AS 2014 2629
Decreto federale che approva il Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Protocollo di Nagoya) e lo traspone nel diritto svizzero (legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio)
Decreto federale che approva il Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Protocollo di Nagoya) e lo traspone nel diritto svizzero (legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio)
del 21 marzo 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 20132, decreta:
Art. 1 1 Il Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 20103 sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica è approvato.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 La modifica della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) è adottata nella versione qui allegata.
Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e
Art. 4 1 Gli articoli 1, frase introduttiva e lettera dbis, 23n−23q, 24a capoverso 2, 24h capo- verso 3 e 25d della modifica della LPN5 entrano in vigore simultaneamente all’en- trata in vigore per la Svizzera del Protocollo di Nagoya secondo l’articolo 33 di detto Protocollo.
7 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 25 agosto 2014.
Protocollo di Nagoya. DF RU 2014
Allegato (art. 2) Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
Modifica del 21 marzo 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 20138, decreta:
La legge federale del 1° luglio 19669 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 78 capoverso 4 della Costituzione federale10; in esecuzione del Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 201011 sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Nagoya); visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 196512,
Art. 1, frase introduttiva e lett. dbis La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confe- derazione dall’articolo 78 capoversi 2‒5 della Costituzione federale, intesa a: dbis. promuovere la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche;
Art. 3 cpv. 4 Abrogato
8 FF 2013 2531 9 RS 451 10 RS 101 11 RS 0.451.432; FF 2013 2583 12 FF 1965 III 77
Protocollo di Nagoya. DF RU 2014
Art. 7 cpv. 1
1 Se l’adempimento di un compito della Confederazione è di compe-
tenza della Confederazione, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’Ufficio federale della cultura oppure l’Ufficio federale delle strade, secondo competenza, decide se occorre la perizia di una commissione di cui all’articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all’articolo 25 capoverso 2.
Concerne soltanto il testo francese.
Titolo prima dell’art. 23n Capo 3c: Risorse genetiche
Obbligo di 1 Chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse geneti- diligenza che o trae direttamente benefici dalla loro utilizzazione (utente) deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che: a. l’accesso alle risorse genetiche sia avvenuto legalmente; e b. siano state stabilite di comune accordo condizioni per la giusta ed equa condivisione di questi benefici.
2 Non sottostanno all’obbligo di diligenza le risorse genetiche:
a. che provengono da un Paese che non è Parte del Protocollo di Nagoya; b. che provengono da un Paese che non prevede norme nazionali relative all’accesso e alla condivisione dei benefici; c. che provengono da un territorio situato al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale di una Parte del Protocollo di Nagoya; d. la cui utilizzazione specifica sottostà a uno strumento interna- zionale specifico secondo l’articolo 4 del Protocollo di Nago- ya; e. che sono risorse genetiche umane; f. che in quanto merci o beni di consumo non sono utilizzate come risorse genetiche ai sensi del Protocollo di Nagoya.
3 Per utilizzazione delle risorse genetiche secondo il capoverso 1 s’in-
tendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia.
Protocollo di Nagoya. DF RU 2014
4 L’accesso di cui al capoverso 1 lettera a è legale se, conformemente
al Protocollo di Nagoya, è in accordo con le norme nazionali relative all’accesso e alla condivisione dei benefici della Parte del Protocollo di Nagoya che mette a disposizione la risorsa.
5 Se i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono soddisfatti,
l’utente deve provvedere al loro adempimento a posteriori oppure rinunciare a utilizzare le risorse genetiche in questione o a trarre diret- tamente benefici dalla loro utilizzazione. Il Consiglio federale può prevedere che in situazioni d’emergenza i requisiti relativi alle risorse genetiche che sono agenti patogeni od organismi nocivi possono esse- re adempiuti in un secondo tempo.
6 Il Consiglio federale definisce le informazioni sulle risorse genetiche
utilizzate che devono essere registrate e trasmesse agli utenti succes- sivi.
Obbligo di 1 Il rispetto dell’obbligo di diligenza deve essere notificato all’UFAM notifica prima dell’ottenimento dell’autorizzazione di messa in commercio oppure, se non è necessaria un’autorizzazione, prima della commercia- lizzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risor- se genetiche.
2 Le informazioni relative al rispetto dell’obbligo di diligenza possono
essere trasmesse al Centro di scambio d’informazioni di cui all’ar- ticolo 14 del Protocollo di Nagoya e alle autorità nazionali competenti delle Parti del Protocollo di Nagoya. Il nome della persona notificante, il prodotto da commercializzare, la risorsa genetica utilizzata, il mo- mento dell’accesso alla stessa, nonché la sua fonte sono consultabili pubblicamente.
3 Il Consiglio federale designa i servizi cui compete la verifica del
rispetto dell’obbligo di notifica. Può prevedere deroghe all’obbligo di notifica se la verifica o il rispetto dell’obbligo di diligenza sono garan- titi in altro modo.
Conoscenze Gli articoli 23n e 23o si applicano anche alle conoscenze tradizionali tradizionali associate alle risorse genetiche e detenute dalle comunità indigene e locali, per quanto tali conoscenze non siano già di dominio pubblico.
Risorse genetiche 1 Il Consiglio federale può subordinare l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera in Svizzera a una notifica o a un’autorizzazione nonché, a titolo com- plementare, a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condi- visione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.
Protocollo di Nagoya. DF RU 2014
2 La Confederazione può sostenere la conservazione e l’uso sostenibile
delle risorse genetiche.
2 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzio-
nalmente non fornisce le indicazioni di cui all’articolo 23o o in merito fornisce indicazioni false; se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. Il giudice può ordinare la pubbli- cazione della sentenza.
Titolo prima dell’art. 24f Capo 5: Esecuzione, organizzazione e informazione
Competenze I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto questa non deleghi esecutive dei Cantoni l’esecuzione alla Confederazione. Emanano le disposizioni necessarie.
Vigilanza e 1 La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge. coordinamento da parte della 2 Coordina le misure esecutive dei Cantoni e dei servizi federali inte- Confederazione ressati.
Competenze 1 L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato esecutive della Confederazione internazionale è competente, nell’adempimento di tale compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L’UFAM, l’Ufficio federale della cul- tura, l’Ufficio federale delle strade e gli altri servizi federali interessati collaborano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199713 sull’organizzazione del Governo e del- l’Amministrazione.
2 Se la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata per determinati
compiti, il Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati.
3 La Confederazione esegue le disposizioni concernenti le risorse
genetiche (art. 23n−23q); per determinati compiti parziali può far capo ai Cantoni.
4 Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di prote-
zione della natura e del paesaggio previste dai Cantoni.
13 RS 172.010
Protocollo di Nagoya. DF RU 2014
Disposizione Gli articoli 23n e 23o si applicano ai fatti in relazione a un accesso a transitoria della modifica del risorse genetiche avvenuto dopo la loro entrata in vigore. 21 marzo 2014
Protocollo di Nagoya. DF RU 2014