AS 2012 6291
Legge federale sulla circolazione stradale
Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)
Modifica del 15 giugno 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 20101, decreta:
I La legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1 Concerne soltanto il testo francese.
2 Agli articoli 76b capoverso 2 e 106 capoverso 1, l’espressione «Ufficio federale delle strade» è sostituita con «USTRA».
Ingresso, primo comma visti gli articoli 82 capoversi 1 e 2, 110 capoverso 1 lettera a, 122 capoverso 1 e
123 capoverso 1 della Costituzione federale3;
Art. 1 cpv. 2 e 3
2 I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle
norme della circolazione (art. 26–57a) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi.
3 Salvo disposizione contraria della presente legge, alla messa in
commercio di veicoli a motore, velocipedi e rimorchi, nonché dei loro componenti, si applica la legge federale del 12 giugno 20094 sulla sicurezza dei prodotti.
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Art. 2 cpv. 3bis, primo periodo 3bis L’Ufficio federale delle strade (USTRA) decide le misure concer- nenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali. …
Art. 4 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 6a Sicurezza 1 Nella pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dell’in- dell’infrastrut- tura stradale frastruttura stradale, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono adeguatamente conto delle esigenze legate alla sicurezza della circola- zione.
2 In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione emana prescri-
zioni riguardanti l’assetto e le caratteristiche dei passaggi pedonali.
3 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni esaminano la loro rete stra-
dale per individuare i tratti pericolosi e a rischio d’incidente ed elabo- rano un piano per il loro risanamento.
4 La Confederazione e i Cantoni nominano una persona di contatto
responsabile della sicurezza stradale (addetto alla sicurezza).
Art. 9 cpv. 1, 1bis e 3, secondo periodo
1 Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è di
40 t; nel trasporto combinato il peso massimo consentito è di 44 t. La
lunghezza massima consentita per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m. 1bis Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell’economia e dell’ambiente, nonché delle normative internazionali.
3 … Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni
o peso superiori possono, in singoli casi, compiere viaggi imposti dalle circostanze.
Art. 14 Idoneità alla 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e guida e capacità di condurre capaci di condurre.
2 È idoneo alla guida chi:
a. ha compiuto l’età minima; b. ha le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore;
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c. è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida sicura di veicoli a motore; e d. per il suo comportamento precedente dà garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi.
3 È capace di condurre chi:
a. conosce le norme della circolazione; e b. sa condurre con sicurezza i veicoli della categoria per la quale è rilasciata la licenza di condurre.
Art. 14a Licenza 1 La licenza per allievo conducente è rilasciata se il richiedente: per allievo conducente a. supera l’esame teorico e dimostra in tal modo di conoscere le norme della circolazione; b. dimostra di possedere le attitudini fisiche e psichiche necessa- rie per condurre con sicurezza veicoli a motore.
2 La prova di cui al capoverso 1 lettera b è fornita:
a. dai conducenti professionali di veicoli a motore: mediante un certificato di un medico di fiducia; b. dagli altri conducenti di veicoli a motore: mediante un esame della vista riconosciuto dall’autorità competente e una dichia- razione personale sul proprio stato di salute.
Art. 15, titolo marginale, cpv. 1, 3, 4, secondo periodo, e 5 Formazione e 1 L’allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi perfezionamento dei conducenti di alla guida solo se è accompagnato da una persona che abbia compiuto veicoli a motore 23 anni e che possieda da almeno tre anni una licenza di condurre non più in prova corrispondente alla categoria del veicolo usato.
3 Chi impartisce professionalmente lezioni di guida deve essere tito-
lare dell’abilitazione a maestro conducente.
4 … Può segnatamente prescrivere che una parte della formazione sia
impartita da un titolare dell’abilitazione a maestro conducente. …
5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul perfezionamento
dei conducenti professionali di veicoli a motore.
Art. 15a cpv. 2 e 2bis
2 La licenza di condurre in prova è rilasciata se il richiedente:
a. ha frequentato la formazione prescritta; e b. ha superato l’esame pratico di conducente.
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2bis I titolari di una licenza di condurre in prova sono tenuti a fre- quentare corsi di perfezionamento. Tali corsi, prevalentemente pratici, devono fornire ai partecipanti le capacità necessarie per riconoscere ed evitare i pericoli durante la guida e per guidare rispettando l’ambiente. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto e la forma dei corsi di perfezionamento.
Art. 15b Licenza di 1 La licenza di condurre definitiva è rilasciata se il richiedente: condurre definitiva a. ha frequentato la formazione prescritta; e b. ha superato l’esame pratico di conducente.
2 Allo scadere del periodo di prova, ai titolari di licenze di condurre in
prova è rilasciata la licenza di condurre definitiva se hanno frequen- tato i corsi di perfezionamento prescritti.
Art. 15c Durata di 1 Le licenze di condurre hanno di norma una validità illimitata. validità delle licenze di 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone domici- condurre liate all’estero.
3 L’autorità cantonale può limitare la durata di validità delle licenze di
condurre se l’idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate.
Art. 15d Accertamento 1 Se sussistono dubbi sull’idoneità alla guida di una persona, quest’ul- dell’idoneità alla guida o della tima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di: capacità di condurre a. guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all’1,6 per mille o con una concentra- zione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro di aria espirata; b. guida sotto l’influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza; c. violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada; d. comunicazione di un ufficio cantonale AI secondo l’arti- colo 66c della legge federale del 19 giugno 19595 sull’assicu- razione per l’invalidità;
5 RS 831.20
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e. comunicazione di un medico attestante l’incapacità di una per- sona di condurre con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia fisica o psichica, di un’infermità oppure di una dipendenza.
