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AS 2013 5477

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 54 capoverso 2, 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Contributi per singole colture 1 I contributi per singole colture sono versati per superfici con le seguenti colture:

a. colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero e cartamo; b. sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio; c. soia; d. favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero; e. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero.

2 Non sono versati contributi per:

a. superfici al di fuori della superficie agricola utile; b. superfici situate all’estero non coltivate per tradizione familiare; c. particelle o parti di particelle caratterizzate da un’elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agro- piro («gramigna»), avena selvatica, erba di San Giacomo o neofite invasive; d. superfici con colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estra- zione di olio, papavero, cartamo, soia, favette, piselli proteici e lupini, rac- colti prima della loro maturazione o non per l’estrazione dei granelli; e. superfici con zucche per l’estrazione di olio, che non sono trebbiate sul campo.

RS 910.17 1 RS 910.1

2013-0219 5477

O sui contributi per singole colture RU 2013

Art. 2 Gestori aventi diritto ai contributi

1 Il gestore di un’azienda ha diritto ai contributi, se:

a. è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera; e b. prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione non ha ancora compiuto i

65 anni.

2 In deroga al capoverso 1, anche persone giuridiche con sede in Svizzera, nonché Cantoni e Comuni hanno diritto a contributi, a condizione che siano gestori dell’azienda. 3 Nel caso di società di persone, i contributi per singole colture di un’azienda sono ridotti proporzionalmente per ogni persona che prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione ha compiuto i 65 anni.

Art. 3 Condizioni generali

1 I contributi per singole colture sono versati se:

a. il gestore fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11–25 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti; b. nell’azienda sussiste un volume di lavoro di almeno 0,25 unità standard di manodopera secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre

19983 sulla terminologia agricola (OTerm); e

c. almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda è svolto con manodopera propria dell’azienda. 2 Il carico di lavoro di cui al capoverso 1 lettera c è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, nella versione del 20134.

Art. 4 Condizioni particolari 1 Il contributo per sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è concesso soltanto se il gestore ha stabilito per scritto una determinata superficie con un’organizzazione di moltiplicazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 19985 sulle sementi e i tuberi-seme. 2 Il contributo per miscugli di favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero con cereali è concesso soltanto se la proporzione in peso delle colture aventi diritto a contributi nel raccolto è di almeno il 30 per cento. 3 Il contributo per le barbabietole da zucchero è concesso soltanto se il gestore ha stabilito mediante contratto scritto con gli zuccherifici un determinato quantitativo

2 RS 910.13; RU 2013 4145 3 RS 910.91

4 Il preventivo di lavoro può essere scaricato da

www.agroscope.admin.ch/arbeitsvoranschlag/ 5 RS 916.151.1

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da fornire. Per le colture convenzionali, il contributo ordinario è versato per un quantitativo concordato da fornire di almeno 8 tonnellate di zucchero per ettaro e per le colture biologiche per un quantitativo concordato da fornire di almeno 6 tonnel- late di zucchero per ettaro (resa minima). Il contributo ordinario è ridotto se il quan- titativo concordato da fornire è inferiore alla resa minima. In questo caso, il contri- buto è calcolato dividendo il quantitativo concordato da fornire per la resa minima e moltiplicando il risultato per il contributo ordinario.

Sezione 2: Contributi

Art. 5 Contributi Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a: franchi

a. colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero e cartamo: 700 b. sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio: 700 c. soia: 1000 d. favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero, nonché miscugli ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2: 1000 e. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero: – fino al 31 dicembre 2014: 1600 – dal 1° gennaio 2015: 1400

Art. 6 Superfici coltivate per tradizione familiare 1 Per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradizione familiare le aliquote dei contributi corrispondono a quelle all’interno del Paese. 2 Dai contributi per singole colture vengono dedotti i pagamenti diretti dell’Unione europea (UE) versati in virtù del Regolamento (CE) n. 73/20096 per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradizione familiare, a condizione che gli stessi non siano dedotti dai pagamenti diretti conformemente all’articolo 54 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 ottobre 20137 sui pagamenti diretti.

6 Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gen. 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, GU L 30 del 31.01.2009, pag. 16; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.06.2013, pag. 1. 7 RS 910.13; RU 2013 4145

O sui contributi per singole colture RU 2013

3 Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti dell’UE versati per l’anno precedente.

Sezione 3: Procedura

Art. 7 Domande

1 I contributi per singole colture sono versati solo su richiesta.

2 La domanda deve essere inoltrata dal gestore di un’azienda di cui all’articolo 6 OTerm8 o di una comunità aziendale di cui all’articolo 10 OTerm che gestisce l’azienda il 31 gennaio all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede.

