighi di notifica, di comunicazione e di annuncio (art. 16, 25, 61, 67, 68) nonché le disposizioni relative alle informazioni ulteriori (art. 59) sono stati adempiuti; b. l’imballaggio è conforme alle disposizioni pertinenti (art. 34a e 34e–37); c. l’etichettatura è conforme alle disposizioni pertinenti (art. 34b, 39–50 e all. 1); d. le prescrizioni relative alla messa a disposizione, all’aggiornamento e alla conservazione della scheda di dati di sicurezza (art. 54–56) sono rispettate e se le indicazioni figuranti sulla scheda non sono palesemente scorrette; e. le prescrizioni sulla pubblicità (art. 75) e i campioni (art. 83) sono rispettate; f. l’obbligo di fornire informazioni durante la consegna di un oggetto conte- nente una sostanza estremamente preoccupante (art. 83c) è adempiuto.

Abrogati

36 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

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Abrogato

Art. 110d Disposizioni transitorie della modifica del 7 novembre 2012

1 Se la modifica del 7 novembre 2012 richiede un adeguamento dell’imballaggio o

dell’etichettatura, le sostanze imballate ed etichettate conformemente alle disposi- zioni del regolamento UE-CLP nella versione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 790/200937 possono: a. essere immesse sul mercato dal fabbricante fino al 30 novembre 2013; b. essere fornite ai consumatori finali fino al 30 novembre 2014. 2 I preparati secondo l’articolo 10 capoverso 2 possono essere classificati confor- memente alle disposizioni del regolamento UE-CLP menzionato nel capoverso 1 fino al 31 maggio 2015. 3 I preparati imballati ed etichettati secondo le disposizioni del regolamento UE-CLP menzionato nel capoverso 1 possono: a. essere immessi sul mercato dal fabbricante fino al 31 maggio 2016; b. essere forniti ai consumatori finali fino al 31 maggio 2017. 4 La domanda di utilizzazione di un nome chimico sostitutivo di cui all’articolo 43 può essere presentata nella misura prevista dall’articolo 15 della direttiva 1999/45/CEE38 fino al 31 maggio 2015. 5 Per le sostanze e i preparati per i quali è stata redatta una scheda di dati di sicu- rezza in virtù del diritto previgente, il fabbricante deve adempiere il suo obbligo secondo l’articolo 53 capoverso 1 fino al 30 novembre 2014.

6 Per i preparati immessi sul mercato prima del 1° dicembre 2012 e che non erano

soggetti all’obbligo di annuncio, il fabbricante deve adempiere il suo obbligo secondo l’articolo 61 fino al 30 novembre 2013. 7 Le sostanze e i preparati di cui all’articolo 78 capoverso 1 immessi sul mercato prima del 1° dicembre 2012 ed esclusi dalla vendita a libero servizio a causa delle seguenti etichettature possono essere ancora offerti per la vendita a libero servizio fino al 30 novembre 2013: a. EUH029, EUH031 o EUH032 secondo l’allegato 6 numero 1.2 lettera f; oppure b. R29, R31 o R32 secondo l’allegato 6 numero 2.2 lettera f.

37 Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2009, pag. 1, modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 790/2011, GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1.

38 Cfr. nota relativa all’art. 12 cpv. 1.

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II

1 Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 2 e 4 sono abrogati.

3 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 5, 6 e 7 conformemente alla

versione qui annessa.

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.

2 L’articolo 7a entra in vigore il 1° giugno 2015.

7 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 39, 40, 46, 47 cpv. 2 e 100 cpv. 2 lett. c)

Titolo

Etichettatura di preparati

N. 1.1 cpv. 1, frase introduttiva

1.1 Simboli e indicazioni di pericolo

1 Per l’etichettatura di preparati pericolosi si devono utilizzare i seguenti simboli e indicazioni di pericolo:

N. 1.2

1.2 Attribuzione dei simboli e delle indicazioni di pericolo

1 I preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classi- ficazione, con i simboli e le indicazioni di pericolo appropriati.

2 Se da una classificazione effettuata dal fabbricante risulta che un preparato

dovrebbe essere contrassegnato con più simboli di pericolo, si applicano le regole seguenti: a. apponendo il simbolo di pericolo T+ o T, si può rinunciare ai simboli di peri- colo Xn, Xi e C; b. apponendo il simbolo di pericolo C, si può rinunciare ai simboli di pericolo Xn e Xi; c. apponendo il simbolo di pericolo E, si può rinunciare ai simboli F, F+ e O; d. apponendo il simbolo di pericolo Xn, si può rinunciare al simbolo di peri- colo Xi.

N. 2.3

2.3 Attribuzione delle frasi R

1 I preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classi- ficazione, con le frasi R appropriate. 2 Per principio non devono figurare più di sei frasi R. Per ogni proprietà pericolosa risultante da una classificazione di un preparato, occorre tuttavia apporre almeno una frase R che indichi il pericolo principale. Le combinazioni di frasi R sono conside- rate come una frase R.

