AS 2013 4111
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
Modifica del 21 giugno 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 20101, decreta:
I La legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Sostituzione di termini Negli articoli 305 capoverso 3, 315 capoverso 1 e 339 capoverso 2 il termine «giudice» è sostituito con il termine «giudice del concordato». Negli articoli 329 capoverso 1, 330 capoverso 2, 338 capoverso 2, 339 capoversi 1 e 4, 340 capoverso 3, 347 capoversi 3 e 4 e 348 capoversi 1 e 2 il termine «giudice dei concordati» è sostituito con il termine «giudice del concordato». Nell’articolo 348 capoverso 1 numero 3 il termine «autorità dei concordati» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con il termine «giudice del concordato».
Art. 4a Cbis. Procedure 1 Nei fallimenti e nelle procedure concordatarie materialmente con- materialmente connesse nessi, gli organi di esecuzione forzata nonché le autorità di vigilanza e giudiziarie coinvolti coordinano nel limite del possibile i loro atti.
2 I giudici del fallimento e del concordato coinvolti come pure le
autorità di vigilanza possono, di comune accordo, designare l’autorità competente per l’insieme delle procedure.
Art. 56 A. Principi e Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non nozioni ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:
1. nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di
domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
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2. durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la
Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all’esecuzione cambiaria;
3. contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione
(art. 57–62).
Art. 173a cpv. 1 e 3
1 Se il debitore o il creditore hanno presentato una domanda di mora-
toria concordataria o di moratoria straordinaria, il giudice può differire la decisione sul fallimento.
3 Abrogato
Art. 174 4. Impugnazione 1 La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC3. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2 L’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
2. l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudizia-
ria superiore a disposizione del creditore; o
3 Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l’autorità giudiziaria supe-
riore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori.
Art. 190 cpv. 1 n. 3 Abrogato
Art. 192 C. D’ufficio Il fallimento è dichiarato d’ufficio, senza preventiva esecuzione, nei casi previsti dalla legge.
Art. 211a Dbis. Contratti 1 Le pretese risultanti da contratti di durata possono essere fatte valere di durata come crediti a partire dalla dichiarazione di fallimento, ma non oltre il primo termine di disdetta utile o la scadenza del contratto di durata
3 RS 272
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determinata. Gli eventuali vantaggi conseguiti dal creditore durante tale periodo gli sono imputati.
2 Se la massa del fallimento ha beneficiato di prestazioni derivanti da
contratti di durata, i relativi crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono considerati debiti della massa.
3 È fatta salva la continuazione di un rapporto contrattuale a titolo per-
sonale da parte del debitore.
Art. 219 cpv. 4 seconda classe lett. e, nonché cpv. 5
4 I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte
di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera massa residuale del fallimento: e. Abrogata
1. la durata della procedura concordataria precedente la dichiara-
zione di fallimento;
3. in caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredità, il
tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquida- zione.
Art. 285, titolo marginale e cpv. 3 A. Principi 3 Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concor- dataria, per quanto siano stati autorizzati da un giudice del concordato o da una delegazione dei creditori (art. 295a).
Art. 286 cpv. 3
3 Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una
persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non vi è sproporzione tra prestazione e correspettivo. Sono considerate per- sone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.
Art. 288 cpv. 2
2 Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una
persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell’intenzione di recar pregiudizio. Sono consi- derate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.
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Art. 288a
4. Computo Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286–288:
dei termini
1. la durata della moratoria concordataria precedente la dichiara-
zione di fallimento;
2. in caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredità, il
tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liqui- dazione;
3. la durata della preventiva esecuzione.
Art. 292 E. Prescrizione L’azione revocatoria si prescrive in:
1. due anni dalla notificazione dell’attestato di carenza di beni
dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);
2. due anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2
n. 2);
3. due anni dall’omologazione del concordato con abbandono
dell’attivo.
Art. 293 A. Introduzione La procedura concordataria è promossa mediante: a. l’istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilan- cio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o docu- menti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provviso- rio; b. l’istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento; c. la trasmissione degli atti conformemente all’articolo 173a capoverso 2.
