AS 2012 6777
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo ONU sulle armi da fuoco
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo ONU sulle armi da fuoco
del 23 dicembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20112, decreta:
Art. 1
1 Il Protocollo addizionale del 31 maggio 20013 della Convenzione delle Nazioni
Unite del 15 novembre 20004 contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni (Protocollo ONU sulle armi da fuoco) è approvato con le seguenti riserve: a. Riserva all’art. 10 par. 2 lett. b: Se entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta scritta non per- vengono obiezioni dello Stato di transito, si considera che lo stesso non si opponga al transito e vi abbia tacitamente acconsentito. b. Riserva all’art. 10 par. 3: Le autorizzazioni di esportazione e d’introduzione sul territorio svizzero e la corrispondente documentazione di accompagnamento non conterranno siste- maticamente le informazioni relative ai Paesi di transito, conformemente a quanto previsto dalla legislazione svizzera, che non esige sempre tali infor- mazioni. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l’adesione della Svizzera al Proto- collo formulando le riserve summenzionate. 3 Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare tali riserve qualora divengano prive di oggetto.
Art. 2 La legge del 20 giugno 19975 sulle armi è modificata come segue:
2011-0068 6777
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo ONU RU 2012 sulle armi da fuoco. DF
Art. 31c cpv. 2 lett. bbis
2 Oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2,
22b, 24 capoversi 3 e 4, 25 capoversi 3 e 5, 31d, 32a, 32c e 32j capoverso 1, l’Ufficio centrale ha segnatamente i seguenti compiti: bbis. trattare le richieste di rintracciamento di armi da fuoco, di loro parti essen- ziali o loro accessori e di munizioni ed elementi di munizioni presentate da autorità svizzere o estere, trasmettere alle autorità estere le richieste di rintracciamento loro destinate presentate da autorità svizzere e fungere da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in materia di rintrac- ciamento;
Art. 32a cpv. 1 lett. g
1 L’Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:
g. banca dati sui contrassegni destinati a garantire la tracciabilità delle armi da fuoco e delle loro munizioni (DARUE).
Art. 32b cpv. 4bis 4bis La DARUE contiene i dati seguenti:
a. indicazioni relative ai contrassegni secondo gli articoli 18a e 18b; b. altri segni distintivi e indicazioni relativi al fabbricante e all’importatore; c. recapiti del fabbricante, del fornitore e dell’importatore; d. indicazioni dell’autorizzazione d’importazione.
Art. 32c cpv. 1, frase introduttiva, e 2
1 Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della ASWA e della DARUE possono
essere comunicati alle seguenti autorità per l’adempimento dei loro compiti legali:
2 Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA e della DARUE possono
essere resi accessibili alle autorità di polizia cantonali e alle autorità doganali per mezzo di una procedura di richiamo.
Art. 33 cpv. 1 lett. abis 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: abis. senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contras- segno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall’articolo 18a;
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo ONU RU 2012 sulle armi da fuoco. DF
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.). 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della legge federale di cui all’ar- ticolo 2.
Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011 Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il
13 aprile 2012.6 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
21 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 FF 2012 143
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