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N. 2.4 cpv. 1 e 2, frase introduttiva

2.4 Scelta delle frasi R

1 Abrogato

2 Le frasi R sono attribuite in funzione dei seguenti criteri e priorità:

N. 2.5 cpv. 1

2.5 Eccezioni

1 Abrogato

N. 3.3

3.3 Attribuzione delle frasi S

1 I preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classi- ficazione, con le frasi S appropriate. La scelta delle frasi S è retta dall’allegato VI numero 6 della direttiva 67/548/CEE39. 2 Per principio non possono essere assegnate più di sei frasi S. Una combinazione di frasi S equivale a una frase S. 3 Occorre indicare una frase S sullo smaltimento del preparato, salvo che lo smal- timento del preparato o quello del relativo imballaggio non costituisca un evidente pericolo per l’essere umano o l’ambiente. 4 Per l’etichettatura di preparati pericolosi venduti al pubblico vale quanto segue:

a. le frasi S 1, S 2 e S 45 sono obbligatorie per tutti i preparati tossici, molto tossici o corrosivi; b. la frase S 2 è obbligatoria per tutti i preparati pericolosi che non figurano nella lettera a, fatta eccezione per quelli classificati unicamente come peri- colosi per l’ambiente; c. la frase S 46 è obbligatoria per tutti i preparati menzionati nella lettera b, salvo che la loro ingestione, in particolare da parte di bambini, non venga considerata innocua. 5 Le frasi S vanno scelte rispettando l’utilizzazione prevista e le condizioni preve- dibili.

6 Nella scelta delle frasi S occorre evitare ridondanze ed equivoci.

7 Se per motivi tecnici non possono figurare sull’etichetta o sull’imballaggio, le frasi S possono essere indicate su schede informative separate.

39 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 lett. b.

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N. 3.4 cpv. 1

3.4 Eccezioni

1 Abrogato

N. 5.4

5.4 Preparati contenenti cloro attivo

Concerne soltanto il testo tedesco.

N. 5.6 cpv. 1

5.6 Preparati sotto forma di aerosol

1 Concerne soltanto il testo tedesco.

N. 5.9

5.9 Preparati non classificati come pericolosi ma che

contengono almeno una sostanza pericolosa e non sono venduti al pubblico Concerne soltanto il testo tedesco.

N. 5.11, rubrica, nonché cpv. 1

5.11 Preparati pericolosi venduti al pubblico

1 Concerne soltanto il testo tedesco.

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Allegato 3

N. 2

2 Identificazione della sostanza

Occorre fornire le seguenti informazioni sulla sostanza: a. i dati conformemente all’allegato VI numero 2 del regolamento UE-REACH40; b. per i nanomateriali: i dati relativi ai componenti del nucleo e, se disponibili, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.

N. 3 lett. e ed f

3 Informazioni sulla fabbricazione e sull’impiego

Occorre fornire le seguenti informazioni: e. i dati sulla quantità e composizione dei rifiuti risultanti dalla fabbricazione della sostanza, dall’utilizzo negli oggetti e dalle utilizzazioni identificate; f. le utilizzazioni sconsigliate (sezione 1.2 della scheda di dati di sicurezza).

N. 4

4 Classificazione ed etichettatura

Occorre indicare: a. la classificazione della sostanza secondo l’articolo 8 capoverso 1 della pre- sente ordinanza per tutte le classi e le categorie di pericolo del regolamento UE-CLP41; se non è stata effettuata una classificazione per una classe di pericolo o una differenziazione di una classe di pericolo, occorre indicarne i motivi; b. l’etichettatura della sostanza secondo le disposizioni dell’articolo 34b; c. gli eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall’applicazione dell’articolo 10 del regolamento UE-CLP.

40 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

41 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

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N. 7

7 Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche

Occorre fornire le seguenti informazioni: a. per le quantità determinanti secondo l’articolo 16a pari o superiori a una tonnellata all’anno:

1. i riassunti di prove determinanti relativi alle informazioni secondo l’al-

legato VII punto 7 del regolamento UE-REACH42,

2. per i nanomateriali: la forma delle particelle e la grandezza media dei

granuli, nonché, se sono disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume e lo stato di aggre- gazione; b. per le quantità determinanti secondo l’articolo 16a pari o superiori a 100 tonnellate all’anno: oltre alle informazioni di cui alla lettera a, i riassunti di prove determinanti relativi alle informazioni secondo l’allegato IX numero 7 del regolamento UE-REACH.

N. 8

8 Informazioni tossicologiche

Occorre fornire sommari esaurienti d’esame: a. per le quantità pari o superiori a una tonnellata all’anno: le informazioni di cui all’allegato VII numero 8 del regolamento UE-REACH43; b. per le quantità pari o superiori a dieci tonnellate all’anno: oltre alle infor- mazioni di cui alla lettera a, le informazioni di cui all’allegato VIII numero 8 del regolamento UE-REACH; c. per le quantità pari o superiori a 100 tonnellate all’anno: oltre alle infor- mazioni di cui alle lettere a e b, le informazioni di cui all’allegato IX numero

8 del regolamento UE-REACH;

d per le quantità pari o superiori a 1000 tonnellate all’anno: oltre alle infor- mazioni di cui alle lettere a–c, le informazioni di cui all’allegato X numero 8 del regolamento UE-REACH.

