AS 2014 225
Decisione n. 1/2013 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera che modifica l'allegato 1
Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n. 1/2013 del 6 dicembre 2013 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera che modifica l’allegato 1
Adottata il 6 dicembre 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2014
Testo originale Il Comitato, visto l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia1 (di seguito «l’Accordo»), in parti- colare l’articolo 52, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) l’articolo 52, paragrafo 4, primo trattino dell’Accordo stabilisce che il Comitato misto adotti le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1; (2) l’allegato 1 è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2010 del Comitato misto del 22 dicembre 20102; (3) nuovi atti giuridici dell’Unione europea sono stati adottati negli ambiti contem- plati dall’Accordo. L’allegato 1 dovrebbe essere riesaminato per tenere conto delle modifiche nella pertinente legislazione dell’Unione europea. Ai fini della chiarezza del diritto e della semplificazione, è preferibile sostituire l’allegato 1 dell’Accordo con l’allegato della presente decisione; decide:
Art. 1 L’allegato 1 dell’Accordo è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.
RS 740.726 1 RS 0.740.72 2 RU 2011 611
2013-2912 225
Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. Dec. n. 1/2013 RU 2014
Art. 2
1. Ai fini della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 si
riconoscono, su base di reciprocità: a) i certificati di sicurezza rilasciati da un’autorità nazionale preposta alla sicu- rezza in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a); b) le autorità nazionali preposte alla sicurezza con sede nella Confederazione Svizzera e nell’Unione europea a norma dell’articolo 16. 2. A norma dell’articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2004/49/CE, la Confede- razione Svizzera e l’Unione europea si informano reciprocamente sulle norme nazionali di sicurezza in vigore e comunicano periodicamente qualunque modifica alle stesse, affinché esse siano messe a disposizione dell’industria e degli operatori.
Art. 3
1. Ai fini della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 si
riconoscono, su base di reciprocità, i seguenti atti: a) le dichiarazioni di conformità o idoneità all’impiego di cui all’articolo 11 e specificate nell’allegato IV, che sono state redatte dai fabbricanti o da un lo- ro mandatario; b) gli attestati di verifica di cui al punto 2.3 dell’allegato VI, che sono stati rila- sciati dagli organismi notificati, accreditati o riconosciuti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea; c) le dichiarazioni di verifica di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e specificate nell’allegato V, che sono state redatte dall’ente appaltante, dal fabbricante o dal rispettivo mandatario; d) le autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi e dei veicoli, comprese quelle rilasciate prima del 19 luglio 2008, in particolare in virtù degli accordi RIC e RIV, e quelle per tipo di veicolo rilasciate da un’autorità nazionale preposta alla sicurezza in conformità al capo V; e) l’elenco degli organismi incaricati della procedura di valutazione della con- formità della Confederazione Svizzera e dell’Unione europea di cui all’articolo 28. 2. In conformità all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, la Confederazione Svizzera e l’Unione europea si informano reciprocamente sulle norme tecniche e operative nazionali che integrano le pertinenti
3 Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE rela- tiva alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44). 4 Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).
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disposizioni dell’Unione europea o si discostano dalle stesse e comunicano regolar- mente ogni eventuale modifica a tali norme. 3. In conformità all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, la Confede- razione Svizzera notifica alla Commissione europea gli organismi incaricati della procedura di valutazione della conformità stabiliti nella Confederazione Svizzera. La Commissione europea pubblica le informazioni sul proprio sito internet, elencando tali organismi (sistema informativo NANDO).
Art. 4 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013
Per la Confederazione Svizzera: Per l’Unione europea: Il capo della delegazione svizzera: Il presidente: Peter Füglistaler Fotis Karamitsos
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Allegato 1
Disposizioni applicabili
Conformemente all’articolo 52, paragrafo 6, del presente Accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito:
Disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione Sezione 1: Accesso alla professione Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di passeggeri, nonché il riconosci- mento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio del 1° ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).
Sezione 2: Norme sociali Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’ap- parecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commis- sione del 16 dicembre 2009 (GU L 339, 22.12.2009, pag. 3). Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° mar- zo 2002, che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consi- glio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1). Ai fini del presente Accordo: a. è applicabile solo l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 484/2002; b. la Comunità europea e la Confederazione Svizzera esentano dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo; c. la Confederazione Svizzera può esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera b), dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente solo previa consultazione e accordo della Comunità europea. Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35). Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE)
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n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4). Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consi- glio (GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1). Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009 (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45). Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16).
Sezione 3: Norme tecniche Veicoli a motore Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno
2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49).
Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commis- sione, del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10). Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26), modificata dalla direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003 (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 63). Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).
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Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154), modificata dalla direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 (GU L 44 del 14.2.2004, pag. 19). Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni vei- coli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico interna- zionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al rico- noscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatrico- lazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1). Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comu- nità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 33). Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51). Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione; GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12). Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato dal rego- lamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1). Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), modificato dal regolamento (UE)
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n. 64/2012 della Commissione, del 23 gennaio 2012 (GU L 28 del 31.1.2012, pag. 1). Trasporto di merci pericolose Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11). Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 2012/45/UE della Commissione, del 3 dicembre 2012 (GU L 332 del 4.12.2012, pag. 18).
