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AS 2013 475

Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Traduzione1

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Conclusa a Varsavia il 16 maggio 2005 Approvata dall’Assemblea federale il 23 dicembre 20112 Strumento di ratificata depositato dalla Svizzera il 17 dicembre 2012 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2013

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare una maggiore unità tra i suoi membri; considerato che la tratta di esseri umani costituisce una violazione dei diritti umani e un’offesa alla dignità e all’integrità dell’essere umano; considerato che la tratta di esseri umani può condurre a una situazione di schiavitù per le vittime; considerato che il rispetto dei diritti delle vittime, la loro protezione e la lotta alla tratta di esseri umani devono essere gli obiettivi prioritari; considerato che tutte le attività e le iniziative intraprese contro la tratta di esseri umani, non devono essere discriminatorie e tener conto della parità tra le donne e gli uomini così come di un approccio fondato sui diritti dei minori; richiamando le dichiarazioni dei Ministri degli Affari esteri degli Stati membri nelle Sessioni 112° (14–15 maggio 2003) e 114° (12–13 maggio 2004) del Comitato dei Ministri che auspicavano un’azione più forte da parte del Consiglio d’Europa nel campo della tratta di esseri umani; ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950)3 e i suoi Protocolli; ricordando le seguenti Raccomandazioni del Consiglio dei Ministri agli Stati mem- bri del Consiglio d’Europa: Raccomandazione n. R (91) 11 sullo sfruttamento ses- suale, la pornografia, la prostituzione e la tratta dei bambini e dei giovani adulti; Raccomandazione n. R (97) 13 sull’intimidazione dei testimoni e i diritti alla difesa; Raccomandazione n. R (2000) 11 sulla lotta contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale; Raccomandazione n. R (2001) 16 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale; Raccomandazione n. R (2002) 5 sulla protezione delle donne contro la violenza;

RS 0.311.543

1 Dal testo originale francese (RO 2013 475).

2 RU 2012 6713 3 RS 0.101

2010-1963 475

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ricordando le seguenti raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa: Raccomandazione 1325 (1997) sulla tratta delle donne e sulla prostitu- zione forzata negli Stati membri del Consiglio d’Europa; Raccomandazione 1450 (2000) sulla violenza contro le donne; Raccomandazione 1545 (2002) per una cam- pagna contro la tratta delle donne e la prostituzione; Raccomandazione 1610 (2003) sulla migrazione connessa alla tratta delle donne e alla prostituzione; Raccomanda- zione 1611 (2003) sul traffico degli organi in Europa; Raccomandazione 1663 (2004) sulla schiavitù domestica: servitù, persone alla pari e mogli acquistate per corrispondenza; ricordando la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 19 luglio

2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani, la Decisione quadro del Consiglio

dell’Unione europea del 15 marzo 2001 sullo status delle vittime nei processi penali e la Direttiva del Consiglio dell’Unione del 29 aprile 2004 sul permesso di sog- giorno rilasciato ai cittadini dei Paesi terzi che sono vittime della tratta di esseri umani o che sono stati oggetto di un’azione di aiuto all’immigrazione illegale e che cooperano con le autorità competenti; tenendo nella dovuta considerazione la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale4 e il suo Protocollo aggiuntivo finalizzato a prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini5, al fine di rafforzare la protezione che offrono questi strumenti e sviluppare le norme da loro stabilite; tenendo nella dovuta considerazione gli altri strumenti giuridici pertinenti nel campo della lotta alla tratta di esseri umani; tenendo conto dell’esigenza di elaborare uno strumento giuridico internazionale globale che sia incentrato sui diritti umani delle vittime della tratta e sulla creazione di uno specifico meccanismo di monitoraggio, convengono su quanto segue:

Capitolo I Oggetto, campo d’applicazione, principio di non discriminazione e definizioni

Art. 1 Oggetto della Convenzione

1 La presente Convenzione ha l’obiettivo di:

a) prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini; b) proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, delineare un quadro com- pleto per la protezione e l’assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la

4 RS 0.311.54 5 RS 0.311 542

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parità tra le donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedi- menti giudiziari efficaci; c) promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani. 2 Allo scopo di assicurare una messa in opera efficace da parte delle Parti delle sue disposizioni, la presente Convenzione stabilisce uno specifico meccanismo di moni- toraggio.

Art. 2 Campo d’applicazione La presente convenzione si applica a tutte le forme di tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale, legate o meno alla criminalità organizzata.

Art. 3 Principio di non discriminazione L’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione ad opera delle Parti, in particolare l’utilizzo delle misure atte a proteggere e promuovere i diritti delle vit- time, dovrà avvenire senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altro genere, sulle origini nazionali o sociali, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sulla ric- chezza, sulla nascita o su qualsiasi altro tipo di condizione.

Art. 4 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a) l’espressione «tratta di esseri umani» indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapi- mento, con la frode, con l’inganno, con l’abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfrut- tamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i ser- vizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l’espianto di organi; b) il consenso della vittima della «tratta di esseri umani», allo sfruttamento così come indicato nella lettera a, è irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi indicati nella lettera a; c) il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di un minore allo scopo di sfruttarlo, è considerato «tratta di esseri umani» anche non viene utilizzato nessuno dei mezzi previsti nella lettera a; d) per «minore» s’intende qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni; e) per «vittima» s’intende qualsiasi persona fisica soggetta alla tratta di esseri umani così come definita nel presente articolo.

