AS 2013 2107
Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)
Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)
Modifica del 26 giugno 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sullo Stato ospite è modificata come segue:
Art. 2 lett. c Per missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergoverna- tive si intendono segnatamente: c. le delegazioni permanenti presso organizzazioni intergovernative dei benefi- ciari istituzionali menzionati nell’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i e k LSO;
Art. 17 cpv. 4 4 Le persone beneficiarie titolari di una carta di legittimazione del DFAE che non hanno la cittadinanza svizzera sono esenti dall’obbligo di annunciarsi alle autorità cantonali competenti in materia di controllo degli abitanti. Esse possono nondimeno annunciarsi volontariamente.
II La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2013.
26 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 192.121
2013-1079 2107
Ordinanza sullo Stato ospite RU 2013