3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

a. le colture secondo l’articolo 1 per le quali sono richiesti contributi; b. i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 20139 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura; c. le variazioni di superficie e gli indirizzi delle aziende interessate, con indica- zione del vecchio e del nuovo gestore; d. i pagamenti diretti dell’UE ricevuti l’anno precedente per le superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare. 4 I gestori di aziende con superfici nella zona di confine estera coltivate per tradi- zione familiare sono tenuti, su richiesta, a inoltrare al Cantone un attestato del servi- zio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell’UE versati. 5 Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L’attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone.

6 Il Cantone stabilisce:

a. se la domanda deve essere inoltrata in forma cartacea o elettronicamente; b. se le domande inoltrate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera c della legge federale del 19 dicembre 200310 sulla firma elettronica.

Art. 8 Termini di domanda e scadenze 1 La domanda per ottenere contributi per singole colture va inoltrata all’autorità designata dal Cantone di domicilio tra il 15 gennaio e il 28 febbraio.

8 RS 910.91 9 RS 919.117.71; RU 2013 4009 10 RS 943.03

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2 I Cantoni possono fissare un termine di domanda nell’ambito delle scadenze di cui al capoverso 1.

Art. 9 Obbligo di notifica

1 Se, dopo la presentazione della domanda, i dati della domanda devono essere

modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all’autorità designata dal Can- tone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione. 2 Variazioni successive delle superfici e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.

Art. 10 Determinazione dei contributi 1 Il Cantone verifica il diritto ai contributi e determina i contributi in base ai dati rilevati. 2 Il Cantone registra i dati concernenti l’azienda, il gestore, le superfici e le colture tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. I Cantoni registrano le variazioni entro il 1° mag- gio.

Art. 11 Versamento dei contributi ai gestori

1 Il Cantone versa i contributi entro il 10 novembre dell’anno di contribuzione.

2 I contributi che non possono essere attribuiti, decadono dopo cinque anni. Il Can- tone deve restituirli all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

Art. 12 Versamento dei contributi al Cantone 1 Il Cantone calcola i contributi entro il 10 ottobre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 15 ottobre indicando i singoli tipi di contributi. Sono possi- bili ulteriori trattamenti fino al 20 novembre. 2 Il Cantone calcola i contributi risultanti da ulteriori trattamenti di cui al capo- verso 1 entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli tipi di contributi. 3 Il Cantone fornisce all’UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti dei contributi per singole colture. Essi devono corrispondere ai versa- menti di cui ai capoversi 1 e 2.

4 L’UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l’importo

totale.

Art. 13 Notifica delle decisioni 1 I Cantoni sono tenuti a trasmettere all’UFAG le decisioni relative ai contributi solo su richiesta.

2 Notificano all’UFAG le decisioni su ricorso.

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Sezione 4: Controlli

Art. 14 Principio 1 Il servizio di controllo verifica i dati forniti dai gestori, controlla il tipo di gestione e valuta, prima del raccolto, lo stato delle colture.

2 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall’ordinanza del

23 ottobre 201311 sul coordinamento dei controlli.

3 I controlli sono in parte eseguiti senza preavviso.

Art. 15 Ricorso a terzi

1 Il Cantone può affidare l’esecuzione a organizzazioni che garantiscono un con-

trollo competente e indipendente. 2 Il Cantone verifica per campionatura l’attività di controllo delle organizzazioni coinvolte.

Art. 16 Procedura in caso di constatazione di irregolarità 1 Se durante il controllo constata indicazioni non veritiere relative alle superfici, uno stato insoddisfacente delle colture oppure l’inosservanza del tipo di gestione o di utilizzazione notificato, o se gli acquirenti gli segnalano tali fattispecie, il servizio di controllo lo comunica senza indugio al gestore. 2 Se contesta i risultati del controllo, il gestore può chiedere, entro i tre giorni feriali seguenti, che il Cantone effettui, nel giro di 48 ore, un ulteriore controllo dell’azien- da o dei campi. 3 Il raccolto del campo oggetto della contestazione non può essere effettuato prima del nuovo controllo.

Art. 17 Registrazione e rapporto 1 Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione centrale ai sensi dell’arti- colo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura. 2 Su indicazione dell’UFAG, il Cantone redige ogni anno un rapporto sui controlli eseguiti sul suo territorio e sulla sua attività di vigilanza.

11 RS 910.15; RU 2013 3867

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Sezione 5: Sanzioni amministrative

Art. 18 Principio

1 I Cantoni riducono o negano i contributi se il richiedente:

a. fornisce, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni non veritiere; b. intralcia i controlli; c. non annuncia tempestivamente i provvedimenti ai quali intende ricorrere; d. non osserva le prescrizioni dalla presente ordinanza o gli oneri postigli; e. non osserva le prescrizioni rilevanti per l’agricoltura previste dalla legisla- zione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio. 2 Le riduzioni e i dinieghi dei contributi di cui al capoverso 1 lettera e sono possibili solo se l’inosservanza è stata constatata mediante decisione passata in giudicato. 3 Se le violazioni di cui al capoverso 1 sono intenzionali o ripetute i Cantoni possono negare la concessione di contributi per cinque anni al massimo.

