AS 2016 1369
Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale di polizia (Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)
Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale di polizia (Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)
del 4 maggio 2016
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Art. 1 Principio e campo d’applicazione
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:
a. le decisioni ai sensi degli articoli 13e e 24c della legge federale del 21 marzo
19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
b. le decisioni concernenti la sospensione temporanea di un divieto d’entrata o di un’espulsione ai sensi degli articoli 67 capoverso 5 e 68 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri; c. le prestazioni ai sensi dell’articolo 2 lettera b della legge federale del 7 otto- bre 19944 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati; d. le decisioni e le prestazioni ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 dell’ordi- nanza del 14 giugno 19935 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.
2 La presente ordinanza non si applica alle decisioni emanate e alle prestazioni
fornite da fedpol in virtù dei seguenti atti normativi:
RS 172.043.60
2015-3429 1369
O sugli emolumenti di fedpol RU 2016
a. legge del 17 dicembre 20046 sulla trasparenza; b. legge federale del 23 dicembre 20117 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni; c. ordinanza del 20 settembre 20028 sui documenti d’identità; d. ordinanza del 2 luglio 20089 sulle armi; e. ordinanza del 27 novembre 200010 sugli esplosivi.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200411 sugli emolumenti.
Art. 3 Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.
2 La tariffa oraria ammonta a 100–250 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste.
Art. 4 Supplemento Per le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, fedpol può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolu- mento ordinario.
Art. 5 Incasso 1 Fedpol può riscuotere gli emolumenti in anticipo, contro rimborso o dietro fattura- zione. 2 All’estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, si applica l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 ottobre 201512 sugli emolumenti del DFAE.
6 RS 152.3 7 RS 312.2 8 RS 143.11 9 RS 514.541 10 RS 941.411 11 RS 172.041.1 12 RS 191.11
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Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.
4 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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