42 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

43 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

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N. 9

9 Informazioni ecotossicologiche

Occorre fornire sommari esaurienti d’esame: a. per le quantità pari o superiori a una tonnellata all’anno: le informazioni di cui all’allegato VII numero 9 del regolamento UE-REACH44; b. per le quantità pari o superiori a 10 tonnellate all’anno: oltre alle infor- mazioni secondo la lettera a, le informazioni di cui all’allegato VIII numero 9 del regolamento UE-REACH; c. per le quantità pari o superiori a 100 tonnellate all’anno: oltre alle infor- mazioni secondo le lettere a e b, le informazioni di cui all’allegato IX nume- ro 9 del regolamento UE-REACH; d. per le quantità pari o superiori a 1000 tonnellate all’anno: oltre alle infor- mazioni secondo le lettere a–c, le informazioni di cui all’allegato X numero

9 del regolamento UE-REACH.

N. 10, frase introduttiva

10 Rinuncia a taluni esami

È possibile rinunciare a taluni esami di cui ai numeri 7–9 se, in applicazione dei criteri di cui all’allegato XI del regolamento UE-REACH45:

44 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

45 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

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Allegato 5 (art. 2 cpv. 4)

Equivalenze di termini, prescrizioni e disposizioni particolari

Ai fini della corretta interpretazione del regolamento UE-REACH46 e del regola- mento UE-CLP47, ai quali la presente ordinanza fa riferimento, vanno applicate le seguenti equivalenze di termini, prescrizioni e disposizioni particolari:

1 Equivalenze di termini

Termini utilizzati nell’UE Termini utilizzati in Svizzera

Fabbricante, fornitore, importatore, Fabbricante ai sensi dell’articolo 2 utilizzatore a valle capoverso 1 lettera c Immissione sul mercato Immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera i LPChim Miscela Preparato Articolo Oggetto Sostanza intermedia Prodotto intermedio ai sensi dell’arti- colo 2 capoverso 2 lettera d Quando è prescritta una relazione Alla scheda di dati di sicurezza devono sulla sicurezza essere allegati gli scenari di esposizione Organismo di consulenza ufficiale Centro svizzero d’informazione tossico- logica (art. 91)

2 Disposizioni svizzere corrispondenti agli atti normativi

europei citati nel regolamento UE-REACH e nel regolamento UE-CLP e alle singole disposizioni europee Atti normativi e singole disposizioni dell’UE Atti normativi e singole disposizioni del diritto svizzero

Direttiva 86/609/CEE Legge del 16 dicembre 200548 sulla protezione degli animali Direttiva 98/8/CE Ordinanza del 18 maggio 200549 sui biocidi

46 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

47 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

48 RS 455 49 RS 813.12

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Atti normativi e singole disposizioni dell’UE Atti normativi e singole disposizioni del diritto svizzero

Direttiva 91/414/CEE Ordinanza del 12 maggio 201050 sui prodotti fitosanitari Prescrizioni per il trasporto di merci Disposizioni sul trasporto per posta, per pericolose ferrovia, su strada, per via aerea o naviga- bile e attraverso gli impianti di trasporto in condotta Decisione 95/320/CE Art. 50 cpv. 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 198351 sulla prevenzione degli infortuni Direttiva 98/24/EG Legislazione sulla protezione dei lavoratori Direttiva 2004/37/EG Legislazione sulla protezione dei lavoratori Valori limite nazionali di esposizione Elenco dei valori limite di esposizione sui professionale posti di lavoro della SUVA52 Direttiva 89/686/CEE Ordinanza del 19 maggio 201053 sulla sicurezza dei prodotti Direttiva 2008/98/CE Ordinanza tecnica del 10 dicembre 199054 sui rifiuti e ordinanza del 22 giugno

200555 sul traffico di rifiuti

Regolamento (CE) n. 2037/2000 Allegato 1.4 ORRPChim56 Regolamento (CE) n. 850/2004 Allegati 1.1, 1.9 e 1.16 ORRPChim Regolamento (CE) n. 689/2008 Ordinanza PIC del 10 novembre 200457 Direttiva 96/82/CE Ordinanza del 27 febbraio 199158 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti Art. 13 del regolamento UE-REACH59 Art. 34 cpv. 2 Art. 31 del regolamento UE-REACH Art. 53

50 RS 916.161 51 RS 832.30 52 L’elenco dei valori limite sui posti di lavoro può essere scaricato dal sito Internet della SUVA: www.suva.ch > Prevenzione > Lavoro > Medicina del lavoro «Valori limite sui posti di lavoro». 53 RS 930.111 54 RS 814.600 55 RS 814.610 56 RS 814.81 57 RS 814.82 58 RS 814.012

