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AS 2013 1141

Decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'Allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo

Adottata il 22 febbraio 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 2013

Il Comitato misto veterinario, visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l’allegato 11 articolo 19 paragrafo 3, considerando quanto segue:

(1) L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli2 (qui di seguito denominato «accordo agricolo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) Ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 1 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo, il Comitato misto veterinario istituito dall’accordo agricolo (qui di seguito denominato «Comitato misto veterinario») è incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. L’articolo 19 paragrafo 3 di tale allegato autorizza il Comitato misto veterinario a modificarne le appendici, segnatamente al fine di adeguarle e di aggiornarle. (3) La decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario3 ha modificato le appen- dici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo una prima volta. (4) La decisione n. 1/2010 del Comitato misto veterinario4 ha da ultimo modificato le appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo. (5) Dall’ultima modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo operata per effetto della decisione n. 1/2010 del Comitato misto veterinario, diverse disposizioni legislative della Svizzera e dell’Unione europea sono state modificate. In particolare, è stata modificata la legislazione dell’Unione europea applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. (6) La legislazione dell’Unione europea relativa alla protezione degli animali al momento dell’abbattimento è stata modificata e il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 20095, relativo alla protezione degli animali durante

1 Dal testo originale francese (RO 2013 1141).

2 RS 0.916.026.81 3 RU 2004 2255 4 RU 2011 235

5 GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

2012-3026 1141

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 1/2013 RU 2013

l’abbattimento è entrato in vigore l’8 dicembre 2009 e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per quanto riguarda i prodotti di origine animale esportati nell’Unione europea, i paesi terzi sono tenuti a rispettare prescrizioni almeno equi- valenti a quelle di tale regolamento. La Svizzera ha adottato una legislazione equiva- lente a quella dell’Unione europea. (7) Per la certificazione che i prodotti svizzeri, per quanto riguarda la protezione degli animali durante la macellazione, sono conformi a prescrizioni almeno equiva- lenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio sarebbe necessario reintrodurre i certificati tra il 1° gennaio 2013 e l’entrata in vigore della presente decisione. Tale reintroduzione dei certificati creerebbe un onere ammini- strativo sproporzionato. È pertanto opportuno che la presente decisione stabilisca la propria applicazione retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2013. (8) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua adozione. (9) È opportuno modificare di conseguenza le appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo, ha adottato la presente decisione:

Art. 1 Le appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo sono modificate conformemente agli allegati da I a VI della presente decisione.

Art. 2 La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone abilitate ad agire per conto delle parti all’accordo agricolo.

Art. 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2013

Per la Confederazione svizzera: Per l’Unione europea: Il capo delegazione, Il capo delegazione, Hans Wyss Lorenzo Terzi

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Allegato I

I. La sezione II. Peste suina classica dell’appendice 1 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituita dal testo seguente:

«II. Peste suina classica A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- del 23 ottobre 2001, relativa a misure ozie (LFE; RS 916.40), in particolare comunitarie di lotta contro gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti la peste suina classica (GU L 316 contro le epizoozie fortemente con- dell’1.12.2001, pag. 5) tagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carat- tere tecnico, collaborazione interna- zionale)

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eli- minazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di mi- crorganismi patogeni per l’animale),

73 e 74 (pulizia e disinfezione),

77–98 (disposizioni comuni riguar- danti le epizoozie fortemente conta- giose) e 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)

3. Ordinanza del 14 giugno 1999

sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della forma- zione e della ricerca (Org-DEFR; RS 172.216.1), in particolare l’arti- colo 8 (laboratorio di riferimento)

4. Ordinanza del 25 maggio 2011

concernente l’eliminazione dei sotto- prodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)

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B. Modalità d’applicazione particolari 1. La Commissione e l’Ufficio federale di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere ad una vaccinazione d’emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. Se necessario e in applicazione dell’articolo 117 capoverso 5 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria emanerà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3. In applicazione dell’articolo 121 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera

dispone di un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE.

4. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera

dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria. 5. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente sulla base dell’articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e dell’arti- colo 57 della legge sulle epizoozie. 6. Se necessario, in applicazione dell’articolo 89 capoverso 2 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria emanerà disposizioni d’esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità del capitolo IV dell’allegato della deci- sione 2002/106/CE della Commissione6. 7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i com- piti del suddetto laboratorio sono quelli previsti dall’allegato IV della diret- tiva 2001/89/CE.»

6 Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

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II. La sezione III. Peste suina africana dell’appendice 1 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituita dal testo seguente:

«III. Peste suina africana A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 27 giugno 2002, recante disposi- epizoozie (LFE; RS 916.40), in par- zioni specifiche per la lotta contro la ticolare gli articoli 1, 1a e 9a (prov- peste suina africana e recante modifica vedimenti contro le epizoozie forte- della direttiva 92/119/CEE per quanto mente contagiose, scopi della lotta) riguarda la malattia di Teschen e la e 57 (disposizioni d’esecuzione di peste suina africana (GU L 192 carattere tecnico, collaborazione del 20.7.2002, pag. 27) internazionale)

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eli- minazione e valorizzazione dei rifiu- ti), 49 (manipolazione di microrgani- smi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (di- sposizioni comuni riguardanti le epi- zoozie fortemente contagiose) e 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure spe- cifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)

3. Ordinanza del 14 giugno 1999

sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della forma- zione e della ricerca (Org-DEFR; RS 172.216.1), in particolare l’arti- colo 8 (laboratorio di riferimento)

4. Ordinanza del 25 maggio 2011

concernente l’eliminazione dei sotto- prodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)

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B. Modalità d’applicazione particolari 1. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per la peste suina africana è: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato V della direttiva 2002/60/CE. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterina- ria. 3. Se necessario, e in applicazione dell’articolo 89 capoverso 2 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria emanerà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico in conformità delle disposizioni della decisione 2003/422/CE7 per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.»

