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AS 2015 195

Ordinanza sulla protezione civile

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

Modifica del 17 dicembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sulla protezione civile è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFPP».

Art. 2 cpv. 2 2 L’organizzazione partner deve inoltrare la domanda di proscioglimento anticipato all’ente cantonale responsabile della protezione civile. Alla domanda è allegato il consenso del milite. L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) stabilisce i presupposti per un proscioglimento anticipato e determina quali gruppi professionali comprendono le organizzazioni partner.

Art. 3a Personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile Per personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile secondo l’articolo 1a capoverso 3 della legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno s’intendono le seguenti persone impiegate a tempo pieno o parziale presso un organo statale: a. i comandanti della protezione civile e i loro sostituti; b. gli istruttori della protezione civile.

Titolo prima dell’art. 5 Capitolo 2: Chiamata e controlli

2013-1887 195

Protezione civile. O RU 2015

Art. 6b Notifica e controllo dei lavori di ripristino (art. 27 cpv. 2bis, 28 cpv. 7 e 73 cpv. 1 LPPC) 1 Nel caso in cui non fosse possibile concludere dei lavori di ripristino entro tre mesi dal verificarsi dell’evento, il Cantone comunica all’UFPP i dati seguenti: a. l’evento che rende necessari i lavori di ripristino; b. i lavori di ripristino necessari; c. i luoghi e le date in cui si svolgeranno gli interventi. 2 I dati devono essere notificati al più tardi due mesi prima dell’inizio dell’inter- vento. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere notificati fino a due settimane prima dell’inizio dell’intervento. 3 Se i lavori di ripristino non sono compatibili con lo scopo e i compiti della prote- zione civile, entro due settimane dall’arrivo della notifica l’UFPP ingiunge al rela- tivo Cantone di non effettuare l’intervento o di apportare le necessarie modifiche. In casi eccezionali debitamente motivati il termine può essere ridotto a una settimana. 4 Se il termine di tre anni previsto dall’articolo 27 capoverso 2bis LPPC non è rispet- tato, entro due settimane dall’arrivo della notifica l’UFPP ingiunge al relativo Can- tone di non effettuare l’intervento. In casi eccezionali debitamente motivati il termi- ne può essere ridotto a una settimana.

Art. 6c Proroga del termine o del limite temporale massimo per lavori di ripristino (art. 27 cpv. 2bis LPPC)

L’UFPP può, su richiesta motivata, concedere una proroga del termine o del limite temporale massimo previsto dall’articolo 27 capoverso 2bis LPPC se l’evento è di vaste proporzioni.

Art. 6d Registrazione dei giorni di servizio e controllo dei limiti temporali massimi dei servizi di protezione civile (art. 28 cpv. 7, 72 cpv. 1ter e 73 cpv. 1 LPPC) 1 I Cantoni registrano i giorni di servizio nel sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA). 2 I dati devono essere registrati al più tardi al momento della convocazione e costan- temente aggiornati. 3 Se un limite temporale massimo statuito dagli articoli 25a, 27 capoverso 2bis, 27a capoverso 2 e 33–36 LPPC è superato, l’UFPP ingiunge al Cantone di non chiamare in servizio i rispettivi militi.

Art. 6e Chiamata in servizio (art. 27 e 27a LPPC)

Possono essere chiamati a prestare un intervento unicamente i militi che hanno assolto almeno l’istruzione di base ai sensi dell’articolo 33 LPPC o che dispongono di un’istruzione equivalente.

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Art. 6f Convocazione a servizi d’istruzione successivi all’istruzione di base (art. 33–37 LPPC)

Possono essere convocati a un servizio d’istruzione successivo all’istruzione di base unicamente i militi che hanno assolto almeno l’istruzione di base ai sensi dell’arti- colo 33 LPPC o che dispongono di un’istruzione equivalente.

Art. 13a Abrogato

Art. 21 cpv. 1 1 I contributi sostitutivi devono essere versati entro tre mesi dall’inizio dei lavori di costruzione.