Art. 293a B. Moratoria 1 Il giudice del concordato concede senza indugio una moratoria provvisoria
1. Concessione
provvisoria e adotta d’ufficio i provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore. Su domanda può prorogare la moratoria prov- visoria.
2 La durata complessiva della moratoria provvisoria non può eccedere
quattro mesi.
3 Se manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omo-
logazione di un concordato, il giudice del concordato dichiara d’ufficio il fallimento.
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Art. 293b 2. Commissario 1 Il giudice del concordato designa uno o più commissari provvisori provvisorio perché esaminino approfonditamente le possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato. L’articolo 295 si applica per analogia.
2 In casi motivati può rinunciare alla designazione di un commissario
provvisorio.
Art. 293c 3. Effetti della 1 La moratoria provvisoria ha i medesimi effetti di una moratoria defi- moratoria provvisoria nitiva.
2 In casi motivati è possibile rinunciare alla pubblicazione fino alla
scadenza della moratoria provvisoria purché ne sia stata fatta richiesta e sia garantita la tutela dei terzi. In tal caso: a. la comunicazione agli uffici non ha luogo; b. un’esecuzione contro il debitore può essere promossa, ma non proseguita; c. le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 297 capoverso 4 si esplicano soltanto dal momento in cui la moratoria provvi- soria è comunicata al cessionario; d. è designato un commissario provvisorio.
Art. 293d
4. Rimedi La concessione della moratoria provvisoria e la designazione del
giuridici commissario provvisorio non sono impugnabili.
Art. 294 C. Moratoria 1 Se durante la moratoria provvisoria appare probabile il risanamento definitiva
1. Udienza e
o l’omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la decisione moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d’ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria.
2 Il giudice convoca per un’udienza preliminare il debitore e l’even-
tuale creditore richiedente. Il commissario provvisorio riferisce oral- mente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.
3 Se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del
concordato, il giudice dichiara d’ufficio il fallimento.
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Art. 295
2 Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti:
a. elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; b. vigila sugli atti del debitore; c. esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298–302 e 304; d. presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull’andamento della moratoria.
3 Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario.
Art. 295a 3. Delegazione 1 Se le circostanze lo richiedono, il giudice del concordato istituisce dei creditori una delegazione dei creditori; le diverse categorie di creditori devono esservi adeguatamente rappresentate.
2 La delegazione dei creditori vigila sul commissario; può rivolgergli
raccomandazioni ed è da questi periodicamente informata sullo stato della procedura.
3 La delegazione dei creditori autorizza, in vece del giudice del con-
cordato, gli atti di cui all’articolo 298 capoverso 2.
Art. 295b 4. Proroga della 1 Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino moratoria a 12 mesi e, nei casi particolarmente complessi, fino a un massimo di
2 In caso di proroga superiore a 12 mesi il commissario convoca
un’assemblea dei creditori, da tenersi entro nove mesi dalla con- cessione della moratoria definitiva. L’articolo 301 si applica per ana- logia.
3 Il commissario informa i creditori sullo stato della procedura e sui
motivi della proroga. I creditori possono costituire o revocare una delegazione dei creditori, nominare o revocare membri nonché nomi- nare un nuovo commissario. L’articolo 302 capoverso 2 si applica per analogia.
Art. 295c
5. Rimedi 1 Il debitore e i creditori possono impugnare la decisione del giudice
giuridici del concordato mediante reclamo secondo il CPC4.
4 RS 272
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2 Al reclamo contro la concessione della moratoria concordataria non
può essere attribuito l’effetto sospensivo.
Art. 296 6. Pubblicazione Il giudice del concordato pubblica la concessione della moratoria e la comunica senza indugio all’ufficio d’esecuzione, al registro di com- mercio e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menziona- ta nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata con- cessa.
Art. 296a 7. Annullamento 1 Se il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della mora- toria concordataria, il giudice del concordato la annulla d’ufficio. L’articolo 296 si applica per analogia.
2 Il giudice convoca per un’udienza il debitore e l’eventuale creditore
richiedente. Il commissario riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.