7 Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 35).

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III. La sezione VI. Malattia di Newcastle dell’appendice 1 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituita dal testo seguente:

«VI. Malattia di Newcastle A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 14 luglio 1992, che istituisce misure epizoozie (LFE; RS 916.40), in par- comunitarie di lotta contro la malattia ticolare gli articoli 1, 1a e 9a (prov- di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, vedimenti contro le epizoozie forte- pag. 1). mente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eli- minazione e valorizzazione dei rifiu- ti), 49 (manipolazione di microrgani- smi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (di- sposizioni comuni riguardanti le epi- zoozie fortemente contagiose), 122–125 (misure specifiche concer- nenti la malattia di Newcastle)

3. Ordinanza del 14 giugno 1999

sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della forma- zione e della ricerca (Org-DEFR; RS 172.216.1), in particolare l’arti- colo 8 (laboratorio di riferimento)

4. Istruzione (direttiva tecnica)

dell’Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramyxovirosi dei piccioni (bollettino dell’Ufficio fede- rale di veterinaria 90(13) pag. 113 [vaccinazione ecc.])

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5. Ordinanza del 25 maggio 2011 con-

cernente l’eliminazione dei sottopro- dotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)

B. Modalità d’applicazione particolari 1. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni deri- vanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale labora- torio sono quelli previsti dall’allegato V della direttiva 92/66/CEE.

2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera

dispone di un piano d’emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria. 3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.»

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IV. La sezione VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili dell’appendice 1 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituita dal testo seguente:

«VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

Regolamento (CE) n. 999/2001 del 1. Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla Parlamento europeo e del Consiglio, protezione degli animali del 22 maggio 2001, recante disposi- (OPAn; RS 455.1), in particolare zioni per la prevenzione, il controllo e l’articolo 184 (procedimenti di stor- l’eradicazione di alcune encefalopatie dimento) spongiformi trasmissibili (GU L 147 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- del 31.5.2001, pag. 1). cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)

3. Legge del 9 ottobre 1992 sulle der-

rate alimentari e sugli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campiona- tura) e 40 (controllo delle derrate alimentari)

4. Ordinanza del DFI del 23 novembre

2005 sulle derrate alimentari di ori-

gine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata)

5. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviature), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorve- glianza del bestiame svizzero), 175–181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all’interno del Paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (for- mazione e perfezionamento dei vete-

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rinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica);

6. Ordinanza del 10 giugno 1999 sul

Libro dei prodotti destinati all’ali- mentazione degli animali (OLAlA; RU 1999 2084), in particolare l’arti- colo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l’allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l’allegato 4 (elenco delle sostanze vietate)

7. Ordinanza del 25 maggio 2011

concernente l’eliminazione dei sotto- prodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B. Modalità d’applicazione particolari 1. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) è: The Veterinary Laboratories Agency (VLA), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001. 2. In applicazione dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza per l’esecuzione delle misure di lotta contro le EST. 3. In applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri dell’Unione europea, gli animali nei quali si sospetta la presenza d’infezione da EST sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risulta- ti di un’indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall’autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale. In applicazione degli articoli 179b e 180a dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da EST. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa dev’essere incenerita e il cervello dev’essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le EST. In applicazione dell’articolo 10 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d’identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono

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nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) o da vacche colpite da tale malattia. In applicazione dell’articolo 179c dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera pro- cede all’abbattimento degli animali colpiti da ESB, entro la fine della fase di produ- zione, di tutti i capi della specie bovina nati nell’intervallo compreso tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell’animale contaminato e che, in questo lasso di tempo, hanno fatto parte della mandria, nonché degli animali discendenti da vacche colpite da ESB nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi. 4. In applicazione dell’articolo 180b dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione: – degli ovini portatori di almeno un allelo ARR e non aventi alcun allelo VRQ; nonché – degli animali aventi un’età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all’abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi ani- mali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA). A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all’abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l’anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l’abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un’analisi nel laboratorio svizzero di riferi- mento per le EST. Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individua- zione di un nuovo caso di malattia nell’ambito del gruppo. In caso di conferma dell’ESB in un ovino o in un caprino, la Svizzera s’impegna ad applicare le misure previste all’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001. 5. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati mem- bri dell’Unione europea vietano la somministrazione di proteine animali trasformate

ad animali d’allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri dell’Unione europea vige il divieto totale di sommini- strare proteine derivate da animali ai ruminanti. In applicazione dell’articolo 27 dell’ordinanza sull’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha adottato il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6. In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conforme-

mente all’allegato III capitolo A di tale regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza dell’ESB. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d’urgenza, sui bovini morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito

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di un’ispezione ante mortem e su tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. I test diagnostici rapidi per la ESB utilizzati dalla Svizzera sono elencati all’allegato X capitolo C del regolamento (CE) n. 999/2001. In applicazione dell’articolo 179 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sotto- pone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la ESB tutti i bovini di età superiore a 30 mesi abbattuti d’urgenza, i bovini morti nell’azienda o risultati conta- giati a seguito di un’ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

7. In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conforme-

mente all’allegato III capitolo A di tale regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie. In applicazione delle disposizioni dell’articolo 177 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d’urgenza, morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un’ispezione ante mortem, nonché gli animali macellati ai fini del consumo umano sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l’insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla ESB, è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d’urgenza e degli animali morti nell’azienda. Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato misto veterinario. 8. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all’articolo 6, al capitolo B dell’allegato III e all’allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001. 9. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C. Informazioni supplementari

1. Dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, in applicazione dell’ordinanza del

10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’elimina- zione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichia- razione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2. In applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conforme-

mente all’allegato XI punto 1 del medesimo regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR).

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L’elenco degli MSR ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età. L’elenco degli MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età supe- riore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l’ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età. In applicazione dell’articolo 179d dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro degli MSR dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco degli MSR ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a 30 mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età. In applicazione dell’articolo 180c dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro degli MSR dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco degli MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater) e le tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l’ileo degli animali di tutte le età.

3. Il regolamento (CE) n. 1069/20098 e il regolamento (UE) n. 142/20119 defini-

scono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri dell’Unione europea. In applicazione dell’articolo 22 dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sotto- prodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell’azienda.»

8 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1). 9 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo- sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla fron- tiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

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Allegato II

L’appendice 2 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituita dal testo seguente: «Appendice 2

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

I. Bovini e suini A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 26 giugno 1964, relativa a problemi epizoozie (OFE; RS 916.401), in di polizia sanitaria in materia di scambi particolare gli articoli 27–31 (mer- intracomunitari di animali della specie cati, esposizioni), 34–37 (commer- bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, cio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), pag. 1977) 116–121 (peste suina africana), 135–141 (malattia di Aujeszky), 150–157 brucellosi bovina), 158–165 (tubercolosi), 166–169 (leucosi bovina enzootica), 170–174 (IBR/ IPV), 175–195 (encefalopatie spon- giformi), 186–189 (infezioni genitali bovine), 207–211 (brucellosi suina),

297 (riconoscimento dei mercati,

centri di raccolta, stazioni di disinfe- zione)

2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con-

cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di pro- dotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)

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B. Modalità d’applicazione particolari

1. In applicazione dell’articolo 297 capoverso 1 dell’ordinanza sulle epizoozie,

l’Ufficio federale di veterinaria procede al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all’articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell’applicazione del pre- sente allegato, in conformità degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l’elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti. 2. L’informazione di cui all’articolo 11 paragrafo 3 della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 3. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’allegato A parte II paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovi- no, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s’impegna a soddisfare le seguenti condizioni: a) ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di cam- pioni adeguati prelevati in caso di aborto; b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fanno parte l’animale o gli animali sospetti della specie bovina. Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condi- zioni di cui all’allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale di veterinaria ne informa immediata- mente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 4. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguar- da la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) è istituito un sistema d’identificazione che permetta, per ogni bovino, di risa- lire alla mandria d’origine; b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effet- tuata da un veterinario ufficiale; c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti; d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le man- drie d’origine e di transito. Se vengono riscontrate lesioni sospette di tuber-

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colosi al momento dell’autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni ad un esame di laboratorio; e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l’esistenza della tubercolosi bovina; f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito viene ritirata; g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l’attrezzatura siano stati disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conforme- mente all’allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l’animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima. Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condi- zioni di cui all’allegato A, parte II, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 5. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’allegato D, capitolo I, parte F, della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguar- da la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le seguenti condizioni: a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;

b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effet- tuata da un veterinario ufficiale; c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un’autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti; d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revo- ca del sequestro; e) il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno

90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

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Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 per cento delle mandrie, l’Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 6. Ai fini dell’applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le seguenti condizioni: a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina; b) i tori d’allevamento d’età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico; c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche; d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro; e) il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l’eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo. Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE10 si applicano mutatis mutandis. L’Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qual- siasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale quali- fica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 7. Ai fini dell’applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le seguenti condizioni: a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è

contaminato dalla malattia di Aujeszky; b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui prove virolo- giche o sierologiche;

10 Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presen- tati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

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c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro; d) il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno 21 giorni d’intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo. Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2008/185/CE11, modificata da ultimo dalla decisione 2010/434/UE12, si applicano mutatis mutandis. L’Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qual- siasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale quali- fica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini (SDRP), la questione di eventuali garanzie sup- plementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l’Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questio- ne. 9. In Svizzera, l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Zurigo è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline ai sensi dell’allegato B punto 4 della direttiva 64/432/CEE. 10. In Svizzera, il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell’allegato C parte A punto 4 della direttiva 64/432/CEE. 11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamen- ti seguenti: – nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate: – al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente: ‹– malattia: rinotracheite bovina infettiva, – conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;›,

11 Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19). 12 Decisione 2010/434/UE della Commissione, del 6 agosto 2010, che modifica gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l’inclusione della Slovenia nell’elenco degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky e della Polonia e di regioni della Spagna nell’elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale approvato di lotta contro tale malattia (GU L 208 del 7.8.2010, pag. 5).