Art. 25 Approvazione dei progetti di rifugi

1 I Cantoni disciplinano l’approvazione dei progetti concernenti i rifugi.

2 Essi esaminano i progetti per la realizzazione e il rimodernamento dei rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d’impor- tanza nazionale e inoltrano all’UFPP la domanda d’approvazione.

3 L’UFPP approva il progetto se:

a. i beni culturali da depositare nel rifugio giustificano lo spazio richiesto; b. l’ubicazione scelta è considerata sicura in base alla carta dei pericoli; e c. esiste un piano d’emergenza.

Art. 25a Assunzione delle spese suppletive nell’ambito di progetti concernenti rifugi per beni culturali destinati alla conservazione degli archivi cantonali e delle collezioni d’importanza nazionale (art. 71 cpv. 2bis LPPC) 1 I Cantoni inoltrano una domanda di assunzione delle spese suppletive unitamente alla domanda di approvazione. 2 Per calcolare le spese suppletive riconosciute occorre detrarre dal totale dei costi del rifugio per beni culturali i costi di una normale cantina di stessa superficie e altezza.

4 Esso rifiuta di assumere una parte o la totalità delle spese suppletive se:

a. la loro assunzione è già stata richiesta in virtù di un altro atto normativo o è già stata approvata; oppure b. le condizioni e gli oneri vincolati all’approvazione del progetto non sono rispettati.

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5 Il diritto all’assunzione delle spese suppletive da parte della Confederazione deca- de se i lavori di costruzione non sono iniziati entro due anni dall’approvazione della domanda. 6 L’assunzione delle spese suppletive può essere prorogata di due anni su domanda motivata inoltrata prima dello scadere del termine. In questo caso sono determinanti le disposizioni valide al momento della proroga.

Art. 27 Controllo finale di rifugi nuovi e rimodernati e di rifugi per beni culturali 1 I Cantoni disciplinano il controllo finale dei rifugi nuovi e dei rifugi rimodernati.

2 L’UFPP disciplina il controllo finale dei rifugi per beni culturali nuovi e dei rifugi per beni culturali rimodernati destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d’importanza nazionale.

Art. 28 Controlli periodici dei rifugi I Cantoni provvedono, secondo le disposizioni dell’UFPP, al controllo periodico della prontezza operativa e della manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime e dei rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi canto- nali e collezioni d’importanza nazionale.

Art. 29 cpv. 4 4 L’UFPP decide in merito alla soppressione dei rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d’importanza nazionale.

Art. 31 cpv. 1 e 4 1 I Cantoni prevedono posti letto nonché possibilità di cura negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa. Se il tasso di copertura dei posti letto scende sotto lo 0,6 per cento della popo- lazione con dimora fissa, questo tasso di copertura deve essere ripristinato entro un termine di dieci anni. 4 Se nell’ambito di un progetto di costruzione viene soppresso un ospedale protetto o un centro sanitario protetto e il tasso di copertura dei posti letto scende di conse- guenza sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, nella domanda di soppressione occorre indicare la sostituzione reale. La sostituzione reale deve avve- nire nell’ambito della pianificazione del Servizio sanitario coordinato. Essa deve essere attuata entro dieci anni dalla soppressione.

Art. 33 Approvazione di progetti per impianti di protezione 1 I Cantoni esaminano i progetti per impianti di protezione e inoltrano all’UFPP la domanda di approvazione.

2 L’UFPP approva i progetti per nuove costruzioni, rimodernamenti, modifiche,

cambiamenti di destinazione o soppressioni di impianti di protezione.

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3 Esso stabilisce quali installazioni tecniche delle costruzioni di protezione devono essere obbligatoriamente smantellate in caso di soppressione dell’impianto.

Art. 33a Assunzione delle spese suppletive nell’ambito dei progetti per impianti di protezione

1 I Cantoni inoltrano la domanda di assunzione delle spese suppletive unitamente

alla domanda di approvazione.

