AS 2015 5591
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 20162017 in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016–2017 in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale
del 25 novembre 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1: Obiettivi
Art. 1 Il sostegno dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi (istituzioni) ha lo scopo di: a. salvaguardare il patrimonio culturale; b. potenziare le istituzioni; c. facilitare l’accesso ai musei e alle collezioni nonché al patrimonio culturale.
Sezione 2: Strumenti
Art. 2 1 Le istituzioni possono essere sostenute mediante i seguenti tipi di aiuti finanziari:
a. aiuti finanziari per le spese d’esercizio (contributi all’esercizio); b. aiuti finanziari a progetti di salvaguardia del patrimonio culturale, segnata- mente misure di inventariazione e digitalizzazione di opere d’arte legate all’accertamento e alla pubblicazione delle provenienze (contributi a pro- getti); c. aiuti finanziari a premi di assicurazione legati al prestito di opere per mostre temporanee in Svizzera (contributi a premi di assicurazione).
2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
RS 442.121 1 RS 442.1
2015-2467 5591
Regime di promozione 2016–2017 in favore dei musei, delle collezioni e RU 2015 delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale. O del DFI
Sezione 3: Requisiti formali di promozione
Art. 3 Requisiti per le istituzioni Le istituzioni devono disporre di un’adeguata strategia collezionistica e gestionale.
Art. 4 Requisiti per i progetti I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizza- tiva adeguata.
Sezione 4: Requisiti materiali di promozione
Art. 5 Beneficiari di contributi all’esercizio Le seguenti istituzioni possono beneficiare di contributi all’esercizio: a. la Fondazione Museo alpino svizzero; b. la Fondazione Museo svizzero dei trasporti; c. la Fondazione svizzera per la Fotografia; d. la Fondazione Swiss Science Center Technorama; e. l’Associazione per la salvaguardia della memoria audiovisiva della Svizzera – Memoriav; f. la Fondazione per l’Istituto Svizzero di Roma; g. la fondazione Museo svizzero dello sport; h. la fondazione Museo Svizzero d’Architettura; i. la fondazione Haus für elektronische Künste Basel; j. la Fondazione Archivio svizzero della danza; k. la fondazione Ballenberg – Museo svizzero all’aperto di cultura rurale; l. l’Associazione dei musei svizzeri; m. la fondazione Passaporto Musei Svizzeri.
Art. 6 Criteri di promozione per i contributi a progetti Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione: a. prestigio e importanza dell’istituzione; b. importanza culturale e artistica dei beni culturali; c. urgenza delle misure in funzione della salvaguardia del patrimonio culturale; d. rapporto costo-utilità delle misure; e. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.
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Art. 7 Criteri di promozione per i contributi a premi di assicurazione Per i contributi a premi di assicurazione si applicano i seguenti criteri di promo- zione: a. prestigio e importanza del museo; b. importanza culturale e storica della mostra; c. importanza culturale e storica dei prestiti; d. potenziale di pubblico; e. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.
Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 8 Procedura per i contributi all’esercizio 1 Le istituzioni di cui all’articolo 5 possono chiedere per gli anni 2016 e 2017 un contributo all’esercizio commisurato all’anno 2015, con riserva dell’approvazione del credito e a condizione che adempiano ancora i requisiti formali di promozione. 2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi all’esercizio. Vi disciplina segnatamente l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.
Art. 9 Procedura per i contributi a progetti
1 L’UFC decide, sulla base di un bando di concorso unico, circa l’erogazione di
contributi a progetti negli anni 2016 e 2017. 2 Le istituzioni che ricevono un contributo all’esercizio di cui all’articolo 5 non possono essere sostenute anche con un contributo a progetti. 3 Le richieste di contributi a progetti devono essere presentate all’UFC entro il 30 aprile 2016.
4 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promo-
zione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai requisiti materiali di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l’indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.
Art. 10 Procedura per i contributi a premi di assicurazione 1 L’UFC decide ogni anno, sulla base di un bando di concorso, circa l’erogazione di contributi a premi di assicurazione. 2 Le istituzioni che hanno ricevuto un contributo a premi di assicurazione l’anno precedente non possono essere sostenute l’anno successivo.
Regime di promozione 2016–2017 in favore dei musei, delle collezioni e RU 2015 delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale. O del DFI
3 Le istituzioni che ricevono un contributo all’esercizio di cui all’articolo 5 non possono essere sostenute anche con un contributo a premi di assicurazione.
4 Le richieste di contributi a premi di assicurazione devono essere presentate
all’UFC: a. per il 2016: entro il 31 gennaio 2016; b. per il 2017: entro il 31 ottobre 2016.
5 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promo-
zione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai requisiti materiali di promozione.
Art. 11 Aliquote massime e minime dei contributi a progetti e dei contributi a premi di assicurazione Gli aiuti finanziari ammontano al massimo: a. nel caso dei contributi a progetti: al 50 per cento dei costi complessivi di un progetto, ma al massimo a 100 000 franchi per progetto; il contributo mini- mo a 20 000 franchi per progetto; b. nel caso dei contributi a premi di assicurazione: al 50 per cento dei premi di assicurazione complessivi di una mostra, ma al massimo a 150 000 franchi per mostra; il contributo minimo a 20 000 franchi per mostra.
Art. 12 Numero massimo dei contributi a progetti e dei contributi a premi di assicurazione 1 Negli anni 2016 e 2017 i contributi a progetti sono erogati al massimo a 15 istitu- zioni.
2 Ogni anno i contributi a premi di assicurazione sono erogati al massimo per
6 mostre.
Art. 13 Ordine di priorità Nel decidere circa l'ammontare dei contributi a progetti e dei contributi a premi di assicurazione si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richie- ste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
Art. 14 Oneri
1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:
a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i contributi d’esercizio concessi e i progetti sostenuti; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti soste- nuti.
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2 I beneficiari di contributi a progetti e di contributi a premi di assicurazione sono tenuti inoltre a presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.
Sezione 6: Entrata in vigore e validità
Art. 15
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2017.
25 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
Regime di promozione 2016–2017 in favore dei musei, delle collezioni e RU 2015 delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale. O del DFI