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AS 2012 6731

Ordinanza sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

Ordinanza sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes)

del 7 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 capoverso 5, 11 capoverso 4, 23 capoverso 2, 25 capoverso 5,

34 capoverso 3 e 35 capoverso 2 della la legge federale del 23 dicembre 20111

sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. la richiesta di attuazione, l’attuazione e la fine di un programma di prote- zione dei testimoni; b. la formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni; c. il sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS); d. la cooperazione del Servizio di protezione dei testimoni con l’estero; e. la ripartizione dei costi tra i Cantoni e l’indennizzo da parte dei Cantoni per le prestazioni di consulenza e di sostegno fornite dalla Confederazione.

Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni

Art. 2 Forma e contenuto della richiesta 1 La richiesta di cui all’articolo 6 LPTes è presentata per scritto nella versione origi- nale firmata.

2 La motivazione della richiesta precisa in particolare:

a. i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 3 LPTes; b. l’idoneità della persona da proteggere per un programma di protezione dei testimoni;

RS 312.21 1 RS 312.2

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c. le circostanze che potrebbero influire in modo positivo o negativo sull’ammissione della persona da proteggere a un programma di protezione dei testimoni; d. la disponibilità della persona da proteggere a collaborare nel procedimento penale; e. l’insufficienza delle misure di protezione di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d LPTes. 3 La richiesta è corredata della documentazione necessaria per il suo esame, segna- tamente dell’estratto del registro esecuzioni e fallimenti della persona da proteggere.

Art. 3 Competenza La competenza per la presentazione di una richiesta ai sensi dell’articolo 6 capo- verso 1 LPTes è retta dall’articolo 61 del Codice di procedura penale2 (CPP).

Art. 4 Trasmissione e invio

1 La corrispondenza con il Servizio di protezione dei testimoni avviene:

a. mediante consegna personale; b. mediante corriere dell’Amministrazione federale; c. mediante il competente corpo cantonale di polizia; d. elettronicamente o via fax con una trasmissione cifrata o protetta. 2 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 4 luglio 20073 sulla protezione delle informazioni.

Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni

Art. 5

1 Se intende porre fine al programma di protezione dei testimoni, la persona da

proteggere deve presentare una domanda scritta e firmata di proprio pugno al Servi- zio di protezione dei testimoni.

2 Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere sulle

conseguenze della fine del programma di protezione dei testimoni e sui pericoli esistenti. 3 Alla persona da proteggere è concesso un periodo di riflessione di 30 giorni. Se la persona da proteggere e il Servizio di protezione dei testimoni concordano sulla fine del programma di protezione dei testimoni, il periodo di riflessione può terminare al più presto dopo 10 giorni.

2 RS 312.0 3 RS 510.411

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4 Al termine del periodo di riflessione il direttore dell’Ufficio federale di polizia pone fine, su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni, al programma di protezione dei testimoni.

Sezione 4: Formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni

Art. 6 1 L’Ufficio federale di polizia disciplina la formazione delle persone cui è affidata la protezione dei testimoni.

2 Esso elabora il programma di formazione tenendo conto dei regolamenti concer-

nenti le professioni di polizia approvati dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, dei corsi di istruzione dell’Istituto svizzero di polizia e delle raccomandazioni degli organi cantonali di coordinamento. 3 Per la formazione l’Ufficio federale di polizia può collaborare con servizi svizzeri ed esteri.

Sezione 5: Sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni

Art. 7 Autorità responsabile 1 L’Ufficio federale di polizia è responsabile del sistema d’informazione del Servi- zio di protezione dei testimoni (ZEUSS) di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPTes.

2 Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati registrati in ZEUSS.

3 Il consulente per la protezione dei dati presso l’Ufficio federale di polizia vigila sul trattamento dei dati personali in ZEUSS. 4 Il Servizio di protezione dei testimoni è responsabile della gestione tecnica e della manutenzione di ZEUSS. Se necessario, può collaborare con altri fornitori specializ- zati di prestazioni informatiche.

Art. 8 Accessi Hanno accesso a ZEUSS esclusivamente: a. i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni; b. il capo della divisione responsabile del Servizio di protezione dei testimoni presso l’Ufficio federale di polizia.

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Art. 9 Catalogo dei dati 1 Per adempiere i compiti di cui all’articolo 26 LPTes, in ZEUSS sono trattati i dati seguenti: a. le generalità complete e gli altri dati necessari della persona da proteggere, nonché delle persone ad essa vicine, che devono essere raccolti nell’ambito dell’esame della richiesta di cui all’articolo 7 LPTes; b. le generalità complete delle persone che hanno facoltà di non deporre secondo l’articolo 168 capoversi 1 e 3 CPP4; c. le generalità complete dell’autore della minaccia e delle persone ad esso vicine, nonché informazioni su procedimenti penali conclusi e in corso e su procedure di polizia concernenti tali persone; d. le informazioni necessarie su debitori e creditori della persona da proteggere, in particolare le generalità complete delle persone fisiche e i nomi delle per- sone giuridiche; e. le informazioni necessarie su persone giuridiche o fisiche con cui la persona da proteggere intrattiene contatti professionali o stretti legami sociali, in par- ticolare le generalità complete delle persone fisiche e i nomi delle persone giuridiche, nonché le circostanze e i rapporti alla base di tali contatti e legami; f. le generalità e i rapporti di periti, medici, psicologi o altre persone vincolate dal segreto professionale che offrono assistenza alla persona da proteggere; g. le indicazioni sulle autorità cui il Servizio di protezione dei testimoni può trasmettere dati registrati in ZEUSS affinché possano adempiere i loro com- piti legali. 2 L’Ufficio federale di polizia elenca tutti i campi di dati nel regolamento sul tratta- mento dei dati.

Art. 10 Obbligo di consultazione e d’informazione 1 Il Servizio di protezione dei testimoni consulta regolarmente i sistemi d’informa- zione seguenti: a. i sistemi d’informazione di polizia della Confederazione; b. il sistema d’informazione di polizia di Interpol; c. il sistema d’informazione Sicurezza interna (ISIS); d. il sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell’Ufficio federale di giustizia. 2 Se una persona da proteggere è registrata in uno dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1, il Servizio di protezione dei testimoni ne informa le competenti autorità di perseguimento penale federali o cantonali nonché, nell’ambito di proce- dimenti di assistenza giudiziaria internazionale, l’Ufficio federale di giustizia.

