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AS 2015 4961

Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie

Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)

Modifica del 18 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 19831 sulle ferrovie è modificata come segue:

Sostituzione di termini Negli articoli 83, 83e e 15o «immatricolati» è sostituito con «ammessi alla circola- zione». In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli 76 e 77, «composizione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «convoglio».

Art. 4 lett. d A complemento della presente ordinanza si applica segnatamente: d. l’ordinanza del 14 marzo 20082 sull’approvvigionamento elettrico.

Art. 5i cpv. 4

4 Non devono essere iscritti nel registro i veicoli di servizio (art. 57), che:

a. possono circolare sia su rotaia sia su strada (veicoli strada-rotaia); b. sono smontabili e rimontabili.

Art. 8c cpv. 1 1 In caso di progetti innovativi o complessi con elevata rilevanza per la sicurezza (modifiche rilevanti) l’impresa ferroviaria deve applicare il procedimento di gestione dei rischi secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 352/20093, fatta eccezione

3 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 5g.

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per i numeri 2.5.1 e 2.5.4–2.5.7, e secondo l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/11364.

Art. 10 cpv. 3

3 Provvedono a un dimensionamento ottimizzato sul piano energetico delle proprie

costruzioni e dei propri impianti e veicoli come pure a un esercizio efficiente dal profilo energetico.

Art. 15 cpv. 2

2 Per il rimanente si applica l’ordinanza del 17 dicembre 20145 concernente le

inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.

Art. 15a cpv. 1 lett. b 1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle nuove costruzioni, alle modi- fiche e ai rinnovi, nonché all’esercizio di: b. veicoli utilizzati sulle tratte interoperabili, ad eccezione dei veicoli speciali (art. 56–58).

Art. 15f cpv. 1 1 L’UFT tiene un registro contenente le informazioni necessarie per l’uso dell’infra- struttura e conforme alle specifiche dell’allegato alla decisione di esecuzione 2014/880/UE6 (registro dell’infrastruttura).

Art. 28 Gallerie, altri impianti ferroviari sotterranei e gallerie di protezione 1 Nelle gallerie, negli altri impianti ferroviari sotterranei e nelle gallerie di prote- zione devono essere adottate misure specifiche per il salvataggio delle persone. 2 Nelle gallerie e gallerie di protezione si devono installare a distanze regolari delle nicchie di protezione per il personale, le quali vanno contrassegnate in modo ben visibile. Si può rinunciare alle nicchie qualora la sicurezza del personale sia garantita da altre misure.

4 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi, versione della GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6. 5 RS 742.161

6 Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014,

concernente le specifiche comuni del registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE, versione della GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489.

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Art. 42 cpv. 1 1 Gli impianti elettrici delle ferrovie e le parti elettriche degli impianti filoviari devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili. Gli impianti elettrici sono descritti in dettaglio nell’alle- gato 4.

Art. 44 lett. g Abrogata

Titolo prima dell’art. 47 Capitolo 3: Veicoli Sezione 1: Requisiti essenziali

Art. 47 1 I veicoli devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che sia possibile svolgere un esercizio ferroviario sicuro e affidabile sull’infrastruttura da percorrere.

2 La sagoma limite dei veicoli e dei carichi si determina in base alla sagoma di

riferimento prevista nell’allegato 1.

Titolo prima dell’art. 48 Sezione 2: Veicoli interoperabili

Art. 48 1 I veicoli interoperabili sono i veicoli impiegati sulle tratte interoperabili (art. 15a cpv. 1 lett. a). 2 Ai veicoli interoperabili si applicano le disposizioni del capitolo 1a. Fanno ecce- zione i veicoli speciali (art. 56–58). 3 L’UFT pubblica le prescrizioni tecniche nazionali notificate (art. 23f cpv. 2 Lferr).

Titolo prima dell’art. 49 Sezione 3: Veicoli non interoperabili

Art. 49 Generalità 1 I veicoli non interoperabili sono i veicoli impiegati sulle tratte non interoperabili.

2 I veicoli a scartamento normale che percorrono tratte interoperabili solo in un settore molto ristretto come una stazione o un binario di raccordo, possono essere ammessi alla circolazione su domanda e a condizione che siano adempiuti i requisiti

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di cui alla presente sezione, sempreché l’interoperabilità nell’ambito del settore d’impiego considerato non ne risulti compromessa.

