AS 2015 239
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakstan concernente la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakstan concernente la soppressione dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico
Concluso il 4 marzo 2010 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 gennaio 2015
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakstan (detti in seguito «Parti»), nell’intento di rafforzare le reciproche relazioni amichevoli nell’interesse di entrambi i Paesi; e animati dal desiderio di agevolare ai cittadini delle due Parti, titolari di un passa- porto diplomatico nazionale, l’entrata nel territorio dell’altro Stato, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 1. I cittadini delle due Parti, titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido, sono esentati dall’obbligo del visto per entrare, uscire, soggiornare o transitare nel territorio dell’altro Stato per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni sull’arco di 180 (centottanta) giorni dalla data d’arrivo. 2. Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, il termine di 90 (novanta) giorni decorre dalla data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio compo- sto da tali Stati.
Art. 2 I cittadini delle due Parti, titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido, che si recano sul territorio dello Stato dell’altra Parte in qualità di membri di una mis- sione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una missione permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato concluso un accordo di sede, così come i membri delle loro famiglie autorizzati a vivere nella stessa economia domestica e titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido, possono entrare, soggiornare o uscire dal territorio dell’altro Stato senza visto per tutta la durata delle
RS 0.142.114.702
1 Dal testo originale tedesco (AS 2015 239).
2010-0062 239
Soppressione dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico. RU 2015 Acc. con il Kazakstan
loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica allo Stato accreditatario il titolo e la funzione delle persone summenzionate.
Art. 3 1. Il presente Accordo non dispensa i cittadini di ciascuna Parte, di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo, dall’obbligo di rispettare le leggi e le regolamentazioni in vigore sul territorio dell’altra Parte. 2. L’articolo 1 del presente Accordo non si applica ai cittadini di ciascuna Parte che entrano nel territorio dell’altra Parte al fine di svolgere un’attività lucrativa.
Art. 4 Ciascuna Parte si riserva il diritto di rifiutare l’entrata o limitare il soggiorno sul proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo che considera indesiderati.
Art. 5 1. Ai fini del presente Accordo, le Parti si trasmettono per via diplomatica docu- menti tipo che riproducano i passaporti diplomatici, congiuntamente ad una descri- zione dettagliata di tali documenti, usati correntemente, non oltre 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo. 2. Le Parti si trasmettono per via diplomatica i documenti tipo che riproducano i passaporti diplomatici nuovi o modificati, congiuntamente ad una descrizione detta- gliata di tali documenti, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.
Art. 6 1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere provvisoriamente, totalmente o in parte, l’applicazione del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico o salute pubblica. La decisione sulla sospensione o la sua revoca deve essere notificata per scritto all’altra Parte per via diplomatica almeno 72 (set- tantadue) ore prima della rispettiva entrata in vigore. 2. La sospensione dell’applicazione del presente Accordo, notificata da una Parte, lascia impregiudicati i diritti dei cittadini dell’altra Parte, di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo, che già soggiornano nel territorio dell’altro Stato.
Art. 7 Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti. Qual- siasi modifica convenuta dalle Parti entra in vigore conformemente alla procedura definita all’articolo 10 del presente Accordo.
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Art. 8 Le divergenze e le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono risolte in via amichevole mediante consultazione tra le Parti.
Art. 9 Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633 sulle relazioni consolari.
Art. 10
1. Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato.
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento median- te notifica scritta all’altra Parte per via diplomatica. In tal caso l’Accordo cessa di avere effetto 90 (novanta) giorni dopo la data di ricevimento della notifica corri- spondente. 3. Il presente Accordo entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione per via diplomatica dell’ultima notifica scritta delle Parti relativa all’adempimento delle condizioni previste dalle rispettive legislazioni nazionali per la sua entrata in vigore.
Fatto a Berna il 4 marzo 2010 in duplice esemplare nella lingua tedesca, inglese, kazaka e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’inter- pretazione fa fede il testo inglese.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica del Kazakstan: Micheline Calmy-Rey Kanat Saudabayev
2 RS 0.191.01 3 RS 0.191.02
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