2 Dal compimento dei 70 anni, i conducenti sono convocati ogni due
anni dall’autorità cantonale a una visita di controllo di un medico di fiducia. L’autorità cantonale può ridurre l’intervallo delle visite medi- che se l’idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate.
3 I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda
le comunicazioni di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la comunicazione direttamente all’autorità cantonale competente in materia di circolazione stradale oppure all’autorità di sorveglianza dei medici.
4 Su richiesta dell’Ufficio AI, l’autorità cantonale gli comunica se una
determinata persona è titolare di una licenza di condurre.
5 Se vi sono dubbi sulla capacità di condurre di una persona,
quest’ultima può essere sottoposta a una corsa di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conducente o a un altro provvedimento opportuno, quale una formazione o un perfezionamento oppure una formazione complementare.
Art. 15e Periodo di attesa 1 Chi ha guidato un veicolo a motore senza essere titolare di una in seguito a guida senza licenza di condurre non riceve, per almeno sei mesi dall’infrazione, né licenza la licenza per allievo conducente né la licenza di condurre. Se la persona raggiunge l’età minima soltanto dopo l’infrazione, il periodo di attesa decorre da quel momento.
2 Se il conducente ha inoltre commesso l’infrazione prevista all’arti-
colo 16c capoverso 2 lettera abis, il periodo di attesa è di due anni o, in caso di recidiva, di dieci anni.
Art. 16a cpv. 1
1 Commette un’infrazione lieve chi:
a. concerne soltanto il testo francese. b. guida un veicolo a motore in stato di ebrietà, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6) e senza commettere un’altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale; c. viola il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 31 cpv. 2bis), senza tuttavia commettere un’altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale.
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Art. 16b cpv. 1
1 Commette un’infrazione medio grave chi:
a. concerne soltanto il testo francese. b. guida un veicolo a motore in stato di ebrietà, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6), e commette inoltre un’infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale; bbis. viola il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 31 cpv. 2bis) e commette inoltre un’infrazione lieve alle prescri- zioni sulla circolazione stradale; c. concerne soltanto il testo francese. d. concerne soltanto il testo francese.
Art. 16c cpv. 1 e 2 lett. abis
1 Commette un’infrazione grave chi:
a. concerne soltanto il testo francese. b. guida un veicolo a motore in stato di ebrietà con una con- centrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6); c. concerne soltanto il testo francese. d. concerne soltanto il testo francese. e. concerne soltanto il testo francese. f. concerne soltanto il testo francese.
2 Dopo un’infrazione grave la licenza per allievo conducente o la
licenza di condurre è revocata per: abis. almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elemen- tari della circolazione, la persona interessata ha rischiato for- temente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; l’articolo 90 capoverso 4 è applicabile;
Art. 16cbis cpv. 2, terzo periodo
2 … Per le persone sul cui conto non figurano provvedimenti ammini-
strativi nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (art. 89c lett. d), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all’estero nel luogo dell’infrazione.
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Art. 16d cpv. 3
3 La licenza è revocata definitivamente:
a. ai conducenti incorreggibili; b. alle persone la cui licenza è già stata revocata una volta negli ultimi cinque anni in applicazione dell’articolo 16c capo- verso 2 lettera abis.
Art. 16e Formazione 1 Deve partecipare a una formazione complementare riconosciuta dalle complementare in caso di revoca autorità la persona cui è revocata la licenza di condurre: della licenza di condurre a. per almeno sei mesi a causa di ripetute infrazioni che hanno compromesso la sicurezza del traffico; b. per guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue; c. per ripetuta guida in stato di ebrietà con una concentrazione non qualificata di alcol nell’alito o nel sangue; d. per ripetuta violazione del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 31 cpv. 2bis); e. per guida sotto l’influsso di stupefacenti.
2 La durata della revoca si prolunga fino al momento in cui la persona
interessata dimostra di aver partecipato alla formazione complemen- tare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
Art. 17 cpv. 1 e 4
1 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a
tempo determinato può essere nuovamente rilasciata al più presto tre mesi prima che scada la durata ordinata della revoca se la persona interessata ha partecipato a una formazione complementare ricono- sciuta dall’autorità. La durata minima della revoca non può essere ridotta.
4 La licenza di condurre revocata definitivamente può essere nuova-
mente rilasciata soltanto alle condizioni di cui all’articolo 23 capo- verso 3. Se è stata revocata in applicazione dell’articolo 16d capoverso
3 lettera b, la licenza può essere nuovamente rilasciata al più presto
dopo dieci anni e unicamente sulla base di una valutazione positiva sotto il profilo della psicologia del traffico.
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Art. 17a Apparecchi per 1 Se la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revo- la registrazione dei dati ed cata per almeno 12 mesi oppure a tempo indeterminato per supera- etilometri blocca-motore mento della velocità massima consentita o mancato adeguamento della velocità alle condizioni del traffico, per i cinque anni successivi allo scadere della revoca la persona interessata può condurre esclusi- vamente veicoli dotati di un apparecchio per la registrazione dei dati riconosciuto da un’autorità competente.
2 Se la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revo-
cata a tempo indeterminato per ripetuta guida in stato di ebrietà, per i cinque anni successivi allo scadere della revoca la persona interessata non può guidare sotto l’influsso dell’alcol e può condurre esclusiva- mente veicoli dotati d’etilometro blocca-motore.
3 In casi eccezionali opportunamente motivati, l’autorità cantonale può
autorizzare la guida di un veicolo non dotato di un apparecchio per la registrazione dei dati o di un etilometro blocca-motore. Essa ordina misure sostitutive.
4 Lalicenza è nuovamente revocata se viene constatato l’inadem-
pimento delle condizioni imposte.