3 Esso rifiuta di assumere una parte o la totalità delle spese suppletive se:

a. la loro assunzione è già stata richiesta in virtù di un altro atto normativo o è già stata approvata; oppure b. le condizioni e gli oneri vincolati all’approvazione del progetto non sono rispettati. 4 Il diritto all’assunzione delle spese suppletive da parte della Confederazione deca- de se i lavori di costruzione non sono iniziati entro due anni dall’approvazione della domanda. 5 L’assunzione delle spese suppletive può essere prorogata di due anni su domanda motivata inoltrata prima dello scadere del termine. In questo caso sono determinanti le disposizioni valide al momento della proroga.

Art. 36a Installazioni tecniche delle costruzioni di protezione (art. 71 cpv. 2 LPPC)

1 Le installazioni tecniche delle costruzioni di protezione comprendono:

a. gli impianti elettrici; b. gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione; c. gli impianti sanitari; d. gli elementi edilizi.

2 L’UFPP determina quali componenti comprendono gli impianti e gli elementi

edilizi.

Art. 37, rubrica e cpv. 3 Esigenze minime per costruzioni di protezione 3 L’UFPP fissa le esigenze minime per l’equipaggiamento e le caratteristiche delle costruzioni di protezione nelle istruzioni tecniche.

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Titolo prima dell’art. 40j Sezione 3: Valutazione degli oggetti assistita dall’ordinatore per la protezione delle infrastrutture critiche

Art. 40j Organo responsabile e scopo L’UFPP gestisce il sistema d’informazione «Valutazione degli oggetti assistita dall’ordinatore nell’ambito della protezione delle infrastrutture critiche» (COBE PIC). In esso vengono registrati costruzioni e impianti che a livello di oggetto sono stati identificati come infrastrutture critiche.

Art. 40k Dati registrati nel sistema COBE PIC Nel sistema COBE PIC sono registrati i dati seguenti: a. nome, indirizzo aziendale, numero telefonico aziendale, coordinate, altitudi- ne e superficie dell’oggetto critico; b. nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del gestore dell’oggetto; c. cognome, nome, datore di lavoro, funzione professionale, indirizzo azien- dale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale della persona incaricata della sicurezza; d. nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del proprietario dell’oggetto; e. cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale dell’interlocutore del comitato d’esperti; f. cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale della persona che ha fornito le informazioni dettagliate sul- l’oggetto.

Art. 40l Acquisizione dei dati L’UFPP acquisisce i dati per il sistema COBE PIC presso i gestori di infrastrutture critiche, le associazioni e gli organi federali e cantonali competenti. I gestori e le associazioni non sono obbligati a fornire i dati.

Art. 40m Comunicazione dei dati L’UFPP comunica i dati del sistema COBE PIC ai gestori delle infrastrutture criti- che, alle associazioni e agli organi cantonali e federali responsabili delle infrastrut- ture critiche.

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Art. 40n Conservazione dei dati 1 I dati inerenti alle persone fisiche registrati nel sistema COBE PIC sono conservati almeno fintantoché la relativa persona esercita la sua funzione nell’ambito della protezione delle infrastrutture critiche, ma al massimo per due anni dopo l’esercizio della funzione. 2 I dati inerenti agli oggetti registrati nel sistema COBE PIC sono conservati almeno fintantoché il relativo oggetto è considerato infrastruttura critica, ma al massimo per quattro anni a partire dal momento in cui non è più considerato tale.

Titolo prima dell’art. 40o Sezione 4: Comunicazione delle valutazioni relative all’istruzione

Art. 40o Ex art. 40j

Art. 40p L’UFPP mette a disposizione degli organi cantonali competenti per l’istruzione le valutazioni di cui all’articolo 40o.

Titolo prima dell’art. 40q Capitolo 6a: Disposizione penale (art. 69 LPPC)

Art. 40q Le infrazioni agli articoli 7 e 8 della presente ordinanza sono punibili ai sensi dell’articolo 69 LPPC.