3 La decisione di annullamento può essere impugnata mediante recla-
mo secondo il CPC5.
Art. 296b 8. Dichiarazione Il fallimento è dichiarato d’ufficio prima della scadenza della morato- di fallimento ria se: a. è necessario per preservare il patrimonio del debitore; b. manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato; o c. il debitore contravviene all’articolo 298 o alle istruzioni del commissario.
Art. 297 D. Effetti della 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna moratoria
1. Sui diritti
esecuzione contro il debitore. È fatta salva l’esecuzione in via di dei creditori realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazio- ne di siffatto pegno è invece esclusa.
3 I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure
cautelari.
5 RS 272
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4 La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della
moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5 Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrati-
vi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
7 La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore,
il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8 La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione
della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9 L’articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il
commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
Art. 297a 2. Sui contratti Con il consenso del commissario e dietro indennizzo del cocontraente, di durata del debitore il debitore può in ogni tempo disdire per una scadenza qualsiasi un contratto di durata se altrimenti lo scopo del risanamento risulterebbe vanificato; l’indennizzo è considerato un credito concordatario. Sono fatte salve le norme speciali sulla risoluzione dei contratti di lavoro.
Art. 298 3. Sulla capacità 1 Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del com- di disporre del debitore missario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determi- nati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l’attività aziendale in luogo del debitore.
2 Salvo autorizzazione del giudice del concordato o della delegazione
dei creditori, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, presen- tare fideiussioni e disporre a titolo gratuito.
4 Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del
commissario, il giudice del concordato può, su segnalazione del com- missario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o dichiarare d’ufficio il fallimento.
Art. 299, titolo marginale E. Procedura di moratoria
1. Inventario e
stima del pegno
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Art. 300 cpv. 1
1 Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e
296), a insinuare entro un mese i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazio- ni sul concordato. Invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.
Art. 301 cpv. 2
2 Egli invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai cre-
ditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.
Art. 302, titolo marginale F. Assemblea dei creditori
Art. 303, titolo marginale G. Diritti contro i coobbligati
Art. 304, titolo marginale H. Relazione del commissario; pubblicazione dell’udienza d’omologazione
Art. 305 cpv. 1
1 Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della deci-
sione di omologazione: a. la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell’ammontare complessivo dei crediti; o b. un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.
Art. 306 B. Omologa- 1 L’omologazione è subordinata alle seguenti condizioni: zione 1. Condizioni 1. il valore delle prestazioni offerte deve essere in giusta pro- porzione con i mezzi del debitore; il giudice del concordato può tener conto delle sue aspettative;
2. l’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e
l’adempimento delle obbligazioni contratte durante la mora- toria con il consenso del commissario devono essere sufficien-
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temente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplici- tamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito; l’articolo 305 capoverso 3 si applica per analogia;
3. in caso di concordato ordinario (art. 314 cpv. 1), i titolari di
quote di partecipazione devono contribuire equamente al risa- namento.
2 Il giudice del concordato può, d’ufficio o su domanda di un parte-
cipante, completare un concordato non sufficientemente disciplinato.
Art. 307 3. Impugnazione 1 La decisione sul concordato può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC6.
2 Il reclamo ha effetto sospensivo, sempreché l’autorità giudiziaria
superiore non disponga diversamente.
Art. 308
4. Comunica- 1 Non appena esecutiva, la decisione sul concordato:
zione e pubbli- cazione a. è comunicata senza indugio all’ufficio d’esecuzione, all’uffi- cio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio; b. è pubblicata.
2 Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della mora-
toria.
Art. 309 C. Effetti In caso di rigetto del concordato, il giudice del concordato dichiara
1. In caso di d’ufficio il fallimento.
rigetto
Art. 310 2. In caso di 1 Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano omologazione a. Obbligatorietà sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del per i creditori commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest’ultimo.
2 I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commis-
sario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell’attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un contratto di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.
6 RS 272
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Art. 314 cpv. 1bis 1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o diritti societari del debitore o di una società suben- trante.