5 I dati rilevati mediante apparecchi per la registrazione dei dati ed
etilometri blocca-motore possono essere impiegati per: a. controllare il rispetto della velocità consentita o del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol; b. chiarire la dinamica di incidenti; c. controllare il buon funzionamento dell’apparecchio.
6 Il Consiglio federale emana prescrizioni sui requisiti degli apparec-
chi e sul rispettivo controllo. Disciplina segnatamente: a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conserva- zione; c. la procedura di notificazione; d. la collaborazione con le autorità e le organizzazioni interes- sate; e. le autorità cui i dati possono essere comunicati nel singolo caso; f. la rettifica dei dati; g. la sicurezza dei dati.
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Art. 19 cpv. 1 e 2
1 I fanciulli che non hanno ancora compiuto sei anni possono circolare
in velocipede su strade principali soltanto sotto la sorveglianza di una persona di almeno 16 anni.
2 Non possono circolare in velocipede le persone che non sono in
grado di farlo in modo sicuro a causa di una malattia fisica o psichica oppure di una dipendenza. L’autorità può vietare a queste persone di circolare in velocipede.
Art. 21 Conducenti di 1 Può condurre veicoli a trazione animale chi ha compiuto 14 anni. veicoli a trazione animale
2 Non possono condurre veicoli a trazione animale le persone che non
sono in grado di farlo in modo sicuro a causa di una malattia fisica o psichica oppure di una dipendenza. L’autorità può vietare a queste persone di condurre veicoli a trazione animale.
Art. 25 cpv. 2 lett. i e 3 lett. e e f
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:
i. gli odocronografi, i tachigrafi e simili; esso prescrive l’instal- lazione di tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali.
3 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa:
e. il contenuto e la portata dell’esame di verifica dell’idoneità alla guida e la procedura in caso di dubbi; f. i requisiti minimi per le persone che svolgono gli esami di verifica dell’idoneità alla guida, per la procedura di controllo e per la garanzia della qualità.
Art. 31 cpv. 2bis e 2ter 2bis Il Consiglio federale può vietare ai seguenti gruppi di persone di guidare sotto l’influsso dell’alcol: a. le persone che operano nel trasporto concessionario o inter- nazionale di viaggiatori su strada (art. 8 cpv. 2 della LF del
20 mar. 20096 sul trasporto di viaggiatori e art. 3 cpv. 1 della
LF del 20 mar. 20097 sull’accesso alle professioni di trasporta- tore su strada); b. le persone che trasportano viaggiatori a titolo professionale o trasportano merci su autoveicoli pesanti o merci pericolose;
6 RS 745.1 7 RS 744.10
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c. i titolari dell’abilitazione a maestro conducente; d. i titolari di licenze per allievo conducente; e. le persone che accompagnano allievi conducenti durante corse di scuola guida; f. i titolari di licenze di condurre in prova. 2ter Il Consiglio federale stabilisce la concentrazione di alcol nell’alito e la concentrazione di alcol nel sangue a partire dalle quali si consi- dera che un conducente stia guidando sotto l’influsso dell’alcol.
Art. 41 cpv. 1, 2 e 2bis
1 Durante la corsa i veicoli a motore devono sempre avere le luci
accese, mentre gli altri veicoli solo dall’imbrunire all’alba e in caso di cattive condizioni di visibilità.
2 Quando sono in sosta, i veicoli a motore e i veicoli non a motore
aventi più ruote sul medesimo asse devono avere le luci accese dal- l’imbrunire all’alba e in caso di cattive condizioni di visibilità, eccetto quando stazionano in parcheggi o in luoghi sufficientemente rischia- rati dall’illuminazione stradale. 2bis Il Consiglio federale può prevedere, in determinati casi, la sostitu- zione delle luci mediante catarifrangenti.
Art. 54 Poteri speciali 1 Se accerta in circolazione veicoli che non sono autorizzati a circolare della polizia o il cui stato o carico rappresenta un pericolo per la circolazione o che cagionano un rumore evitabile, la polizia impedisce loro la continua- zione del viaggio. Essa può sequestrare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo.
2 La polizia è autorizzata a fermare gli autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci che non raggiungono la velocità minima prescritta e obbligarli a invertire la loro marcia.
3 Se il conducente di un veicolo si trova in uno stato che esclude una
guida sicura o non è autorizzato a condurre per un altro motivo stabi- lito dalla legge, la polizia gli impedisce la continuazione del viaggio e gli sequestra la licenza di condurre.
4 Se il conducente di un veicolo a motore ha dimostrato di essere
particolarmente pericoloso per avere violato gravemente importanti norme della circolazione, la polizia può sequestrargli sul posto la licenza di condurre.
5 Le licenze sequestrate dalla polizia sono subito trasmesse all’autorità
incaricata di revocarle, la quale prende immediatamente una deci- sione. Fino al momento della decisione, il sequestro da parte della polizia ha l’effetto di una revoca.
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6 Se accerta in circolazione veicoli non conformi alle disposizioni sul
trasporto dei viaggiatori o sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada, la polizia può impedire la continuazione del viaggio, seque- strare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo.
Art. 55 cpv. 3, 3bis, 6 e 6bis
3 Una prova del sangue deve essere ordinata se:
a. vi sono indizi di inattitudine alla guida non riconducibili all’influsso dell’alcol; b. concerne soltanto il testo francese. c. la persona interessata esige un’analisi della presenza di alcol nel sangue. 3bis Una prova del sangue può essere ordinata se non è possibile effet- tuare un’analisi dell’alito o se quest’ultima non è adatta per accertare l’infrazione.