4 RS 312.0

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3 L’informazione ha lo scopo di confrontare i dati con l’autorità competente, al fine di garantire gli interessi del perseguimento penale e dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Art. 11 Trasmissione di dati: possibili destinatari 1 Il Servizio di protezione dei testimoni può trasmettere dati registrati in ZEUSS a terzi, sempre che ciò sia necessario per adempiere i propri compiti legali. 2 Su richiesta, esso può comunicare i dati registrati in ZEUSS in particolare alle autorità seguenti, sempre che esse ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali: a. alle autorità di protezione dei testimoni di altri Paesi; b. al Servizio delle attività informative della Confederazione; c. alle autorità penali nazionali ed estere; d. alle autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione. 3 Può inoltre trasmettere i dati registrati in ZEUSS a medici, psicologi e altre per- sone che offrono assistenza alla persona da proteggere e che hanno bisogno di tali dati per adempiere i loro compiti. 4 Può trasmettere per scopi scientifici o statistici dati personali resi anonimi.

Art. 12 Trasmissione di dati: restrizioni e modalità 1 Il Servizio di protezione dei testimoni rifiuta di trasmettere dati a terzi, se la tras- missione può esporre la persona da proteggere a un pericolo per la sua vita o integri- tà fisica oppure a un altro grave pregiudizio. I dati non destinati a essere comunicati devono essere contrassegnati come tali in ZEUSS. 2 I destinatari possono utilizzare i dati ricevuti unicamente per lo scopo per cui sono stati trasmessi. 3 In occasione di ogni trasmissione di dati il Servizio di protezione dei testimoni informa i destinatari: a. sulla natura, l’affidabilità e l’attualità dei dati registrati in ZEUSS; b. sulle restrizioni d’uso dei dati e sul fatto che il Servizio di protezione dei testimoni si riserva il diritto di informarsi in merito all’impiego di tali dati. 4 Il trattamento dei dati da parte del destinatario sottostà alle disposizioni dell’ordi- nanza del 4 luglio 20075 sulla protezione delle informazioni. 5 La trasmissione di dati, il destinatario, l’oggetto e il motivo della richiesta d’informazione devono essere registrati in ZEUSS.

5 RS 510.411

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Art. 13 Registrazione dei trattamenti di dati

1 Ogni trattamento di dati in ZEUSS è registrato.

2 Le registrazioni sono conservate per un anno.

3 Esse sono accessibili esclusivamente agli organi responsabili del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati.

Art. 14 Durata di conservazione e cancellazione dei dati

1 I dati sulle persone inserite in un programma di protezione dei testimoni sono

conservati per dieci anni dopo la fine del programma. 2 I dati personali sulle prestazioni di consulenza e di sostegno di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes sono conservati per cinque anni dopo il termine della relativa prestazione. La durata di conservazione decorre dall’ultima registrazione di dati concernenti la prestazione di consulenza o di sostegno in questione.

3 Al termine della durata di conservazione i dati sono cancellati.

Art. 15 Sicurezza dei dati

1 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

a. l’ordinanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati; b. l’ordinanza del 9 dicembre 20117 sull’informatica nell’Amministrazione federale; c. le istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 set- tembre 20048 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale. 2 Il Servizio di protezione dei testimoni adotta le ulteriori misure organizzative e tecniche necessarie per impedire che persone non autorizzate accedano ai dati.

Sezione 6: Cooperazione con l’estero

Art. 16 1 Per i singoli casi di trasferimento o di accoglienza di una persona da proteggere, l’Ufficio federale di polizia stipula un accordo con l’autorità estera competente. 2 L’accordo contiene l’obiettivo della cooperazione, le disposizioni finanziarie, l’obbligo di rapporto e di rendiconto nonché una clausola di riammissione.

6 RS 235.11 7 RS 172.010.58

8 www.isb.admin.ch > Temi > Sicurezza > Basi per la sicurezza

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Sezione 7: Costi

Art. 17 Costi dei singoli casi

1 I costi dei singoli casi secondo l’articolo 34 capoverso 1 LPTes sono a carico

dell’ente pubblico richiedente. Al momento della richiesta, l’autorità richiedente presenta al Servizio di protezione dei testimoni una relativa garanzia dell’assunzione dei costi. 2 Il Servizio di protezione dei testimoni prefinanzia i costi di cui al capoverso 1.

3 Informa l’autorità richiedente, dopo essersi consultato con essa, in merito ai costi previsti nel caso in questione.

Art. 18 Chiave di ripartizione per l’assunzione delle spese da parte dei Cantoni 1 Conformemente all’articolo 34 capoverso 2 LPTes la metà delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni è a carico dei Cantoni ed è ripartita in base alla proporzione della loro popolazione rispetto alla popolazione complessiva della Svizzera. 2 La proporzione determinante della popolazione è stabilita sulla base delle statisti- che annuali della Confederazione più recenti secondo la legge federale del 9 ottobre 19929 sulla statistica federale, la legge federale del 22 giugno 200710 sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze.

Art. 19 Spese di gestione Sono considerate spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni: a. le spese per il personale; b. le spese per l’equipaggiamento personale dei collaboratori; c. le spese per la formazione e il perfezionamento del personale; d. le spese per l’infrastruttura del Servizio di protezione dei testimoni; e. le restanti spese di gestione; f. gli ammortamenti su nuovi acquisti e acquisti di sostituzione.

Art. 20 Prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata 1 Le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 LPTes sono prestazioni fornite dal Servizio di protezione dei testimoni alle autorità nazionali di polizia conformemente all’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes, la cui entità, durata, natura o complessità superano ampiamente le presta- zioni ordinarie fornite dal Servizio di protezione dei testimoni alla polizia nel quadro dell’assistenza amministrativa generale.

