AS 2016 103
Ordinanza sul servizio sanitario coordinato
Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC)
Modifica del 18 dicembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 aprile 20051 sul servizio sanitario coordinato è modificata come segue:
Art. 4 lett. e e i L’incaricato SSC ha i compiti seguenti: e. promuove e coordina la formazione, la formazione permanente e il perfezio- namento dei quadri e degli specialisti dei partner SSC nei settori sanitari nonché nel settore della lotta contro le epizoozie; i. coordina le misure degli organi militari per la prevenzione e la lotta contro la diffusione di epizoozie con le misure degli organi civili.
Art. 9 cpv. 2 e 2bis
2 Sono membri d’ufficio dell’OCSAN:
a. il segretario centrale della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità; b. un rappresentante di ciascuna delle quattro Conferenze regionali dei direttori cantonali della sanità o i rappresentanti dei Cantoni in esse rappresentati; c. un rappresentante dell’Ufficio federale della sanità pubblica; d. un rappresentante dell’Ufficio federale della protezione della popolazione; e. un rappresentante dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di vete- rinaria;
1 RS 501.31
2015-2048 103
Servizio sanitario coordinato. O RU 2016
f. un rappresentante dello Stato maggiore di condotta dell’esercito; g. il capo dell’Ufficio SSC. 2bis Gli altri membri dell’OCSAN sono designati dall’incaricato SSC, su proposta e d’intesa con la Conferenza direttiva SSC, tra i rappresentanti dei partner SSC.
II L’ordinanza del 3 maggio 19782 sul coordinamento del servizio veterinario nel- l’ambito della difesa integrata è abrogata.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2016.
18 dicembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RU 1978 520
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