Art. 19 Indicazioni non veritiere 1 Chi, intenzionalmente o per negligenza, fornisce indicazioni non veritiere è escluso dai contributi per il provvedimento in questione. 2 In caso di recidiva i contributi per singole colture sono negati integralmente.

Art. 20 Indicazioni non veritiere relative alle superfici 1 Se durante il controllo si constata una superficie minore di quella notificata per l’ottenimento dei contributi, i contributi vengono ridotti nella maniera seguente: a. se la differenza è inferiore al 5 per cento della superficie effettiva, ma am- monta al massimo a 25 are, i contributi vengono ridotti all’ammontare dei contributi per singole colture per la superficie effettiva; b. se la differenza è compresa tra il 5 e il 20 per cento della superficie effettiva o ammonta a oltre 25 are, ma al massimo 1 ettaro, i contributi vengono ridotti all’ammontare dei contributi per singole colture per la superficie effettiva, meno l’ammontare in eccesso risultante dalla differenza; c. se la differenza è superiore al 20 per cento della superficie effettiva o ammonta a oltre 1 ettaro, i contributi per singole colture sono negati integralmente per la superficie in questione. 2 Se durante il controllo si constata una superficie maggiore di quella notificata per l’ottenimento dei contributi, per la superficie in eccesso non sono versati contributi. 3 In caso di ripetuta indicazione di un valore relativo alla superficie troppo elevato nell’arco di quattro anni, indipendentemente dall’ubicazione nell’azienda, i contri- buti per singole colture sono negati integralmente.

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Art. 21 Intralcio ai controlli 1 In caso di intralcio ai controlli i contributi sono ridotti del 10 per cento, ma almeno di 200 franchi e al massimo di 1000 franchi. 2 Il rifiuto del controllo comporta l’esclusione dal contributo per il provvedimento in questione.

Art. 22 Inoltro tardivo della domanda o della notifica 1 In caso di inoltro tardivo della domanda o della notifica i contributi sono ridotti del

10 per cento, ma almeno di 200 franchi e al massimo di 1000 franchi.

2 Sono esclusi i casi di forza maggiore. Sono considerati tali, in particolare:

a. il decesso del gestore; b. l’espropriazione di una gran parte della superficie dell’azienda, se l’espro- priazione non poteva essere prevista al momento dell’inoltro della domanda di contributi; c. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca ingenti danni alla superficie aziendale. 3 Se non è più possibile effettuare un controllo adeguato entro i termini, non sono versati contributi.

Art. 23 Inosservanza delle condizioni e degli oneri Chi non adempie le condizioni e gli oneri senza darne notifica all’autorità compe- tente designata dal Cantone è escluso per l’anno di contribuzione in corso e per quello successivo dai contributi per il provvedimento in questione.

Art. 24 Infrazioni alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione delle acque e sulla protezione della natura e del paesaggio 1 In caso di infrazione alle prescrizioni rilevanti per l’agricoltura della legislazione sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione delle acque e sulla protezione della natura e del paesaggio i contributi sono ridotti nella misura seguente:

Infrazione per negligenza Dolo eventuale Infrazione intenzionale

Infrazione senza riper- 5 %, min. 200 fr., 15 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., cussioni durevoli max. 500 fr. max. 1500 fr. max. 2500 fr.

Infrazione con riper- 10 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., 50 %, min. 200 fr., cussioni durevoli max. 1000 fr. max. 2500 fr. max. 10 000 fr.

2 In caso di recidiva nell’arco di quattro anni la riduzione viene raddoppiata. La recidiva nell’infrazione intenzionale nell’arco di quattro anni comporta l’esclusione dai contributi.

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Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 25 Esecuzione 1 L’UFAG esegue la presente ordinanza, nella misura in cui i Cantoni non siano stati incaricati della sua esecuzione.

2 Vigila sull’esecuzione nei Cantoni

Art. 26 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 7 dicembre 199812 sui contributi nella campicoltura è abrogata.

Art. 27 Disposizioni transitorie 1 Per i termini della rilevazione dei dati e i giorni di riferimento nel 2014 si appli- cano le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 199813 sui contributi nella campi- coltura.

2 Per le società di persone che nel 2013 hanno ricevuto contributi secondo

l’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui contributi nella campicoltura, fino alla fine del

2015 è determinante l’età del gestore più giovane.

Art. 28 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

12 RU 1999 393 1698, 2001 250 2507, 2003 5345, 2006 885 4829, 2007 6175, 2008 3809 5821, 2009 2575, 2010 5855, 2011 5297 13 RU 1999 393 1698, 2001 250 2507, 2003 5345, 2006 885 4829, 2007 6175, 2008 3809 5821, 2009 2575, 2010 5855, 2011 5297

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