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AS 2015 1841

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale (Sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac)

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale (Sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac)

del 26 settembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20142, decreta:

Art. 1 1 Lo scambio di note del 14 agosto 20133 tra la Svizzera e l’Unione europea concer- nente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 4 paragrafo 3 dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

Art. 2 La modifica della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e della legge del 26 giugno 19986 sull’asilo è adottata nella versione qui annessa.

2013-1940 1841

Approvazione e recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013. DF RU 2015

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche di cui all’alle- gato.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il

15 gennaio 20157. 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, le modifiche delle leggi di cui all’alle- gato entrano in vigore il 1° luglio 2015.

12 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 FF 2014 6351

Approvazione e recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013. DF RU 2015

Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri

Art. 64 cpv. 5 5 Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia secondo il capoverso 4.

1 Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/20139 un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) (Stato Dublino) è competente per lo svolgimento di una procedura d’asilo e d’allontana- mento, il CEM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera. 3bis L’articolo 64 capoverso 4 è applicabile ai minorenni non accompagnati.

Abrogato

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1, 5 e 6, nonché cpv. 1bis, 2 e 3 1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può: b. incarcerare lo straniero se: 1. sono dati i motivi giusta l’articolo 75 capoverso 1 lettere a, b, c, f, g o h,

5. la decisione d’allontanamento è notificata in un centro di registrazione

o in un centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bis LAsi e l’ese- cuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile,

6. Abrogato

8 RS 142.20 9 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

Approvazione e recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013. DF RU 2015

1bis Nei casi Dublino l’ordine di carcerazione è retto dall’articolo 76a.

2 La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 30 giorni al massimo. 3 I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.

Art. 76a Carcerazione nell’ambito della procedura Dublino 1 L’autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nel- lo Stato Dublino competente per la procedura d’asilo, se nella fattispecie: a. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento; b. la carcerazione è proporzionata; e c. non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coerci- tive (art. 28 par. 2 del regolamento [UE] n. 604/201310). 2 I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all’ese- cuzione dell’allontanamento: a. nella procedura d’asilo o d’allontanamento lo straniero non ottempera a ordini impartitigli dall’autorità, segnatamente rifiuta di dichiarare la propria identità in violazione dell’obbligo di collaborare secondo l’articolo 8 capo- verso 1 lettera a LAsi11 o non dà seguito a una citazione ripetutamente e senza sufficiente motivo; b. il suo comportamento precedente in Svizzera o all’estero indica ch’egli non si attiene alle disposizioni delle autorità; c. presenta più domande d’asilo sotto diverse identità; d. abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l’articolo 74; e. nonostante il divieto d’entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente; f. soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d’asilo allo sco- po evidente di eludere l’imminente esecuzione di un allontanamento; g. espone a serio pericolo o minaccia in modo grave la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato; h. è stato condannato per un crimine; i. nega all’autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di sog- giorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d’asilo in tale Stato.

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv. 1.

11 RS 142.31

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3 Dall’ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarce- rato per al massimo: a. sette settimane durante la preparazione della decisione inerente alla compe- tenza per la domanda d’asilo; ciò comprende la presentazione all’altro Stato Dublino della richiesta di presa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l’accettazione implicita della richiesta, nonché l’allestimento della decisione e la sua notifica; b. cinque settimane durante la procedura prevista dall’articolo 5 del regolamen- to (CE) n. 1560/200312; c. sei settimane tra la notifica della decisione d’allontanamento o d’espulsione, o la fine dell’effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l’im- pugnazione di una decisione di prima istanza d’allontanamento o d’espul- sione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l’esecuzione della decisione. 4 Se lo straniero si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista del- l’esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, o se con il proprio comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, può essere incarcerato allo scopo di garantire il trasferimento laddove non sia possibile ordinare la carcerazione conformemente al capoverso 3 lettera c e risulti vana una misura più mite. La carce- razione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile, ma al massimo sei settimane. Con il consenso dell’autorità giudiziaria, può essere pro- rogata fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comporta- mento. La durata massima di questa carcerazione è di tre mesi. 5 I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.