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Capitolo II Prevenzione, cooperazione e altre misure

Art. 5 Prevenzione della tratta di esseri umani 1 Ciascuna delle Parti adotta misure per stabilire o rafforzare il coordinamento a livello nazionale tra i vari organi responsabili della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani. 2 Ciascuna delle Parti stabilisce e/o rafforza politiche e programmi efficaci allo scopo di prevenire la tratta di esseri umani, mediante: ricerche, campagne d’infor- mazione, di sensibilizzazione ed educative; iniziative sociali ed economiche, pro- grammi di formazione, in particolare per le persone vulnerabili nei confronti della tratta e per i professionisti che s’interessano della tratta di esseri umani. 3 Ciascuna delle Parti promuove un tipo di approccio fondato sui diritti umani, ed usa un approccio integrato di parità tra donne e uomini e rispettoso dell’infanzia, nello sviluppo, nell’attuazione e nella valutazione di tutte le politiche e i programmi menzionati nel paragrafo 2. 4 Ciascuna delle Parti adotta le misure appropriate e necessarie, affinché gli immi- grati si stabiliscano nel Paese legalmente, in particolare attraverso la diffusione d’informazioni accurate, da parte degli uffici interessati e sulle condizioni che per- mettono l’ingresso e la permanenza legale sul proprio territorio. 5 Ciascuna delle Parti adotta specifiche misure per ridurre la vulnerabilità dei minori nei confronti della tratta, in modo particolare creando un ambiente protetto per questi ultimi. 6 Le misure stabilite in conformità con il presente articolo coinvolgono, se del caso, le organizzazioni non governative, le altre organizzazioni competenti e gli altri soggetti della società civile impegnati nella prevenzione della tratta di esseri umani e nella protezione o nell’aiuto alle vittime.

Art. 6 Misure per scoraggiare la domanda Per scoraggiare la domanda, che favorisce tutte le forme di sfruttamento delle per- sone, in particolare delle donne e dei bambini, e che favorisce la tratta, ciascuna delle Parti adotta o rafforza misure legislative, amministrative, educative, sociali, culturali e di altro tipo, comprese: a) ricerche sulle migliori pratiche, metodi e strategie; b) misure finalizzate ad aumentare il livello di consapevolezza della responsa- bilità e dell’importante ruolo dei media e della società civile per individuare la domanda come una delle cause profonde della tratta di esseri umani; c) realizzare campagne d’informazione mirate, coinvolgendo tra gli altri, se necessario, le pubbliche autorità ed i responsabili politici; d) misure di prevenzione, inclusi programmi educativi destinati ai ragazzi e alle ragazze nella loro vita scolastica, che evidenzino l’inaccettabile natura della discriminazione basata sul sesso e le disastrose conseguenze che ne deri-

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vano, l’importanza della parità tra le donne e gli uomini e della dignità e in- tegrità di ogni essere umano.

Art. 7 Misure alle frontiere 1 Senza pregiudizio per gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, le Parti rafforzano, per quanto possibile, i controlli alle frontiere, necessari per prevenire e scoprire la tratta di esseri umani. 2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure appropriate per prevenire, per quanto possibile, l’utilizzo dei mezzi di trasporto usati dai corrieri commerciali per commettere i reati previsti sulla base della presente Convenzione. 3 Laddove appropriato, e nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili, tali misure consistono nella previsione dell’obbligo per i trasportatori commerciali, incluse tutte le compagnie di trasporto o tutti i proprietari o chiunque utilizzi un qualsiasi mezzo di trasporto, di accertarsi che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nello Stato di accoglienza. 4 Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie, in conformità alla propria legge nazionale, per comminare sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti nel paragrafo 3. 5 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per permettere, in conformità alla propria legislazione, di rifiutare l’ingresso o revocare i visti alle persone implicate nei reati previsti sulla base della presente Convenzione. 6 Le Parti rafforzano la cooperazione tra i servizi di controllo delle frontiere, in particolare stabilendo e mantenendo canali diretti di comunicazione.

Art. 8 Sicurezza e controllo dei documenti Ciascuna delle Parti prende le misure necessarie: a) per assicurarsi che i documenti di viaggio o d’identità, da essa rilasciati, sia- no di qualità tale da non poter essere facilmente usati in modo inappropriato né falsificati o modificati, duplicati o rilasciati illecitamente; e b) per assicurare l’integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o d’identità rilasciati da e per conto di una delle Parti e allo scopo di prevenire la loro illegittima riproduzione e conseguente illegittimo rilascio.

Art. 9 Legittimità e validità dei documenti Su richiesta di una delle Parti, una Parte verifica, in conformità al proprio diritto nazionale ed entro un ragionevole periodo di tempo, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o d’identità rilasciati o ritenuti rilasciati a suo nome e che si sospetti vengano usati per la tratta di esseri umani.

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Capitolo III Misure di protezione e di promozione dei diritti delle vittime, che garantiscano la parità tra le donne e gli uomini

Art. 10 Identificazione delle vittime 1 Ciascuna delle Parti si assicura che le autorità competenti dispongano di personale formato e qualificato per la prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani, nell’identificazione delle vittime, in particolare dei minori, e nell’aiuto a questi ultimi, e si assicura che le autorità competenti collaborino tra loro, così come con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno, al fine di permettere di identifica- re le vittime con una procedura che tenga conto della speciale situazione delle donne e dei minori vittime e, nei casi appropriati, che vengano rilasciati permessi di sog- giorno nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 14. 2 In particolare, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie a identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con le altre Parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno. Ciascuna delle Parti si assicura che, se le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima della tratta di esseri umani, essa non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d’identificazione, che la vede vittima di un reato previsto dall’articolo 18, sia stata completata dalle autorità competenti e si assicura che la persona riceva l’assistenza di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 2. 3 Quando l’età della vittima risulta incerta e ci sono motivi per credere che la vittima sia un minore, si presume che si tratti di un minore e si adottano speciali misure di protezione nell’attesa che l’età venga verificata.

4 Non appena il minore viene identificato come vittima, e non è accompagnato,

ognuna delle Parti deve: a) far rappresentare il minore da un tutore legale, da un’organizzazione o da un’autorità che agisca nell’interesse superiore del minore; b) fare i passi necessari per stabilire la sua identità e la sua nazionalità; c) fare ogni possibile sforzo per ritrovare la sua famiglia laddove questo rientri nell’interesse superiore del minore stesso.

