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AS 2014 3043

Ordinanza del DFGP concernente il contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori per le vittime di reati in assenza di un accordo intercantonale

Ordinanza del DFGP concernente il contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori per le vittime di reati in assenza di un accordo intercantonale

dell’11 settembre 2014

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 4 capoverso 2 secondo periodo dell’ordinanza del 27 febbraio 20081 concernente l’aiuto alle vittime di reati, ordina:

I

Articolo unico 1 Il contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori per le vittime di reati ammonta a 1206 franchi. 2 Tale importo è determinante per tutti i casi trattati dai consultori dal 1° gen- naio 2015.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

11 settembre 2014 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

1 RS 312.51

2014-1103 3043

Contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori per le vittime RU 2014 di reati in assenza di un accordo intercantonale. O del DFGP

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