Art. 50 Parti e sistemi elettrici 1 Le parti e i sistemi elettrici dei veicoli devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili. 2 I locomotori e le carrozze-pilota devono essere dotati di un dispositivo di sicu- rezza. Devono essere compatibili con gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche. I requisiti che devono soddisfare gli impianti di sicurezza e le appli- cazioni telematiche installati sui veicoli sono retti dagli articoli 38 e 39.

Art. 51 Parti e sistemi meccanici 1 Le parti e i sistemi meccanici dei veicoli devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli e da sostenere le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l’intera durata d’esercizio prevista.

2 Le cabine di guida e gli scompartimenti viaggiatori dei veicoli devono essere

concepiti, sotto il profilo della resistenza strutturale alle deformazioni, in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.

Art. 52 Sistemi dei freni 1 I freni dei veicoli ferroviari devono permettere di viaggiare in modo sicuro alla velocità prescritta e garantire in ogni momento l’arresto sicuro del veicolo. 2 Lo sforzo di frenatura dev’essere dimensionato in funzione del coefficiente medio di aderenza esistente tra la ruota e la rotaia. 3 L’azione frenante non deve essere pregiudicata dall’usura, dal molleggiamento e da altri sistemi dei veicoli. Deve poter essere controllata mediante una prova dei freni da fermo.

4 Un freno di stazionamento deve impedire la messa in marcia involontaria dei

veicoli.

Art. 53 Sistemi delle porte 1 Le porte d’accesso devono essere conformi all’esercizio effettuato, devono poter essere utilizzate senza pericolo, essere munite di dispositivi di chiusura efficaci ed essere assicurate contro un’apertura involontaria. 2 Le porte devono essere munite di dispositivi che segnalano nella cabina di guida lo stato di «porte chiuse» e di dispositivi di protezione per evitare che persone riman- gano incastrate tra le porte.

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3 Le porte laterali scorrevoli dei bagagliai e degli scompartimenti bagagliai devono essere munite di un dispositivo che impedisca la loro chiusura involontaria. Quando le stesse sono aperte, deve essere possibile applicare una barra di protezione. 4 Le porte frontali di intercomunicazione che si trovano alle estremità del treno devono essere assicurate contro l’apertura involontaria.

Art. 54 Requisiti particolari per le ferrovie a cremagliera 1 La sicurezza contro il deragliamento dei veicoli e dei convogli di ferrovie a crema- gliera dev’essere garantita sull’intera tratta e in ogni caso estremo prevedibile.

2 Il DATEC disciplina i requisiti particolari per:

a. gli organi di trazione e di repulsione:

1. dei veicoli accoppiati,

2. dei veicoli non accoppiati;

b. i freni:

1. dei locomotori,

2. dei convogli,

3. dei vagoni,

4. in caso di materiale rotabile rimorchiato,

5. in caso di trazione multipla;

c. i dispositivi di sicurezza dei convogli.

Art. 55 Requisiti particolari per i veicoli tranviari Il DATEC disciplina i requisiti particolari per i veicoli tranviari nei seguenti settori: a. i freni; b. la protezione contro le collisioni.

Titolo prima dell’art. 56 Sezione 4: Veicoli speciali

Art. 56 Generalità 1 Sono veicoli speciali i veicoli di servizio come pure i veicoli a vapore e i veicoli storici. 2I veicoli speciali possono essere impiegati su tratte sia interoperabili sia non interoperabili. 3 Devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.

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4 Sono ammessi alla circolazione a condizione che adempiano i requisiti di cui alla sezione 3, sempreché l’interoperabilità nell’ambito del settore d’impiego considerato non ne risulti compromessa.

Art. 57 Veicoli di servizio 1 I veicoli di servizio sono veicoli speciali utilizzati in particolare per la costruzione, la manutenzione, l’ispezione e le attività d’intervento sugli impianti ferroviari.

2 Se i veicoli di servizio sono impiegati come apparecchiature di lavoro occorre

stilare i necessari attestati di sicurezza.

Art. 58 Veicoli a vapore e veicoli storici 1 I veicoli a vapore e i veicoli storici devono essere gestiti e mantenuti in modo da consentire un esercizio ferroviario sicuro e affidabile sull’infrastruttura da percorre- re. 2 I veicoli a vapore devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che si tenga conto dei pericoli specifici della caldaia a vapore e sotto pressione. 3 Per quanto concerne l’installazione di nuovi sistemi in veicoli storici e la modifica di sistemi in tali veicoli sono determinanti le prescrizioni valide al momento dell’installazione o della modifica.

