AS 2015 535
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
del 26 settembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 20142, decreta:
Art. 1
1 Lo scambio di note del 21 novembre 20133 tra la Svizzera e l’Unione europea
concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino tempora- neo del controllo di frontiera alle frontiere interne è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguar- dante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Art. 2 La modifica della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri è adottata nella versione qui annessa.
2014-0590 535
Recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013. DF RU 2015
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica di cui all’allegato.
Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il
15 gennaio 20156. 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la modifica di legge di cui all’articolo 2 entra in vigore il 1° marzo 2015.
11 febbraio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 FF 2014 6347
Recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013. DF RU 2015
Allegato (art. 2)
Modifica di un altro atto normativo
La legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 3 3 Se, giusta l’articolo 24, 25 o 26 del codice frontiere Schengen8, i controlli al con- fine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d’entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 64c cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina
1 Lo straniero è allontanato senza formalità se:
b. l’entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell’articolo 13 del codice frontiere Schengen9.
Art. 65 cpv. 2, nota a piè di pagina
2 L’UFM emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B
del codice frontiere Schengen10 una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.
7 RS 142.20 8 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1051/2013, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.
9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 3.
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 3.
Recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013. DF RU 2015