59 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2012

Atti normativi e singole disposizioni dell’UE Atti normativi e singole disposizioni del diritto svizzero

Art. 59 del regolamento UE-REACH Allegato 7 Art. 24 del regolamento UE-CLP 60 Art. 43

60 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

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Allegato 6 (art. 76)

Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

1 Sostanze e preparati etichettati secondo il regolamento

UE-CLP61

1.1 Gruppo 1

a. (H300)62: Mortale se ingerito, o H310: Mortale a contatto con la pelle, o H330: Mortale se inalato, o in combinazione con combinazioni delle suddette indicazioni di pericolo

b.

c. Sostanze e preparati secondo l’allegato 1.10 ORRPChim etichettati con: H340: Può provocare alterazioni genetiche, o H350: Può provocare il cancro (se inalato), o H360: Può nuocere alla fertilità / al feto in combinazione con

1.2 Gruppo 2

a. H301: Tossico se ingerito, o H311: Tossico a contatto con la pelle, o H331: Tossico se inalato, o in combinazione con combinazioni delle suddette indicazioni di pericolo

b. H370: Provoca danni agli organi, o H372: Provoca danni agli organi in caso di esposi- zione prolungata o ripetuta in combinazione con

61 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

62 Non deve figurare nell’etichettatura (questo si applica alle codifiche delle indicazioni di pericolo menzionate).

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c. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

in combinazione con

d. Recipiente con una capacità superiore a 1 kg etichettato con: H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

in combinazione con

e. H250: Spontaneamente infiammabile all’aria, o H260: A contatto con l’acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente, o in combinazione con H261: A contatto con l’acqua libera gas infiammabili

f. EUH006: Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria, o EUH019: Può formare perossidi esplosivi, o EUH029: A contatto con l’acqua libera un gas tossico, o EUH031: A contatto con acidi libera un gas tossico, o EUH032: A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

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2 Sostanze e preparati non ancora etichettati secondo il

regolamento UE-CLP63

2.1 Gruppo 1

a. R28: Molto tossico per ingestione, o R27: Molto tossico a contatto con la pelle, o

in combinazione con R26: Molto tossico per inalazione, o combinazioni delle suddette frasi R.

b.

c. Sostanze e preparati secondo l’allegato 1.10 ORRPChim etichettati con: R46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie, o R45: Può provocare il cancro, o in combinazione con R49: Può provocare il cancro per inalazione, o R60: Può ridurre la fertilità, o R61: Può danneggiare i bambini non ancora nati

2.2 Gruppo 2

a. R25: Tossico per ingestione, o R24: Tossico a contatto con la pelle, o

in combinazione con R23: Tossico per inalazione, o combinazioni delle suddette frasi R

b. R39: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi, o R48: Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata in combinazione con

c. R35: Provoca gravi ustioni, o R34: Provoca ustioni

in combinazione con

63 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

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d. Recipiente con una capacità superiore a 1 kg etichettato con: R50/53: Molto tossico per gli organismi acquatici, a lungo termine può provocare effetti negativi per l’ambiente acquatico in combinazione con

e. R17: Spontaneamente infiammabile all’aria, o R15: A contatto con l’acqua libera gas estremamente infiammabili in combinazione con

f. R6: Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria, o R19: Può formare perossidi esplosivi, o R29: A contatto con l’acqua libera gas tossici e, o R31: A contatto con acidi libera gas tossici, o R32: A contatto con acidi libera gas molto tossici

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Allegato 7

Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (elenco delle sostanze candidate)

Il presente elenco è stato modificato da ultimo il 2 agosto 2012 e contiene 84 sostanze.

Denominazione della sostanza Informazioni complementari Numero CE Numero CAS Motivo per l’inserimento nell’elenco sulla sostanza

1,2,3-Trichloropropane 202-486-1 96-18-4 Carcinogenic and toxic for reproduction 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched 276-158-1 71888-89-6 Toxic for reproduction alkyl esters, C7-rich 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched 271-084-6 68515-42-4 Toxic for reproduction and linear alkyl esters 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; trig- 203-977-3 112-49-2 Toxic for reproduction lyme) 1,2-dichloroethane 203-458-1 107-06-2 Carcinogenic 1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl 203-794-9 110-71-4 Toxic for reproduction ether (EGDME) 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane- 219-514-3 2451-62-9 Mutagenic 2,4,6-trione (TGIC) 1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5- 423-400-0 59653-74-6 Mutagenic 1-Methyl-2-pyrrolidone 212-828-1 872-50-4 Toxic for reproduction 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline 202-918-9 101-14-4 Carcinogenic 2,4-Dinitrotoluene 204-450-0 121-14-2 Carcinogenic 2-Ethoxyethanol 203-804-1 110-80-5 Toxic for reproduction 2-Ethoxyethyl acetate 203-839-2 111-15-9 Toxic for reproduction

