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AS 2012 907

Decisione n. 7/2011 del Consiglio recante modifica dell'Appendice Q (Trasporto aereo) della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 7/2011 del Consiglio recante modifica dell’Appendice Q (Trasporto aereo) della Convenzione

Adottata il 4 ottobre 2011 Entrata in vigore per la Svizzera il 4 ottobre 2011

Traduzione1 Il Consiglio, considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione per tener conto degli sviluppi relativi all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera da un lato e i suoi Stati membri dall’altro, considerato l’articolo 53(3) della Convenzione, che conferisce al Consiglio l’autorità di modificare l’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione2, considerata la raccomandazione espressa dal Comitato del Trasporto aereo nel suo rapporto al Consiglio di modificare l’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione, decide:

1) L’Appendice dell’Allegato Q della Convenzione è modificata come segue: a) Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile) è stralciato il testo seguente: «N. 92/14 Direttiva del Consiglio del 2 marzo 1992 sulla limitazione dell’utilizzo degli aerei di cui all’allegato 16 della Convenzione sull’aviazione civile interna- zionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988). (articoli 1–11)»

b) Dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento euro- peo e del Consiglio al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile) è aggiunto il testo seguente: «N. 285/2010 Regolamento della Commissione del 6 aprile 2010 che modifica il regola- mento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai

1 Dal testo originale francese (RO 2012 907).

2 RS 0.632.31

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requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromo- bili.» c) Dopo il riferimento al regolamento (CE) n.. 8/2008 della Commissione al punto 2 (Armonizzazione tecnica) è aggiunto il testo seguente: «N. 859/2008 Regolamento della Commissione del 20 agosto 2008 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili.»

d) Dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione al punto 3 (Sicurezza aerea) è aggiunto il testo seguente: «N. 1330/2007 Regolamento della Commissione del 24 settembre 2007 che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. N. 1321/2007 Regolamento della Commissione del 12 novembre 2007 che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. N. 287/2008 Regolamento della Commissione del 28 marzo 2008 relativo alla proroga del periodo di validità di cui all’articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003. N. 351/2008 Regolamento della Commissione del 16 aprile 2008 recante modalità di ese- cuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari. N. 1056/2008 Regolamento della Commissione del 27 ottobre 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’appro- vazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni. N. 1057/2008 Regolamento della Commissione del 27 ottobre 2008 che modifica l’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15a).

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N. 1356/2008 Regolamento della Commissione del 23 dicembre 2008 che modifica il rego- lamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agen- zia europea per la sicurezza aerea. N. 1071/2010 Regolamento della Commissione del 22 novembre 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità. N. 1194/2009 Regolamento della Commissione del 30 novembre 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione. N. 2008/49/CE Direttiva della Commissione del 16 aprile 2008 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari. N. 127/2010 Regolamento della Commissione del 5 febbraio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’appro- vazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.»

e) Il testo del punto 4 (Protezione della navigazione aerea) è sostituito con il testo seguente: «N. 300/2008 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002. N. 272/2009 Regolamento della Commissione del 2 aprile 2009 che integra le norme fon- damentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. N. 297/2010 Regolamento della Commissione del 9 aprile 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile.

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N. 18/2010 Regolamento della Commissione dell’8 gennaio 2010 che modifica il rego- lamento (CE) 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel set- tore della sicurezza dell’aviazione civile. N. 72/2010 Regolamento della Commissione del 26 gennaio 2010 che istituisce proce- dure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile. N. 1254/2009 Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2009 che definisce i cri- teri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicu- rezza alternative. N. 185/2010 Regolamento della Commissione del 4 marzo 2010 che stabilisce disposi- zioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile. N. 357/2010 Regolamento della Commissione del 23 aprile 2010 recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile. N. 358/2010 Regolamento della Commissione del 23 aprile 2010 recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile.»

f) Dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione al punto 5 (Gestione del traffico aereo) è aggiunto il testo seguente: «N. 1265/2007 Regolamento della Commissione del 26 ottobre 2007 che stabilisce le pre- scrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bor- do-terra per il cielo unico europeo. N. 1315/2007 Regolamento della Commissione dell’8 novembre 2007 sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del rego- lamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione.

