AS 2015 3807
Ordinanza sulla formazione professionale
Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)
Modifica del 25 settembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale è modificata come segue:
Art. 64 cpv. 1bis 1bis Sono considerate prestazioni particolari di interesse pubblico anche i provvedi- menti e i progetti della cooperazione internazionale in materia di formazione profes- sionale che contribuiscono al rafforzamento del sistema svizzero della formazione professionale.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
25 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 412.101
2015-1767 3807
Formazione professionale. O RU 2015
3808