6 L’Assemblea federale fissa in un’ordinanza:
a. la concentrazione di alcol nell’alito e la concentrazione di alcol nel sangue a contare dalle quali si ammette l’inattitudine alla guida secondo la presente legge (stato di ebrietà), indi- pendentemente da altre prove e dal grado individuale di sop- portabilità all’alcol; e b. da quale livello la concentrazione di alcol nell’alito e la con- centrazione di alcol nel sangue sono da considerare qualifi- cate. 6bis Se sono state misurate sia la concentrazione di alcol nell’alito sia la concentrazione di alcol nel sangue, è determinante il risultato della concentrazione di alcol nel sangue.
Art. 57 cpv. 5 lett. b
5 Il Consiglio federale può prescrivere che:
b. i conducenti e i passeggeri di veicoli motorizzati a due ruote nonché di veicoli a motore leggeri, di quadricicli e tricicli a motore devono portare il casco di protezione.
Capo settimo (art. 57b) Abrogato
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Titolo prima dell’art. 57c Titolo terzo a: Gestione del traffico
Art. 65 cpv. 3, secondo e terzo periodo
3 … L’assicuratore deve esercitare l’azione di regresso se il condu-
cente ha cagionato un danno guidando in stato di ebrietà o di inattitu- dine alla guida, oppure violando un limite di velocità ai sensi dell’arti- colo 90 capoverso 4. L’entità del regresso è determinata tenendo conto della colpa e della capacità economica della persona nei confronti della quale è esercitata l’azione di regresso.
Art. 68a Attestazione Nel corso della durata del contratto lo stipulante ha il diritto di otte- relativa ai sinistri nere un’attestazione relativa ai sinistri o all’assenza di sinistri. Su richiesta dello stipulante, l’assicuratore gli consegna entro 14 giorni un’attestazione veritiera relativa all’intera durata del contratto, ma al massimo relativa agli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale.
Art. 89 cpv. 1
1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dall’ap-
plicazione delle disposizioni del presente titolo i veicoli a motore con potenza o velocità minime e quelli che sono usati raramente sulle stra- de pubbliche e, se necessario, emanare prescrizioni complementari applicabili a tali veicoli.
Titolo quarto a: Sistemi d’informazione Capo primo: Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione
Art. 89a Principi 1 L’USTRA gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC).
2 I Cantoni forniscono all’USTRA i dati concernenti l’ammissione alla
circolazione.
3 Il controllo sui dati memorizzati nel SIAC spetta all’USTRA. Le
autorità cantonali competenti per l’ammissione alla circolazione possono registrare e trattare direttamente nel SIAC i dati di cui neces- sitano per l’ammissione alla circolazione nel proprio Cantone.
4 L’USTRA definisce le interfacce tecniche e le procedure per
l’allineamento dei dati.
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Art. 89b Scopo Il SIAC serve all’adempimento dei seguenti compiti: a. rilascio, controllo e revoca di:
1. licenze per l’ammissione di persone e veicoli alla circo-
lazione stradale,
2. permessi e certificati,
3. carte per l’odocronografo;
b. esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli nell’ambito della circolazione stradale; c. omologazione, esame e ammissione alla circolazione dei vei- coli; d. controllo dell’assicurazione, dello sdoganamento e dell’impo- sizione dei veicoli ammessi alla circolazione secondo la legge federale del 21 giugno 19968 sull’imposizione degli auto- veicoli; e. identificazione dei detentori di veicoli e ricerca di veicoli; f. tutela delle vittime di incidenti della circolazione; g. razionamento del carburante e requisizione e locazione di vei- coli a favore dell’esercito, della protezione civile e dell’ap- provvigionamento economico del Paese; h. allestimento di statistiche, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni a condurre, i provvedimenti amministrativi, i tipi di veicoli, le immatricolazioni di veicoli, gli incidenti stra- dali e i controlli della circolazione stradale; i. elaborazione delle basi della politica dei trasporti, dell’am- biente e dell’energia; j. riscossione delle imposte cantonali sugli autoveicoli, delle tasse sul traffico pesante e di altre imposte; k. sostegno alle autorità nazionali e straniere nell’esecuzione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo dei con- ducenti professionali di veicoli a motore; l. rilascio dell’autorizzazione di accesso alle professioni di tra- sportatore di viaggiatori e di merci su strada e relativo con- trollo; m. esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 delle auto- mobili.
8 RS 641.51
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Art. 89c Contenuto Il SIAC contiene: a. i dati personali dei titolari dei documenti di cui all’articolo 89b lettera a e i dati personali di altre persone contro le quali è stato deciso un provvedimento amministrativo; b. i dati relativi alle autorizzazioni a condurre rilasciate da auto- rità svizzere o straniere a persone domiciliate in Svizzera; c. i dati necessari per il rilascio di carte per l’odocronografo; d. i dati relativi ai seguenti provvedimenti amministrativi, alla loro revoca o alla loro modifica, decisi da autorità svizzere oppure ordinati da autorità straniere nei confronti di persone domiciliate in Svizzera:
1. rifiuto e revoca di licenze e permessi,
2. divieto di circolare,
3. sequestro della licenza di condurre,
4. obblighi e condizioni relativi alle autorizzazioni a con-
durre,
5. divieto di far uso della licenza di condurre svizzera ordi-
nato da autorità straniere,
6. divieto di far uso della licenza di condurre straniera,
7. ammonimento,
8. esami psicologici e medici in materia di circolazione
stradale,
9. nuovo esame di conducente,
10. partecipazione a una formazione complementare,
11. proroga del periodo di prova,
12. scadenza della licenza di condurre in prova,
13. periodi d’attesa;
e. i dati dei tipi di veicolo messi in commercio in Svizzera, non- ché nome e indirizzo del titolare dell’approvazione del tipo oppure del suo rappresentante in Svizzera; f. i dati dei veicoli immatricolati da autorità svizzere e i relativi assicuratori di responsabilità civile.