4 Per il rimanente si applicano gli articoli 50–55.

Art. 59–70 Abrogati

Art. 83 Abrogato

Art. 83e cpv. 3 Abrogato

Art. 83g Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 novembre 2015 1 I veicoli che erano in esercizio in Svizzera il 1° gennaio 1999 sono considerati ammessi alla circolazione e vengono iscritti nel registro di cui all’articolo 5i. 2I locomotori esistenti dotati di convertitori devono essere modificati entro il 31 dicembre 2021 in maniera tale che si comportino in modo passivo nei confronti della rete della corrente di trazione in caso di frequenze superiori a 87 Hertz. 3 L’UFT costituisce il registro dell’infrastruttura secondo l’articolo 15f entro il 30 giugno 2017. I gestori dell’infrastruttura devono iscrivere i dati necessari entro il 15 marzo 2018.

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II

1 L’allegato 2 è abrogato.

2 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

3 Gli allegati 6 e 7 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

2 Gli articoli 15f capoverso 1, 83e capoverso 3 e 83g capoverso 3, come pure

l’allegato 7, entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

18 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 4 (art. 42 cpv. 1)

Impianti elettrici

Frase introduttiva e lett. g Gli impianti elettrici sono impianti e parti d’impianto fissi o mobili appartenenti a impianti ferroviari o a impianti filoviari. Essi comprendono: g. Abrogata

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Allegato 6 (art. 15a cpv. 2)

Rete principale interoperabile

Lausanne–Vevey Vevey–Les Paluds (bif.)–St-Maurice St-Maurice–Martigny Martigny–Sierre–St. German (Abzw) St. German (Abzw)–Visp–Brig Brig–Grenze–Iselle (–Domodossola) Genève-Aéroport–Châtelaine (bif) Châtelaine (bif)–St-Jean (bif) St-Jean (bif)–Genève Genève–Morges–Lonay-Préveranges Lonay-Préveranges–Denges-Echandens Denges-Echandens–Renens VD Renens VD–Lausanne Châtelaine (bif)–La Plaine–Front. (–Bellegarde) St-Jean (bif)–Genève La Praille Genève La Praille–Stade–La Praille (cul-de-sac) Chatelaîne (bif)–Genève La Praille Lonay-Préveranges–Lausanne-Triage Lausanne-Triage–Renens VD Lausanne-Triage–Bussigny Daillens (bif)–Le Day Le Day–Vallorbe Vallorbe–Front. (–Frasne) Denges-Echandens–Lécheires (bif) Lécheires (bif)–Bussigny Renens VD–Lausanne Sébeillon–Lausanne Renens VD–Bussigny Bussigny–Cossonay–Daillens (bif) Daillens (bif)–Chavornay Chavornay–Yverdon

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Yverdon–Auvernier Auvernier–Neuchâtel-Vauseyon Neuchâtel-Vauseyon–Neuchâtel Neuchâtel–Cornaux–Biel/Bienne Bern - Bern Holligen (Abzw) Bern Holligen (Abzw)–Kerzers Kerzers–Ins Ins–Neuchâtel Auvernier–Travers Travers–Les Verrières–Front. (–Pontarlier) Basel SBB–Ruchfeld (Abzw) Lausanne–Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres–Palézieux Palézieux–Romont Romont–Fribourg/Freiburg Fribourg/Freiburg–Flamatt Flamatt–Bern Weyermannshaus–Bern Biel/Bienne–Biel/Bienne RB Biel/Bienne RB–Biel Mett (Abzw) Bern–Bern Wylerfeld–Wankdorf (Abzw)–Ostermundigen Ostermundigen–Gümligen Gümligen–Thun Löchligut (Abzw)–Wankdorf (Abzw)–Ostermundigen Spiez–Wengi-Ey (Abzw) Wengi-Ey (Abzw)–Frutigen Frutigen–Lötschberg-Tunnel–Brig Wengi-Ey (Abzw)–Frutigen Nordportal (Abzw) Frutigen Nordportal (Abzw)–Lötschberg-Basistunnel–St. German (Abzw) Frutigen–Frutigen Nordportal (Abzw) Thun–Spiez Biel/Bienne–Biel Mett (Abzw) Biel Mett (Abzw)–Lengnau Lengnau–Solothurn West Solothurn West–Solothurn