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– nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate: – al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente: ‹– malattia di Aujeszky – conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;›. 12. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono muniti di certifi- cati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie: ‹– I bovini: – sono identificati tramite un sistema d’identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono discendenti diretti di femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di ESB nate nei due anni precedenti la diagnosi; – non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di ESB; – sono nati dopo il 1° giugno 2001.›

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II. Ovini e caprini A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 28 gennaio 1991, relativa alle condi- epizoozie (OFE; RS 916.401), in zioni di polizia sanitaria da applicare particolare gli articoli 27–31 (merca- negli scambi intracomunitari di ovini e ti, esposizioni), 34–37 (commercio), caprini (GU L 46 del 19.2.1991, 73 e 74 (pulizia e disinfezione), pag. 19) 142–149 (rabbia), 158–165 (tuberco- losi), 166–169 (scrapie), 190–195 (brucellosi ovina e caprina), 196–199 (agalassia contagiosa), 200–203 (artrite/encefalite caprina), 233–235 (brucellosi del montone) e 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione)

2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con-

cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)

B. Modalità d’applicazione particolari 1. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, in particolare sulla base dell’articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie. In caso di insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell’evolversi della situazione. 2. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna ad attuare le misure previste all’allegato A, capitolo I, punto II.2, della direttiva 91/68/CEE. 3. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’allegato E della direttiva 91/68/CEE.

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III. Equidi A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 30 novembre 2009, relativa alle epizoozie (OFE; RS 916.401), in condizioni di polizia sanitaria che particolare gli articoli 112–115 disciplinano i movimenti di equidi (peste equina), 204–206 (morbo coi- e le importazioni di equidi in prove- tale maligno, encefalomielite, anemia nienza dai paesi terzi contagiosa, morva) e 240–244 (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1) (metrite contagiosa equina)

2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con-

cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodot- ti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)

B. Modalità d’applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/156/CE, l’informa- zione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 2009/156/CE, l’informa- zione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 3. L’esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 10 della direttiva 2009/156/CE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 4. Gli allegati II e III della direttiva 2009/156/CE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

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IV. Pollame e uova da cova A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 30 novembre 2009, relativa alle epizoozie (OFE; RS 916.401), in norme di polizia sanitaria per gli scam- particolare gli articoli 25 (trasporto), bi intracomunitari e le importazioni in 122–125 (peste aviaria e malattia di provenienza dai paesi terzi di pollame Newcastle), 255–261 (Salmonella e uova da cova (GU L 343 del Enteritidis) e 262–265 (laringotra- 22.12.2009, pag. 74) cheite contagiosa aviaria)

2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con-

cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di pro- dotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)

B. Modalità d’applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/158/CE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti. 2. Ai fini dell’articolo 4 della direttiva 2009/158/CE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna. 3. All’articolo 8 paragrafo 1 lettera a) punto i) della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 4. In caso di spedizioni di uova da cova verso l’Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le norme di stampigliatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/200813. 5. All’articolo 10 lettera a) della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 6. All’articolo 11 lettera a) della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

13 Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

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7. All’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno delle uova prima della spedizione si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15 paragrafo 2 della direttiva 2009/158/CE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese ‹che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle›. L’Ufficio federale di vete- rinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condi- zioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposi- zioni del presente paragrafo. 9. All’articolo 18 della direttiva 2009/158/CE, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri

dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’allegato IV della direttiva 2009/158/CE. 11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere si impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla legislazione dell’Unione europea.

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V. Animali e prodotti d’acquacoltura A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni epizoozie (OFE; RS 916.401), in di polizia sanitaria applicabili alle particolare gli articoli 3 e 4 (epizoo- specie animali d’acquacoltura e ai zie considerate), 18a (registrazione relativi prodotti, nonché alla preven- delle aziende detentrici di pesci), zione di talune malattie degli animali 61 (obblighi degli affittuari di diritti acquatici e alle misure di lotta contro di pesca e degli organi di vigilanza tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, sulla pesca), 62–76 (misure di lotta pag. 14) generali), 275–290 (misure specifi- che riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi)

2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con-

cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di pro- dotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)

3. Ordinanza del 18 aprile 2007

concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12)

B. Modalità d’applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall’anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da Mar- teilia refringens e da Bonamia ostreae. 2. L’eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del Comitato misto veterinario. 3. Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d’acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al

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consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/200814. 4. L’esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. Embrioni bovini A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 25 settembre 1989, che stabilisce le epizoozie (OFE; RS 916.401), in condizioni di polizia sanitaria per gli particolare gli articoli 56–58 (trasfe- scambi intracomunitari e le importazio- rimento degli embrioni) ni da paesi terzi di embrioni di animali 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 domestici della specie bovina concernente l’importazione, (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1). il transito e l’esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)

B. Modalità d’applicazione particolari 1. L’esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 2. Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all’allegato C della direttiva 89/556/CEE.

14 Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

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VII. Sperma bovino A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 14 giugno 1988, che stabilisce le epizoozie (OFE; RS 916.401), in esigenze di polizia sanitaria applicabili particolare gli articoli 51–55 (inse- agli scambi intracomunitari e alle minazione artificiale) importazioni di sperma surgelato 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- di animali della specie bovina cernente l’importazione, il transito (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10) e l’esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)

B. Modalità d’applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA. 2. L’informazione di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 3. L’esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione

europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all’allegato D della direttiva 88/407/CEE.

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VIII. Sperma suino A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 26 giugno 1990, che stabilisce le epizoozie (OFE; RS 916.401), in esigenze di polizia sanitaria applicabili particolare gli articoli 51–55 (inse- agli scambi intracomunitari e alle minazione artificiale) importazioni di sperma di animali 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- della specie suina (GU L 224 cernente l’importazione, il transito e del 18.8.1990, pag. 62) l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

B. Modalità d’applicazione particolari 1. L’informazione di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, in particolare sulla base dell’articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e dell’arti- colo 57 della legge sulle epizoozie. 3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione euro- pea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all’allegato D della direttiva 90/429/CEE.

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IX. Altre specie A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

del 13 luglio 1992, che stabilisce epizoozie (OFE; RS 916.401), in norme sanitarie per gli scambi e le particolare gli articoli 51–55 (inse- importazioni nella Comunità di ani- minazione artificiale) e 56–58 (tra- mali, sperma, ovuli e embrioni non sferimento di embrioni) soggetti, per quanto riguarda le con- 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- dizioni di polizia sanitaria, alle nor- cernente l’importazione, il transito e mative comunitarie specifiche di cui l’esportazione di animali e prodotti all’allegato A, sezione I, della diret- animali (OITE; RS 916.443.10) tiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54)

2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria appli- cabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compa- gnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1)

B. Modalità d’applicazione particolari 1. Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I–V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI–VIII. 2. L’Unione europea e la Svizzera s’impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall’applicazione del pre- sente allegato, e in particolare dalle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 20. 3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accom- pagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’allegato E parte I della direttiva 92/65/CEE completati dall’attestato che figura all’articolo 6 parte A punto 1 lettera e) della direttiva 92/65/CEE.

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4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la

Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella parte 1 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente comple- tati dall’attestato di cui all’articolo 9 paragrafo 2 secondo comma della diret- tiva 92/65/CEE. Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L’informazione di cui all’articolo 9 paragrafo 2 quarto comma della diretti-

va 92/65/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

6. a) Le spedizioni di cani e gatti dall’Unione europea verso la Svizzera sono

soggette alle disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE. b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri dell’Unio- ne europea, eccetto il Regno Unito, l’Irlanda, Malta e la Svezia, sono sogget- te alle disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE. c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l’Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 3 della direttiva 92/65/CEE. d) Il sistema d’identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE15. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della nuova vaccinazione, è riconosciuta conformemente alle raccomanda- zioni del laboratorio di fabbricazione, secondo quanto stabilito dall’arti- colo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e dalla decisione 2005/91/CE16. 7. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 2010/470/UE17. 8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla deci- sione 2010/470/UE. 9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previ- sti dalla decisione 2010/470/UE.

15 Decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1). 16 Decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61). 17 Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

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10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previ- sti dalla decisione 2010/470/UE. 11. Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nella parte 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE. 12. Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all’allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella parte 3 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE. 13. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l’informa- zione prevista al paragrafo 2 di tale articolo ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

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X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

Regolamento (CE) n. 998/2003 del Ordinanza del 18 aprile 2007 concer- Parlamento europeo e del Consiglio, nente l’importazione di animali da del 26 maggio 2003, relativo alle con- compagnia (OIAC; RS 916.443.14) dizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1)

B. Modalità d’applicazione particolari 1. Il sistema d’identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003. 2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è riconosciuta secondo le raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione confor- memente alle disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e della decisione 2005/91/CE.

3. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE.

In deroga all’allegato II lettera B punto 1 della decisione 2003/803/CE, il passaporto svizzero è di colore rosso e al posto delle stelle presenta la croce emblema della Svizzera. 4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capitolo II (Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri) del regolamento (CE) n. 998/2003.»

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Allegato III

L’appendice 3 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituita dal testo seguente:

«Appendice 3

Importazione di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi

I. Unione europea – Legislazione* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

A. Ungulati ad eccezione degli equidi Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l’importazione e il transito nella Comunità di determinati ungu- lati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

B. Equidi Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

C. Pollame e uova da cova Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

D. Animali d’acquacoltura Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

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E. Embrioni bovini Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condi- zioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

F. Sperma bovino Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G. Sperma suino Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H. Altri animali vivi

1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme

sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A sezione I della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

I. Altre disposizioni specifiche

1. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto

d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 2. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

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II. Svizzera – Legislazione* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esporta- zione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via

aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12)

3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via

aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13)

4. Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione e

del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106)

5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione di animali da compa-

gnia (OIAC; RS 916.443.14)

6. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet;

RS 812.212.27) 7. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell’UFV; RS 916.472)

III. Norme d’applicazione L’Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d’applicazione e gli elenchi degli stabi- limenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti pertinenti, quale che sia la loro data d’adozione. L’Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garan- zie supplementari. Al fine di individuare soluzioni adeguate, si tengono consultazio- ni nell’ambito del Comitato misto veterinario. L’Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un’armonizzazione a livello dell’Unione europea. Ai fini del presente allegato, per la Svizzera, le istituzioni approvate come centri riconosciuti conformemente all’allegato C della direttiva 92/65/CEE sono pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.»