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Denominazione della sostanza Informazioni complementari Numero CE Numero CAS Motivo per l’inserimento nell’elenco sulla sostanza

2-Methoxyaniline; o-Anisidine 201-963-1 90-04-0 Carcinogenic 2-Methoxyethanol 203-713-7 109-86-4 Toxic for reproduction 4,4'-Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4 101-77-9 Carcinogenic 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl with ≥ 0.1 % of Michler's ketone 209-218-2 561-41-1 Carcinogenic alcohol (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) 4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone 202-027-5 90-94-8 Carcinogenic (Michler’s ketone) 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 205-426-2 140-66-9 Equivalent level of concern having probable serious effects to the environ- ment [4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydryli- with ≥ 0.1 % of Michler's ketone 208-953-6 548-62-9 Carcinogenic dene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylam- (EC No. 202-027-5) or Michler's monium chloride (C.I. Basic Violet 3) base (EC No. 202-959-2) [4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino) with ≥ 0.1 % of Michler's ketone 19-943-6 2580-56-5 Carcinogenic phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] (EC No. 202-027-5) or Michler's dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) base (EC No. 202-959-2) Acids generated from chromium trioxide and their 231-801-5, 7738-94-5, Carcinogenic oligomers. Names of the acids and their oligomers: 236-881-5 13530-68-2 Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chrom- ic acid and dichromic acid. 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) 201-329-4 81-15-2 vPvB Acrylamide 201-173-7 79-06-1 Carcinogenic and mutagenic Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain 287-476-5 85535-84-8 PBT and vPvB Chlorinated Paraffins)

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Denominazione della sostanza Informazioni complementari Numero CE Numero CAS Motivo per l’inserimento nell’elenco sulla sostanza

Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres are fibres covered by index – Extracted from Carcinogenic number 650-017-00-8 in Index no.: Annex VI, part 3, table 3.2 of 650-017-00-8 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December

2008 on classification, labelling

and packaging of substances and mixtures, and fulfil the two follow- are present within the following concentration ranges:Al2O3: 43.5– 48.5–54 % w/w,b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geome- tric errors of 6 or less micrometres (µm). Ammonium dichromate 232-143-1 7789-09-5 Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction Anthracene 204-371-1 120-12-7 PBT Anthracene oil 292-602-7 90640-80-5 Carcinogenic[1], PBT and vPvB Anthracene oil, anthracene paste 292-603-2 90640-81-6 Carcinogenic[2], mutagenic[3], PBT and vPvB Anthracene oil, anthracene paste, anthracene 295-275-9 91995-15-2 Carcinogenic[2], mutagenic[3], fraction PBT and vPvB Anthracene oil, anthracene paste,distn. lights 295-278-5 91995-17-4 Carcinogenic[2], mutagenic[3], PBT and vPvB

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Denominazione della sostanza Informazioni complementari Numero CE Numero CAS Motivo per l’inserimento nell’elenco sulla sostanza

Anthracene oil, anthracene-low 292-604-8 90640-82-7 Carcinogenic[2], mutagenic[3], PBT and vPvB Arsenic acid 231-901-9 7778-39-4 Carcinogenic Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7 85-68-7 Toxic for reproduction Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7 Toxic for reproduction Bis(2-methoxyethyl) ether 03-924-4 111-96-6 Toxic for reproduction Bis(2-methoxyethyl) phthalate 204-212-6 117-82-8 Toxic for reproduction Bis(tributyltin)oxide (TBTO) 200-268-0 56-35-9 PBT Boric acid 233-139-2/ 10043-35-3/ Toxic for reproduction 234-343-4 11113-50-1 Calcium arsenate 231-904-5 7778-44-1 Carcinogenic Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 Carcinogenic and mutagenic Cobalt dichloride 231-589-4 7646-79-9 Carcinogenic and toxic for reproduction Cobalt(II) carbonate 208-169-4 513-79-1 Carcinogenic and toxic for reproduction Cobalt(II) diacetate 200-755-8 71-48-7 Carcinogenic and toxic for reproduction Cobalt(II) dinitrate 233-402-1 10141-05-6 Carcinogenic and toxic for reproduction Cobalt(II) sulphate 233-334-2 10124-43-3 Carcinogenic and toxic for reproduction Diarsenic pentaoxide 215-116-9 1303-28-2 Carcinogenic Diarsenic trioxide 215-481-4 1327-53-3 Carcinogenic Diboron trioxide 215-125-8 1303-86-2 Toxic for reproduction Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2 Toxic for reproduction Dichromium tris(chromate) 246-356-2 24613-89-6 Carcinogenic Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Toxic for reproduction

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Denominazione della sostanza Informazioni complementari Numero CE Numero CAS Motivo per l’inserimento nell’elenco sulla sostanza

