AS 2015 1623
Legge federale sul diritto d'informazione delle vittime di reati
Legge federale sul diritto d’informazione delle vittime di reati (Modifica del Codice penale, del Diritto penale minorile, del Codice di procedura penale e della Procedura penale militare)
del 26 settembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 7 novembre 20131; visto il parere del Consiglio federale del 15 gennaio 20142, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice penale3
Inserire prima del titolo del Titolo quinto
Diritto d’infor- 1 La vittima e i congiunti della vittima ai sensi dell’articolo 1 capo- mazione versi 1 e 2 della legge federale del 23 marzo 20074 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione, possono chiedere, presentando doman- da scritta, che l’autorità d’esecuzione li informi: a. del momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico del condannato, dell’istituzione d’esecuzione, della forma del- l’esecuzione per quanto diverga dall’esecuzione ordinaria, del- l’interruzione dell’esecuzione, del regime aperto (art. 75a cpv. 2), della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell’esecuzione della pena o della misura; b. senza indugio, di un’eventuale fuga del condannato e della fine della stessa.
2 L’autorità d’esecuzione decide in merito alla domanda dopo aver
sentito il condannato.
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Diritto d’informazione delle vittime di reati. LF RU 2015
3 Può rifiutarsi di informare o revocare una precedente decisione in tal
senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato.
4 Se accoglie la domanda, l’autorità d’esecuzione rende attento l’aven-
te diritto all’informazione in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate. Le persone che hanno diritto all’aiuto alle vittime secondo la LAV non sono vincolate alla riservatezza nei con- fronti dei consulenti di un consultorio ai sensi dell’articolo 9 LAV.
Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014 Il diritto d’informazione di cui all’articolo 92a si applica anche all’esecuzione ordi- nata secondo il diritto anteriore.
2. Diritto penale minorile del 20 giugno 20035
Art. 1 cpv. 2 lett. ibis 2 A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposi- zioni del CP: ibis. l’articolo 92a (Diritto d’informazione);
3. Codice di procedura penale6
Art. 305, rubrica e cpv. 2, frase introduttiva e lett. d Informazione della vittima e annuncio dei casi 2 Nella stessa occasione la polizia e il pubblico ministero informano inoltre la vit- tima in merito a: d. il diritto di cui all’articolo 92a CP di chiedere di essere informata sulle deci- sioni e i fatti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.
4. Procedura penale militare del 23 marzo 19797
Art. 56 cpv. 1 e 2
1 Concerne soltanto il testo francese
5 RS 311.1 6 RS 312.0 7 RS 322.1
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2 La vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcera- zione preventiva o di sicurezza come pure circa un’eventuale fuga dell’imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l’imputato a un serio pericolo.
Art. 84b, rubrica e cpv. 1 lett. d Informazione della vittima e comunicazione
1 Alla prima occasione, l’autorità informa la vittima in merito a:
d. il diritto di cui all’articolo 92a CP di chiedere di essere informata sulle deci- sioni e i fatti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
15 gennaio 20158.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20169.
20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
8 FF 2014 6209 9 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 15 mag. 2015.
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