Art. 11 Protezione della vita privata 1 Ciascuna delle Parti protegge la vita privata e l’identità delle vittime. I dati perso- nali che le riguardano sono registrati e usati alle condizioni previste dalla Conven- zione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali (STE n. 108). 2 In particolare, ciascuna delle Parti adotta misure al fine di assicurare che l’identità, o i particolari che consentono l’identificazione, di un minore vittima della tratta, non siano resi pubblici attraverso i media od altri mezzi, salvo, in eccezionali circo- stanze, quando si mira a facilitare il ritrovamento dei membri della famiglia o per assicurare in altro modo il benessere e la protezione del minore.

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3 Ciascuna delle Parti prende in considerazione l’adozione, nel rispetto dell’articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali come interpretato dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, di misure finalizzate a incoraggiare i media a proteggere la vita privata e l’identità delle vitti- me attraverso l’autoregolazione o misure di regolazione o di coregolazione.

Art. 12 Assistenza alle vittime 1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per dare assistenza alle vittime per il loro recupero fisico, psicologico e sociale. Tale assistenza include almeno: a) condizioni di vita capaci di assicurare loro la sussistenza, attraverso misure quali: un alloggio adeguato e sicuro, l’assistenza psicologica e materiale; b) accesso alle cure mediche d’urgenza; c) un aiuto in materia di traduzione ed interpretariato, se necessario; d) consigli e informazioni, concernenti in particolare i diritti che la legge rico- nosce loro e i servizi messi a loro disposizione, in una lingua che possano comprendere; e) assistenza per fare in modo che i diritti e gli interessi delle vittime siano rap- presentati e presi in considerazione durante le fasi della procedura penale avviata contro gli autori del reato; f) accesso all’istruzione per i minori. 2 Ciascuna delle Parti tiene nel dovuto conto le esigenze di sicurezza e di protezione delle vittime. 3 Inoltre, ciascuna delle Parti fornisce l’assistenza medica necessaria, o qualsiasi altro genere di assistenza, alle vittime che risiedono legalmente sul territorio, che non hanno risorse adeguate e ne hanno bisogno. 4 Ciascuna delle Parti adotta norme che autorizzino le vittime, residenti nel territorio in modo legale, ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professio- nale ed all’istruzione. 5 Ciascuna delle Parti prende misure, ove necessario e alle condizioni previste dalle proprie leggi nazionali, al fine di cooperare con le organizzazioni non governative, le altre organizzazioni competenti o gli altri soggetti della società civile impegnati nell’assistenza delle vittime. 6 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, o le altre misure necessarie, per assicurarsi che l’assistenza a una vittima non sia subordinata alla sua volontà di testimoniare. 7 Per l’attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, ciascuna delle Parti si assicura che i servizi siano forniti in modo consensuale ed informato, tenen- do in debito conto le speciali esigenze delle persone che si trovano in una condizione di vulnerabilità ed i diritti dei minori in termini di alloggio, istruzione e cure ade- guate.

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Art. 13 Periodo di recupero e di riflessione 1 Ciascuna delle Parti prevede nella sua legislazione nazionale un periodo di recu- pero e di riflessione di almeno 30 giorni, quando sussistano ragionevoli motivi per credere che la persona in questione sia una vittima. Tale periodo dovrà avere durata sufficiente perché la persona in questione possa ristabilirsi, sfuggire dall’influenza dei trafficanti e/o prendere consapevolmente delle decisioni sulla sua collaborazione con le autorità competenti. Durante questo periodo non è possibile mettere in atto alcun ordine d’espulsione contro di essa. Questa norma non pregiudica le attività avviate dalle autorità competenti in tutte le fasi della procedura nazionale applicabile ed in particolare non pregiudica l’attività investigativa ed il perseguimento dei reati. Durante questo periodo le Parti autorizzano il soggiorno della persona in questione sul loro territorio. 2 Durante questo periodo, le persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle misure contenute nell’articolo 12, paragrafi 1 e 2. 3 Le Parti non sono obbligate al rispetto di questo periodo per ragioni di ordine pubblico o se si ritiene che lo stato di vittima sia stato impropriamente invocato.

Art. 14 Permesso di soggiorno 1 Ciascuna delle Parti rilascia un permesso di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una delle due seguenti ipotesi o in entrambe: a) l’autorità competente considera che la loro permanenza sia necessaria in ragione della loro condizione personale; b) l’autorità competente considera che il loro soggiorno sia necessario in ragione della loro collaborazione con le autorità competenti ai fini dell’inchiesta o del procedimento penale. 2 Il permesso di soggiorno per i minori vittime, quando giuridicamente necessario, è rilasciato in funzione dell’interesse superiore del minore e, se opportuno, rinnovato alle stesse condizioni. 3 Il mancato rinnovo o ritiro del permesso di soggiorno è soggetto alle condizioni stabilite dalla legge nazionale della Parte. 4 Se una vittima presenta una domanda per un altro tipo di permesso di soggiorno, la Parte interessata tiene conto del fatto che la vittima ha beneficiato o beneficia tuttora del permesso di soggiorno in virtù del paragrafo 1. 5 Considerando gli obblighi delle Parti di cui all’articolo 40, ogni Parte si assicura che il rilascio del permesso, in conformità alla presente disposizione, avvenga senza pregiudizio del diritto di richiedere asilo e di beneficiarne.

Art. 15 Indennizzo e rimedi giuridici 1 Ciascuna delle Parti garantisce che le vittime abbiano accesso, sin dal loro primo contatto con le autorità competenti, all’informazione sulle procedure giudiziarie ed amministrative pertinenti, in una lingua che possano comprendere.

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2 Ciascuna delle Parti stabilisce, nella propria legislazione nazionale, il diritto delle vittime all’assistenza di un difensore e all’assistenza legale gratuita alle condizioni previste dalle norme nazionali. 3 Ciascuna delle Parti prevede nella sua legislazione nazionale il diritto delle vittime ad essere indennizzate dagli autori del reato. 4 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per fare in modo che l’indennizzo alle vittime sia garantito, alle condizioni previste dalle norme nazionali, ad esempio istituendo un fondo per l’indennizzo delle vittime o altre misure o programmi destinati all’assistenza e all’integrazione sociale delle vittime, che potrebbero essere finanziati dai beni che derivano dall’applicazione delle misure previste dall’articolo 23.

