AS 2016 1831
Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi
Legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi
del 25 settembre 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 20131, decreta:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice penale2
Utilizzazione 1 Le autorità che iscrivono o consultano in linea dati nel casellario sistematica del numero giudiziale informatizzato (VOSTRA) hanno il diritto di utilizzare d’assicurato sistematicamente il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti (LAVS) per adempiere i loro compiti confor- memente al diritto del casellario giudiziale. La ricerca di una persona nella banca dati «Unique Personal Identifier Database» (UPI) dell’Uf- ficio centrale di compensazione (UCC) è lanciata a partire da VOSTRA.
2 In VOSTRA il numero d’assicurato è utilizzato esclusivamente per i
seguenti fini interni al casellario giudiziale: a. identificare le persone prima di iscrivere e di consultare dati; b. scambiare per via elettronica dati con altre banche dati nelle quali il numero d’assicurato è pure utilizzato sistematicamen- te, sempreché tale scambio di dati mediante numero d’assicu- rato sia retto da una base legale formale.
2013-0539 1831
Miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità RU 2016
3 Il numero d’assicurato è visibile soltanto per le autorità collegate a
VOSTRA e non è comunicato ad altre autorità o a privati. Non figura negli estratti del casellario giudiziale.
4 Il servizio della Confederazione competente per il casellario control-
la periodicamente l’esattezza di tutti i numeri d’assicurato registrati in VOSTRA e dei corrispondenti dati di identificazione. A tale scopo utilizza i servizi in linea messi a disposizione dall’UCC.
Art. 367 cpv. 2ter–2quinquies 2ter Il servizio della Confederazione competente per il casellario co- munica allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, ai fini menziona- ti all’articolo 365 capoverso 2 lettere n–p, i seguenti dati concernenti le persone soggette all’obbligo di leva e i militari non appena sono registrati in VOSTRA: a. le sentenze penali per un crimine o un delitto; b. le misure privative della libertà; c. le decisioni concernenti l’insuccesso del periodo di prova. 2quater Abrogato
2quinquies La comunicazione di cui al capoverso 2ter è effettuata median- te un’interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell’esercito e VOSTRA. I dati di cui al capoverso 2ter sono trattati in modo completamente automatizzato e sulla base del numero d’assicu-
Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2015 Al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015, le autorità competenti assegnano alle persone registrate in VOSTRA il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS5 e provvedono affinché la ricerca diretta nella banca dati UPI (art. 366a cpv. 1) possa essere lanciata a partire da VOSTRA.
2. Codice di procedura penale6
3bis Chi dirige il procedimento informa lo Stato maggiore di condotta dell’esercito riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette
4 RS 831.10 5 RS 831.10 6 RS 312.0
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all’obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un’arma da fuoco.
3. Legge militare del 3 febbraio 19957
Art. 113 Arma personale 1 A un militare non può essere consegnata l’arma personale se sussistono seri segni o indizi che: a. questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l’arma personale; b. questi o terzi possano abusare dell’arma personale. 2 Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l’arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3 Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a. prima della prevista consegna dell’arma personale; b. dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto; c. prima che al militare sia ceduta in proprietà l’arma personale.
4 A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all’esecuzione delle pene; c. chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; d. chiedere a un’autorità di controllo della Confederazione di valutare il poten- ziale di pericolo o di abuso. 5 Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l’autorità di controllo della Confe- derazione può: a. consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8; b. chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti; c. consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati rela- tivi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia; d. chiedere alle competenti autorità penali e d’esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all’esecuzione delle pene;
7 RS 510.10
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e. interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso. 6 Del rimanente, la procedura è retta dagli articoli 19–21 della legge federale del 21 marzo 19978 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Se per altri motivi occorre eseguire anche un controllo di sicurezza, i due procedimenti possono essere riuniti. 7 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici e gli psico- logi sono liberati dal segreto d’ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. 8 I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
4. Legge federale del 3 ottobre 20089 sui sistemi d’informazione militari
Art. 14 cpv. 1 lett. ebis e h 1 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito: ebis. dati concernenti i procedimenti penali a carico di militari e persone soggette all’obbligo di leva e comunicazioni ai sensi dell’articolo 113 capoversi 7 e 8 della legge militare del 3 febbraio 199510 (LM), sempre che sussistano seri segni o indizi che la persona interessata possa esporre a pericolo se stessa o terzi con l’arma personale; h. dati concernenti la consegna e il ritiro ordinario dell’arma personale e del- l’arma in prestito nonché decisioni relative al loro ritiro cautelare o defini- tivo.
