AS 2015 4781
Ordinanza sull'energia
Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica dell’11 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 1 lett. b e 2
1 Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se:
b. previa deduzione delle limitazioni di produzione, determinate dalle condi- zioni imposte dalle autorità, viene prodotta almeno una quantità di elettricità pari alla media degli ultimi cinque anni di esercizio completi prima del 1° gennaio 2015; e 2 Si considerano altresì ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti la cui produzione di elettricità o il cui coefficiente di sfruttamento elettrico rapportato alla media degli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima del 1° gennaio 2015 viene aumentato secondo le esigenze stabilite nelle appendici 1.1–1.5. Il DATEC può ridefinire nelle appendici il giorno di riferimento rilevante per il periodo di confronto.
Art. 3iter cpv. 2
2 La rimunerazione viene temporaneamente sospesa a chi non rispetta le esigenze
minime. Per il periodo di valutazione in questione, l’impianto viene rimunerato retroattivamente al prezzo di mercato (art. 3bbis cpv. 2). La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita.
Art. 3p cpv. 2 2 La società nazionale di rete notifica ai gestori di rete le circostanze determinanti ai fini del ritiro e della rimunerazione dell’elettricità.
Art. 3q lett. b La società nazionale di rete riferisce trimestralmente all’UFE su: b. i dati di cui all’articolo 3p capoverso 1;
1 RS 730.01
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Art. 3r rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. e, 4 e 5 Valutazione e pubblicazione 1 L’UFE valuta i dati notificati in base agli articoli 1g e 3p capoverso 1 e quelli della notifica, in particolare con riferimento: e. all’ubicazione degli impianti, alla produzione e alla rimunerazione versata ai produttori; 4 Esso pubblica i seguenti dati relativi agli impianti che ricevono una rimunerazione:
a. nome del produttore e ubicazione dell’impianto; b. vettore energetico impiegato; c. categoria e tipo di impianto; d. potenza; e. produzione raggiunta; f. ammontare della rimunerazione; g. data della notifica; h. data di messa in esercizio; i. durata della rimunerazione. 5 Nel caso di impianti con una potenza inferiore a 30 kW, la pubblicazione avviene in forma anonimizzata.
Art. 3s Informazioni 1 Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e sulla protezione dei dati. 2 Ai richiedenti possono essere fornite informazioni sulla posizione del loro progetto nella lista d’attesa. 3 Ai Cantoni possono essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti i progetti previsti o realizzati situati sul loro territorio, a prescindere dal fatto che tali progetti già ricevano una rimunerazione o si trovino sulla lista d’attesa. 4 Ai Comuni possono essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti gli impianti già in esercizio sul loro territorio, a prescindere dal fatto che tali impianti già ricevano una rimunerazione o si trovino sulla lista d’attesa. 5 I Cantoni e i Comuni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che devono essere rea- lizzati da: a. essi stessi; b. uno dei loro enti; oppure c. una società nella quale detengono una partecipazione.
6 Il rilascio di informazioni può essere soggetto a un emolumento.
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II Le appendici 1.1, 1.2 e 1.5 sono modificate secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
11 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Appendice 1.1 (Art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche
N. 1.1
1.1 In generale
Piccola centrale idroelettrica: qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla forza idrica. Rientrano in questa categoria in particolare le dighe, le prese d’acqua, le condotte forzate, le turbine, i generatori, le installazioni necessarie per l’immissione in rete, le stazioni di comando. Diverse piccole centrali idroe- lettriche possono utilizzare lo stesso punto di immissione in rete, se gli impianti si servono di acqua proveniente da bacini imbriferi separati, se sono stati realizzati indipendentemente l’uno dall’altro e se l’esercizio di ciascuno di essi avviene in maniera autonoma. Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione sono considerate impianti autonomi.
N. 3.4.1
3.4.1 Se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo
stato della tecnica (condotte forzate incluse) è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effet- tuata un’interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Il bonus è calco- lato sulla base della potenza equivalente dell’impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza. L’UFE stabilisce in una direttiva le misure che beneficiano di un bonus per le opere idrauliche. Le misure di cui all’articolo 83a LPAC o all’articolo 10 LFSP non sono computabili ai fini del bonus. Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto al bonus per le opere idrauliche. Gli impianti accessori con una potenza superiore a
50 kW hanno diritto al bonus per le opere idrauliche solo fino alla potenza
equivalente di 50 kW.
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Diritto al bonus per opere idrauliche [%] 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Quota opere idrauliche sul'investimento complessivo [%]
N. 8
8 Disposizione transitoria concernente la modifica
dell’11 novembre 2015 I gestori di impianti accessori che mettono in esercizio i loro impianti a partire dal 1° gennaio 2016 e che tuttavia già prima di questa data hanno ricevuto una decisione positiva sottostanno, per quanto riguarda la valutazione del diritto al bonus per le opere idrauliche, alle condizioni determinanti prima della presente modifica.
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Appendice 1.2 (Art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici
N. 3.1.3 3.1.3 Nel caso di una messa in esercizio dal 1° aprile 2015, la rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:
Categoria di Classe di potenza Tasso di rimunerazione impianto (cent./kWh)
Messa in esercizio
1.4.2015– 1.10.2015– 1.4.2016– dal 30.9.2015 31.3.2016 30.9.2016 1.10.2016
≤30 kW 23,4 20,4 19,5 19,0 annessi/ ≤100 kW 18,5 17,7 16,6 15,6 isolati ≤1000 kW 18,8 17,6 16,4 15,2 >1000 kW 18,5 17,6 16,5 15,3
integrati ≤30 kW 27,4 24,0 22,4 21,9 ≤100 kW 21,1 20,1 19,1 17,9
Gli impianti integrati con potenza nominale >100 kW sono considerati impianti annessi; per il calcolo della rimunerazione si applica il numero 3.2.
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Appendice 1.5 (Art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa
N. 6.5 lett. e n. 1 Concerne solamente il testo francese.
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