AS 2016 1195
Accordo che modifica il protocollo addizionale alla Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale
Traduzione1
Accordo che modifica il protocollo addizionale alla Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale
Concluso il 25 giugno 2014 Approvato dall’Assemblea federale il 23 dicembre 20112 Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 marzo 2016
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese, animati dal desiderio di modificare il protocollo addizionale alla Convenzione del 9 settembre 19663 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modifi- cata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Il numero XI del protocollo addizionale è modificato come segue: 1. La lettera a) del paragrafo 3 del numero XI è abrogata e sostituita dalla disposi- zione seguente: «a) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, informazione che può risultare dall’indicazione del nome di questa persona o da qualsiasi altro elemento che ne permetta l’identificazione;» 2. La lettera e) del paragrafo 3 del numero XI è abrogata e sostituita dalla disposi- zione seguente: «e) nella misura in cui sono noti, il nome e l’indirizzo delle persone per le quali vi è motivo di ritenere che siano in possesso delle informazioni richieste.
1 Dal testo originale francese ( RO 2016 1195).
2 RS 672.934.90; RU 2016 1193 3 RS 0.672.934.91
2014-1813 1195
Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e RU 2016 sulla sostanza nonché prevenzione della frode e dell’evasione fiscale. Acc.
L’autorità competente dello Stato richiedente che, nel quadro di una domanda di informazioni di natura bancaria, conosce il nome della banca che gestisce il conto della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta deve comunicarlo all’autorità competente dello Stato richiesto.» 3. Dopo il paragrafo 3 del numero XI viene inserito un nuovo paragrafo 4 dal tenore seguente: «Resta inteso che le lettere a)–e) di cui sopra devono essere interpretate in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni per l’applicazione dell’arti- colo 28 della presente Convenzione.»
4. Il paragrafo 4 del numero XI diventa il paragrafo 5.
5. Il paragrafo 5 del numero XI diventa il paragrafo 6.
Art. 2 1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente l’adempimento delle proce- dure necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. L’Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica. 2. Il presente Accordo è applicabile alle domande di scambio di informazioni con- cernenti qualsiasi anno civile o esercizio a partire dal 1° gennaio 2010. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, il paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Accordo è applicabile alle domande di scambio di informazioni relative a fatti avvenuti a partire dal 1° febbraio 2013.
4. L’Accordo resta in vigore fintanto che resta in vigore la Convenzione.
Fatto a Berna, il 25 giugno 2014, in doppio esemplare, in lingua francese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Francese: Jacques De Watteville Bruno Bézard