Art. 89d Trattamento Le seguenti autorità trattano i dati del SIAC: dei dati a. l’USTRA; b. le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni a condurre e delle licenze di circo-
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lazione, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza; c. le autorità competenti per il razionamento del carburante e per la requisizione e locazione di veicoli a favore dell’esercito, della protezione civile e dell’approvvigionamento economico del Paese, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli e ai detentori dei veicoli; d. gli organi di polizia competenti per il sequestro di licenze di condurre e di licenze di circolazione, per quanto attiene ai dati relativi alle autorizzazioni a condurre e ai veicoli.
Art. 89e Accesso I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di mediante procedura di richiamo ai seguenti dati: richiamo a. le autorità di polizia, per quanto attiene ai dati di cui neces- sitano per il controllo dell’autorizzazione a condurre e dell’am- missione alla circolazione, per l’identificazione del detentore e del suo assicuratore e per la ricerca di veicoli; b. le autorità doganali, per quanto attiene ai dati di cui necessi- tano per il controllo dell’autorizzazione a condurre e dell’am- missione alla circolazione, per il controllo dello sdoganamento e dell’imposizione secondo la legge federale del 21 giugno
19969 sull’imposizione degli autoveicoli e per la ricerca di
veicoli; c. le autorità incaricate del perseguimento penale e le autorità giudiziarie, nell’ambito di procedimenti relativi a infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale, per quanto attiene ai dati relativi alle autorizzazioni a condurre e ai provvedimen- ti amministrativi; d. le autorità federali e cantonali competenti per gli esami dei veicoli e i servizi incaricati dell’esecuzione degli esami uffi- ciali dei veicoli, per quanto attiene ai dati relativi all’immatri- colazione e ai tipi di veicoli; e. l’Ufficio federale di statistica, per quanto attiene ai dati relati- vi ai veicoli; f. l’Ufficio federale dei trasporti, nell’ambito del rilascio di auto- rizzazioni a esercitare le professioni di trasportatore su strada, per quanto attiene ai dati relativi all’immatricolazione dei vei- coli e ai provvedimenti amministrativi;
9 RS 641.51
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g. l’Ufficio federale dell’energia, per l’esecuzione della ridu- zione delle emissioni di CO2 delle automobili, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli a motore; h. l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia, per quanto attiene ai dati necessari per l’adempi- mento dei loro compiti pubblici (art. 74 e 76); i. le autorità straniere competenti per il rilascio di carte del con- ducente, per quanto attiene ai dati relativi a tali carte; j. gli organi stranieri incaricati del controllo della durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, per quanto attiene allo stato delle carte del condu- cente.
Art. 89f Diritto di Chiunque è autorizzato a consultare i dati relativi alla propria persona consultazione o al proprio veicolo presso l’autorità cantonale competente per l’ammissione alla circolazione.
Art. 89g Comunicazione 1 I dati concernenti l’ammissione alla circolazione non sono pubblici. dei dati
2 IlConsiglio federale può concedere all’USTRA la possibilità di
comunicare i dati del detentore del veicolo, delle autorizzazioni a condurre e i dati tecnici. Ne disciplina i presupposti.
3 Le autorità cantonali competenti per l’ammissione alla circolazione
possono comunicare i dati del detentore e dell’assicurazione alle persone: a. che partecipano alla procedura d’ammissione; b. coinvolte in un incidente stradale; c. che fanno valere per scritto un interesse sufficiente in vista di un procedimento.
4 Le autorità cantonali competenti per l’ammissione alla circolazione
possono comunicare alla polizia i dati personali dei conducenti la cui licenza per allievo conducente o licenza di condurre è stata revocata a tempo indeterminato a causa di inidoneità alla guida, oppure è stata revocata a titolo preventivo fino alla determinazione dell’idoneità alla guida, in caso di dubbi su quest’ultima.
5 I Cantoni possono pubblicare il nome e l’indirizzo dei detentori di
veicoli a motore, sempre che la comunicazione ufficiale di tali dati non sia oggetto di un’opposizione. I detentori di veicoli a motore possono far registrare tale opposizione senza condizioni e gratuita- mente dall’autorità cantonale competente.
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6 L’USTRA può rilasciare estratti globali alle persone di cui al capo-
verso 3 e ai servizi che hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo (art. 89e).
7 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia
possono comunicare a terzi i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti pubblici (art. 74 e 76).
8 I dati relativi ai tipi di veicoli e altri dati tecnici possono essere
pubblicati.
Art. 89h Organizzazione Il Consiglio federale disciplina: e gestione a. l’organizzazione e la gestione del SIAC; b. la responsabilità del trattamento dei dati; c. il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conserva- zione; d. la collaborazione con le autorità, le organizzazioni, gli impor- tatori di veicoli e gli altri servizi che partecipano alla proce- dura di ammissione alla circolazione; e. le procedure di notificazione; f. le procedure di rettifica dei dati; g. la procedura per la progettazione delle interfacce tecniche con il SIAC e per lo scambio di dati tra la Confederazione, i Can- toni e i terzi che partecipano alla procedura di ammissione alla circolazione; h. la protezione e la sicurezza dei dati per tutti i servizi che, con sistemi autonomi per il trattamento dei dati, svolgono i compi- ti legati all’ammissione alla circolazione e al controllo della circolazione stradale.
Capo secondo: Sistema d’informazione sugli incidenti stradali
Art. 89i Principi 1 L’USTRA allestisce una statistica degli incidenti stradali ed è responsabile della loro valutazione a livello svizzero.
2 Gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d’informazione
sugli incidenti stradali. Quest’ultimo si compone di: a. un sistema per la rilevazione degli incidenti stradali (sistema di rilevazione);
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b. un sistema per la valutazione degli incidenti stradali (sistema di valutazione). 3I Cantoni immettono nel sistema di rilevazione i dati raccolti nell’ambito di incidenti stradali.