Art. 42a Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2014 L’attuazione dell’articolo 6d avviene a tappe conformemente agli adattamenti tecnici del sistema PISA, ma al più tardi entro il 30 giugno 2017.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

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III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore 1° febbraio 2015.

2 Le seguenti disposizioni dell’OSIM secondo l’allegato, numero 1, entreranno in

vigore in un secondo tempo: l’ingresso, gli articoli 4 capoverso 2, 5 capoversi 1 e 2 e 77a nonché l’allegato 1.

17 dicembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 16 dicembre 20093 sui sistemi d’informazione militari

(OSIM)

Ingresso visto l’articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 20084 sui sistemi d’informazione militari (LSIM); visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20025 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visto l’articolo 27c capoverso 7 della legge del 24 marzo 20006 sul personale federale (LPers),

Art. 4 cpv. 2 2 I dati secondo l’allegato 1 numeri 1.8 e 2.7 sono rilevati soltanto previo consenso della persona interessata.

Art. 5 cpv. 1 e 2 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, i comandanti di circondario e gli enti federali e cantonali responsabili della protezione civile acquisiscono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all’articolo 15 LSIM. 2 Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i coman- di militari nonché terzi che trattano dati ai sensi del diritto militare, del diritto in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, del diritto in materia di assicura- zione militare, del diritto penale militare, del diritto in materia di servizio civile o del diritto in materia di protezione civile, sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati agli enti e alle persone che li acquisiscono secondo il capoverso 1.

3 RS 510.911 4 RS 510.91 5 RS 520.1 6 RS 172.220.1

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Titolo prima dell’art. 70l Sezione 4: Sistema d’informazione e di condotta da Berna

Art. 70l Scopo e organo responsabile

1 Il «Sistema d’informazione e di condotta da Berna (FABIS)» serve alla condotta

operativa dell’esercito come sistema d’informazione per la condotta in tutte le situa- zioni. In esso sono elaborati i dati per la protezione delle infrastrutture critiche (PIC).

2 Il sistema FABIS è gestito dallo Stato maggiore di condotta dell’esercito.

Art. 70m Dati I dati contenuti nel sistema FABIS sono indicati nell’allegato 33c.

Art. 70n Raccolta dei dati I dati del sistema FABIS sono tratti dal sistema d’informazione «Valutazione degli oggetti assistita dall’ordinatore nell’ambito della protezione delle infrastrutture critiche» (COBE PIC) presso l’Ufficio federale della protezione della popolazione.

Art. 70o Comunicazione dei dati I dati del sistema FABIS sono resi accessibili, tramite un gruppo d’utenza chiuso, ai seguenti utenti autorizzati: a. ai collaboratori competenti dello Stato maggiore di condotta dell’esercito in ambito PIC; b. ai collaboratori competenti delle Regioni territoriali in ambito PIC; c. ai membri dell’esercito con compiti in ambito PIC.

Art. 70p Conservazione dei dati 1 I dati concernenti persone fisiche registrati nel sistema FABIS sono conservati almeno fintantoché la persona in questione esercita la sua funzione nell’ambito della protezione delle infrastrutture critiche, ma al massimo per quattro anni dopo l’esercizio di tale funzione. 2 I dati concernenti gli oggetti registrati nel sistema FABIS sono conservati almeno fintantoché l’oggetto in questione è considerato infrastruttura critica, ma al massimo per quattro anni a partire dal momento in cui non è più considerato tale.

Art. 77a Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2014 L’attuazione degli articoli 4 capoverso 2, 5 capoversi 1 e 2 e dell’allegato 1 nume- ro 2 avviene a tappe conformemente agli adattamenti tecnici del sistema PISA, ma al più tardi entro il 30 giugno 2017.

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Allegato 1 L’allegato 1 è modificato secondo l’appendice 1.

Allegato 33c A questa ordinanza è aggiunto l’allegato 33c secondo l’appendice 2.