Art. 318 cpv. 1 e 1bis
1. la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal
ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasfe- rimento di tali beni a un terzo, oppure la regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo;
2. la designazione dei liquidatori e il numero di membri della
delegazione dei creditori, nonché la delimitazione delle loro attribuzioni;
3. il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge,
nonché il modo e le garanzie d’esecuzione della cessione, se i beni sono ceduti a un terzo;
4. gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni
destinate ai creditori devono essere fatte. 1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società subentrante.
Art. 331 cpv. 2
2 Per il computo dei termini di cui agli articoli 286–288 fa stato, in
luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, la conces- sione della moratoria concordataria.
Art. 332 cpv. 1
1 Il debitore o un creditore può proporre un concordato. In tal caso,
l’amministrazione del fallimento lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda assemblea.
Art. 350 Abrogato
Disposizione transitoria della modifica del 21 giugno 2013 La procedura concordataria è retta dal diritto anteriore se la domanda di moratoria è stata presentata prima dell’entrata in vigore della modi- fica del 21 giugno 2013.
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II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 giugno 2013 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
6 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
7 FF 2013 4025 8 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 5 nov. 2013.
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Esecuzione e fallimento. LF RU 2013
Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
Il Codice delle obbligazioni9 è modificato come segue:
Art. 333b 3. Trasferimento Se l’azienda o una parte di essa è trasferita a un terzo nel corso di una dell’azienda in caso di insol- moratoria concordataria a seguito di un fallimento o di un concordato venza con abbandono dell’attivo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all’acquirente se tale trasferimento è stato concordato con l’acquirente e il lavoratore non vi si oppone. Per il resto si appli- cano per analogia gli articoli 333, eccettuato il capoverso 3, e 333a.
Art. 335e cpv. 2
2 Esse non si applicano in caso di cessazione dell’attività dell’azienda
a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell’attivo.
Art. 335h 5. Piano sociale 1 Il piano sociale è un accordo nel quale il datore di lavoro e i lavora- a. Definizione e tori convengono le misure atte a evitare o ridurre i licenziamenti, non- principi ché ad attenuarne le conseguenze.
2 Il piano sociale non deve compromettere la sopravvivenza
dell’azienda.
Art. 335i b. Obbligo di 1 Il datore di lavoro è tenuto a condurre trattative con i lavoratori al negoziazione fine di elaborare un piano sociale se: a. occupa abitualmente almeno 250 lavoratori; e b. intende licenziare almeno 30 lavoratori sull’arco di 30 giorni, per motivi non inerenti alla loro persona.
2 I licenziamenti differiti nel tempo, ma fondati sulla medesima deci-
sione, sono sommati.
3 Il datore di lavoro intavola trattative:
a. se ha aderito a un contratto collettivo di lavoro, con le asso- ciazioni dei lavoratori che l’hanno firmato;
9 RS 220
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Esecuzione e fallimento. LF RU 2013
b. con i rappresentanti dei lavoratori; o c. direttamente con i lavoratori, se questi non hanno rappresen- tanti.
4 Le associazioni dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori o i lavo-
ratori stessi possono far capo a periti durante le trattative. I periti sono tenuti al segreto nei confronti di persone estranee all’azienda.
Art. 335j c. Elaborazione 1 Qualora le parti non riescano ad accordarsi su un piano sociale, si da parte di un tribunale arbi- istituisce un tribunale arbitrale. trale
2 Il tribunale arbitrale stabilisce un piano sociale mediante lodo vinco-
lante.
Art. 335k d. Durante un Le disposizioni sul piano sociale (art. 335h–335j) non si applicano ai fallimento o una procedura licenziamenti collettivi operati durante un fallimento o una procedura concordataria concordataria conclusa con un concordato.
Art. 361 cpv. 1
1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del
datore di lavoro o del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: … articolo 335k (piano sociale durante un fallimento o una procedura concordataria) …
Art. 362 cpv. 1
1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del
lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: … articolo 335i (obbligo di negoziazione) articolo 335j (elaborazione del piano sociale da parte di un tribu- nale arbitrale) …
Art. 679 cpv. 2 Abrogato
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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