4 Il Consiglio federale può obbligare altri servizi a immettere nel
sistema d’informazione i dati a loro disposizione relativi agli incidenti stradali, se questo favorisce l’adempimento dei compiti di cui all’arti- colo 89j.
Art. 89j Scopo Il sistema d’informazione serve all’adempimento dei seguenti compiti: a. per mezzo del sistema di rilevazione: fornire assistenza alle autorità competenti nell’ambito dell’esecuzione di procedi- menti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli; b. per mezzo del sistema di valutazione:
1. gestire e analizzare i dati relativi agli incidenti stradali,
2. elaborare le basi per la politica della sicurezza stradale,
3. allestire la statistica degli incidenti stradali.
Art. 89k Contenuto Il sistema d’informazione contiene i seguenti dati rilevati nell’ambito di incidenti stradali: a. i dati delle persone coinvolte; b. i dati dei veicoli coinvolti; c. i dati relativi al luogo dell’incidente; d. i dati relativi al tipo e alle cause dell’incidente; e. gli schizzi dell’incidente; f. i verbali d’interrogatorio; g. i rapporti di denuncia.
Art. 89l Trattamento 1 I servizi seguenti trattano i dati del sistema d’informazione: dei dati a. l’USTRA; b. i servizi competenti per l’immissione dei dati nel sistema.
2 I servizi di cui al capoverso 1 lettera b possono trattare unicamente i
dati relativi agli incidenti di loro competenza.
3 Il Consiglio federale può autorizzare altri servizi a trattare i dati del
sistema di valutazione, in particolare mediante procedura di richiamo.
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Art. 89m Collegamento I dati contenuti in altri sistemi d’informazione della circolazione con altri sistemi d’informazione stradale possono essere: a. ripresi nel sistema di rilevazione o collegati a quest’ultimo, al fine di verificare e completare i dati; b. ripresi nel sistema di valutazione o collegati a quest’ultimo, al fine di valutare gli incidenti.
Art. 89n Organizzazione Il Consiglio federale disciplina: e gestione a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione; b. le competenze e la responsabilità nell’ambito del trattamento dei dati; c. il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conserva- zione; d. la procedura d’immissione dei dati nel sistema d’informa- zione; e. il collegamento con altri sistemi d’informazione; f. la collaborazione con i servizi competenti; g. la comunicazione dei dati; h. il diritto d’informazione e di rettifica; i. la sicurezza dei dati; j. l’organizzazione e la portata della statistica degli incidenti stradali.
Capo terzo: Sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale
Art. 89o Principi 1 L’USTRA allestisce una statistica dei controlli della circolazione stradale.
2 Gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d’informazione
sui controlli della circolazione stradale. Quest’ultimo si compone di: a. un sistema per la rilevazione dei controlli della circolazione stradale (sistema di rilevazione); b. un sistema per la valutazione dei controlli della circolazione stradale (sistema di valutazione).
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3I Cantoni immettono nel sistema di rilevazione i dati raccolti nell’ambito dei controlli della circolazione stradale.
4 Il Consiglio federale può obbligare altri servizi a immettere i dati
relativi ai controlli della circolazione stradale, se questo favorisce l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 89p.
Art. 89p Scopo Il sistema d’informazione serve all’adempimento dei seguenti compiti: a. per mezzo del sistema di rilevazione: fornire assistenza alle autorità competenti nell’ambito dell’esecuzione di procedi- menti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli; b. per mezzo del sistema di valutazione:
1. stilare le relazioni in virtù dell’accordo del 21 giugno
199910 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia,
2. gestire e analizzare i dati relativi ai controlli della circo-
lazione stradale,
3. elaborare le basi per la politica della sicurezza stradale.
Art. 89q Contenuto Il sistema d’informazione contiene i seguenti dati rilevati nell’ambito dei controlli della circolazione stradale: a. i dati delle persone coinvolte; b. i dati dei veicoli coinvolti; c. i dati relativi al luogo del controllo; d. i dati relativi al tipo di controllo; e. i verbali d’interrogatorio; f. i rapporti di denuncia.
Art. 89r Trattamento 1 I servizi seguenti trattano i dati del sistema d’informazione: dei dati a. l’USTRA; b. i servizi competenti per l’immissione dei dati nel sistema.
2 I servizi di cui al capoverso 1 lettera b possono trattare unicamente i
dati relativi ai controlli di loro competenza.
10 RS 0.740.72
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3 Il Consiglio federale può autorizzare altri servizi a trattare i dati del
sistema di valutazione, in particolare mediante procedura di richiamo.
Art. 89s Collegamento I dati contenuti in altri sistemi d’informazione della circolazione con altri sistemi d’informazione stradale possono essere: a. ripresi nel sistema di rilevazione o collegati a quest’ultimo, al fine di verificare e completare i dati; b. ripresi nel sistema di valutazione o collegati a quest’ultimo, al fine di valutare il controllo.
Art. 89t Organizzazione Il Consiglio federale disciplina: e gestione a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione; b. le competenze e la responsabilità nell’ambito del trattamento dei dati; c. il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conserva- zione; d. la procedura d’immissione dei dati; e. il collegamento con altri sistemi d’informazione; f. la collaborazione con i servizi competenti; g. la comunicazione dei dati; h. il diritto d’informazione e di rettifica; i. la sicurezza dei dati; j. l’organizzazione e la portata della statistica dei controlli della circolazione stradale.
Art. 90 Infrazione alle 1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circo- norme della circolazione lazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d’esecu- zione del Consiglio federale.
2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
3 È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque,
violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un
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limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipa- zione a gare non autorizzate con veicoli a motore.