Art. 16 cpv. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. e, nonché 3bis 3 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica agli organi e alle persone seguenti i dati del PISA qui appresso: e. all’Ufficio centrale Armi e alle autorità cantonali competenti: la decisione concernente i motivi d’impedimento alla consegna dell’arma personale e la decisione concernente il suo ritiro cautelare o definitivo.
8 RS 120 9 RS 510.91 10 RS 510.10
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3bis I dati di cui al capoverso 3 lettera e sono comunicati alla banca dati di cui al- l’articolo 32a capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 199711 sulle armi (LArm) attraverso il sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).
1 I dati del PISA concernenti reati, decisioni e misure penali possono essere conser- vati soltanto se, sulla base di tali dati: a. è stata emanata una decisione di non reclutamento, esclusione o degrada- zione ai sensi della LM12; 4bis I dati relativi al ritiro cautelare e al ritiro definitivo dell’arma personale o del- l’arma in prestito nonché alle circostanze connesse al ritiro sono conservati per vent’anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 26 cpv. 2 lett. bbis
2 Sono dati sanitari:
bbis. i dati concernenti i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e i motivi d’impedimento alla consegna dell’arma personale ai sensi dell’arti- colo 113 LM13 necessari all’apprezzamento dell’idoneità al servizio e del- l’idoneità a prestare servizio;
Art. 28 cpv. 2 lett. f, 2bis e 3, frase introduttiva 2 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti: f. all’Ufficio centrale Armi e alle autorità cantonali competenti, i motivi medi- ci che impediscono la consegna o che giustificano il ritiro ordinario, cautela- re o definitivo dell’arma personale. 2bis I dati di cui al capoverso 2 lettera f sono comunicati alla banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm14 attraverso il PSN.
3 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
11 RS 514.54 12 RS 510.10 13 RS 510.10 14 RS 514.54
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5. Legge del 20 giugno 199715 sulle armi
Art. 10 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo francese
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione per:
f. membri di autorità di polizia estere nell’ambito di impieghi o corsi d’istru- zione internazionali.
Art. 32 lett. b e c Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per: b. la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati; c. le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione degli oggetti di cui all’articolo 4.
Art. 32a Sistemi d’informazione
1 L’Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:
a. banca dati sull’acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA); b. banca dati sull’acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen (DEWS); c. banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi (DEBBWA); d. banca dati sulla cessione in proprietà di armi dell’esercito e sulle persone soggette all’obbligo di leva e i militari nei cui confronti sussiste un motivo d’impedimento per il possesso di un’arma personale secondo l’articolo 113 della legge militare del 3 febbraio 199516 (DAWA); e. banca dati sui contrassegni destinati a garantire la tracciabilità delle armi da fuoco e delle loro munizioni (DARUE).
2 Ogni Cantone gestisce un sistema d’informazione elettronico sull’acquisto e il
possesso di armi da fuoco. 3 Oltre al sistema d’informazione di cui al capoverso 2, i Cantoni possono gestire un sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco. Designano un organo incaricato di centralizzare e amministrare i dati.
15 RS 514.54 16 RS 510.10
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4 I sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere consultati me- diante un’unica interrogazione dagli utenti che dispongono dei diritti d’accesso necessari. 5 La Confederazione può sostenere misure volte ad armonizzare i sistemi d’informa- zione di cui ai capoversi 1–3. 6 Il Consiglio federale fissa i requisiti da adempiere affinché la Confederazione accordi gli aiuti finanziari di cui al capoverso 5.