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Solothurn–Niederbipp Niederbipp–Oensingen Oensingen–Olten Solothurn–Ausbaustrecke–Wanzwil (Abzw) Bern–Bern Wylerfeld–Löchligut (Abzw) Löchligut (Abzw)–Zollikofen Zollikofen–Mattstetten (Abzw) Mattstetten (Abzw)–Burgdorf Burgdorf–Herzogenbuchsee–Langenthal Langenthal–Rothrist Rothrist–Aarburg-Oftringen–Olten Löchligut (Abzw)–Grauholz-Tunnel–Äspli (Abzw) Äspli (Abzw)–Neubaustrecke–Wanzwil (Abzw) Wanzwil (Abzw)–Rothrist Rothrist–Born-Tunnel–Olten Äspli (Abzw)–Mattstetten (Abzw) Rothrist–Kriegsschleife–Zofingen Basel SBB–Muttenz Muttenz–Pratteln Pratteln–Liestal Liestal–Sissach Sissach–Hauenstein-Basistunnel–Olten Nord (Abzw) Olten Nord (Abzw)–Olten Muttenz–Adler-Tunnel–Liestal Basel SBB RB–Birsfelden Hafen Basel SBB RB–Gellert (Abzw)–Infrastrukturgrenze SBB–Basel Bad Bf Basel Bad Bf–Basel Bad Bf RB W 568 Basel Bad Bf RB W 568–Infrastrukturgrenze HBS–Basel Kleinhüningen Hafen Basel Bad Bf RB W 568–Basel Bad Rbf Staatsgrenze Muttenz–Gellert (Abzw) Pratteln–Basel SBB RB Basel SBB RB–Ruchfeld (Abzw) Basel SBB RB–Basel SBB GB Basel SBB GB–Basel SBB

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Ruchfeld (Abzw)–Basel GB Olten–Aarburg-Oftringen–Zofingen Zofingen–Sursee Sursee–Hübeli (Abzw)–Emmenbrücke Emmenbrücke–Fluhmühle (Abzw)–Gütsch (Abzw)–Luzern Olten Nord (Abzw)–Verbindungslinie–Olten Ost (Abzw)–Dulliken Basel SBB–Basel St. Johann Basel St. Johann–Basel St. Johann Hafen Basel St. Johann–Grenze (–St-Louis) Basel SBB–Gellert (Abzw)–Infrastrukturgrenze SBB–Basel Bad Bf Weil am Rhein Staatsgrenze–Basel Bad Bf Basel Bad Bf–Grenzach Staatsgrenze Basel Bad Bf–Riehen Staatsgrenze Olten–Olten Ost (Abzw)–Dulliken Dulliken–Aarau Aarau–Rupperswil Rupperswil–Brugg AG Immensee–Arth-Goldau Arth-Goldau–Rynächt Rynächt–Gotthardbasistunnel–Pollegio Nord Pollegio Nord–Giubiasco Giubiasco–Galleria Mte Ceneri–Taverne-Torricella Taverne-Torricella–Lugano Lugano–Mendrisio–Balerna Balerna–Chiasso Giubiasco–Cadenazzo Cadenazzo–Ranzo-S. A.–Confine (–Pino-T.–Luino) Taverne-Torricella–Lugano Vedeggio Balerna–Chiasso Sm Rupperswil–Lenzburg Lenzburg–Gexi (Abzw) Gexi (Abzw)–Othmarsingen Othmarsingen–Gruemet (Abzw) Gruemet (Abzw)–Heitersberg-Tunnel–Killwangen-Spreitenbach