9 RS 431.01 10 RS 431.112

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2 Esse comprendono segnatamente le prestazioni di ampia portata seguenti:

a. l’attuazione delle misure di protezione da parte del Servizio di protezione dei testimoni a favore dell’autorità richiedente; b. l’impiego di collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni per fornire consulenza e sostegno all’autorità richiedente; c. la messa a disposizione di apparecchiature e di infrastruttura da parte del Servizio di protezione dei testimoni nel quadro delle sue possibilità; d. le prestazioni di terzi quali la locazione di veicoli o gli alloggi.

Art. 21 Indennizzo delle prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata 1 Le prestazioni del Servizio di protezione dei testimoni ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a e b sono indennizzate nella misura in cui i costi superano i 1000 franchi per caso; i costi inferiori a tale importo non sono indennizzati. Le prestazioni sono conteggiate in base a una tariffa di 150 franchi per persona e per ora. Sono conteggiati al massimo 1000 franchi per persona e per giorno civile. 2 Per l’uso di apparecchiature speciali e di infrastruttura (art. 20 cpv. 2 lett. c) è indennizzato il prezzo di costo. 3 Per le prestazioni di terzi (art. 20 cpv. 2 lett. d) è indennizzato l’importo da essi fatturato.

Art. 22 Prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite prima dell’attuazione di programmi di protezione dei testimoni Se una persona da proteggere è ammessa a un programma di protezione dei testimo- ni, le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite in precedenza dal Servizio di protezione dei testimoni non sono fatturate. Sono fatte salve le prestazioni di terzi ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera d.

Art. 23 Computo delle prestazioni indennizzate Le prestazioni di consulenza e di sostegno indennizzate dai Cantoni sono detratte dalle spese complessive di gestione.

Art. 24 Fatturazione

1 L’Ufficio federale di polizia rilascia le fatture:

a. per le spese generate dal programma di protezione dei testimoni (art. 34 cpv. 1 LPTes): direttamente all’autorità richiedente; b. per le spese di gestione (art. 34 cpv. 2 LPTes): direttamente alle autorità can- tonali competenti; c. per le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata (art. 35 cpv. 1 LPTes): direttamente all’autorità richiedente.

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2 Il Servizio di protezione dei testimoni allega alle fatture:

a. un rendiconto dei costi generati dal caso specifico; b. un conteggio delle spese d’esercizio; c. un elenco delle prestazioni di cui all’articolo 20 capoverso 2 con indicazione della durata dell’impiego e del numero di persone impiegate. 3 La fatturazione alle autorità interessate avviene nell’anno civile in cui sono stati generati i costi o fornite le prestazioni.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 25 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

7 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 25)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 dicembre 200911 sul Servizio delle attività

informative della Confederazione (O-SIC)

Allegato 3 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa (allegato alla modifica dell’O-SIC).

2. Ordinanza del 24 ottobre 200712 sull’ammissione, il soggiorno

e l’attività lucrativa (OASA)

Art. 35, rubrica, cpv. 1, 2 e 3, frase introduttiva Periodo di recupero e di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani 1 Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero senza regolare titolo di soggiorno sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1) accordano un periodo di recupero e di rifles- sione durante il quale la persona interessata può ristabilirsi e deve decidere se conti- nuare a collaborare con le autorità. Durante tale periodo i provvedimenti d’esecu- zione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali fissano la durata del periodo di recupero e di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è almeno di 30 giorni. 2 Il periodo di recupero e di riflessione finisce prima del termine fissato se lo stra- niero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori. 3 Il periodo di recupero e di riflessione finisce inoltre se lo straniero in questione:

Art. 36 cpv. 2 2 L’autorità degli stranieri del Cantone in cui è stato commesso il reato rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria. Se le indagini di polizia sono svolte in

11 RS 121.1 12 RS 142.201

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diversi Cantoni, il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato dal Cantone in cui lo straniero ha soggiornato per ultimo.

Art. 36a Soggiorno di stranieri nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni (art. 30 cpv. 1 lett. e LStr) 1 Nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni allo straniero è rilasci- ato un permesso di dimora: a. se è stata emanata una decisione passata in giudicato sull’attuazione di un programma di protezione dei testimoni ai sensi dell’articolo 8 della legge federale del 23 dicembre 201113 sulla protezione extraprocessuale dei testi- moni (LPTes); o b. se è stato concluso un accordo riguardo all’accoglienza di una persona da proteggere proveniente dall’estero ai sensi dell’articolo 28 LPTes. 2 Il permesso di dimora per stranieri nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni è rilasciato dall’autorità degli stranieri del Cantone in cui è collocato lo straniero. Il rilascio avviene previa consultazione del Servizio di protezione dei testimoni. 3 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 31 capoversi 3 o 4.

Art. 68, rubrica, nonché cpv. 2 Soggiorno senza cambiamento di Cantone 2 Lo stesso vale per gli stranieri ai quali, in virtù dell’articolo 36 capoverso 2, è stato rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria e che soggiornano fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso.

3. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 200614

Art. 9 lett. b n. 4 L’UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri: b. i seguenti servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol):

4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente:

– per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza

13 RS 312.2 14 RS 142.513

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e della polizia giudiziaria, nonché nell’ambito dello scambio inter- cantonale e internazionale delle informazioni di polizia, – per l’esame dell’idoneità di una persona per un programma di pro- tezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,

Art. 10 lett. b n. 4 L’UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo: b. i seguenti servizi di fedpol:

4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente:

– per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, nonché nell’ambito dello scambio inter- cantonale e internazionale delle informazioni di polizia, – per l’esame dell’idoneità di una persona per un programma di pro- tezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,

4. Ordinanza del 17 novembre 199915 sull’organizzazione

del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Art. 10 cpv. 1 lett. i

1 Fedpol dirige:

i. il Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione.

5. Ordinanza PAGIRUS del 16 dicembre 200916

Art. 7 cpv. 1 lett. f 1 Le seguenti unità organizzative dell’Ufficio federale di polizia possono accedere in linea alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall’UFG nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale: f. Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione.

15 RS 172.213.1 16 RS 351.12

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6. Ordinanza Interpol del 1° dicembre 198617

Art. 2a cpv. 4 4 L’UCN può accordare alle autorità inquirenti della Confederazione e dei Cantoni nonché al Servizio di protezione dei testimoni presso fedpol l’accesso in linea al sistema d’informazione di polizia dell’Interpol. I particolari sono disciplinati in un regolamento d’uso.

7. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 200818

Allegato 2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa (allegato alla modifica dell’ordi- nanza JANUS).

8. Ordinanza IPAS del 15 ottobre 200819

Allegato 2 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa (allegato alla modifica dell’ordinanza IPAS).

9. Ordinanza del 15 ottobre 200820 sul Registro nazionale di polizia

Allegato L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa (allegato alla modifica dell’ordinanza sul Registro nazionale di polizia).

17 RS 351.21 18 RS 360.2 19 RS 361.2 20 RS 361.4

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Modifica dell’O-SIC (n. 1 dell’all.) Allegato 3 (art. 22 cpv. 1)

Elenco delle autorità e degli uffici ai quali possono essere comunicati dati personali

Per gli scopi e alle condizioni menzionati qui appresso, possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici seguenti:

1. Autorità di vigilanza (Delegazione delle Commissioni della gestione, Consi-

glio federale, capo del DDPS, Vigilanza sulle attività informative);

2. organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio fede-

rale;

3. stati maggiori di crisi e speciali della Confederazione, per gestire situazioni particolari;

4. autorità cantonali che svolgono compiti LMSI;

5. autorità di perseguimento penale svizzere, allo scopo di prevenire e di per-

seguire atti punibili; 6. Cancelleria federale: Servizio specializzato nei controlli di sicurezza relativi alle persone: per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone;

7. Dipartimento federale degli affari esteri:

7.1 per valutare le istanze di accreditamento o i diritti di presenza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri di organizzazioni internazionali, 7.2 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico, 7.3 nel quadro dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante l’economia esterna, 7.4 in relazione a indagini di polizia giudiziaria o di procedure d’autorizzazione nonché per l’attuazione di siffatte procedure, 7.5 per l’accertamento e la valutazione di avvenimenti rilevanti per la sicurezza delle rappresentanze svizzere all’estero, 7.6 per la valutazione della situazione di minaccia e degli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza,

7.7 per l’accertamento del contesto di programmi di sviluppo e di promozione

nonché di iniziative in materia di politica estera; 8. Dipartimento federale dell’interno, Ufficio federale della sanità pubblica: in relazione all’esecuzione della legislazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefacenti;

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9. Dipartimento federale di giustizia e polizia:

9.1 Ufficio federale di giustizia: per la trattazione di domande nell’ambito

dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;

9.2 Ufficio federale della migrazione:

9.2.1 per trattare domande di naturalizzazione,

9.2.2 per applicare provvedimenti nei confronti degli stranieri, in particolare per il loro respingimento,

9.2.3 per valutare le domande d’asilo,

9.2.4 per valutare la situazione nei luoghi di migrazione;

9.3 fedpol:

9.3.1 per preparare o attuare indagini di polizia giudiziaria,

9.3.2 per il disbrigo di compiti in conformità della legge federale del 7 ottobre

199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione,

9.3.3 nel quadro di un affare penale internazionale (Interpol),

9.3.4 per trattare richieste di assistenza giudiziaria in materia di polizia,

9.3.5 per iscrizioni nel RIPOL,

9.3.6 per la sicurezza dei magistrati e dei rappresentanti della Confederazione la cui sicurezza potrebbe essere minacciata, 9.3.7 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico,

9.3.8 per la protezione delle rappresentanze svizzere all’estero,

9.3.9 per l’attuazione di misure di protezione di oggetti, informazioni e valori in Svizzera e all’estero, 9.3.10 Ufficio centrale Armi e Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica, per adem- piere i loro compiti legali,

9.3.11 per pronunciare misure di respingimento ed espulsioni,

9.3.12 per sequestrare materiale di propaganda;

9.3.13 per la sicurezza delle persone ammesse a un programma di protezione dei

testimoni e delle persone ad esse vicine;

10. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:

10.1 Stati maggiori dell’esercito:

10.1.1 in relazione con la valutazione della situazione di minaccia e di informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza non- ché in relazione con le zone d’impiego dell’esercito all’estero,

21 RS 360

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10.1.2 in relazione con servizi d’appoggio in Svizzera e all’estero,

10.1.3 per valutare agenti patogeni e sostanze chimiche messi in circolazione,

10.1.4 per valutare la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confedera- zione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l’estremismo violento;

10.2 Segreteria generale: per valutare la situazione di minaccia e gli interessi

svizzeri in materia di politica di sicurezza;

10.3 Organi della Sicurezza militare:

10.3.1 per valutare la situazione sotto il profilo della sicurezza militare,

10.3.2 per proteggere informazioni e opere militari,

10.3.3 per adempiere compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza nell’ambito

dell’esercito, 10.3.4 quando i militari della Sicurezza militare sono chiamati in servizio attivo, inoltre per garantire la sicurezza preventiva dell’esercito da atti di spionag- gio, sabotaggio e altri atti illeciti, per ottenere informazioni nonché per ga- rantire la protezione dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione e di altre persone;

10.4 Ufficio federale della protezione della popolazione:

10.4.1 Centrale nazionale d’allarme: in vista di ottenere, analizzare e diffondere le informazioni secondo l’ordinanza del 17 ottobre 200722 sulla Centrale nazionale d’allarme, 10.4.2 Laboratorio di Spiez: in relazione a informazioni riguardanti la sicurezza NBC; 10.5 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone;

11. Dipartimento federale delle finanze:

11.1 Amministrazione federale delle finanze:

11.1.1 nel quadro della valutazione di questioni finanziarie ed economiche nonché della criminalità finanziaria,

11.1.2 per la preparazione o l’attuazione di un’indagine di polizia giudiziaria;

11.2 Organi delle guardie di confine e delle dogane:

11.2.1 per accertare il soggiorno delle persone,

11.2.2 per operare controlli di polizia di frontiera e controlli doganali nonché ese- guire procedure penali amministrative; 11.3 Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione: per valutare la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confederazione nel caso di

22 RS 520.18

6746

Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l’estremismo violento;