Art. 32abis Utilizzazione del numero d’assicurato 1 Le autorità che trattano in linea i dati dei sistemi d’informazione di cui all’arti- colo 32a capoversi 1–3 hanno il diritto di utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194617 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 2 Il numero d’assicurato è utilizzato per lo scambio elettronico di dati con altre banche dati nelle quali il numero d’assicurato è pure utilizzato sistematicamente, sempre che tale scambio di dati mediante numero d’assicurato sia retto da una base legale formale, nonché per la gestione delle banche dati di cui all’articolo 32a capo- versi 1 lettere c e d, 2 e 3. 3 Le autorità competenti comunicano all’Ufficio centrale i numeri d’assicurato ai fini di una loro utilizzazione nella DEBBWA e nella DAWA.
Art. 32b Contenuti dei sistemi d’informazione
1 La DEWA e la DEWS contengono i dati seguenti:
a. generalità e numero di registro dell’acquirente; b. tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell’arma, nonché data del- l’alienazione; c. data della registrazione nella banca dati.
2 La DEBBWA contiene i dati seguenti:
a. generalità e numero d’assicurato delle persone cui è stata rifiutata o revocata un’autorizzazione oppure sequestrata un’arma; b. circostanze che hanno portato alla revoca dell’autorizzazione; c. tipo, genere e numero dell’arma, nonché data dell’alienazione; d. circostanze che hanno portato al sequestro; e. decisioni relative ad armi sequestrate; f. data della registrazione nella banca dati.
17 RS 831.10
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3 La DAWA contiene i dati seguenti:
a. generalità e numero d’assicurato delle persone cui al proscioglimento dal- l’obbligo militare è stata ceduta in proprietà un’arma; b. generalità e numero d’assicurato delle persone cui, in base alla legislazione militare, è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo l’arma personale o l’ar- ma in prestito; c. generalità e numero d’assicurato delle persone cui non è stata consegnata un’arma personale per motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 113 della legge militare del 3 febbraio 199518; d. tipo, genere e numero dell’arma, nonché data dell’alienazione o del ritiro definitivo; e. circostanze che hanno portato al ritiro cautelare, al ritiro definitivo o alla mancata consegna dell’arma; f. decisioni relative ad armi sequestrate; g. data della registrazione nella banca dati.
4 La DARUE contiene i dati seguenti:
a. indicazioni relative ai contrassegni secondo gli articoli 18a e 18b; b. altri segni distintivi e indicazioni del fabbricante e dell’importatore; c. recapiti del fabbricante, del fornitore e dell’importatore; d. indicazioni dell’autorizzazione per l’introduzione di armi sul territorio sviz- zero.
5 Ilsistema d’informazione di cui all’articolo 32a capoverso 2 contiene i dati
seguenti: a. generalità e numero di registro dell’acquirente e dell’alienante; b. tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell’arma, nonché data del- l’alienazione; c. generalità dei titolari di una carta europea d’arma da fuoco secondo l’arti- colo 25b e le indicazioni che vi figurano; d. generalità dei titolari di un permesso di porto di armi secondo l’articolo 27 e le indicazioni che vi figurano. 6 Il sistema d’informazione comune armonizzato di cui all’articolo 32a capoverso 3 contiene i dati seguenti: a. generalità dell’acquirente; b. tipo, fabbricante, designazione, calibro e numero dell’arma, nonché data del- l’alienazione;
18 RS 510.10
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c. generalità dei titolari di una carta europea d’arma da fuoco secondo l’arti- colo 25b e le indicazioni che vi figurano; d. generalità dei titolari di un permesso di porto di armi secondo l’articolo 27 e le indicazioni che vi figurano. 7 I sistemi d’informazione di cui all’articolo 32a capoversi 2 e 3 possono contenere anche il numero d’assicurato.
Art. 32c Comunicazione di dati
1 Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA e della DARUE possono essere comuni-
cati alle seguenti autorità per l’adempimento dei loro compiti legali: a. autorità competenti dello Stato di domicilio o d’origine; b. altre autorità cantonali e federali di giustizia e polizia, nonché le autorità competenti per l’esecuzione della presente legge; c. autorità estere di polizia, di perseguimento penale e di sicurezza, nonché gli uffici di Europol e Interpol.