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Gexi (Abzw)–Hendschiken Hendschiken–Wohlen Wohlen–Rotkreuz Rotkreuz–Immensee Hendschiken–Othmarsingen Othmarsingen–Lupfig Lupfig–Brugg Süd (Abzw) Brugg Süd (Abzw) –Brugg AG Brugg Nord (Abzw)–Verbindungslinie–Brugg Süd (Abzw) Thalwil–Zimmerberg-Tunnel–Sihlbrugg Sihlbrugg–Albis-Tunnel–Zug Rotkreuz–Fluhmühle (Abzw)–Gütsch (Abzw)–Luzern Arth-Goldau–Zug Pratteln–Stein-Säckingen Stein-Säckingen–Bözberg-Tunnel–Brugg Nord (Abzw) Brugg Nord (Abzw) –Brugg AG Zürich Altstetten–Zürich Herdern–Zürich Vorbahnhof Nord–Zürich HB Würenlos–Killwangen-Spreitenbach Killwangen-Spreitenbach–Rangierbahnhof Limmattal Rangierbahnhof Limmattal–Dietikon Dietikon–Zürich Mülligen–Zürich Altstetten Zürich Altstetten–Hard (Abzw)–Zürich Oerlikon Killwangen-Spreitenbach–Zürich Altstetten Zürich Altstetten–Zürich HB Zürich Altstetten–Zürich Hardbrücke–Zürich HB (bin. 41-44) Zürich Altstetten–Zürich GB Zürich GB–Zürich Aussersihl (Abzw) Wallisellen–Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon–Zürich Wipkingen–Zürich HB Winterthur–Effretikon Effretikon–Hürlistein (Abzw) –Bassersdorf Bassersdorf–Zürich Flughafen–Opfikon (Abzw) Opfikon (Abzw)–Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon–Hard (Abzw)–Zürich Hardbrücke–Zürich HB

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Effretikon–Hürlistein (Abzw)–Dietlikon Dietlikon–Wallisellen Opfikon (Abzw)–Kloten–Bassersdorf Schaffhausen–Neuhausen Neuhausen–Eglisau Eglisau–Bülach Bülach–Oberglatt Oberglatt–Glattbrugg Glattbrugg–Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon–Hard (Abzw)–Zürich Hardbrücke–Zürich HB (Gl. 41-44) Zürich Oerlikon–Weinbergtunnel–Zürich HB (Gl. 31–34 und A-Gruppe) (Durch- messerlinie) Glattbrugg–Opfikon Süd (Abzw)–Zürich Seebach Schaffhausen–Infrastrukturgrenze Gemeinschaftsbahnhof–Thayngen Staatsgrenze St. Margrethen–Grenze (–Lustenau) Winterthur–Winterthur Grüze–Wil Wil–Gossau SG Gossau SG–St. Gallen St. Gallen–St. Gallen St. Fiden St. Gallen St. Fiden–Rorschach Rorschach–St. Margrethen Zürich HB–Zürich Aussersihl (Abzw) Zürich HB (Gl. 31–34 und A-Gruppe)–Kohlendreieckbrücke–Zürich Vorbahnhof– Letzigrabenbrücke–Zürich Altstetten (Durchmesserlinie) Zürich Aussersihl (Abzw)–Zürich Wiedikon Zürich Wiedikon–Thalwil Zürich Aussersihl (Abzw)–Zimmerberg-Basistunnel–Thalwil

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Allegato 7 (art. 15b cpv. 2)

Specifiche tecniche di interoperabilità

1 Decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a

una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, GU L 126 del 14.5.2011, pag. 53; modificata l’ultima volta dalla decisione 2012/464/UE, GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20.

2. Regolamento (UE) 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, rela-

tivo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Appli- cazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo, GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) 2015/302, GU L 2015/302 del 26.2.2015, pag. 2.

3 Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 aprile 2012, relativa alla

specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo, GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla decisione 2015/14/UE, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 44.

4 Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa

alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE, GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1; modi- ficata dalla decisione della Commissione 2013/710/UE, GU L 352 del 4.12.2013, pag. 35.

5 Regolamento (UE) 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, rela-

tivo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione, GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1; modificata dal regolamento (UE) 1236/2013, GU L 322 del 3.12.2013, pag. 23.

6 Regolamento (UE) 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014,

relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, versione della GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110.

7. Regolamento (UE) 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014,

relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Mate- riale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeg- geri» del sistema ferroviario dell’Unione europea, versione della GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179.

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8 Regolamento (UE) 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014,

relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Mate- riale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeg- geri» del sistema ferroviario dell’Unione europea, versione della GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228.

9. Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014,

relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materia- le rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea, versione della GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394.

10 Regolamento (UE) 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014,

relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materia- le rotabile – rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE, versione della GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421.

11 Regolamento (UE) 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014,

relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Appli- cazioni telematiche per il trasporto merci» del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) 62/2006, versione della GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438.

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