12. Dipartimento federale dell’economia:

12.1 Segreteria di Stato dell’economia (SECO):

12.1.1 per l’esecuzione della legge del 13 dicembre 199623 sul materiale bellico e della legge del 13 dicembre 199624 sul controllo dei beni a duplice impiego, 12.1.2 per adottare misure nel settore del diritto riguardante l’economia esterna,

12.1.3 per preparare o attuare un’indagine di polizia giudiziaria,

12.1.4 per valutare la situazione economica e in materia di politica economica nelle aree di interesse per la Svizzera;

12.2 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia: per la

concessione dei permessi d’impiego di sostanze esplosive; 12.3 Ufficio federale dell’agricoltura e Ufficio federale di veterinaria: in relazione all’esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e sulla protezione dell’ambiente;

13. Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle

comunicazioni: 13.1 Ufficio federale dell’aviazione civile, Ufficio federale delle comunicazioni e le Ferrovie federali svizzere: per l’esecuzione delle misure di polizia di sicu- rezza;

13.2 Ufficio federale dell’energia:

13.2.1 per l’applicazione della legislazione sull’energia nucleare e sulla radioprote- zione, 13.2.2 per l’esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguar- dante l’economia esterna; 13.3 Ispettorato federale della sicurezza nucleare: per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 200725 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare; 13.4 Ufficio federale dell’ambiente: in relazione all’esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e sulla protezione dell’ambiente;

13.5 Uffici interessati: per garantire la loro sicurezza.

23 RS 514.51 24 RS 946.202 25 RS 732.2

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Modifica dell’ordinanza JANUS (n. 7 dell’all.) Allegato 2 (art. 11 cpv. 6)

Diritti d’accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP) Servizio PV JO AN PR ER GA Intranet Denaro falso

Dettagli Sistema di rapporti Gestione delle Analisi Verbali degli Tipi di denaro Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di (con strumenti di avvenimenti falso e tecniche di

Controllo telefonico di polizia pratiche e degli atti Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) analisi) Verbali quotidiani Mail polizia falsificazione

fedpol – Polizia giudiziaria federale (PGF) Capo PGF + specialista A* G A* A* G – A* A* A* A G – Ufficiale inquirente A* G A* A* G – A* A* A* A G – Capodivisione A* G A* A* G – A* A* A* A G – Assist. Ufficiale inquirente + assist. capodivisione A* G A* A* G – A* A* A* A G – Capocommissariato + suppl. A* G A* A* G – A* A* A* A G – Inquirente A* G A* A* G – A* A* A* A G – Collab. divisione Coordinazione A* G A* A* G – A* A* A* A G – Collab. specialista, coordinatore, capo operativo, A* G A* A* G – A* A* A* A G – addetto all’osservazione Capo + collab. commissariato Moneta falsa A* G A* A* G – A* A* A* A G D Capo + collab. Polizia scientifica A* G A* A* G – A* A* A* A G – Analista PGF A* G A* A* G G A* A* A* A G – Superuser PGF D* G D* D* G G A* A* A* A G –

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Servizio PV JO AN PR ER GA Intranet Denaro falso

Dettagli Sistema di rapporti Gestione delle Analisi Verbali degli Tipi di denaro Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di (con strumenti di avvenimenti falso e tecniche di

Controllo telefonico di polizia pratiche e degli atti Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) analisi) Verbali quotidiani Mail polizia falsificazione

Capo + collab. commissariato Controllo JANUS D G D D G – A* A* A* A G – & IPAS Mandante del progetto D G D D G – A* A* A* A G – SCOCI – – – – – – – – A* A G – Capo + collab. Servizio di protezione A* G A* A* G – A* A* A* A G – dei testimoni fedpol – Cooperazione internazionale di polizia (CIP) Capo CIP – – – – – – – – A* A G – Cooperazione operativa di polizia (utenti) A* G A* A* G – A* A* A* A G – Cooperazione operativa di polizia (superuser) D* G D* D* G G A* A* A* A G – Centrale operativa (utenti) A* G A* A* G – A* A* A* A G – Centrale operativa (superuser) D* G D* D* G G A* A* A* A G – Divisione Strategia (capodivisione, capisettore, – – – – – – – – A* A G – collab.) Settore Sostegno alla conduzione – – – – – – – – A* A G –

Legenda: G (Get) = consultare A (Add) = consultare registrare modificare A* (Add) = consultare registrare modificare* D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare* P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

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Diritti d’accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP) Servizio PV JO AN PR ER GA Intranet Denaro falso

Sistema di rapporti di Tipi di denaro falso e Dettagli Gestione delle Analisi Verbali degli Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di tecniche di falsifica- (con strumenti di avvenimenti

Controllo telefonico polizia pratiche e degli atti Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) analisi) Verbali quotidiani Mail polizia zione

fedpol – Servizi Sistemi di polizia (analista informatico) D G D D G G D D D D D D Settore Tifoseria violenta G G G G G – A* A* A* A G – Ufficio centrale Armi – – – – – – – – A* A G – Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica KILA – – – – – – – – A* A G – fedpol – Servizio federale di sicurezza (SFS) Capodivisione, redattore – – – – – – – – A* A G – Capo + collab. settore Analisi dei rischi – – – – – – – – A* A G – Capo + collab. commissariati Sicurezza – – – – – – – – A* A G – dei magistrati e delle rappresentanze estere, Sicurezza dei visitatori stranieri, Guardie di sicurezza dell’aviazione fedpol – Stato maggiore Consulente per la protezione dei dati + suppl. G G G G G G G G G A G – Servizio giuridico G – – – – – – – – A G – Capo + collab. MROS P – – – – – – – A* A G – SIC Valutazione / Analisi G G – – – G – – – A G – Servizio degli stranieri G – – – – – – – – A G –

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Servizio PV JO AN PR ER GA Intranet Denaro falso

Sistema di rapporti di Tipi di denaro falso e Dettagli Gestione delle Analisi Verbali degli Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di tecniche di falsifica- (con strumenti di avvenimenti

Controllo telefonico polizia pratiche e degli atti Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) analisi) Verbali quotidiani Mail polizia zione

Rilevamento dei dati / smistamento – – – – – – – – A* A G – Capo + collab. SIC – – – – – – – – – A G – Consulente per la protezione dei dati SIC G – – – – – – – – A – – Settore Sicurezza P – – – – – – – – A G –

