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AS 2015 1611

Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Decisione ministeriale: Stoccaggio pubblico ai fini della sicurezza alimentare

Traduzione1

Accordo del 15 aprile 19942 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio Decisione ministeriale: Stoccaggio pubblico ai fini della sicurezza alimentare

Adottata il 7 dicembre 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 7 dicembre 2013

La Conferenza ministeriale, visto il paragrafo 1 dell’articolo IX dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio; decide quanto segue:

1. I Membri convengono di istituire un meccanismo provvisorio, come definito qui

di seguito, e di negoziare un accordo per una soluzione permanente3 circa la que- stione dello stoccaggio pubblico ai fini della sicurezza alimentare per adozione da parte dell’undicesima Conferenza ministeriale. 2. Durante il periodo provvisorio, ossia prima che sia trovata una soluzione perma- nente, e premesso che le condizioni enunciate qui di seguito siano soddisfatte, i Membri si astengono dal contestare attraverso il meccanismo di composizione delle controversie dell’OMC il mancato rispetto da parte di un paese in via di sviluppo Membro degli obblighi stabiliti dagli articoli 6:3 e 7:2 b) dell’Accordo sull’agricol- tura4 relativamente al sostegno accordato alle tradizionali colture alimentari di base5 nell’intento di portare avanti i programmi di stoccaggio pubblico ai fini della sicu- rezza alimentare esistenti alla data della presente decisione e compatibili con i criteri di cui al paragrafo 3, nota a piè di pagina 5 e note a piè di pagina 5 e 6 dell’Alle- gato 2 dell’Accordo sull’agricoltura, purché il paese in via di sviluppo Membro rispetti quanto disposto nella presente decisione6.

Notifica e trasparenza

3. Per beneficiare della presente decisione, un paese in via di sviluppo Membro

deve:

1 Dal testo originale francese (RO 2015 1611).

2 RS 0.632.20 3 La soluzione permanente dovrà essere applicabile a tutti i paesi in via di sviluppo Membri. 5 Questo termine si riferisce ai prodotti agricoli primari che sono derrate di base predomi- nanti nel regime alimentare tradizionale del paese in via di sviluppo Membro. 6 La presente decisione non vieta ai paesi in via di sviluppo Membri di adottare programmi di stoccaggio pubblico ai fini della sicurezza alimentare in conformità alle disposizioni pertinenti dell’Accordo sull’agricoltura.

2015-0658 1611

Acc. che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. RU 2015

a. aver notificato al Comitato dell’agricoltura di oltrepassare o rischiare di oltrepassare uno o entrambi i limiti della Misura globale di sostegno (MGS) (ossia l’MGS totale consolidato del Membro o il livello de minimis) per effetto dei suoi programmi di cui sopra; b. aver soddisfatto e continuare a soddisfare i suoi obblighi in materia di noti- fica del sostegno interno derivanti dall’Accordo sull’agricoltura conforme- mente al documento G/AG/2 del 30 giugno 1995, come specificato nell’Al- legato; c. aver fornito e continuare a fornire ogni anno informazioni supplementari, compilando il modello contenuto nell’Allegato, su ogni programma di stoc- caggio pubblico che esso mantiene ai fini della sicurezza alimentare; e d. fornire, non appena disponibili, tutte le informazioni statistiche descritte nell’Appendice statistica dell’Allegato e tutte le informazioni che potrebbero determinare l’aggiornamento o la correzione di dati forniti precedentemente.

Antielusione/Misure di salvaguardia 4. Ciascun paese in via di sviluppo Membro che chiederà l’inclusione dei suoi pro- grammi nel campo d’applicazione del paragrafo 2 si adopererà affinché le scorte acquistate nell’ambito di tali programmi non falsino il commercio e non si ripercuo- tano negativamente sulla sicurezza alimentare degli altri Membri.

5. La presente decisione non va utilizzata in modo da comportare un aumento del

sostegno soggetto al limite MGS totale consolidato di un Membro o al limite de minimis accordato in virtù di programmi diversi da quelli notificati in ottemperanza al paragrafo 3 a).

