Lexipedia

AS 2014 3261

AS 2014 3261

Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)

Modifica dell’8 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 gennaio 19721 concernente la legge sulla durata del lavoro è modificata come segue:

Art. 29 Trasporto a manifestazioni sportive Qualora un organo di sicurezza di cui all’articolo 2 della legge federale del 18 giu- gno 20102 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e il personale di accompagnamento dei treni siano impiegati nell’ambito di un trasporto a manife- stazioni sportive, l’impresa e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire per scritto di prolungare: a. al massimo di 2 ore la durata del turno di servizio ammessa in determinati giorni secondo l’articolo 6 capoverso 1, secondo periodo LDL; b. al massimo di 2 ore la durata ininterrotta del lavoro che secondo l’articolo 11 capoverso 4 non può superare le 5 ore; c. al massimo di 5 ore la durata del lavoro ammessa in un singolo turno di ser- vizio secondo l’articolo 4 capoverso 3 LDL; tuttavia, essa non deve eccedere

72 ore nell’arco di 7 giorni di lavoro consecutivi.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2014.

8 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

AS 2014 3261 | Lexipedia | Lexipedia