Legenda: G (Get) = consultare A (Add) = consultare registrare modificare A* (Add) = consultare registrare modificare* D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare* P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

6751

Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Diritti d’accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP) Servizio PV JO AN PR ER GA Intranet Denaro falso

Analyse Polizei- rapportie- Ereignisprotokolle Geschäftskontrolle Auswertung PV Detail Auswertung JO Falschgeldtypen Personalien Polizeiliche

und Vorgänge (intern) Telefonkontrolle (intern) (mit Analyse-Tool) rung Tagesjournale Aktenverwaltung Informationen und -techniken Detail Journal Mail

CSI – DFGP Addetto allo sviluppo del sistema D G D D G D D D D A – D Corpi cantonali di polizia della Svizzera Superuser JANUS D* G D* D* G G – – – A G – Collab. dei corpi di polizia A* G A* A* G – – – – A G – Analista A* G A* A* G G – – – A G – Assist. dei corpi di polizia A* G A* A* G – – – – A G – Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.) – – – – – – – – – A G – Assistenza logistica e amministrativa – – – – – – – – – A G – Redattore web cantonale – – – – – – – – – A D* – Altre autorità Giudice istruttore + procuratore federali P – G G – G 1) – – – A G – Giudice istruttore + procuratore cantonali P – G G – – – – – A G – Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico – – – – – – – – – A – – delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP) Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza – – – – – – – – A* A – – giudiziaria internazionale Corpo delle guardie di confine e autorità doganali Sezione Operazioni, Cdo Cgcf P – – – – – – – – A G – Centrali di impiego, Cdo reg Cgcf P – – – – – – – – A G –

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Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Servizio PV JO AN PR ER GA Intranet Denaro falso

Analyse Polizei- rapportie- Ereignisprotokolle Geschäftskontrolle Auswertung PV Detail Auswertung JO Falschgeldtypen Personalien Polizeiliche

und Vorgänge (intern) Telefonkontrolle (intern) (mit Analyse-Tool) rung Tagesjournale Aktenverwaltung Informationen und -techniken Detail Journal Mail

Pianificazione e impiego, Cdo reg Cgcf P – – – – – – – – A G – Uffici di collegamento/CCPD, Cgcf P – – – – – – – – A G – Responsabili dell’applicazione e dei processi, Cdo Cgcf P – – – – – – – – A G – Ufficio centrale antifrode doganale, DGD P – – – – – – – – A G – Sezione antifrode doganale, Direzione di circondario delle P – – – – – – – – A G – dogane Redattore web Cgcf – – – – – – – – – A D* – Collab. – – – – – – – – – A G –

Legenda: G (Get) = consultare 1) Centrale di analisi e valutazione (ZAP) A (Add) = consultare registrare modificare A* (Add) = consultare registrare modificare* D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare* P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

6753

Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Diritti d’accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP) Servizio PROT ADMIN KONTR BAR

Verbalizzazione Consegna Gestione Controllo all’Archivio degli utenti dei dati federale

fedpol Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS G D G – Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS D G D G Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS – – D – Consulente per la protezione dei dati + suppl. G G G – Archivista fedpol – – – D CSI-DFGP Addetto allo sviluppo del sistema D D D D

Legenda: G (Get) = consultare A (Add) = consultare registrare modificare A* (Add) = consultare registrare modificare* D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare* P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

6754

Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Diritti d’accesso a JANUS Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP) Servizio PV JO AN PR ER GA Intranet Denaro falso

Dettagli Tipi di denaro falso Sistema di rapporti Gestione delle Analisi Verbali degli Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di (con strumenti di avvenimenti e tecniche di

Controllo telefonico di polizia pratiche e degli atti Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) analisi) Verbali quotidiani Mail polizia falsificazione

fedpol – Polizia giudiziaria federale (PGF) Capo PGF + specialista A* G A* A* G – A* A* A* A G – Ufficiale inquirente A* G A* A* G – A* A* A* A G – Capodivisione A* G A* A* G – A* A* A* A G – Assist. Ufficiale inquirente + assist. capodivisione A* G A* A* G – A* A* A* A G – Capocommissariato + suppl. A* G A* A* G – A* A* A* A G – Inquirente A* G A* A* G – A* A* A* A G – Collab. divisione Coordinazione A* G A* A* G – A* A* A* A G – Collab. specialista, coordinatore, capo operativo, A* G A* A* G – A* A* A* A G – addetto all’osservazione Capo + collab. commissariato Moneta falsa A* G A* A* G – A* A* A* A G D Capo + collab. Polizia scientifica A* G A* A* G – A* A* A* A G – Analista PGF A* G A* A* G G A* A* A* A G – Superuser PGF D* G D* D* G G A* A* A* A G – Capo + collab. commissariato Controllo JANUS & D G D D G – A* A* A* A G – IPAS Mandante del progetto D – D D – G A* A* A* A G – SCOCI – – – – – – – – A* A G – Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni A* G A* A* G – A* A* A* A G –

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Servizio PV JO AN PR ER GA Intranet Denaro falso

Dettagli Tipi di denaro falso Sistema di rapporti Gestione delle Analisi Verbali degli Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di (con strumenti di avvenimenti e tecniche di

Controllo telefonico di polizia pratiche e degli atti Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) analisi) Verbali quotidiani Mail polizia falsificazione

fedpol – Cooperazione internazionale di polizia (CIP) Capo CIP – – – – – – – – A* A G – Cooperazione operativa di polizia (utenti) A* G A* A* G – A* A* A* A G – Cooperazione operativa di polizia (superuser) D* G D* D* G G A* A* A* A G – Centrale operativa (utenti) A* G A* A* G – A* A* A* A G – Centrale operativa (superuser) D* G D* D* G G A* A* A* A G – Divisione Strategia (capodivisione, capisettore, – – – – – – – – A* A G – collab.) Settore Sostegno alla conduzione – – – – – – – – A* A G –

Legenda: G (Get) = consultare A (Add) = consultare registrare modificare A* (Add) = consultare registrare modificare* D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare* P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

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Diritti d’accesso a JANUS Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP) Servizio PV JO AN PR ER GA Intra- Denaro net falso