Art. 16 Rimpatrio e rientro delle vittime 1 La Parte cui una vittima appartiene come cittadina o quella in cui aveva il diritto di risiedere in modo permanente al momento dell’ingresso nel territorio dello Stato di accoglienza, deve, tenuto conto dei suoi diritti, della sua sicurezza e della sua dignità, facilitare e accettare il rientro della vittima, senza ritardi ingiustificati e irragionevoli. 2 Quando una Parte rinvia una vittima in un altro Stato, questo rinvio deve essere fatto con il dovuto riguardo ai diritti, alla sicurezza ed alla dignità della persona e alla fase di ogni procedura giudiziaria connessa al fatto che la persona è una vittima, e deve di preferenza essere volontario. 3 Su domanda di una Parte ricevente, un’altra Parte, su richiesta, verifica se una persona è cittadina o aveva il diritto di risiedere in modo permanente sul proprio territorio al momento dell’ingresso nel territorio della Parte ricevente. 4 Allo scopo di facilitare il rientro di una vittima che sia sprovvista dei documenti richiesti, la Parte di cui questa persona è cittadina, o in cui essa aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso sul territorio della Parte ricevente, accetta di rilasciare, su richiesta della Parte ricevente, i documenti di viaggio, o un altro tipo di autorizzazione, necessari per mettere in condizione la persona di rientrare e di essere ammessa nel proprio territorio. 5 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per realizzare programmi di rimpatrio, che coinvolgano le competenti istituzioni nazio- nali o internazionali e le organizzazioni non governative. Questi programmi mirano ad evitare la rivittimizzazione. Ciascuna delle Parti dovrebbe fare ogni sforzo per favorire la reintegrazione delle vittime nella società dello Stato di rientro, inclusa la reintegrazione nel sistema scolastico e nel mercato del lavoro, in particolare attra- verso l’acquisizione e il miglioramento delle competenze professionali. Riguardo ai minori, questi programmi dovrebbero includere il godimento del diritto all’istru- zione e misure per assicurare loro il beneficio di una presa in carico o di un’acco- glienza adeguata da parte della loro famiglia o di strutture di accoglienza adatte. 6 Ciascuna delle Parti prende le misure legislative o le altre misure necessarie per mettere a disposizione delle vittime, laddove necessario in collaborazione con tutte le Parti coinvolte, le informazioni sulle strutture che possano assisterle nel Paese

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dove sono rientrate o rimpatriate, quali i servizi investigativi e giudiziari, le organiz- zazioni non governative, gli operatori del settore legale capaci di fornire consigli e le strutture sociali. 7 I minori vittime non saranno rimpatriati in uno Stato, se, in base ad una valutazione dei rischi e della sicurezza, appare che tale rimpatrio non sarebbe nell’interesse superiore del minore.

Art. 17 Parità tra donne e uomini Ciascuna delle Parti deve tendere, nell’applicare le misure contenute in questo capitolo, a promuovere l’eguaglianza tra le donne e gli uomini e il ricorso all’approccio integrato di parità nello sviluppare, attuare e valutare le misure stesse.

Capitolo IV Diritto penale materiale

Art. 18 Reato di tratta di esseri umani Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per definire reati gli atti enunciati all’articolo 4, se commessi intenzionalmente.

Art. 19 Reato di utilizzo dei servizi di una vittima Ciascuna delle Parti provvede ad adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per definire reato, in conformità alla propria legge nazionale, l’utilizzo di servizi che sono oggetto dello sfruttamento di cui all’articolo 4 lettera a, se vi è la certezza che la persona in questione è una vittima della tratta di esseri umani.

Art. 20 Reati relativi ai documenti di viaggio o d’identità Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre misure necessarie, per definire reati i seguenti atti, se intenzionalmente commessi allo scopo di rendere possibile la tratta di esseri umani: a) fabbricare un documento di viaggio o d’identità falso; b) procurare o fornire tale documento; c) trattenere, sottrarre, alterare, danneggiare o distruggere il documento di viaggio o d’identità di un’altra persona.

Art. 21 Complicità e tentativo di reato 1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre misure necessarie, per definire reato qualsiasi forma di complicità, quando la stessa è intenzionale, allo scopo di commettere uno dei reati stabiliti in applicazione degli articoli 18 e 20.

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2 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o le altre necessarie per definire reato qualsiasi tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti in applicazione dell’articolo 18 e 20 lettera a.

Art. 22 Responsabilità delle persone giuridiche 1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, e le altre misure necessarie, allo scopo di assicurare che le persone giuridiche siano ritenute responsabili dei reati stabiliti in applicazione della presente Convenzione, quando vengono commessi per loro conto da una qualsiasi persona fisica, che agisca sia individualmente sia come parte di un organo di una persona giuridica o che eserciti un potere di direzione al suo interno e che abbia: a) il potere di rappresentare la persona giuridica; b) l’autorità per prendere decisioni per conto della persona giuridica; c) l’autorità per esercitare un controllo sulla persona giuridica. 2 Escludendo i casi già esposti nel paragrafo 1, ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per assicurare che una persona giuridica possa essere ritenuta responsa- bile quando la mancanza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica indicata nel paragrafo 1 abbia reso possibile che venisse commesso un reato, stabili- to in virtù della presente Convenzione, per conto della suddetta persona giuridica, da parte di una persona fisica che abbia agito sotto la sua autorità. 3 In base ai principi giuridici della Parte in questione, la responsabilità di una perso- na giuridica può essere penale, civile o amministrativa. 4 Tale responsabilità viene stabilita in modo da non pregiudicare la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

