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AS 2015 3807

Ordinanza sulla formazione professionale

Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)

Modifica del 25 settembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 64 cpv. 1bis 1bis Sono considerate prestazioni particolari di interesse pubblico anche i provvedi- menti e i progetti della cooperazione internazionale in materia di formazione profes- sionale che contribuiscono al rafforzamento del sistema svizzero della formazione professionale.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

25 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 412.101

2015-1767 3807

Formazione professionale. O RU 2015

3808

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