Dettagli Tipi di denaro falso Sistema di rapporti Gestione delle Verbali degli Persone Valutazione PV Valutazione JO Analisi avvenimenti Informazioni e tecniche di

Controllo telefonico di polizia pratiche e degli atti Dettagli (con strumenti e procedimenti (interna) Giornale (interna) di analisi) Verbali quotidiani Mail di polizia falsificazione

fedpol – Servizi Sistemi di polizia (analista informatico) D G D D G G D D D D D D Settore Tifoseria violenta G G – G G – A* A* A* A G – Ufficio centrale Armi – – – – – – – – A* A G – Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica KILA – – – – – – – – A* A G – fedpol – Servizio federale di sicurezza (SFS) Capodivisione, redattore – – – – – – – – A* A G – Capo + collab. settore Analisi dei rischi – – – – – – – – A* A G – Capo + collab. commissariati Sicurezza dei magistrati – – – – – – – – A* A G – e delle rappresentanze estere, Sicurezza dei visitatori stranieri, Guardie di sicurezza dell’aviazione fedpol – Stato maggiore Consulente per la protezione dei dati + suppl. G G G G G G G G G A G – Servizio giuridico G – – – – – – – – A G – Capo + collab. MROS P – – – – – – – A* A G – SIC Valutazione / Analisi G G – – – G – – – A G – Servizio degli stranieri G – – – – – – – – A G –

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Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Servizio PV JO AN PR ER GA Intra- Denaro net falso

Dettagli Tipi di denaro falso Sistema di rapporti Gestione delle Verbali degli Persone Valutazione PV Valutazione JO Analisi avvenimenti Informazioni e tecniche di

Controllo telefonico di polizia pratiche e degli atti Dettagli (con strumenti e procedimenti (interna) Giornale (interna) di analisi) Verbali quotidiani Mail di polizia falsificazione

Rilevamento dei dati / smistamento – – – – – – – – A* A G – Capo + collab. SIC – – – – – – – – – A G – Consulente per la protezione dei dati SIC G – – – – – – – – A – – Settore Sicurezza P – – – – – – – – A G –

Legenda: G (Get) = consultare A (Add) = consultare registrare modificare A* (Add) = consultare registrare modificare* D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare* P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

6758

Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Diritti d’accesso a JANUS Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP) Servizio PV JO AN PR ER GA Intranet Denaro falso

Dettagli Tipi di denaro falso Sistema di rapporti Gestione delle Verbali degli Persone Valutazione PV Valutazione JO Analisi Informazioni di avvenimenti e tecniche di

Controllo telefonico di polizia pratiche e degli atti Dettagli (con strumenti e procedimenti (interna) Giornale (interna) di analisi) Verbali quotidiani Mail polizia falsificazione

CSI – DFGP Addetto allo sviluppo del sistema D G D D G D D D D A – D Corpi cantonali di polizia della Svizzera Superuser JANUS D* G D* D* G G – – – A G – Collab. dei corpi di polizia A* G A* A* G – – – – A G – Analista A* G A* A* G G – – – A G – Assist. dei corpi di polizia A* G A* A* G – – – – A G – Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria – – – – – – – – – A G – ecc.) Assistenza logistica e amministrativa – – – – – – – – – A G – Redattore web cantonale – – – – – – – – – A D* – Altre autorità Giudice istruttore + procuratore federali P – G G – G 1) – – – A G – Giudice istruttore + procuratore cantonali P – G G – – – – – A G – Sorveglianza della corrispondenza postale – – – – – – – – – A – – e del traffico delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP) Ufficio federale di giustizia UFG, – – – – – – – – A* A – – Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

6759

Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Servizio PV JO AN PR ER GA Intranet Denaro falso

Dettagli Tipi di denaro falso Sistema di rapporti Gestione delle Verbali degli Persone Valutazione PV Valutazione JO Analisi Informazioni di avvenimenti e tecniche di

Controllo telefonico di polizia pratiche e degli atti Dettagli (con strumenti e procedimenti (interna) Giornale (interna) di analisi) Verbali quotidiani Mail polizia falsificazione

Corpo delle guardie di confine e autorità doganali Sezione Operazioni, Cdo Cgcf P – – – – – – – – A G – Centrali di impiego, Cdo reg Cgcf P – – – – – – – – A G – Pianificazione e impiego, Cdo reg Cgcf P – – – – – – – – A G – Uffici di collegamento/CCPD, Cgcf P – – – – – – – – A G – Responsabili dell’applicazione e dei processi, P – – – – – – – – A G – Cdo Cgcf Ufficio centrale antifrode doganale, DGD P – – – – – – – – A G – Sezione antifrode doganale, Direzione di P – – – – – – – – A G – circondario delle dogane Redattore web Cgcf – – – – – – – – – A D* – Collab. – – – – – – – – – A G –

Legenda: G (Get) = consultare 1) Centrale di analisi e valutazione (ZAP) A (Add) = consultare registrare modificare A* (Add) = consultare registrare modificare* D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare* P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

6760

Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Diritti d’accesso a JANUS Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP) Servizio PROT ADMIN KONTR BAR

Verbalizzazione Consegna Gestione Controllo all’Archivio degli utenti dei dati federale

fedpol Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS G D G – Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS D G D G Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS – – D – Consulente per la protezione dei dati + suppl. G G G – Archivista fedpol – – – D CSI-DFGP Addetto allo sviluppo del sistema D D D D

Legenda: G (Get) = consultare A (Add) = consultare registrare modificare A* (Add) = consultare registrare modificare* D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare* P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

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Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Diritti d’accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP) Servizio PV JO AN Intranet

Dettagli Analisi Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di (con strumenti di Controllo telefonico Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) analisi) Mail polizia

fedpol – Polizia giudiziaria federale (PGF) Capo PGF + specialista G G G G G – A G Ufficiale inquirente G G G G G – A G Capodivisione G G G G G – A G Assist. Ufficiale inquirente + assist. capodivisione G G G G G – A G Capocommissariato + suppl. G G G G G – A G Inquirente G G G G G – A G Collab. divisione Coordinazione G G G G G – A G Collab. specialista, coordinatore, capo operativo, addetto G G G G G – A G all’osservazione Capo + collab. commissariato Moneta falsa G G G G G – A G Capo + collab. Polizia scientifica G G G G G – A G Analista PGF G G G G G G A G Superuser PGF G G G G G G A G Capo + collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS D G D D G – A G Mandante del progetto D – D D – G A G SCOCI – – – – – – A G Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni G G G G G – A G

