AS 2013 539
Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lettera c del numero 8 del paragrafo 3 dell'articolo IX del Protocollo del 28 febbraio 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Romania che modifica la Convenzione del 25 ottobre 1993 tra la Confederazione Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Traduzione1
Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera c del numero 8 del paragrafo 3 dell’articolo IX del Protocollo del 28 febbraio 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Romania che modifica la Convenzione del 25 ottobre 1993 tra la Confederazione Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Concluso il 14 dicembre 2012 Approvato dall’Assemblea federale il 16 marzo 20122 Entrato in vigore il 14 dicembre 2012
Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Romania hanno con- cluso il seguente Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera c del numero 8 del paragrafo 3 dell’articolo IX del Protocollo del 28 febbraio 20113 tra la Confederazione Svizzera e la Romania (di seguito «il Protocollo di modifica») che modifica la Convenzione del 25 ottobre 19934 tra la Confederazione Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»): alla lettera c del numero 8 del paragrafo 3 dell’articolo IX del Protocollo di modifica sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 25a della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni, il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta come pure, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali per- sone (data di nascita, stato civile o codice fiscale), nonché il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richie- ste. Questa disposizione, sebbene contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», non deve essere interpretata in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. Pertanto, questi requisiti sono da interpretare in modo tale che sia possibile rispon- dere a una richiesta di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i numeri (ii)–(iv) della lettera c del numero 8 del paragrafo 3 dell’articolo IX del Protocollo di modifica, fornisce anche le seguenti informazioni: a) identifica il contribuente (fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo); e
1 Dal testo originale inglese.
2 RU 2012 4131 3 RU 2012 4133 4 RS 0.672.966.31
2013-0188 539
Acc. amichevole relativo alla Conv. per evitare le doppie imposizioni RU 2013 con la Romania
b) indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo del presunto detentore delle informazioni. L’Accordo amichevole è applicabile dalla data di apposizione dell’ultima delle due firme delle autorità competenti. L’Accordo amichevole è firmato in doppio esemplare in lingua inglese.
Fatto a Berna, il 6 dicembre 2012 Fatto a Bucarest, il 14 dicembre 2012
Per l’autorità competente Per l’autorità competente della Confederazione Svizzera: della Romania: François Bastian Viorel Marian Iliescu