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AS 2015 25

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Modifica del 28 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 dicembre 20021 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:

Art. 15 Disposizioni transitorie 1 Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l’offerta o avviano l’esecuzione di un provvedimento tra il 1° febbraio 2015 e il 28 febbraio 2015, nonché per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1° febbraio 2015 e il 28 febbraio 2015 devono essere inoltrate all’Ufficio al più tardi il 28 febbraio 2015. 2 Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l’offerta o avviano l’esecuzione di un provvedimento tra il 1° luglio 2018 e il 31 gennaio 2019, nonché per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1° luglio 2018 e il 31 gennaio 2019 devono essere inoltrate all’Ufficio al più tardi il 30 giugno 2018. 3 Le domande di aiuti finanziari presentate al più tardi il 1° luglio 2014 e inserite in una lista di attesa secondo l’ordine di priorità stabilito in virtù dell’articolo 4 capo- verso 3 della legge del 4 ottobre 20022 sugli aiuti finanziari per la custodia di bam- bini complementare alla famiglia sono esaminate come nuove domande.

Art. 16 cpv. 3 3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2019.