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AS 2013 3089

Regolamento della Commissione della Cassa PUBLICA sul personale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Regolamento della Commissione della Cassa PUBLICA sul personale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Regolamento del personale di PUBLICA)

Modifica dell’11 aprile 2013 Approvata dal Consiglio federale il 13 settembre 2013

La Commissione della Cassa PUBLICA decreta:

I Il regolamento del personale di PUBLICA del 6 novembre 20091 è modificato come segue:

Ingresso visti gli articoli 27 capoverso 2, 27c capoverso 7, 28 capoverso 3 e 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 2a capoverso 2 dell’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20003,

Titolo prima dell’art. 6a Sezione 3: Rapporto di lavoro

Art. 6a Messa a concorso

1 PUBLICA mette pubblicamente a concorso i posti vacanti.

2 Può rinunciare a mettere a concorso i posti:

a. di durata limitata a un anno al massimo; oppure b. che devono essere occupati da collaboratori o ex apprendisti.

2013-2005 3089

Regolamento del personale di PUBLICA RU 2013

Art. 8 cpv. 1 e 4

1 Il periodo di prova è di tre mesi, fatti salvi i capoversi 3 e 4.

4 PUBLICA può stabilire che il periodo di prova è di sei mesi al massimo per:

a. le persone che, in base alla loro funzione, sono assicurate nel piano di previ- denza 2 della Cassa di previdenza PUBLICA; b. le persone con una funzione negli ambiti gestione patrimoniale, valutazione dei rischi, finanze e diritto che esige conoscenze specifiche.

Art. 8a Termini di disdetta

1 Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto:

a. nei primi due mesi per la fine della settimana che segue la disdetta; b. a partire dal terzo mese per la fine del mese che segue la disdetta. 2 Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di ogni mese. Occorre rispettare i seguenti termini di preavviso: a. tre mesi nei primi cinque anni di servizio; b. quattro mesi a partire dal sesto fino al decimo anno di servizio compreso; c. sei mesi a partire dall’undicesimo anno di servizio. 3 Il numero degli anni di servizio corrisponde alla durata d’impiego ininterrotta presso PUBLICA; il periodo di formazione secondo la legislazione sulla formazione professionale e i congedi non pagati di durata superiore a un mese non sono compu- tati.

Art. 8b Impiego oltre l’età ordinaria di pensionamento

1 PUBLICA può:

a. proseguire il rapporto lavorativo con gli impiegati che hanno raggiunto il limite d’età secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); b. assumere persone dopo il raggiungimento del limite d’età secondo l’arti- colo 21 LAVS. 2 Se un tale rapporto di lavoro è di durata indeterminata, esso cessa senza disdetta alla fine del mese in cui il collaboratore compie 70 anni.

Art. 10 cpv. 2 e 4–6 2 La risoluzione del rapporto di lavoro è considerata come dovuta a una colpa della persona impiegata se: a. PUBLICA risolve il rapporto per uno dei motivi menzionati nell’articolo 10 capoversi 3 lettere a–d o 4 LPers; oppure

4 RS 831.10

Regolamento del personale di PUBLICA RU 2013

b. il collaboratore rifiuta di svolgere, presso PUBLICA o un datore di lavoro secondo l’articolo 3 LPers, un altro lavoro ragionevolmente esigibile. 4–6 Abrogati

Art. 11 cpv. 2 e 5 2 Il numero degli anni di servizio corrisponde alla durata d’impiego ininterrotta presso PUBLICA; il periodo di formazione secondo la legislazione sulla formazione professionale e i congedi non pagati della durata superiore a un mese non sono computati. 5 L’indennità di cui all’articolo 10 capoverso 3 non può superare lo stipendio per tre mesi.

Art. 19 cpv. 2 2 Il numero degli anni di servizio corrisponde alla durata d’impiego ininterrotta presso PUBLICA; il periodo di formazione secondo la legislazione sulla formazione professionale e i congedi non pagati della durata superiore a un mese non sono computati.

Art. 26 cpv. 4 4 Il numero degli anni di servizio corrisponde alla durata d’impiego ininterrotta presso PUBLICA; il periodo di formazione secondo la legislazione sulla formazione professionale e i congedi non pagati della durata superiore a un mese non sono computati.

Art. 48 cpv. 6 6 Per il resto si applicano le disposizioni del regolamento di conformità (compliance) emanato dalla Commissione della Cassa.

Art. 53 cpv. 3 3 Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell’articolo 10 LPers, l’autorità competente può, sulla base dell’esito dell’inchiesta, disporre le seguenti misure disciplinari: a. in caso di violazione degli obblighi: avvertimento; b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre all’avvertimento secondo la lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo.

Art. 58 1 Le decisioni di PUBLICA inerenti al diritto del lavoro possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2 Abrogato

Regolamento del personale di PUBLICA RU 2013

II Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2013.

11 aprile 2013 In nome della Commissione della Cassa PUBLICA: Il presidente, Christian Bock Il vicepresidente, Hanspeter Lienhart