AS 2014 1159
Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la traspone nel diritto svizzero
Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la traspone nel diritto svizzero
del 27 settembre 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20122, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 20073 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 Visto l’articolo 48 in combinato disposto con gli articoli 20 paragrafo 3 secondo trattino, 24 paragrafo 3 e 25 paragrafo 3 della Convenzione, all’atto della ratifica il Consiglio federale formula le riserve seguenti: a. riserva all’articolo 20 paragrafo 1 lettere a ed e: la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 20 paragrafo 1 let- tere a ed e alla fabbricazione e al possesso di materiale pornografico raffigu- rante minori che abbiano raggiunto la maggiore età prevista dall’ordina- mento nazionale se tali immagini sono fabbricate e possedute da essi stessi, con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato; b. riserva all’articolo 24 paragrafo 2: la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 24 paragrafo 2 al tentativo di commettere un reato secondo l’articolo 23; c. riserva all’articolo 25 paragrafo 1 lettera e: la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 25 paragrafo 1 let- tera e. 4 All’atto della ratifica, secondo l’articolo 37 paragrafo 2 il Consiglio federale comu- nica al Segretario generale del Consiglio d’Europa che l’autorità competente per la registrazione e la conservazione di dati secondo l’articolo 37 paragrafo 1 è l’Ufficio federale di polizia (fedpol) del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Nuss- baumstrasse 29, 3003 Berna.
2011-1418 1159
Approvazione e trasposizione della Conv. di Lanzarote. DF RU 2014
Art. 2 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche degli atti norma- tivi elencati nell’allegato.
Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013 Consiglio nazionale, 27 settembre 2013 Il presidente: Filippo Lombardi La presidente: Maya Graf La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
16 gennaio 2014.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2014.5
7 marzo 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 FF 2013 6347 5 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 5 marzo 2014.
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Allegato (art. 2)
Modifica del diritto vigente
1. Codice penale6
Art. 5 cpv. 1 lett. abis e c
1 Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera,
non è estradato e ha commesso all’estero uno dei seguenti reati: abis. atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) e atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196); c. pornografia qualificata (art. 197 cpv. 3 e 4), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.
2 Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:
b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies del presente Codi- ce, come pure ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 19517 sugli stupefacenti, o non è possibile cattu- rare il colpevole di un simile reato.
Art. 97 cpv. 2
2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti
(art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189–191, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.
Art. 195
3. Sfruttamento È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena
di atti sessuali. Promovimento pecuniaria chiunque: della prostituzione a. sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un van- taggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione; b. sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;
6 RS 311.0 7 RS 812.121
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c. lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione; d. mantiene una persona nella prostituzione.
Art. 196 Atti sessuali con Chiunque, in cambio di una rimunerazione o di una promessa di rimu- minorenni contro rimunerazione nerazione, compie atti sessuali con un minorenne o glieli fa compiere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 197 4. Pornografia 1 Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona mi- nore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a
tenore del capoverso 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l’attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.
3 Chiunque recluta un minorenne per farlo partecipare a una rappre-
sentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresen- tazione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
4 Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione,
propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
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5 Chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene
in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
6 Nel caso di reati a tenore dei capoversi 4 e 5 gli oggetti sono confi-
scati.
7 Se l’autore ha agito per fine di lucro, la pena detentiva è cumulata
con una pena pecuniaria.
8 Sono esenti da pena i minorenni di età superiore ai sedici anni che
fabbricano, possiedono o consumano, con il loro consenso, oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano.
9 Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei capoversi 1–5 non sono
considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.
Art. 362 6. Avviso in caso L’autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 di pornografia cpv. 4) sono stati fabbricati all’estero o importati, ne informa imme- diatamente l’ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.
2. Codice di procedura penale8
Art. 172 cpv. 2 lett. b n. 3
2 Esse sono tenute a deporre se:
b. senza testimonianza non è possibile far luce su uno dei seguenti reati o cattu- rarne il colpevole:
3. reati secondo gli articoli 187, 189, 190, 191, 197 capoverso 4, 260ter,
Art. 269 cpv. 2 lett. a 2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
8 RS 312.0
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a. CP9: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138– 140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180, 181, 182–185, 187, 188 numero 1, 189– 191, 192 capoverso 1, 195–197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231 numero 110, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258,
259 capoverso 1, 260bis–260quinquies, 261bis, 264–267, 271, 272 numero 2,
273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;
Art. 286 cpv. 2 lett. a 2 L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle dispo- sizioni seguenti: a. CP11: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma,
146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185, 187, 188
numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197 capoversi 3–5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capo- verso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis,
231 numero 112, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237
numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260bis–260quinquies, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305bis numero 2, 310, 322ter, 322quater e 322septies;
9 RS 311.0 10 Con l’entrata in vigore della L del 28 set. 2012 sulle epidemie (FF 2012 7201) l’art. 231 n. 1 diventa art. 231. 11 RS 311.0 12 Con l’entrata in vigore della L del 28 set. 2012 sulle epidemie (FF 2012 7201) l’art. 231 n. 1 diventa art. 231.