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Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Servizio PV JO AN Intranet

Dettagli Analisi Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di (con strumenti di Controllo telefonico Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) analisi) Mail polizia

fedpol – Cooperazione internazionale di polizia (CIP) Capo CIP – – – – – – A G Cooperazione operativa di polizia (utenti) G G G G G – A G Cooperazione operativa di polizia (superuser) G G G G G G A G Centrale operativa (utenti) G G G G G – A G Centrale operativa (superuser) G G G G G G A G Divisione Strategia (capodivisione, capisettore, collab.) – – – – – – A G Settore Sostegno alla conduzione – – – – – – A G

Legenda: G (Get) = consultare A (Add) = consultare registrare modificare A* (Add) = consultare registrare modificare* D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare* P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

6763

Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Diritti d’accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP) Servizio PV JO AN Intranet

Dettagli Analisi Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di (con strumenti di Controllo telefonico Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) analisi) Mail polizia

fedpol – Servizi Sistemi di polizia (analista informatico) D G D D G G D D Settore Tifoseria violenta G G – G G – A G Ufficio centrale Armi – – – – – – A G Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica KILA – – – – – – A G fedpol – Servizio federale di sicurezza (SFS) Capodivisione, redattore – – – – – – A G Capo + collab. settore Analisi dei rischi – – – – – – A G Capo + collab. commissariati Sicurezza dei magistrati – – – – – – A G e delle rappresentanze estere, Sicurezza dei visitatori stranieri, Guardie di sicurezza dell’aviazione fedpol – Stato maggiore Consulente per la protezione dei dati + suppl. G G G G G G A G Servizio giuridico P – – – – – A G Capo + collab. MROS P – – – – – A G SIC Valutazione / Analisi P – – – – – A G Servizio degli stranieri P – – – – – A G

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Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Servizio PV JO AN Intranet

Dettagli Analisi Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di (con strumenti di Controllo telefonico Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) analisi) Mail polizia

Rilevamento dei dati / smistamento – – – – – – A G Capo + collab. SIC – – – – – – A G Consulente per la protezione dei dati SIC P – – – – – A G Settore Sicurezza P – – – – – A G

Legenda: G (Get) = consultare A (Add) = consultare registrare modificare A* (Add) = consultare registrare modificare* D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare* P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

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Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Diritti d’accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP) Servizio PV JO AN Intranet

Dettagli Analisi Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di (con strumenti di Controllo telefonico Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) analisi) Mail polizia

CSI – DFGP Addetto allo sviluppo del sistema D G D D G D A – Corpi cantonali di polizia della Svizzera Superuser JANUS D* G D* D* G G A G Collab. dei corpi di polizia A* G A* A* G – A G Analista A* G A* A* G G A G Assist. dei corpi di polizia A* G A* A* G – A G Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.) – – – – – – A G Assistenza logistica e amministrativa P – – – – – A – Redattore web cantonale – – – – – – A D* Altre autorità Giudice istruttore + procuratore federali P – G G – – A G Giudice istruttore + procuratore cantonali P – G G – – A G Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle – – – – – – A – telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP) Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza – – – – – – A – giudiziaria internazionale

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Servizio PV JO AN Intranet

Dettagli Analisi Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di (con strumenti di Controllo telefonico Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) analisi) Mail polizia

Corpo delle guardie di confine e autorità doganali Sezione Operazioni, Cdo Cgcf P – – – – – A G Centrali di impiego, Cdo reg Cgcf P – – – – – A G Pianificazione e impiego, Cdo reg Cgcf P – – – – – A G Uffici di collegamento/CCPD, Cgcf P – – – – – A G Responsabili dell’applicazione e dei processi, Cdo Cgcf P – – – – – A G Ufficio centrale antifrode doganale, DGD P – – – – – A G Sezione antifrode doganale, Direzione di circondario delle dogane P – – – – – A G Redattore web Cgcf – – – – – – A D* Collab. – – – – – – A G

Legenda: G (Get) = consultare A (Add) = consultare registrare modificare A* (Add) = consultare registrare modificare* D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare* P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

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Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Diritti d’accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP) Servizio PROT ADMIN KONTR BAR

Verbalizzazione Consegna Gestione Controllo all’Archivio degli utenti dei dati federale

Corpi cantonali di polizia della Svizzera Consulente cantonale per la protezione dei dati + suppl. G* – G* – Archivisti dei corpi cantonali di polizia – – – D* fedpol Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS G D G – Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS D G D G Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS – – D – Consulente per la protezione dei dati + suppl. G G G – Archivista fedpol – – – D CSI-DFGP Addetto allo sviluppo del sistema D D D D

Legenda: G (Get) = consultare A (Add) = consultare registrare modificare A* (Add) = consultare registrare modificare* D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare* P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

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Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Modifica dell’ordinanza IPAS (n. 8 dell’all.) Allegato 2 (art. 6 cpv. 2)

Diritti d’accesso a IPAS

Tabella «Polizia giudiziaria federale»

Polizia giudiziaria federale

AFIS-DNA INTERPOL EUROPOL NSIS RICERCA DOC. GPA SCOMPARSI D’IDENTITÀ

D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO

PGF G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G A Servizio di protezione dei testimoni G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Divisione Coordinazione G G G G A A A A A G G G A G G G A G G A G G A Commissariato Controllo JANUS & IPAS G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G A Controllo IPAS A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

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Protezione extraprocessuale dei testimoni. O RU 2012

Modifica dell’ordinanza sul Registro nazionale di polizia (n. 9 dell’all.) Allegato (art. 5 cpv. 3)

Diritti d’accesso al Registro nazionale di polizia

Tabella «Polizia giudiziaria federale»

Polizia giudiziaria federale

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

Centrale operativa Com I X X X X X

Commissariato Controllo JANUS X X X X X & IPAS

Divisione Coordinazione X X X X X

Divisioni Indagini, Osservazione e X X X X X Comando

Servizio di protezione dei testimoni X X X X X

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