2 Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA e della DARUE possono
essere resi accessibili alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali, alle autorità di polizia cantonali nonché alle autorità doganali per mezzo di una proce- dura di richiamo. 3 Tutti i dati della DEBBWA possono essere resi accessibili ai servizi competenti dell’amministrazione militare per mezzo di una procedura di richiamo. 4 L’Ufficio centrale comunica senza indugio ai servizi competenti dell’amministra- zione militare le nuove registrazioni nella DEBBWA di militari e persone soggette all’obbligo di leva cui è stata revocata o rifiutata un’autorizzazione oppure seque- strata un’arma. La comunicazione al sistema d’informazione per la gestione inte- grata delle risorse (PSN) avviene per mezzo di una procedura automatizzata. 5 L’Ufficio centrale comunica senza indugio all’autorità competente del Cantone di domicilio le nuove registrazioni nella DAWA di militari e persone soggette all’obbligo di leva cui l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo, o cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in pre- stito. La comunicazione ai sistemi d’informazione del Cantone di domicilio compe- tente di cui all’articolo 32a capoversi 2 e 3 avviene per mezzo di una procedura automatizzata. 6 I dati della DEWS sono comunicati alle autorità competenti dello Stato di domici- lio della persona interessata. 7 I dati del sistema d’informazione di cui all’articolo 32a capoverso 3 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di persegui- mento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, alle autorità di polizia cantonali, all’Ufficio federale di polizia (fedpol) nonché alle autorità doganali e ai servizi competenti dell’amministrazione militare per l’adem- pimento dei loro compiti legali.
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8 Il Consiglio federale disciplina in quale misura i dati devono essere comunicati alle autorità federali e cantonali, nonché il controllo, la conservazione, la rettifica e la cancellazione dei dati.
2 I servizi competenti dell’amministrazione militare comunicano all’Ufficio centrale:
a. l’identità e il numero d’assicurato delle persone cui al proscioglimento dal- l’obbligo militare è stata ceduta in proprietà un’arma, nonché il tipo e il nu- mero dell’arma; b. l’identità e il numero d’assicurato delle persone cui, in base alla legislazione militare, l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo, o cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito.
Art. 36 cpv. 2
2 L’Amministrazione federale delle dogane è competente per il procedimento e il
giudizio delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico turistico e di introduzione di armi sul territorio svizzero.
II Coordinamento con la modifica del 20 marzo 2015 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del Codice penale svizzero19 (cifra I1 o la modifica del 20 marzo 201520 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche l’articolo 367 capoversi 2ter–2septies avrà il seguente tenore:
Art. 367 cpv. 2ter–2septies 2ter Le autorità di cui ai capoversi 2 lettere c–l e 2septies possono con- sultare le sentenze che contengono l’espulsione soltanto finché l’inte- ressato è soggetto a quest’ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell’articolo 369 determina quello applicabile alla consultazione.
19 RS 311.0 20 FF 2015 2281
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2quater Il servizio della Confederazione competente per il casellario comunica allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, ai fini men- zionati all’articolo 365 capoverso 2 lettere n–p, i seguenti dati concer- nenti le persone soggette all’obbligo di leva e i militari non appena sono registrati in VOSTRA: a. le sentenze penali per un crimine o un delitto; b. le misure privative della libertà; c. le decisioni concernenti l’insuccesso del periodo di prova. 2quinquies Abrogato
2sexies La comunicazione di cui al capoverso 2quater è effettuata median- te un’interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell’esercito e VOSTRA. I dati di cui al capoverso 2quater sono trattati in modo completamente automatizzato e sulla base del numero d’as- 2septies Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l’Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali relativi alle sentenze.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
21 RS 831.10
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Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
14 gennaio 2016.22 2 Eccettuate le disposizioni di cui al capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° luglio 2016. 3 Gli articoli 366a e 367 capoversi 2ter–2quinquies, nonché la disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2015 del Codice penale (cifra I 1) entreranno in vigore in un secondo tempo.
3 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
22 FF 2015 5883