Art. 23 Sanzioni e misure repressive 1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre necessarie per far sì che i reati, stabiliti ai sensi degli articoli 18–21, siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni includono, per i reati stabiliti in attuazione dell’articolo 18, quando commessi da persone fisiche, pene che prevedano la priva- zione della libertà e che possano dar luogo all’estradizione. 2 Ciascuna delle Parti fa in modo che le persone giuridiche responsabili in applica- zione dell’articolo 22, siano soggette a sanzioni o misure penali o non penali effetti- ve, proporzionate e dissuasive, comprese le sanzioni pecuniarie. 3 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per rendere possibile la confisca o comunque la sottrazione dei mezzi e dei profitti derivanti dai reati di cui agli articoli 18 e 20, lettera a o di beni il cui valore corri- sponda a tali profitti. 4 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per rendere possibile la chiusura temporanea o permanente di qualsiasi struttura usata per commettere la tratta di esseri umani, senza pregiudizio nei confronti dei diritti

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dei terzi in buona fede, o per interdire, a titolo temporaneo o definitivo, all’autore del reato, l’esercizio dell’attività nel corso della quale il reato è stato commesso.

Art. 24 Circostanze aggravanti Ciascuna delle Parti fa in modo che le seguenti circostanze siano considerate come aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti ai sensi dell’articolo 18: a) il reato ha messo a rischio la vita della vittima deliberatamente o per grave negligenza; b) il reato è stato commesso contro un minore; c) il reato è stato commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni; d) il reato è stato commesso nel quadro di un’organizzazione criminale.

Art. 25 Precedenti penali Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre che diano la possibilità di prendere in considerazione, nel contesto della valutazione della pena, le condanne definitive inflitte da un’altra Parte, in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Art. 26 Norme che escludono la pena Ciascuna delle Parti stabilisce, in conformità con i principi fondamentali del proprio sistema giuridico nazionale, la possibilità di non comminare sanzioni penali alle vittime che sono state coinvolte nelle attività illecite, quando vi sono state costrette.

Capitolo V Indagini, azione penale e diritto procedurale

Art. 27 Inchieste su denuncia e d’ufficio 1 Ciascuna delle Parti si assicura che le indagini o le azioni penali relative ai reati stabiliti in base alla presente Convenzione, non siano subordinate alle dichiarazioni o all’accusa formulate dalla vittima, almeno quando il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio. 2 Ciascuna delle Parti vigila affinché le vittime di un reato commesso nel territorio di una delle Parti, diverso da quello in cui risiedono, possano adire l’autorità giudizia- ria competente dello Stato di residenza. L’autorità competente adita, nel caso in cui non possa essa stessa esercitare la propria competenza al riguardo, trasmette la denuncia senza ritardi all’autorità competente della Parte sul cui territorio è stato commesso il reato. Il caso viene trattato secondo le norme di diritto nazionale della Parte in cui il reato è stato commesso. 3 Ciascuna delle Parti assicura, per mezzo di misure legislative o di altro tipo, alle condizioni previste dalle proprie norme nazionali, ai gruppi, alle fondazioni, alle

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associazioni o alle organizzazioni non governative, che hanno lo scopo di lottare contro la tratta di esseri umani o di proteggere i diritti della persona umana, la possi- bilità di assistere e/o di sostenere le vittime che lo consentano nel corso dei proce- dimenti giudiziari penali che riguardano i reati stabiliti in base all’articolo 18.

Art. 28 Protezione delle vittime, dei testimoni e delle persone che collaborano con l’autorità giudiziaria 1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre necessarie per offrire una protezione effettiva e appropriata dalle possibili ritorsioni o intimidazioni, specie durante le indagini e nel corso del procedimento giudiziario a carico degli autori del reato o dopo il procedimento, a vantaggio: a) delle vittime; b) quando è opportuno, delle persone che forniscono informazioni relative ai reati stabiliti in base all’articolo 18 o che collaborano in altro modo con le autorità incaricate delle indagini o dei procedimenti giudiziari; c) dei testimoni che rilasciano una deposizione in ordine ai reati stabiliti in base all’articolo 18; d) se necessario, dei familiari delle persone di cui alle lettere a e c. 2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, o le altre misure necessarie, per assicurare e per offrire diversi tipi di protezione. Tali misure possono includere la protezione fisica, l’assegnazione di un nuovo luogo di residenza, il cambio d’identità e l’assistenza nel trovare lavoro. 3 I minori beneficiano di speciali misure di protezione che tengono conto del loro superiore interesse. 4 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, o le altre misure necessarie, per assicurare, se necessario, un’adeguata protezione da possibili ritorsioni o intimida- zioni, in particolare durante le indagini e nel corso dei procedimenti giudiziari a carico degli autori dei reati, o dopo i procedimenti, ai membri dei gruppi, delle fondazioni, delle associazioni o delle organizzazioni non governative che esercitano una o più attività previste nell’articolo 27 paragrafo 3. 5 Ciascuna delle Parti prende in considerazione la conclusione di accordi o di intese con altri Stati per l’attuazione del presente articolo.

Art. 29 Autorità specializzate ed organi di coordinamento 1 Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie al fine di assicurare che persone fisiche o giuridiche si specializzino nella lotta contro la tratta di esseri umani e nella protezione delle vittime. Tali persone fisiche o giuridiche godono della necessaria indipendenza, nel quadro dei principi fondamentali del sistema giuridico della Parte interessata, affinché possano essere in grado di svolgere le loro funzioni in maniera efficace e libere da qualsiasi indebita pressione. Tali persone fisiche o il personale delle persone giuridiche, devono disporre di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all’esercizio delle funzioni che svolgono.

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2 Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per assicurare il coordinamento delle politiche e delle azioni dei servizi della propria amministrazione e degli altri organi pubblici che combattono la tratta di esseri umani, se opportuno con l’istitu- zione di organi di coordinamento. 3 Ciascuna delle Parti fornisce o rinforza la formazione di agenti responsabili della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani, inclusa la formazione sui diritti della persona umana. La formazione può essere specifica per i diversi servizi e, se opportuno, è incentrata sui metodi usati per la prevenzione della tratta, per persegui- re i trafficanti e per proteggere i diritti delle vittime, compresa la protezione delle vittime nei confronti dei trafficanti. 4 Ciascuna delle Parti prende in considerazione la nomina di referenti nazionali o individua altri organi incaricati del monitoraggio delle attività contro la tratta con- dotte dalle istituzioni statali e dell’attuazione degli obblighi previsti dalla legisla- zione nazionale.