Disodium tetraborate, anhydrous 215-540-4 1303-96-4/ Toxic for reproduction 1330-43-4/ 12179-04-3 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 500-036-1 25214-70-4 Carcinogenic aniline Formamide 200-842-0 75-12-7 Toxic for reproduction Hexabromocyclododecane (HBCDD) and Alpha-hexabromocyclododecane 247-148-4 and 25637-99-4 PBT all major diastereoisomers identified: Beta-hexabromocyclododecane 221-695-9 3194-55-6 (134237-50-6) Gamma-hexabromocyclododecane (134237-51-7) (134237-52-8) Hydrazine 206-114-9 302-01-2/ Carcinogenic 7803-57-8 Lead chromate 231-846-0 7758-97-6 Carcinogenic and toxic for reproduction Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8 Carcinogenic and toxic for reproduction (C.I. Pigment Red 104) Lead diazide, Lead azide 236-542-1 13424-46-9 Toxic for reproduction Lead dipicrate 229-335-2 6477-64-1 Toxic for reproduction Lead hydrogen arsenate 232-064-2 7784-40-9 Carcinogenic and toxic for reproduction Lead styphnate 239-290-0 15245-44-0 Toxic for reproduction Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment 215-693-7 1344-37-2 Carcinogenic and toxic for reproduction Yellow 34) Lead(II) bis(methanesulfonate) 401-750-5 17570-76-2 Toxic for reproduction N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline 202-959-2 101-61-1 Carcinogenic (Michler’s base) N,N-dimethylacetamide 204-826-4 127-19-5 Toxic for reproduction Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5 Carcinogenic

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Denominazione della sostanza Informazioni complementari Numero CE Numero CAS Motivo per l’inserimento nell’elenco sulla sostanza

Phenolphthalein 201-004-7 77-09-8 Carcinogenic Pitch, coal tar, high temp. 266-028-2 65996-93-2 Carcinogenic, PBT and vPvB Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6 Carcinogenic and mutagenic Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9 Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate 234-329-8 11103-86-9 Carcinogenic Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3 Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction Sodium dichromate 234-190-3 7789-12-0/ Carcinogenic, mutagenic and toxic for 10588-01-9 reproduction Strontium chromate 232-142-6 7789-06-2 Carcinogenic Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate 235-541-3 12267-73-1 Toxic for reproduction Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 Carcinogenic Triethyl arsenate 427-700-2 15606-95-8 Carcinogenic Trilead diarsenate 222-979-5 3687-31-8 Carcinogenic and toxic for reproduction Tris(2-chloroethyl)phosphate 204-118-5 115-96-8 Toxic for reproduction Zirconia Aluminosilicate Refractory are fibres covered by index – Extracted from Carcinogenic Ceramic Fibres number 650-017-00-8 in Index no. Annex VI, part 3, table 3.2 of 650-017-00-8 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December

2008 on classification, labelling

and packaging of substances and mixtures, and fulfil the two follow- ZrO2 are present within the follow- ing concentration ranges: Al2O3:

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Denominazione della sostanza Informazioni complementari Numero CE Numero CAS Motivo per l’inserimento nell’elenco sulla sostanza

15–17 % w/w, b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geome- tric errors of 6 or less micrometres (µm). α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4- with ≥ 0.1 % of Michler's ketone 229-851-8 6786-83-0 Carcinogenic (phenylamino)naphthalene-1-methanol (EC No. 202-027-5) or Michler's (C.I. Solvent Blue 4) base (EC No. 202-959-2)

[*] The EC number includes both anhydrous and hydrated forms of a substance and consequently the entries cover both these forms. The CAS number included may be for the anhydrous form only, and therefore the CAS number shown does not always describe the entry accurately. [1] The substance does not meet the criteria for identification as a carcinogen in situations where it contains less than 0.005 % (w/w) benzo[a]pyrene (EINECS No 200-028-5) [2] The substance does not meet the criteria for identification as a carcinogen in situations where it contains less than 0.005 % (w/w) benzo[a]pyrene (EINECS No 200-028-5) and less than 0,1 % w/w benzene (EINECS No 200-753-7).]

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Allegato (cifra III)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 18 maggio 200564 sui biocidi

Art. 2 cpv. 2 lett. b

2 Nella presente ordinanza si intende inoltre per:

b. sostanza potenzialmente pericolosa: una sostanza pericolosa ai sensi dell’ar- ticolo 3 lettera a OPChim65, che non è un principio attivo ed è presente nel biocida in una concentrazione tale che quest’ultimo deve per analogia essere classificato come pericoloso ai sensi degli articoli 3 lettera b numeri 1 o 2 e 4–6 OPChim;

Art. 10 cpv. 3 3 I principi attivi destinati ai biocidi possono essere forniti soltanto se classificati secondo l’articolo 35 capoverso 2, imballati secondo l’articolo 36 ed etichettati secondo l’articolo 38 capoverso 6. Per ognuno di essi occorre inoltre redigere, tra- smettere, aggiornare e conservare una scheda di dati di sicurezza secondo gli articoli

Art. 34 cpv. 1 lett. f 1 Dopo l’omologazione, la registrazione o il riconoscimento non sono considerati in alcun caso confidenziali i seguenti dati: f. la denominazione di sostanze potenzialmente pericolose;

Art. 35 Classificazione 1 Per la classificazione dei biocidi si applica per analogia l’articolo 10 OPChim67; là dove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il richiedente dell’omologazione, della registrazione o del riconoscimento. 2 Per la classificazione dei principi attivi destinati ai biocidi si applicano gli articoli 8 e 9 OPChim.