2. Ordinanza del 6 giugno 20087 sugli interventi di pubblica utilità

della protezione civile

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina gli interventi di pubblica utilità della protezione civile (interventi di pubblica utilità) a livello nazionale e le condizioni necessarie per l’autorizzazione di tali interventi a livello cantonale, regionale e comunale. 2 Per interventi di pubblica utilità s’intendono interventi di militi della protezione civile secondo l’articolo 27a LPPC nel corso dei quali sono fornite prestazioni a terzi, segnatamente autorità, organizzazioni, associazioni o espositori.

Art. 3 cpv. 1 1 Le domande per interventi di pubblica utilità a livello nazionale vanno presentate all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) al più tardi un anno prima dell’inizio dell’intervento. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere prese in considerazione anche domande inoltrate più tardi.

Art. 6a Versamento di una parte dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

1 Le domande possono essere autorizzate a condizione che, in caso di cospicuo

introito, il richiedente si impegni contrattualmente: a. a versare una parte adeguata dell’eventuale introito al fondo di compensa- zione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno; e b. a presentare all’UFPP, se richiesto, il conteggio finale dell’evento.

2 L’importo da versare corrisponde al massimo alla somma delle indennità per

perdita di guadagno versate ai militi di protezione civile impiegati conformemente all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

Art. 6b Responsabilità L’UFPP decide se il richiedente deve stipulare una copertura assicurativa speciale prima dell’autorizzazione dell’intervento di pubblica utilità.

7 RS 520.14

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Titolo prima dell’art. 8 Sezione 3: Interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale

Art. 8 Domanda Gli organizzatori inoltrano le domande per interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale all’ente responsabile della protezione civile del relativo Cantone al più tardi un anno prima dell’inizio dell’intervento. In casi ecce- zionali debitamente motivati possono essere prese in considerazione anche domande inoltrate più tardi.

Art. 8a Notifica all’UFPP (art. 28 cpv. 7 LPPC) 1 L’ente cantonale responsabile della protezione civile comunica all’UFPP, al più tardi tre mesi prima dell’inizio dell’intervento, i seguenti dati concernenti gli inter- venti di pubblica utilità previsti a livello cantonale, regionale o comunale: a. l’evento da sostenere; b. il richiedente; c. i luoghi e le date d’intervento previsti; d. i lavori previsti; e. i giorni di servizio complessivi da prestare. 2 Se l’intervento di pubblica utilità non è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile, al più tardi due settimane dopo l’arrivo della notifica l’UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l’intervento o di apportare le necessa- rie modifiche. Se intende svolgere l’intervento di pubblica utilità apportando le necessarie modifiche, il Cantone deve inoltrare nuovamente i dati entro due setti- mane.

Art. 8b Autorizzazione L’ente cantonale responsabile della protezione civile autorizza gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale e stabilisce la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedenti.

Inserire dopo il titolo della sezione 4

Art. 8c Contenuto dell’autorizzazione L’autorizzazione di un intervento di pubblica utilità deve contenere in particolare gli elementi seguenti: a. designazione di «autorizzazione»; b. autorità che rilascia l’autorizzazione;

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c. beneficiari dell’autorizzazione; d. motivazione; e. base legale; f. evento da sostenere; g. lavori autorizzati; h. luoghi e date relativi agli interventi; i. numero complessivo di giorni di servizio da prestare; j. ripartizione dei costi; k. indicazione dei rimedi giuridici; l. formula di notifica; m. firma dell’autorità che rilascia l’autorizzazione, con luogo e data.

Art. 13 Esecuzione 1 L’UFPP, d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, emana istru- zioni relative all’esecuzione dell’articolo 6a.

2 Del rimanente, il DDPS, l’UFPP e i Cantoni eseguono la presente ordinanza nei

limiti delle loro competenze.

3. Ordinanza del 20 ottobre 20108 sugli interventi NBCN

Titolo prima dell’art. 9a Sezione 2a: Presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione

Art. 9a Organo responsabile L’UFPP gestisce il sistema d’informazione «presentazione elettronica della situa- zione per la protezione della popolazione» (PES per la protezione della popolazio- ne).