Art. 30 Procedimenti giudiziari Nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in particolare dell’articolo 6, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per garantire, nel corso dei procedi- menti giudiziari: a) la protezione della vita privata delle vittime e, ove necessario, della loro identità; b) la sicurezza delle vittime e la loro protezione dalle intimidazioni, alle condi- zioni previste dalle norme nazionali e, nel caso di minori vittime, con speci- fico riferimento ai bisogni dei minori ed assicurando loro il diritto a misure di protezione specifiche.

Art. 31 Competenza 1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre necessarie per stabilire la competenza per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione, laddove il reato venga commesso: a) sul proprio territorio; o b) a bordo di una nave che batte bandiera della Parte in questione; o c) a bordo di un velivolo immatricolato secondo le disposizioni di legge di tale Parte; o d) da un proprio cittadino o da una persona apolide che abbia la propria abi- tuale residenza sul suo territorio, se il reato è punibile penalmente nel luogo in cui è stato commesso o se, per territorio, il reato non ricade nella compe- tenza di alcuno Stato; e) contro un proprio cittadino.

2 Ciascuna delle Parti può, al momento della firma o quando deposita il proprio

strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, con una dichia-

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razione rivolta al Segretario generale del Consiglio d’Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o in condizioni specifiche, le disposizioni relative alla competenza di cui al paragrafo 1 lettere d ed e o di qualsiasi parte di dette lettere. 3 Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per definire la propria competenza con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore si trovi nel proprio territorio e non possa venire estradato verso un’altra Parte soltanto in base alla sua nazionalità, dietro una richiesta di estradi- zione. 4 Quando più Parti rivendicano la propria competenza in relazione ad un reato che si presume stabilito in base alla presente Convenzione, le Parti interessate si consulta- no, se ciò è opportuno, al fine di determinare quale sia la più idonea a procedere penalmente. 5 Senza pregiudizio per le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti, in conformità alla propria legislazione nazionale.

Capitolo VI Cooperazione internazionale e cooperazione con la società civile

Art. 32 Principi generali e misure di cooperazione internazionale Le Parti cooperano tra loro, in conformità con le clausole della presente Convenzio- ne ed in applicazione degli strumenti internazionali e regionali applicabili, degli accordi basati su disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, allo scopo di: – prevenire e combattere la tratta di esseri umani; – proteggere e fornire assistenza alle vittime; – condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione.

Art. 33 Misure relative alle persone minacciate o scomparse 1 Quando una Parte, sulla base delle informazioni in suo possesso, ha ragionevoli motivi di ritenere che la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona di cui all’articolo 28 paragrafo 1, sia in pericolo immediato sul territorio di un’altra Parte, la Parte che possiede le informazioni, deve, in questo caso d’urgenza, trasmetterle senza indugio all’altra Parte, in modo che essa possa prendere le misure di protezio- ne adeguate. 2 Le Parti della presente Convenzione possono decidere di rinforzare la loro coope- razione nella ricerca delle persone scomparse, in particolare dei minori, se le infor- mazioni disponibili inducono a ritenere che siano vittime della tratta di esseri umani. A questo scopo, le Parti possono stipulare tra loro accordi bilaterali o multilaterali.

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Art. 34 Informazioni 1 La Parte interpellata informa prontamente la Parte richiedente del risultato definiti- vo delle azioni intraprese ai sensi del presente capitolo. La Parte interpellata informa ugualmente senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l’attuazione delle misure sollecitate o che rischi di ritardarle considere- volmente. 2 Una Parte può, entro i limiti delle proprie norme nazionali ed in assenza di una preventiva richiesta, trasmettere ad un’altra Parte le informazioni ottenute nel quadro delle sue indagini, se ritiene che ciò possa aiutare la Parte destinataria ad avviare o a condurre a buon fine indagini o procedimenti relativi a reati stabiliti in virtù della presente Convenzione o quando tali informazioni potrebbero condurre ad una richie- sta di cooperazione della Parte ricevente conformemente alle disposizioni del pre- sente capitolo. 3 Prima di trasmettere tali informazioni, la Parte che le fornisce può richiedere che siano trattate come confidenziali o che non vengano utilizzate che a certe condizioni. Se la Parte ricevente non può dar seguito a tale richiesta, deve informarne l’altra Parte che decide se fornire ugualmente le informazioni. Se la Parte ricevente accetta le informazioni alle condizioni prescritte, è tenuta al rispetto delle condizioni. 4 Tutte le informazioni richieste che riguardano gli articoli 13, 14 e 16, e che sono necessarie per l’attribuzione dei diritti conferiti da tali articoli, sono trasmesse senza indugio, su richiesta della Parte coinvolta, nel rispetto dell’articolo 11.

Art. 35 Cooperazione con la società civile Ciascuna delle Parti incoraggia le autorità statali ed i funzionari pubblici a cooperare con le organizzazioni non governative, con le altre organizzazioni pertinenti e con i membri della società civile, allo scopo di stabilire partenariati strategici per raggiun- gere gli obiettivi della presente Convenzione.

Capitolo VII Meccanismo di monitoraggio

Art. 36 Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani 1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani, (qui di seguito GRETA), è incaricato di vigilare sull’attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti.

2 GRETA è composto di almeno 10 e di al massimo 15 membri. La composizione di

GRETA tiene conto di una partecipazione equilibrata di donne e di uomini, di una partecipazione geograficamente equilibrata e di un’esperienza multidisciplinare. I membri sono eletti dal Comitato delle Parti con un mandato di quattro anni, rinno- vabile una sola volta, tra i cittadini degli Stati Parte della presente Convenzione.