64 RS 813.12 65 RS 813.11 66 RS 813.11 67 RS 813.11

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2012

Art. 36 cpv. 1 1 Per l’imballaggio dei biocidi si applica per analogia l’articolo34e OPChim68 e per l’imballaggio dei principi attivi destinati ai biocidi l’articolo 34a OPChim. Le sostanze e i preparati pericolosi secondo l’OPChim corrispondono a tutti i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi secondo la presente ordinanza.

Art. 38 cpv. 2, 3, frase introduttiva, e 6 2 Per l’etichettatura dei biocidi si applica per analogia l’articolo 34e OPChim69. Là dove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare.

3 Oltre ai dati di cui al capoverso 2 occorre indicare:

6 Per l’etichettatura dei principi attivi destinati ai biocidi si applicano per analogia l’articolo 34b capoversi 1–3 OPChim.

Art. 40 Scheda di dati di sicurezza Per i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi occorre redigere, trasmettere e aggiornare le schede di dati di sicurezza applicando per analogia gli articoli 7 e 51–55 OPChim70; non è necessario allegarvi gli scenari d’esposizione di cui all’arti- colo 53 capoverso 3 OPChim; là dove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il richiedente.

Abrogato

Art. 43 Fornitura 1 Per la fornitura di biocidi si applicano gli articoli 73, 74 e 78–81 OPChim71, non- ché l’allegato 1.10 ORRPChim72. 2 I biocidi la cui etichettatura comprende uno degli elementi di cui all’allegato 6 numero 1.2 lettere a o b oppure numero 2.2 lettere a o b OPChim non possono essere forniti al pubblico in generale.

Art. 45 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato In caso di furto, perdita o erronea immissione sul mercato di biocidi si applica l’articolo 82 OPChim73.

68 RS 813.11 69 RS 813.11 70 RS 813.11 71 RS 813.11 72 RS 814.81 73 RS 813.11

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2012

3bis Chi fa pubblicità per biocidi pericolosi acquistabili dal pubblico senza averne visto in precedenza l’etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile a tutti e ben leggibile o udibile.

Art. 62 Abrogato

2. Ordinanza del 18 maggio 200574 sulla buona prassi di laboratorio

Art. 3 cpv. 1 lett. b

1 Nella presente ordinanza s’intende per:

b. settore di studio: tipo di studi eseguiti da un centro di saggio:

1. studi fisico-chimici,

2. studi per determinare la tossicità,

3. studi per determinare la mutagenicità,

4. studi ecotossicologici su organismi acquatici e terrestri,

5. studi relativi al comportamento in acqua, suolo e aria: bioaccumula-

zione,

6. studi relativi ai residui,

7. studi relativi agli effetti sui mesocosmi e sugli ecosistemi naturali,

8. studi analitici e clinici,

9. altri tipi di studio da specificare;

Allegato 2 n. 10 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

3. Ordinanza del 18 maggio 200575 sugli emolumenti in materia

di prodotti chimici

Allegato, n. I 4

4 Trattamento di una domanda di utilizzo di una designazione

chimica alternativa (art. 43 cpv. 3 OPChim) 400

74 RS 813.112.1 75 RS 813.153.1

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2012

4. Ordinanza del 12 maggio 201076 sui prodotti fitosanitari

Art. 36 cpv. 3 3 Le domande d’iscrizione nell’elenco devono essere presentate al servizio d’omolo- gazione, corredate dai dati di cui al capitolo 2 della scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 53 dell’ordinanza del 18 maggio 200577 sui prodotti chimici (OPChim). Se del caso, il servizio d’omologazione può richiedere informazioni supplementari.

Chiunque fabbrichi o importi un prodotto fitosanitario contenente esclusivamente sostanze di base approvate deve annunciarlo al servizio d’omologazione prima della prima immissione sul mercato. L’annuncio deve contenere le informazioni seguenti: d. se del caso, i dati menzionati nell’articolo 55a lettera f.

Art. 45 cpv. 1 lett. e 1 Per i prodotti fitosanitari autorizzati o ritirati conformemente alla presente ordinan- za e per i prodotti fitosanitari per i quali è stato concesso un permesso di vendita, il servizio d’omologazione rende elettronicamente accessibili al pubblico informazioni che contengono almeno quanto segue: e. l’avvertenza che risulta dalla classificazione secondo l’allegato 1 parti 2–5, le indicazioni di pericolo secondo l’allegato 3 e i pittogrammi di pericolo secondo l’allegato 5 dell’ordinanza (CE) n. 1272/200878;

Art. 52 cpv. 3 lett. d

3 Dopo l’omologazione cessano di essere confidenziali le seguenti informazioni:

d. la denominazione delle altre sostanze che devono essere classificate come pericolose ai sensi dell’articolo 3 lettera a OPChim79 e che contribuiscono alla classificazione del prodotto fitosanitario;

Art. 53 Classificazione 1 I prodotti fitosanitari che sono preparati o principi attivi pericolosi oppure conten- gono principi attivi pericolosi devono essere classificati per analogia secondo l’articolo 18 capoverso 4. 2 I principi attivi che sono sostanze pericolose e destinati all’impiego nei prodotti fitosanitari devono essere classificati secondo l’articolo 8 capoverso 1 OPChim80.

