AS 2014 2511
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Modifica dell’11 agosto 2014
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 32 dell’ordinanza del 25 ottobre 20063 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 12 agosto 2014 alle ore 18.00.4
11 agosto 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.127.6 4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 ago. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2014-2058 2511
Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O RU 2014
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