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AS 2013 4465

Ordinanza sull'organizzazione dell'esercito

Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito (OOE)

Modifica del 29 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 60 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM); visti gli articoli 9 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20023 sull’organizzazione dell’esercito,

Art. 6 cpv. 1 1 Alle persone prosciolte dagli obblighi militari è consentito continuare a portare l’ultimo grado rivestito accompagnandolo con l’indicazione «prosciolto dal servi- zio» oppure «pr».

II L’appendice è modificata secondo la versione qui annessa4.