4 Il capoverso 3 è in ogni caso applicabile se la velocità massima
consentita è superata: a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di
30 km/h;
b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di
50 km/h:
c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di
80 km/h;
d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h.
5 L’articolo 237 numero 2 del Codice penale11 non è applicabile in
questi casi.
Art. 90a Confisca e 1 Il giudice può ordinare la confisca di un veicolo a motore se: realizzazione di veicoli a motore a. con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e senza scrupoli delle norme della circolazione; e b. con questa misura si può impedire all’autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione.
2 Il giudice può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confi-
scato e stabilire l’utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali.
Art. 91 Guida in stato 1 È punito con la multa chiunque: di inattitudine e violazione a. conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà; del divieto di guidare sotto l’influsso b. viola il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol; dell’alcol c. conduce un veicolo senza motore in stato di inattitudine alla guida.
2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria
chiunque: a. conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà con una con- centrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue; b. conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi.
11 RS 311.0
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Art. 91a Elusione di 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena provvedimenti per accertare pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente l’inattitudine alla guida si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi dell’alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provve- dimenti.
2 Se l’autore conduce un veicolo senza motore o se, come utente della
strada, è stato coinvolto in un incidente, è punito con la multa.
Art. 92 Inosservanza dei 1 È punito con la multa chiunque, in caso d’incidente, non osserva i doveri in caso d’incidente doveri impostigli dalla presente legge.
2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria il conducente che si dà alla fuga dopo avere ucciso o ferito una persona in un incidente della circolazione.
Art. 93 Stato difettoso 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena dei veicoli pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d’incidente. Se l’autore ha agito per negligenza, è punito con la multa.
2 È punito con la multa:
a. chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni; b. il detentore, o colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, che tollera intenzional- mente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni.
Art. 94 Furto d’uso di 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena un veicolo pecuniaria, chiunque: a. sottrae un veicolo a motore per farne uso; b. conduce un veicolo o circola su di esso come passeggero, sapendo sin dall’inizio che tale veicolo è stato sottratto.
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2 Se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione
domestica del detentore e se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte; la pena è la multa.
3 È punito, a querela di parte, con la multa chiunque usa un veicolo a
motore affidatogli per effettuare un viaggio che non è manifestamente autorizzato a intraprendere.
4 È punito con la multa chiunque utilizza un velocipede senza averne
diritto. Se l’autore è un congiunto o un membro della comunione domestica del possessore, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte.
5 L’articolo 141 del Codice penale12 non è applicabile in questi casi.
Art. 96 Guida senza 1 È punito con la multa, chiunque: licenza di circo- lazione, senza a. conduce un veicolo a motore o circola con un rimorchio trai- autorizzazione o senza assicu- nato da un veicolo a motore, senza la licenza di circolazione o razione per la le targhe di controllo richieste; responsabilità civile b. senza permesso, effettua viaggi subordinati dalla presente legge a un permesso speciale; c. non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui la licenza di cir- colazione o l’autorizzazione è subordinata in virtù della pre- sente legge o nel singolo caso.
2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene sappia o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostan- ze, che non sussiste la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.
3 Le stesse pene sono comminate al detentore o alla persona che
dispone del veicolo in sua vece, se è a conoscenza dell’infrazione o dovrebbe esserne a conoscenza, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze.
Art. 98 Segnali e È punito con la multa, chiunque: demarcazioni a. intenzionalmente, sposta o danneggia un segnale; b. intenzionalmente, toglie, rende illeggibile o modifica un segnale o una demarcazione;
12 RS 311.0
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c. non avverte la polizia di avere involontariamente danneggiato un segnale; d. pone un segnale o traccia una demarcazione senza il consenso dell’autorità.
Art. 98a Segnalazione di 1 È punito con la multa, chiunque: controlli della circolazione a. importa, pubblicizza, cede, vende nonché consegna o mette a disposizione in qualsiasi altro modo, monta o trasporta a bordo di veicoli, fissa su questi ultimi o usa in qualsiasi altro modo apparecchi o dispositivi volti a ostacolare, perturbare o vanifi- care i controlli ufficiali della circolazione stradale; b. aiuta l’autore a compiere uno degli atti di cui alla lettera a (art. 25 del Codice penale13).
2 Gli organi di controllo sequestrano tali apparecchi o dispositivi. Il
Tribunale ne ordina la confisca e la distruzione.
3 È punito con la multa, chiunque:
a. segnala pubblicamente controlli ufficiali della circolazione stradale; b. offre a pagamento un servizio che segnala questi controlli; c. utilizza per segnalare controlli ufficiali della circolazione stra- dale apparecchi e dispositivi che per principio non sono desti- nati a tale scopo.
4 Nei casi gravi, il colpevole è punito con una pena pecuniaria sino a
180 aliquote giornaliere.
Art. 99 Altre infrazioni 1 È punito con la multa, chiunque:
a. mette in commercio veicoli, componenti o accessori sottoposti all’approvazione del tipo non conformi a un modello appro- vato; b. conduce un veicolo senza portare con sé le licenze o le auto- rizzazioni necessarie; c. si rifiuta di presentare agli organi di controllo le licenze o le autorizzazioni richieste; d. imita gli effetti degli speciali segnalatori dei veicoli del ser- vizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia, delle dogane o di quelli dei veicoli postali di montagna;
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e. usa illecitamente distintivi della polizia stradale; f. usa illecitamente un altoparlante su un veicolo a motore; g. organizza illecitamente manifestazioni sportive con veicoli a motore o velocipedi, effettua corse di prova, oppure non adotta le misure di sicurezza prescritte per le manifestazioni autoriz- zate di questo tipo; h. conduce un veicolo che non è dotato dell’apparecchio per la registrazione dei dati di cui all’articolo 17a capoverso 1; i. conduce un veicolo che non è dotato dell’etilometro blocca- motore di cui all’articolo 17a capoverso 2; j. mette un veicolo a motore non dotato di un apparecchio per la registrazione dei dati o di un etilometro blocca-motore a disposizione di un conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che può condurre solo veicoli a motore muniti di tali dispositivi.