Ai fini del presente Accordo, alla Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:
1. Trasporto su strada
Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della diret- tiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose
RO-a-CH-1 Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna. Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 6.8 Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, regolamenti concernenti la costruzione di cisterne. Contenuto della normativa nazionale: i container cisterna non costruiti conforme- mente al punto 6.8 ma alla legislazione nazionale, che hanno capacità inferiore o pari a 1210 litri e sono utilizzati per il trasporto di combustibile diesel o gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202), possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell’ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numeri 1.1.3.6.3 lette- ra b) e 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017.
RO-a-CH-2 Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determi- nate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6.
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Riferimento all’allegato I, capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di detenere un documento di tra- sporto. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza o come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di detenere un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numero 1.1.3.6.3 (c) dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017.
RO-a-CH-3 Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese che gestiscono impianti di stoccaggio di liquidi pericolosi per l’acqua. Riferimento all’allegato I, capo I.1 della presente direttiva: 6.5, 6.8, 8.2 e 9. Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente. Contenuto della normativa nazionale: i veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati da imprese che forniscono assistenza a impianti di stoccaggio di liquidi pericolosi per l’acqua, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di assistenza, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previsti dall’ADR. Sono soggetti a obblighi speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numero 1.1.3.6.10 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017. Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
RO-bi-CH-1 Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Riferimento all’allegato I, capo I.1. della presente direttiva: 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, etichettatura e indicazioni poste sull’imballaggio, documentazione.
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Contenuto della normativa nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (dome- stiche) svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di reci- pienti adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di tratta- mento in piccole quantità identificate per imballaggio e unità di trasporto. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numero 1.1.3.7 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici conte- nenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smal- timento dei rifiuti. Data di scadenza: 1°gennaio 2017.
RO-bi-CH-2 Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio. Riferimento all’allegato I, capo I.1 della presente direttiva: 2.1.2, 5.4 Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione. Contenuto della normativa nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numero 1.1.3.8 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Osservazioni: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento inven- duto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio. Data di scadenza: 1° gennaio 2017
RO-bi-CH-3 Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esame del veicolo in questione. Riferimento all’allegato I, capo I.1 della presente direttiva: 8.2.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione. Contenuto della normativa nazionale: la formazione e i certificati ADR non sono richiesti nel caso di viaggi finalizzati a trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo
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cisterna o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame del veicolo cisterna. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose. Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose. Le disposizioni di cui al capitolo 1.3 e al punto 8.2.3 rimangono applicabili. Data di scadenza: 1° gennaio 2017.
2. Trasporto per ferrovia
Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose
RA-a-CH-1 Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna. Riferimento all’allegato II, capo II.1 della presente direttiva: 6.8. Contenuto dell’allegato della direttiva: regolamenti concernenti la costruzione di cisterne. Contenuto della normativa nazionale: sono autorizzati i container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 litri e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscal- damento o combustibile diesel con numero ONU 1202. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6) e appendice 1 numero 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017.
RA-a-CH-2 Oggetto: obbligo di documento di trasporto. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.
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Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. Dec. n. 1/2013 RU 2014
Contenuto della normativa nazionale: uso di un termine collettivo nel documento di trasporto e di un elenco allegato contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato dell’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6). Data di scadenza: 1° gennaio 2017. Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Con- siglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
Sezione 4: Diritti di accesso e di transito ferroviario Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25). Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70). Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75). Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certifica- zione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009 (GU L 313 del 28.11.2009, pag. 65). Regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 328/2012 della Commis- sione, del 17 aprile 2012 (GU L 106 del 18.4.2012, pag. 14). Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22).
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Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 feb- braio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33). Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L
191 del 18.7.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2013/9/UE della
Commissione, dell’11 marzo 2013 (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 55). Decisione 2008/163/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferrovia- rie» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del 7.3.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20). Decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le «persone a mobilità ridotta» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del 7.3.2008, pag. 72), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20). Decisione 2008/232/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 84 del 26.3.2008, pag. 132), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20). Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all’adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4). Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1). Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11). Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concer- nente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13). Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8).
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Decisione 2011/229/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema «Materiale rotabile – Rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 99 del 13.4.2011, pag. 1), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20). Decisione 2011/274/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una speci- fica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 1), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20). Decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una speci- fica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferro- viario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 53), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20). Decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo conven- zionale (GU L 139 del 26.5.2011, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20). Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22). Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato dal regolamento (UE) n. 665/2012 della Commissione, del 20 luglio 2012 (GU L 194 del 21.7.2012, pag. 1). Decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (GU L 256 dell’1.10.2011, pag. 1). Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32). Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla speci- fica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamen- to» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1). Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1).
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Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, rela- tivo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3). Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relati- vo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manuten- zione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8). Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013 , relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).
Sezione 5: Altri settori Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19). Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuro- pea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39). Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).
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