Consultazioni 6. Un paese in via di sviluppo Membro che beneficia della presente decisione deve, su richiesta, tenere consultazioni con altri Membri sul funzionamento dei suoi pro- grammi di stoccaggio pubblici notificati in ottemperanza al paragrafo 3 a).

Monitoraggio 7. Il Comitato dell’agricoltura sorveglia le informazioni comunicategli in virtù della presente decisione.

Programma di lavoro

8. I Membri convengono di istituire un programma di lavoro che sarà realizzato

nell’ambito del Comitato sull’agricoltura per proseguire l’esame della questione nell’intento di formulare raccomandazioni per una soluzione permanente. Tale pro-

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gramma di lavoro terrà conto delle proposte avanzate attualmente e in futuro dai Membri.

9. Nel contesto dell’agenda del dopo Bali, i Membri si impegnano a realizzare il

programma di lavoro menzionato al paragrafo precedente al fine di concluderlo al più tardi entro la data di svolgimento dell’undicesima Conferenza ministeriale. 10. Il Consiglio generale farà rapporto alla decima Conferenza ministeriale ai fini di una valutazione del funzionamento della presente decisione, informandola in parti- colare sui progressi raggiunti sul fronte del programma di lavoro.

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Allegato Modello [Nome del paese in via di sviluppo Membro] Informazioni di carattere generale 1. Informazioni fattuali a conferma che le notifiche DS:1 e le tabelle esplicative corrispondenti per i cinque anni precedenti sono aggiornate (p. es. le date e i dettagli contenuti nel documento). 2. I dettagli del programma sono sufficienti per identificare l’obiettivo della sicurezza alimentare e la portata del programma, compresi: a. il nome del programma; b. le tradizionali colture alimentari di base prese in considerazione; c. l’organismo incaricato dell’attuazione; d. la normativa e le leggi pertinenti; e. la data di avvio del programma; f. i criteri e le direttive oggettive pubblicate.

3. Descrizione pratica del funzionamento del programma, incluse:

a. disposizioni sull’acquisto delle scorte, compreso il modo in cui viene determinato il prezzo d’acquisto amministrato; b. disposizioni sul volume e sull’accumulo delle scorte, compresa qual- siasi disposizione relativa agli obiettivi e ai limiti quantitativi prestabi- liti; c. disposizioni sul rilascio delle scorte, compresa la determinazione del prezzo di rilascio e gli obiettivi (ammissibilità a ricevere le scorte acquistate). 4. Una descrizione di tutte le misure volte a ridurre al minimo gli effetti distor- sivi del programma sulla produzione e sul commercio.

5. Informazioni statistiche (secondo l’appendice statistica seguente).

6. Qualsiasi informazione ritenuta rilevante, compresi i riferimenti a siti inter- net.

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Appendice statistica (per coltura) (dati degli ultimi tre anni) Unità [1° anno] [2° anno] [3° anno]

[Nome della coltura] a. Bilancio di apertura delle scorte b. Acquisti annui nell’ambito del programma (valore) c. Acquisti annui nell’ambito del programma (quantità) d. Rilasci annui nell’ambito del programma (valore) e. Rilasci annui nell’ambito del programma (quantità) f. Prezzi d’acquisto g. Prezzi di rilascio h. Scorte di fine anno i. Produzione totale (quantità) j. Produzione totale (valore) k. Informazioni sulla popolazione che beneficia del rilascio di questa coltura e sulle quantità rilasciate: – stima del numero di beneficiari a livello nazionale e, se possibile, subnazionale; – quantità rilasciata ai beneficiari a livello nazionale e, se possibile, subnazionale; – altro l. In caso di sostegno pubblico allo stoccaggio privato, statistiche sull’aiuto accordato e ogni altro dato statistico aggiornato m. Totale importazioni (valore) n. Totale importazioni (quantità) o. Totale esportazioni (valore) p. Totale esportazioni (quantità)

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