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Allegato IV

I. Il capitolo I dell’appendice 5 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituito dal testo seguente:

«Capitolo I Disposizioni generali – Sistema TRACES A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

Decisione 2004/292/CE della Commis- 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle sione, del 30 marzo 2004, relativa epizoozie (LFE; RS 916.40) all’applicazione del sistema TRACES 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle recante modifica della decisione epizoozie (OFE; RS 916.401) 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concer-

nente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12)

5. Ordinanza del 27 agosto 2008 con-

cernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13)

6. Ordinanza del DFI del

16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106)

7. Ordinanza del 18 aprile 2007 con-

cernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14)

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B. Modalità d’applicazione La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE. Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell’ambito del Comitato misto veterinario.»

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II. Il capitolo IV dell’appendice 5 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituito dal seguente:

«Capitolo IV Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea Svizzera

1. Regolamento (CE) n. 282/2004 della 1. Ordinanza del 18 aprile 2007 con-

Commissione, del 18 febbraio 2004, cernente l’importazione, il transito e che adotta un documento per la di- l’esportazione di animali e prodotti chiarazione e il controllo veterinario animali (OITE; RS 916.443.10) degli animali che provengono dai 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concer- paesi terzi e sono introdotti nella nente l’importazione e il transito per Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, via aerea di animali provenienti da pag. 11) paesi terzi (OITA; RS 916.443.12)

2. Regolamento (CE) n. 882/2004 del 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 con-

Parlamento europeo e del Consiglio, cernente l’importazione e il transito del 29 aprile 2004, relativo ai con- per via aerea di prodotti animali trolli ufficiali intesi a verificare la provenienti da paesi terzi (OITPA; conformità alla normativa in materia RS 916.443.13) di mangimi e di alimenti e alle nor- me sulla salute e sul benessere degli 4. Ordinanza del DFI del animali (GU L 165 del 30.4.2004, 16 maggio 2007 sul controllo pag. 1) dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza

3. Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, sui controlli OITE; RS 916.443.106)

del 15 luglio 1991, che fissa i princi- pi relativi all’organizzazione dei con- 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- trolli veterinari per gli animali che cernente l’importazione di animali da provengono dai paesi terzi e che so- compagnia (OIAC; RS 916.443.14) no introdotti nella Comunità e che 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle modifica le direttive 89/662/CEE, tasse dell’Ufficio federale di veteri- 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU naria (Ordinanza sulle tasse L 268 del 24.9.1991, pag. 56) dell’UFV; RS 916.472)

4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 7. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui

29 aprile 1996, concernente il divieto medicamenti per uso veterinario d’utilizzazione di talune sostanze ad (OMVet; RS 812.212.27)

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 1/2013 RU 2013

Unione europea Svizzera

azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produ- zioni animali e che abroga le diret- tive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del

29 aprile 1996, concernente le misu- re di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le di- rettive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)

6. Decisione 97/794/CE della Commis-

sione, del 12 novembre 1997, recante modalità d’applicazione della diret- tiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31)

7. Decisione 2007/275/CE della Com-

missione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9)

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B. Modalità d’applicazione

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti

d’ispezione frontalieri degli Stati membri per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell’allegato della decisione 2009/821/CE18. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d’ispe- zione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome Codice TRACES Tipo Centro d’ispezione Tipo di riconoscimento

Aeroporto di Zurigo CHZRH4 A Centro 3 O – Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)* Aeroporto di Ginevra CHGVA4 A Centro 2 O – Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)* * Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE

Le ulteriori modifiche dell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri, dei loro centri d’ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. L’Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri

dell’Unione europea, le condizioni d’importazione di cui all’appendice 3 del presen- te allegato, nonché le misure d’applicazione. L’Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garan- zie supplementari. Al fine di individuare soluzioni adeguate si tengono consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario. L’Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un’armonizzazione a livello dell’Unione europea. 4. I posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea indicati al punto 1 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice. 5. I posti d’ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i con- trolli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell’Unione europea, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.»

18 Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispe- zioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 11).

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III. La sezione B. Protezione degli animali del capitolo V dell’appendice 5 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituita dal testo seguente:

«B. Protezione degli animali

1. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

1. Regolamento (CE) n. 1/2005 del Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla

Consiglio, del 22 dicembre 2004, protezione degli animali (OPAn; sulla protezione degli animali RS 455.1), in particolare gli arti- durante il trasporto e le operazioni coli 169–176 correlate che modifica le diret- tive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)

2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del

Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997 pag. 1)

2. Modalità d’applicazione

a) Le autorità svizzere s’impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e l’Unione europea e per le importazioni dai paesi terzi. b) Nei casi previsti all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza. c) L’attuazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE19 è di competenza del Comitato misto veterinario.

19 Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zoo- tecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34).

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d) La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell’articolo 208 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla prote- zione degli animali (OPAn; RS 455.1). e) In applicazione delle disposizioni dell’articolo 175 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), il transito di bovini, ovini, caprini, suini, nonché di cavalli e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo. La questione è esaminata dal Comitato misto veterinario.»

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Allegato V

I. All’allegato 11, appendice 6, capitolo I, dell’accordo agricolo, la tabella Prodotti d’origine animale destinati al consumo umano, parte Sanità animale, punto 10. Uova e ovoprodotti è sostituita dalla seguente: « Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali Equivalenza

Unione europea Svizzera

Sanità animale:

10. Uova e ovoprodotti

Direttiva 2009/158/CE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) Sì Direttiva 2002/99/CE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

».