Art. 78 cpv. 3 3 La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall’autorità del Cantone compe- tente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione dell’articolo 75, 76 o 77 può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

2bis In caso di carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la procedura volta a esaminare la legalità e l’adeguatezza della carcerazione e la perti- nente competenza sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi.

12 Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una do- manda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

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Art. 80a Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nell’ambito della procedura Dublino

1 La competenza di ordinare la carcerazione secondo l’articolo 76a spetta:

a. nei riguardi di uno straniero che durante la procedura Dublino soggiorna in un centro di registrazione o in un centro speciale secondo l’articolo 26 capo- b. nei riguardi di uno straniero che è stato assegnato a un Cantone o soggiorna in un Cantone senza aver presentato una domanda d’asilo (art. 64a): a tale Cantone.

2 Se la carcerazione è stata ordinata dal CEM, la procedura volta a esaminare la

legalità e l’adeguatezza della carcerazione e la pertinente competenza sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi. 3 Se la carcerazione è stata ordinata dal Cantone, su richiesta dello straniero incarce- rato la legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un’autorità giu- diziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo. 4 Lo straniero incarcerato può presentare istanza di scarcerazione in ogni tempo. L’autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali in procedura scritta.

5 È esclusa la carcerazione di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i

15 anni.

6 La persona di fiducia di cui all’articolo 64a capoverso 3bis della presente legge o all’articolo 17 capoverso 3 LAsi è informata preliminarmente dell’incarcerazione di un minore non accompagnato.

7 La carcerazione ha termine se:

a. il motivo è venuto a mancare o si rivela che l’esecuzione dell’allontana- mento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto; b. è stata accolta un’istanza di scarcerazione; c. lo straniero incarcerato comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

8 Nell’esaminare l’ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o

revoca di quest’ultima, l’autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dello straniero e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita.

Art. 81 cpv. 3 e 4

3 Nell’organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze delle persone

bisognose di protezione, dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori.

13 RS 142.31

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4 Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette:

a. in caso di allontanamento verso un Paese terzo: dagli articoli 16 paragrafo 3 e 17 della direttiva 2008/115/CE14; b. nei casi connessi a un trasferimento Dublino: dall’articolo 28 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 604/201315.

2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

b. il CEM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell’esame di una do- manda d’asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 604/201316, nonché nell’ambito dell’esame di una domanda d’asilo qualora il trattamento della domanda competa alla Svizzera;

2. Legge del 26 giugno 199817 sull’asilo

Art. 17 cpv. 3 lett. d e cpv. 6

3 Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia

che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata: d. della procedura Dublino. 6 Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.

Art. 22 cpv. 1ter, frase introduttiva 1ter Il CEM autorizza l’entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/201318 e:

Art. 35a Ripresa della procedura d’asilo nell’ambito della procedura Dublino Se in virtù del regolamento (UE) n. 604/201319 l’esame della domanda d’asilo spetta alla Svizzera, la procedura d’asilo è ripresa, anche se la domanda è stata preceden- temente stralciata.

14 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv. 1.

16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv. 1.

17 RS 142.31 18 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 22 cpv. 1ter.

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Art. 107a Procedura per i casi Dublino 1 Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l’asilo che può partire per uno Stato cui compete l’ese- cuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento in virtù di un trattato internazio- nale non ha effetto sospensivo. 2 Il richiedente l’asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo. 3 Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al capoverso 2. Se l’effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l’allontanamento può essere eseguito.

Art. 108 cpv. 4 4 La verifica della legalità e dell’adeguatezza dell’assegnazione di un luogo di sog- giorno all’aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all’articolo 22 capoversi 3 e 4, nonché della carcerazione ordinata dal CEM secondo l’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 o 76a LStr20 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.

Art. 111 lett. d I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di: d. ordine di carcerazione del CEM secondo gli articoli 76 capoverso 1 lettera b

II

Coordinamento con la modifica del 14 dicembre 2012 della legge sull’asilo All’entrata in vigore della presente modifica, la modifica del 14 dicembre 201222 dell’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 della legge federale del 16 dicembre

200523 sugli stranieri diventa priva di oggetto.

20 RS 142.20 21 RS 142.20 22 RU 2013 4375 23 RS 142.20

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