AS 2013 1753
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Modifica del 15 maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1bis 1bis La completezza e la correttezza della storia di un animale della specie bovina sono indicate dallo stato della storia dell’animale. Se la storia dell’animale è completa e corretta, ottiene lo stato «OK». Se è incompleta o incorretta, ottiene lo stato «incorretto». Se le notifiche non pervengono entro il termine previsto a tal fine e il corrispondente termine d’invio, la storia dell’animale ottiene lo stato «provviso- riamente OK».
Art. 12 cpv. 1 lett. c, 2 e 2bis
1 Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:
c. per animali della specie bovina: lo stato sanitario riguardo alla BVD, lo stato della storia dell’animale e la data di nascita di ogni singolo animale;
2 Ogni persona può effettuare al massimo 30 consultazioni al giorno secondo il
capoverso 1 lettere a, b e d; esse sono gratuite. 2bis Le consultazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono consentite a titolo gratuito e senza restrizioni.
Art. 20 cpv. 6 6 Dopo ogni notifica relativa a un animale della specie bovina il gestore aggiorna lo stato della storia dell’animale in questione.
1 RS 916.404.1
2013-0302 1753
Ordinanza BDTA RU 2013
II L’ordinanza del 10 novembre 20042 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3 3 Trattandosi di animali della specie bovina, lo stato della storia dell’animale secon- do l’articolo 3 capoverso 1bis dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113 al momento della notifica di macellazione dev’essere «OK» o «provvisoriamente OK».
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.
15 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 916.407 3 RS 916.404.1
1754