3 L’elezione dei membri di GRETA si basa sui seguenti principi:

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a) i membri sono scelti tra personalità di elevata moralità, conosciute per la loro competenza nel campo dei diritti umani, dell’assistenza e della prote- zione delle vittime e della lotta contro la tratta di esseri umani o che possie- dono un’esperienza professionale nei campi di cui tratta la presente Conven- zione; b) essi sono membri a titolo individuale, sono indipendenti e imparziali nel- l’esercizio del loro mandato e disponibili ad adempiere alle loro funzioni in modo effettivo; c) GRETA non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato; d) i membri rappresentano i principali sistemi giuridici.

4 La procedura di elezione dei membri di GRETA viene stabilita dal Comitato dei

Ministri, dopo aver consultato le Parti della Convenzione ed averne ottenuto l’una- nime consenso, entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione. GRETA adotta le proprie regole di procedura.

Art. 37 Comitato delle Parti 1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, degli Stati membri Parte della Convenzione e dai rappresentanti delle Parti della Convenzione che non sono membri del Consiglio d’Europa. 2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario generale del Consiglio d’Europa. La sua prima riunione si svolge entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri di GRETA. Esso si riunisce in seguito su richiesta di un terzo delle Parti, del Presidente di GRETA o del Segretario gene- rale.

3 Il Comitato delle Parti adotta le proprie regole di procedura.

Art. 38 Procedura 1 La procedura di valutazione riguarda le Parti della Convenzione ed è divisa in cicli, la cui durata è determinata da GRETA. All’inizio di ciascun ciclo GRETA seleziona le disposizioni specifiche su cui è esperita la procedura di valutazione.

2 GRETA determina i mezzi più appropriati per procedere a tale valutazione.

GRETA può adottare, in particolare, un questionario per ciascun ciclo di valuta- zione, che può servire come base per valutare l’attuazione, da parte delle Parti, della presente Convenzione. Il questionario è indirizzato a tutte le Parti. Le Parti rispon- dono al questionario, così come a qualsiasi altra richiesta d’informazione da parte di GRETA.

3 GRETA può richiedere informazioni alla società civile.

4 GRETA può organizzare in maniera sussidiaria, in cooperazione con le autorità

nazionali e con la «persona di contatto» nominata da queste ultime, e, se necessario, con l’assistenza di esperti nazionali indipendenti, visite nei Paesi interessati. Durante tali visite, GRETA può essere assistita da specialisti negli specifici settori.

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5 GRETA allestisce una bozza di rapporto contenente l’analisi dell’attuazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, così come i suggeri- menti e le proposte che riguardano il modo in cui la Parte coinvolta può trattare i problemi identificati. La bozza di rapporto viene trasmessa alla Parte oggetto della valutazione affinché formuli i propri commenti. Detti commenti vengono presi in considerazione da GRETA quando stila il suo rapporto. 6 Su questa base, GRETA adotta il proprio rapporto e le sue conclusioni relative alle misure prese dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Con- venzione. Il rapporto e le conclusioni vengono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni di GRETA vengono resi pubblici dal momento in cui vengono adottati, insieme agli eventuali commenti della Parte interessata. 7 Senza pregiudizio della procedura di cui ai paragrafi 1–6, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni di GRETA, delle raccoman- dazioni indirizzate a tale Parte che (a) riguardano le misure da prendere per attuare le conclusioni di GRETA e, se necessario, stabilire una data entro la quale presentare le informazioni sulla loro realizzazione e (b) hanno l’obiettivo di promuovere la cooperazione con tale Parte per un’adeguata attuazione della presente Convenzione.

Capitolo VIII Relazione con altri strumenti internazionali

Art. 39 Relazione con il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini. La presente Convenzione non inficia i diritti e gli obblighi che derivano dalle dispo- sizioni del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini. La presente Convenzione ha lo scopo di rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposi- zioni ivi contenute

Art. 40 Relazione con altri strumenti internazionali 1 La presente Convenzione non inficia i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposi- zioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti della presente Convenzione sono parte o lo saranno e che contengono disposizioni relative alle materie disciplinate nella presente Convenzione e che assicurano una protezione ed un’assistenza mag- giore alle vittime della tratta. 2 Le Parti della Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multila- terali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di com- pletare o di rafforzare le sue disposizioni o per facilitare l’applicazione dei principi che essa contiene.

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3 Le Parti che sono membri dell’Unione europea applicano nelle loro mutue rela-

zioni le disposizioni della Comunità e dell’Unione europea, nella misura in cui esistano disposizioni della Comunità e dell’Unione europea che disciplinano il relativo specifico oggetto e siano applicabili al caso di specie, senza pregiudizio per l’oggetto e per le finalità della presente Convenzione e senza pregiudizio per la sua integrale applicazione nei confronti delle altre Parti. 4 Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sui diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui in virtù del diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale relativo ai diritti dell’uomo e in particolare, laddove applicabile, della Convenzione del 19516 e del Protocollo del 19677 relativi alla statuto di rifugiati e al principio del non rimpa- trio (non refoulement) ivi stabilito.

Capitolo IX Emendamenti alla Convenzione

Art. 41 Emendamenti

1 Qualsiasi emendamento alla presente Convenzione, proposto da una delle Parti,

deve essere comunicato al Segretario generale del Consiglio d’Europa che lo tra- smette agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni altro Stato firmatario, ad ogni Stato Parte, alla Comunità europea, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione, secondo quanto previsto dall’articolo 42 e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformità alle disposizioni del- l’articolo 43.

2 Qualsiasi emendamento proposto da una Parte è comunicato a GRETA, che tra-

smette al Comitato dei Ministri il suo parere sull’emendamento proposto. 3 Il Comitato dei Ministri esamina l’emendamento proposto ed il parere formulato da GRETA; in seguito può adottare l’emendamento dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione e dopo averne ottenuto l’unanime consenso. 4 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri, così come previ- sto dal paragrafo 3, è inoltrato alle Parti, in vista della sua accettazione.