2 È punito con una multa sino a 100 franchi il detentore che, dopo aver
rilevato da un altro detentore un veicolo a motore o un rimorchio di un veicolo a motore, oppure dopo averne trasferito il luogo di stanza in un altro Cantone, non richiede tempestivamente una nuova licenza di circolazione.
Art. 104 Avvisi 1 La polizia e le autorità penali comunicano alle competenti autorità qualsiasi infrazione che può giustificare un provvedimento previsto nella presente legge.
2 La polizia e le autorità penali comunicano all’Ufficio federale dei
trasporti ogni infrazione grave o ripetuta commessa da un’impresa di trasporto stradale attiva nel trasporto di viaggiatori o merci oppure dai suoi collaboratori contro la presente legge o contro le prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale.
Art. 104a–104d Abrogati
Art. 105 cpv. 2
2 I veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone pos-
sono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno.
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Art. 106 cpv. 7 e 9 Abrogati
Art. 106a Trattati interna- 1 Il Consiglio federale può concludere con gli Stati esteri trattati zionali concernenti il traffico transfrontaliero di veicoli a motore. Nell’ambito di questi trattati può: a. rinunciare allo scambio delle licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio oltre i confini nazionali; b. prevedere permessi per i viaggi di veicoli svizzeri o esteri con pesi superiori a quelli stabiliti nell’articolo 9 della presente legge; esso rilascia i permessi soltanto in via eccezionale e nella misura in cui lo consentano gli interessi della sicurezza della circolazione e della protezione dell’ambiente.
2 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concer-
nenti la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli, l’equipaggia- mento degli utenti dei veicoli e il riconoscimento reciproco delle relative perizie. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può aderire agli emendamenti dei regolamenti tecnici relativi a questi trattati ove non sia necessario adattare il diritto svizzero. Può anche riprendere le modifiche degli allegati dell’Accordo europeo del 30 settembre 195714 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.
3 Il Consiglio federale può stipulare con Stati esteri trattati concernenti
lo scambio reciproco di dati relativi a detentori di veicoli, autorizza- zioni a condurre e veicoli a motore, nonché l’esecuzione di pene pecuniarie o di multe in caso di infrazioni alle prescrizioni sulla circo- lazione stradale. I trattati possono prevedere che le pene pecuniarie o le multe non eseguibili siano trasformate in pene detentive.
4 Il Consiglio federale può concludere con il Principato del Liechten-
stein trattati sull’utilizzo del SIAC.
14 RS 0.741.621
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II La legge del 24 giugno 197015 sulle multe disciplinari è modificata come segue:
Art. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. b La procedura giusta la presente legge non è applicata: b. in caso di infrazioni non accertate direttamente da un organo di polizia abilitato a tal fine, ad eccezione dell’accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici ammessi in base alle prescrizioni della legge federale del 17 giugno 201116 sulla metrologia;
Art. 4 cpv. 2 2 Il personale degli organi di polizia può riscuotere multe stradali soltanto se indossa l’uniforme di servizio. I Cantoni possono rinunciare a quest’ultima esigenza per il controllo dei veicoli in stazionamento e per i controlli nelle regioni rurali.
Art. 5 Procedura in caso di conducente conosciuto 1 Se il conducente è identificato al momento dell’infrazione, può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni.
2 Sepaga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una quietanza che non
menziona il suo nome. 3 Se non paga immediatamente la multa, deve fornire i suoi dati personali. Se non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata una procedura penale ordinaria.
Art. 6 Procedimento in caso di conducente sconosciuto 1 Se l’autore dell’infrazione è sconosciuto, la multa è inflitta al detentore del veicolo riportato sulla licenza di circolazione.
2 La multa è comunicata per scritto al detentore. Quest’ultimo può pagarla entro
30 giorni.
3 Se il detentore non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata una
procedura ordinaria. 4 Se il detentore fornisce nome e indirizzo del conducente che guidava il veicolo al momento dell’infrazione, la procedura di cui ai capoversi 2 e 3 viene avviata nei confronti di quest’ultimo. 5 Se non è possibile identificare il conducente senza sforzi sproporzionati, la multa è pagata dal detentore, salvo che questi sia in grado di esporre in modo credibile, nell’ambito della procedura ordinaria, che il suo veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta diligenza.
15 RS 741.03 16 RS 941.20
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III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012 Consiglio nazionale, 15 giugno 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
4 ottobre 2012.17 2 Fatti salvi i capoversi 3 e 4, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
3 L’articolo 6a capoversi 1, 3 e 4 entra in vigore il 1° luglio 2013.
4 Entreranno in vigore in un secondo tempo:
a. gli articoli 15d capoverso 1 lettera a, 16a capoverso 1, 16b capoverso 1, 16c capoverso 1, 16cbis capoverso 2, terzo periodo, 16e, 17a, 25 capoversi 2 lettera i e 3 lettere e ed f, 31 capoversi 2bis e 2ter, 41 capoversi 1, 2 e 2bis, 55 capoversi 3, 3bis, 6 e 6bis, 65 capoverso 3, secondo e terzo periodo, 68a, 89a–89h, 89o–89t, 91, 99, 104a–104d; b. le modifiche della legge sulle multe disciplinari (cifra II).
14 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
17 FF 2012 5259
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