76 RS 916.161 77 RS 813.11

78 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1 lett. d.

79 RS 813.11 80 RS 813.11

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2012

3 Laddove nell’OPChim si parla di fabbricante del preparato, nella presente ordinan- za si intende il titolare dell’autorizzazione.

Art. 54 cpv. 3 3 I prodotti fitosanitari devono essere imballati per analogia conformemente all’arti- colo 34a OPChim81; laddove nell’OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, per la presente ordinanza si intendono tutti i prodotti fitosanitari.

Art. 55 cpv. 2 2I prodotti fitosanitari devono essere etichettati per analogia conformemente all’articolo 34b capoversi 1, 3 e 5 OPChim82 e secondo le disposizioni degli allega- ti 7 e 8; laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, per la presente ordinanza si intende il titolare dell’autorizzazione. Se gli allegati 7 e 8 e l’OPChim prevedono un’etichettatura diversa, si applicano le prescrizioni degli allegati 7 e 8.

L’etichetta dei prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base approvate e immessi sul mercato deve recare in modo leggibile e indelebile le seguenti informazioni in una delle lingue ufficiali della regione in cui il prodotto è venduto: f. se del caso, i corrispondenti dati di cui all’articolo 34b OPChim83 sull’eti- chettatura di preparati pericolosi;

Art. 59 cpv. 1 1 Per i prodotti fitosanitari occorre redigere e consegnare, per analogia agli artico- li 52–55 OPChim84, schede dei dati di sicurezza; non è necessario allegarvi gli scenari d’esposizione di cui all’articolo 53 capoverso 3 OPChim. Laddove nell’OPChim si parla di fabbricante del preparato, per la presente ordinanza si inten- de il titolare dell’autorizzazione.

Art. 64 cpv. 3 3 I prodotti fitosanitari la cui etichettatura contiene un elemento di cui all’allegato 6 numero 1.2 lettera a o b oppure numero 2.2 lettera a o b OPChim85 non possono essere forniti al pubblico.

81 RS 813.11 82 RS 813.11 83 RS 813.11 84 RS 813.11 85 RS 813.11

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2012

Art. 65 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato In caso di furto, perdita o erronea immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, si applica l’articolo 82 OPChim86.

Art. 68 cpv. 4 4 L’uso di prodotti fitosanitari la cui etichettatura contiene un elemento di cui all’allegato 6 numero 1.1 o 1.2 lettera a o b oppure numero 2.1 o 2.2 lettera a o b OPChim87 è vietato nelle zone d’insediamento su superfici quali parchi, giardini, impianti sportivi e per il tempo libero, cortili delle scuole o parchi giochi, nonché nelle immediate vicinanze di infrastrutture sanitarie. Il divieto non si applica all’uso su superfici di produzione agricola in zone d’insediamento.

Abrogato

Allegato 5 n. 1 cpv. 1bis 1bis Nel caso di principi attivi che contengono nanomateriali di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera m OPChim88, le informazioni devono inoltre contenere la com- posizione dei nanomateriali, la forma delle particelle e la grandezza media dei gra- nuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie-volume, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.

Allegato 6 n. 1 cpv. 1bis 1bis Nel caso di prodotti fitosanitari che contengono nanomateriali di cui all’artico- lo 2 capoverso 2 lettera m OPChim89, le informazioni devono inoltre contenere la composizione dei nanomateriali, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzio- nalizzazione di superficie.

Allegato 7, introduzione, cpv. 1 1 Nei casi in cui l’etichettatura secondo l’articolo 34b OPChim90 non fosse suffi- ciente per descrivere i rischi specifici che potrebbero intervenire con l’uso di pro- dotti fitosanitari, occorre descrivere, mediante le frasi specifiche riportate nel pre- sente allegato, la natura dei particolari effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull’ambiente.

86 RS 813.11 87 RS 813.11 88 RS 813.11 89 RS 813.11 90 RS 813.11

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5. Ordinanza del 19 maggio 201091 sull’immissione in commercio

di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere

Art. 2 lett. a n. 3 Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici:

3. sostanze e preparati pericolosi che non recano sull’etichetta l’indica-

zione del fabbricante secondo l’articolo 39 lettera b dell’ordinanza del 18 maggio 200592 sui prodotti chimici (OPChim), i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici secondo l’articolo 52 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all’articolo 53 capoverso 2 OPChim,

91 RS 946.513.8 92 RS 813.11

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