5 Qualsiasi emendamento, adottato così come previsto dal paragrafo 3, entra in

vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un mese a partire dalla data nella quale tutte le Parti hanno informato il Segretario generale della loro accettazione.

6 RS 0.142.30 7 RS 0.142.301

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Capitolo X Clausole finali

Art. 42 Firma ed entrata in vigore

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio

d’Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea. 2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione devono essere depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa. 3 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui 10 firmatari, di cui almeno 8 Stati membri del Consiglio d’Europa, hanno espresso il loro consenso ad aderire alla Convenzione, così come previsto dalle disposizioni del paragrafo 2. 4 Se un qualsiasi Stato citato al paragrafo 1, o la Comunità europea, esprime succes- sivamente il proprio assenso ad aderire alla Convenzione, la stessa entra in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approva- zione.

Art. 43 Adesione alla Convenzione 1 Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può, dopo aver consultato le Parti della Convenzione e averne ottenuto l’unanime consenso, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d’Europa e che non abbiano partecipato all’elaborazione della Convenzione, ad aderire alla Convenzione con una decisione presa con la maggioranza di cui all’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa8, e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di sedere nel Comitato dei Ministri. 2 Per ogni Stato che aderisce, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 44 Ambito territoriale di applicazione 1 Qualsiasi Stato, o la Comunità europea, può, al momento della firma, o al momen- to del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o ade- sione, indicare il territorio o i territori in cui la presente Convenzione è applicata. 2 Qualsiasi Parte può, in qualsiasi data successiva, con una dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui esso assicura le relazioni internazionali o a nome del quale è autorizzato ad assumere

8 RS 0.192.030

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impegni. Rispetto a tale territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione di tale dichiarazione da parte del Segretario generale. 3 Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1 e 2 può, nei confronti di qual- siasi territorio indicato in tale dichiarazione, essere ritirata per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro è valido a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale.

Art. 45 Riserve Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, ad ecce- zione della riserva di cui all’articolo 31 paragrafo 2.

Art. 46 Denuncia

1 Qualsiasi Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione per

mezzo di una notifica rivolta al Segretario generale del Consiglio d’Europa. 2 Tale denuncia è valida a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data di ricezione della notifica stessa da parte del Segretario generale.

Art. 47 Notifica Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consi- glio d’Europa, a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati Parte, alla Comunità europea, a tutti gli Stati invitati a sottoscrivere la presente Convenzione, così come previsto dall’articolo 42, ed a tutti gli Stati invitati ad aderire alla Convenzione conforme- mente all’articolo 43: a) ogni firma; b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c) ogni data d’entrata in vigore della presente Convenzione, come previsto dagli articoli 42 e 43; d) ogni emendamento adottato come previsto dall’articolo 41 e la data in cui tale emendamento entra in vigore; e) qualsiasi denuncia effettuata ai sensi dell’articolo 46; f) qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Conven- zione; g) qualsiasi riserva espressa ai sensi dell’articolo 45.

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In fede, i sottoscritti, pienamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente Con- venzione.

Fatto a Varsavia, il 16 maggio 2005, in inglese ed in francese, entrambi i testi egualmente facenti fede, in un’unica copia che è depositata negli archivi del Consi- glio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmette copia conforme certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e a tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 10 gennaio 2013 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Albania 6 febbraio 2007 1° febbraio 2008 Andorra 23 marzo 2011 1° luglio 2011 Armenia 14 aprile 2008 1° agosto 2008 Austria 12 ottobre 2006 1° febbraio 2008 Azerbaigian* 23 giugno 2010 1° ottobre 2010 Belgio 27 aprile 2009 1° agosto 2009 Bosnia ed Erzegovina 11 gennaio 2008 1° maggio 2008 Bulgaria 17 aprile 2007 1° febbraio 2008 Cipro 24 ottobre 2007 1° febbraio 2008 Croazia 5 settembre 2007 1° febbraio 2008 Danimarca* 19 settembre 2007 1° febbraio 2008 Finlandia* 30 maggio 2012 1° settembre 2012 Francia* 9 febbraio 2008 1° maggio 2008 Georgia* 14 marzo 2007 1° febbraio 2008 Germania* 19 dicembre 2012 1° aprile 2013 Irlanda 13 luglio 2010 1° novembre 2010 Islanda 23 febbraio 2012 1° giugno 2012 Italia 29 novembre 2010 1° marzo 2011 Lettonia* 6 marzo 2008 1° luglio 2008 Lituania 26 luglio 2012 1° novembre 2012 Lussemburgo 9 aprile 2009 1° agosto 2009 Macedonia* 27 maggio 2009 1° settembre 2009 Malta* 30 gennaio 2008 1° maggio 2008 Moldova* 19 maggio 2006 1° febbraio 2008 Montenegro 30 luglio 2008 1° novembre 2008 Norvegia 17 gennaio 2008 1° maggio 2008 Paesi Bassi* 22 aprile 2010 1° agosto 2010 Polonia* 17 novembre 2008 1° marzo 2009 Portogallo* 27 febbraio 2008 1° giugno 2008 Regno Unito* 17 dicembre 2008 1° aprile 2009 Romania 21 agosto 2006 1° febbraio 2008 San Marino 29 novembre 2010 1° marzo 2011 Serbia 14 aprile 2009 1° agosto 2009 Slovacchia 27 marzo 2007 1° febbraio 2008 Slovenia* 3 settembre 2009 1° gennaio 2010

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Spagna* 2 aprile 2009 1° agosto 2009 Svezia* 31 maggio 2010 1° settembre 2010 Svizzera* 17 dicembre 2012 1° aprile 2013 Ucraina 29 novembre 2010 1° marzo 2011 * Riserve e dichiarazioni Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int o richiesti alla Direzione del diritto inter- nazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

Riserve e dichiarazioni Svizzera Riserva Consegnata nello strumento di ratifica depositato il 17 dicembre 2012: Conformemente all’articolo 45 della Convenzione, la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 31, paragrafo 1 lettera d, agli apolidi.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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