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N. 482/2008 Regolamento della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell’allegato II del regola- mento (CE) n. 2096/2005. N. 668/2008 Regolamento della Commissione del 30 luglio 2008 recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative. N. 29/2009 Regolamento della Commissione del 16 gennaio 2009 che stabilisce i requi- siti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo. N. 262/2009 Regolamento della Commissione del 30 marzo 2009 che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo. N. 2006/93/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della Conven- zione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988). N. 30/2009 Regolamento della Commissione del 16 gennaio 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati. N. 1794/2006 Regolamento della Commissione del 6 dicembre 2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (applicabile in Svizzera con l’entrata in vigore della legislazione svizzera in materia, al più tardi il 1° gennaio 2012).»

g) Dopo il riferimento al regolamento della Commissione (CE) n. 261/2004 al punto 6 (Altri) è aggiunto il testo seguente: «N. 1107/2006 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 rela- tivo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

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N. 437/2003 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta. Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questo regolamento devono essere lette con l’adattamento seguente: Il regolamento non è applicabile sul territorio del Liechtenstein N. 1358/2003 Regolamento della Commissione del 31 luglio 2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio rela- tivo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso. Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questo regolamento devono essere lette con l’adattamento seguente: a) Il regolamento non è applicabile sul territorio del Liechtenstein. b) Per quanto concerne l’Islanda e la Norvegia, è aggiunta la tabella seguente: Islanda: Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell’aeroporto Denominazione dell’aeroporto Airport category in 2007

BIFK Keflavík Airport 3 BIRK Reykjavík Airport 2 BIAR Akureyri 2 BIEG Egilsstaðir 1 BIVM Vestmannaeyjar 1 BIIS Ísafjörður 1 BIBA Bakki 1

Norvegia: Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell’aeroporto Denominazione dell’aeroporto Airport category in 2007

ENAL Ålesund Vigra 2 ENAN Andenes Andøya 1 ENAT Alta 2 ENBL Førde Bringeland 1 ENBN Brønnøysund Brønnøy 1 ENBO Bodø 2 ENBR Bergen Flesland 3 ENBS Båtsfjord 0 ENCN Kristiansand Kjevik 2 ENDU Bardufoss 2 ENEV Harstad/Narvik Evenes 2 ENFL Florø 1

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Codice ICAO dell’aeroporto Denominazione dell’aeroporto Airport category in 2007

ENGM Oslo Gardermoen 3 ENHD Haugesund Karmøy 2 ENHF Hammerfest 1 ENHV Honningsvåg 0 ENKB Kristiansund Kvernberget 2 ENKR Kirkenes Høybuktmoen 2 ENLK Leknes 1 ENMH Mehamn 0 ENML Molde Årø 2 ENMS Mosjøen Kjærstad 1 ENNA Lakselv Banak 1 ENNK Narvik Framnes 1 ENNM Namsos 1 ENRA Mo i Rana Røssvold 1 ENRM Rørvik Ryum 1 ENSB Svalbard Longyear 1 ENSD Sandane Anda 1 ENSG Sogndal Haukåsen 1 ENSH Svolvær Helle 1 ENSK Stokmarknes Skagen 1 ENSN Skien Geitryggen 1 ENSO Stord Sørstokken 1 ENSR Sørkjosen 0 ENSS Vardø Svartnes 0 ENST Sandnessjøen 1 ENTC Tromsø Langnes 2 ENTO Sandefjord Torp 2 ENVA Trondheim Værnes 3 ENVD Vadsø 1 ENZV Stavanger Sola 3

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2) La decisione entra in vigore con effetto immediato.

3) Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incaricato di notificare la presente decisione alla Commissione europea.

4) Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.

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