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AS 2013 2641

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)

Modifica del 14 agosto 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 giugno 19851 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è modificata come segue:

Art. 10r, rubrica, cpv. 2 e 3 Progetti senza partner attuatori 2 La CTI può sostenere studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali senza partner attuatori al massimo per 18 mesi. È fatto salvo il capoverso 3. 3 Nell’ambito dei mandati che le sono stati conferiti dal Consiglio federale per la realizzazione di programmi di promozione nel settore energetico, la CTI può soste- nere studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali senza partner attuatori al massimo per 36 mesi.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2013.

14 agosto 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 420.11

2013-1035 2641

Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione RU 2013

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