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II. All’allegato 11, appendice 6, capitolo I, dell’accordo agricolo, la parte relativa alle esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera e alle esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea è sostituita dal testo seguente: « Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali Equivalenza

Unione europea Svizzera

Sanità pubblica* * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e Sì con con- Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la sugli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0) dizioni prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali speciali spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (OPAn; RS 455.1) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) settore veterinario pubblico (RS 916.402) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in (OFE; RS 916.401) materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (OPPrim; RS 916.020) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)

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Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali Equivalenza

Unione europea Svizzera

animale destinati al consumo umano (GU L 139 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari del 30.4.2004, pag. 206) e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e 817.025.21) di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1) Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1) (ORI; RS 817.024.1) Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1) prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimen- europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali tari di origine animale (RS 817.022.108) a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27) Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).

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Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali Equivalenza

Unione europea Svizzera

Protezione degli animali* * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione Sì con 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante degli animali (LPAn; RS 455) ondizioni l’abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1) Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali speciali (OPAn; RS 455.1) Ordinanza dell’UFV del 12 agosto 2010 concernente la prote- zione degli animali nella macellazione (OPAnMac; RS 455.110.2) Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)

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Condizioni speciali (1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell’abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES. (2) I laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di medicinali vete- rinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono i seguenti: a) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE20 comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4, e nella categoria B, punti 2 d) e

3 d):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) NL-3720 BA Bilthoven Paesi Bassi b) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE com- prese nella categoria B, punto 1 e punto 3 e), e per i residui di carbadox e olaquindox: Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants AFSSA – site de Fougères, BP 90203 F-35302 Fougères Francia c) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE com- prese nella categoria A, punto 5 e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e): Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Diedersdorfer Weg 1 D-12277 Berlin Germania d) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE com- prese nella categoria B, punto 3 c): Istituto Superiore di Sanità (ISS) Viale Regina Elena 299 I-00161 Roma Italia

20 Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

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La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questi laboratori. Le competenze e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/200421. (3) In attesa del riconoscimento dell’allineamento della legislazione dell’UE e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l’Unione europea la Svizzera garanti- sce il rispetto degli atti sottoelencati e delle relative norme di attuazione:

1. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabi-

lisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

2. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1). 3. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le diretti- ve 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

4. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure

di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

5. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio

1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con- cernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

6. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio

1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trat- tati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).

7. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adot-

ta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).

8. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta

l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).

21 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normati- va in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli ani- mali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

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9. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).

10. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006,

che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

11. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle

misure d’emergenza volte a sospendere l’uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).

12. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regola- mento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

13. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

14. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

15. Direttiva 2008/128/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, che stabi-

lisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimen- tare (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20).

16. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile

2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).

17. Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce

i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).

18. Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce

i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).

19. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).»

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III. All’allegato 11, appendice 6, dell’accordo agricolo, la parte relativa ai sottoprodotti animali non destinati al consumo umano è sostituita dal testo seguente: «Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali Equivalenza

Unione europea* Svizzera*

* Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

1. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consi- 1. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione Sì con glio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) condizioni controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi tra- 2. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene speciali smissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1) 2. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consi- 3. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) glio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottopro- dotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, (OITE; RS 916.443.10) pag. 1) 5. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione 3. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22) 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti deri- vati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1)

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Condizioni speciali Per le sue importazioni, la Svizzera applica le disposizioni contemplate dagli arti- coli 25–28 e 30 e 31 e dagli allegati XIV e XV (certificati) del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dall’arti- colo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, sono accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti al capitolo III dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 e agli articoli 21 e 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009. In conformità del titolo II, capitolo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del capitolo IV e dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011, la Svizzera redige l’elenco dei suoi stabilimenti corrispondenti.»

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Allegato VI

I. La sezione A. Legislazioni, capitolo I. Disposizioni generali, dell’appendice 10 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituita dal testo seguente:

«A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea Svizzera

1. Decisione 2004/292/CE della Com- 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle

missione, del 30 marzo 2004, relati- epizoozie (LFE; RS 916.40), in par- va all’applicazione del sistema ticolare l’articolo 57 TRACES e recante modifica della 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- decisione 92/486/CEE (GU L 94 del cernente l’importazione, il transito e 31.3.2004, pag. 63) l’esportazione di animali e prodotti

2. Regolamento (CE) n. 178/2002 del animali (OITE; RS 916.443.10)

Parlamento europeo e del Consiglio, 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 con- del 28 gennaio 2002, che stabilisce i cernente l’importazione e il transito principi e i requisiti generali della per via aerea di prodotti animali pro- legislazione alimentare, istituisce venienti da paesi terzi (OITPA; l’Autorità europea per la sicurezza RS 916.443.13) alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1) 2007 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106)

5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle

tasse dell’Ufficio federale di veteri- naria (Ordinanza sulle tasse dell’UFV; RS 916.472)

»

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II. La sezione A. Legislazioni, capitolo II. Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, dell’appendice 10 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituita dal testo seguente:

«A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione euro- pea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:

Unione europea Svizzera

1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle

del 21 novembre 1989, relativa alla epizoozie (LFE; RS 916.40), in par- mutua assistenza tra le autorità am- ticolare l’articolo 57 ministrative degli Stati membri e alla 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- collaborazione tra queste e la Com- cernente l’importazione, il transito e missione per assicurare la corretta l’esportazione di animali e prodotti applicazione delle legislazioni vete- animali (OITE; RS 916.443.10) rinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34) 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 con- cernente l’importazione e il transito

2. Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, per via aerea di prodotti animali pro-

dell’11 dicembre 1989, relativa ai venienti da paesi terzi (OITPA; controlli veterinari applicabili negli RS 916.443.13) scambi intracomunitari, nella pro- spettiva della realizzazione del mer- 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio cato interno (GU L 395 del 2007 sul controllo dell’importazione 30.12.1989, pag. 13) e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli

3. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, OITE; RS 916.443.106)

del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la pro- 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- duzione, la trasformazione, la distri- cernente l’importazione di animali da buzione e l’introduzione di prodotti compagnia (OIAC; RS 916.443.14) di origine animale destinati al con- 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle sumo umano (GU L 18 del tasse dell’Ufficio federale di veteri- 23.1.2003, pag. 11) naria (Ordinanza sulle tasse dell’UFV; RS 916.472)

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III. La sezione A. Legislazioni, capitolo III. Controlli veterinari applicabili per le importazioni dai paesi terzi, dell’appendice 10 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituita dal testo seguente:

«A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto quale da ultimo modificato.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:

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1. Regolamento (CE) n. 136/2004 della 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle

Commissione, del 22 gennaio 2004, epizoozie (LFE; RS 916.40), in par- che fissa le modalità dei controlli ticolare l’articolo 57 veterinari da effettuare ai posti 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- d’ispezione frontalieri della Comuni- cernente l’importazione, il transito e tà sui prodotti importati dai paesi ter- l’esportazione di animali e prodotti zi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11) animali (OITE; RS 916.443.10)

2. Regolamento (CE) n. 206/2009 della 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 con-

Commissione, del 5 marzo 2009, re- cernente l’importazione e il transito lativo all’introduzione nella Comuni- per via aerea di prodotti animali pro- tà di scorte personali di prodotti di venienti da paesi terzi (OITPA; origine animale e che modifica il RS 916.443.13) regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1) 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio

2007 sul controllo dell’importazione

3. Regolamento (CE) n. 854/2004 del e del transito di animali e prodotti

Parlamento europeo e del Consiglio, animali (Ordinanza sui controlli del 29 aprile 2004, che stabilisce OITE; RS 916.443.106) norme specifiche per l’organizza- zione dei controlli ufficiali sui pro- 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- dotti di origine animale destinati al cernente l’importazione di animali da consumo umano (GU L 139 del compagnia (OIAC; RS 916.443.14) 30.4.2004, pag. 206) 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985

4. Regolamento (CE) n. 882/2004 del sulle tasse dell’Ufficio federale di

Parlamento europeo e del Consiglio, veterinaria (Ordinanza sulle tasse del 29 aprile 2004, relativo ai con- dell’UFV; RS 916.472) trolli ufficiali intesi a verificare la 7. Legge del 9 ottobre 1992 sulle der- conformità alla normativa in materia rate alimentari (LDerr); RS 817.0); di mangimi e di alimenti e alle nor- me sulla salute e sul benessere degli 8. Ordinanza del 23 novembre 2005 animali (GU L 165 del 30.4.2004, sulle derrate alimentari e gli oggetti pag. 1) d’uso (ODerr; RS 817.02)

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5. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, 9. Ordinanza del 23 novembre 2005

del 21 novembre 1989, relativa alla concernente l’esecuzione della legi- mutua assistenza tra le autorità am- slazione sulle derrate alimentari ministrative degli Stati membri e alla (RS 817.025.21) collaborazione tra queste e la Com- 10. Ordinanza del DFI del missione per assicurare la corretta 26 giugno 1995 sulle sostanze estra- applicazione delle legislazioni vete- nee e sui componenti presenti negli rinaria e zootecnica (GU L 351 del alimenti (OSoE; RS 817.021.23) 2.12.1989, pag. 34)

6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del

29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produ- zioni animali e che abroga le diret- tive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio,

del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostan- ze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)

8. Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del

18 dicembre 1997, che fissa i princi- pi relativi all’organizzazione dei con- trolli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9)

9. Decisione 2002/657/CE della Com-

missione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Con- siglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8)

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10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio,

del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la pro- duzione, la trasformazione, la distri- buzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al con- sumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)

11. Decisione 2005/34/CE della Com-

missione, dell’11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61)

12. Decisione 2007/275/CE della

Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e pro- dotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9)

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IV. Il sottocapitolo 2. Svizzera – Legislazioni, capitolo V. Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi, dell’appendice 10 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituito dal testo seguente:

«2. Svizzera – Legislazione* * Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

A Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10) B Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13)»

V. Il primo capoverso della lettera D, sottocapitolo 3. Regole d’applicazione, capitolo V. Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi, dell’appendice 10 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituito dal testo seguente:

«D. In applicazione delle disposizioni dell’ordinanza del 27 agosto 2008 concer- nente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali prove- nienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13), la Confederazione svizzera mantiene la possibilità d’importare carni bovine ottenute da bovini poten- zialmente trattati con promotori di crescita ormonali. L’esportazione di que- sta carne verso l’Unione europea è vietata. Inoltre, la Confederazione sviz- zera:»

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'Allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli | Lexipedia | Lexipedia