Art. 9b Dati registrati nella PES per la protezione della popolazione Nella PES per la protezione della popolazione sono registrati i dati seguenti: a. nome dell’organizzazione partner che partecipa all’analisi coordinata della situazione prioritaria per la protezione della popolazione (analisi coordinata della situazione BREL);

8 RS 520.17

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b. cognome, nome, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero di fax aziendale dell’interlocutore dell’organizzazione partner che partecipa all’analisi coordinata della situazione BREL; c. nome e stato dell’azienda che rappresenta un acuto pericolo NBC o tecnico per la popolazione; d. stato di un’infrastruttura in caso di evento prioritario per la protezione della popolazione.

Art. 9c Acquisizione dei dati L’UFPP acquisisce i dati per la PES della protezione della popolazione presso gli organi competenti delle organizzazioni che partecipano all’analisi coordinata della situazione BREL.

Art. 9d Comunicazione dei dati L’UFPP rende accessibili i dati della PES della protezione della popolazione alle organizzazioni che partecipano all’analisi coordinata della situazione BREL median- te procedura di richiamo.

Art. 9e Conservazione dei dati I dati personali contenuti nella PES della protezione della popolazione sono conser- vati per al massimo dieci anni.

4. Ordinanza del 10 novembre 19939 sull’assicurazione militare

Art. 6, rubrica e cpv. 2 Civili in servizio o in formazione per l’esercito o per la protezione civile 2 È pure considerato civile ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 della legge chiunque: a. è designato dalle autorità cantonali e comunali per l’esecuzione della mobili- tazione e di esercitazioni corrispondenti; b. partecipa all’istruzione ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 della legge fede- rale del 4 ottobre 200210 sulla protezione della popolazione e sulla prote- zione civile.

9 RS 833.11 10 RS 520.1

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Appendice 1 all’allegato n. 1 OSIM Allegato 1 (art. 4)

Dati del PISA

Titolo prima del n. 1

1. Dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette

all’obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell’esercito

I sottotitoli dell’allegato recano i numeri seguenti:

103. Blocco della comunicazione dei dati conformemente all’articolo 16 capo-

verso 4 LSIM

Titolo prima del n. 2

2. Dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio

di protezione civile

5. Sesso

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Protezione civile. O RU 2015

2.2 Dati di controllo

14. Data della notificazione d’arrivo e di partenza all’autorità militare cantonale competente

18. Segnalazione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) in ca-

so di ignota dimora

32. Funzione(i)

11 RS 520.1

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37. Controllo di sicurezza relativo alle persone con decisione, tipo e data del

controllo

40. Disponibilità (disponibile, disponibile con limitazioni [indicazioni tempo-

rali], non disponibile)

41. Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria

42. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all’idoneità do- po il reclutamento

59. Giorni di servizio

60. Giorni di servizio complessivi (tutti i giorni di servizio finora prestati, crono- logia delle prestazioni di servizio)

61. Qualifiche

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67. Licenze di condurre civili e militari

68. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (p. es. lingue, formazione particolare)

71. Indirizzo di parenti o indirizzo per i casi d’emergenza (con numero di tele-

fono e indirizzo e-mail)

2.8 Pene

72. Pene disciplinari passate in giudicato per mancanza di disciplina, con indica- zione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pe- na

77. Controlli amministrativi (indicazioni sui processi amministrativi effettuati

nel PISA)

79. Dati per la selezione dei quadri

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Appendice 2 all’allegato n. 1 OSIM Allegato 33c (art. 70m)

Dati del FABIS

1. Nome, indirizzo aziendale, numero telefonico aziendale, coordinate, altitu-

dine e superficie dell’oggetto critico;

2. Nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale

del gestore dell’oggetto;

3. Cognome, nome, datore di lavoro, funzione professionale, indirizzo azien-

dale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale della persona incaricata della sicurezza;

4. Nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale

del proprietario dell’oggetto;

5. Cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico

aziendale dell’interlocutore del comitato d’esperti;

6. Cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico

aziendale della persona che ha fornito le informazioni dettagliate sull’og- getto.

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