AS 2015 1333
Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veic oli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 15 aprile 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «carrozzella per invalidi» è sostituito, con i necessari adegua- menti grammaticali, con «sedia a rotelle».
Art. 4 cpv. 5, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), e lett. g
5 Inoltre, nel traffico interno:
g. la licenza di condurre delle categorie B e F autorizza a condurre risciò elet- trici.
Art. 5 cpv. 2 lett. e e f
2 Non necessitano di una licenza di condurre le persone che:
e. conducono un monopattino elettrico; f. conducono una sedia a rotelle motorizzata con una velocità massima di
Art. 25 cpv. 1 1 Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 22) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I tra- sporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all’obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.
2015-0624 1333
O sull’ammissione alla circolazione RU 2015
Art. 65 cpv. 1 1 Gli esperti della circolazione incaricati degli esami ufficiali di conducente e dei controlli ufficiali dei veicoli devono soddisfare le esigenze prescritte dai capoversi 2–5.
1 Dopo aver terminato un corso, e dopo almeno sei mesi di attività presso l’ufficio della circolazione, il futuro esperto della circolazione deve sostenere un esame finale nelle materie indicate nell’allegato 7. L’esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per le due funzioni deve sostenere un esame che comprende le materie nelle quali non è ancora stato esaminato. 1bis L’esame nelle materie di cui all’allegato 7 numeri 12, 22 e 32 può essere suddi- viso in diversi esami parziali. Gli esami parziali possono essere sostenuti prima della conclusione di un corso, ma dopo almeno tre mesi di attività presso un ufficio della circolazione.
Art. 68a Impiego degli esperti della circolazione 1 Gli esperti della circolazione sono autorizzati a effettuare esami ufficiali di con- ducente o controlli ufficiali dei veicoli dopo aver concluso la formazione di cui all’articolo 66 e aver superato l’esame di cui all’articolo 67. 2 Qualora abbiano superato un esame parziale di cui all’articolo 67 capoverso 1bis, possono effettuare autonomamente esami di conducente o controlli dei veicoli già durante la formazione, a condizione che: a. attraverso tale esame abbiano acquisito le competenze necessarie; e b. siano opportunamente assistiti da un formatore.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.
15 aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova