Lexipedia

AS 2016 2195

Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

del 3 giugno 2016

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI); visto l’articolo 22a capoverso 1 lettera b della legge del 20 giugno 19972 sulle armi (LArm); visto l’articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 19953, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione territoriale 1 La presente ordinanza disciplina il controllo dell’esportazione, dell’importazione, del transito e della mediazione di: a. beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari e beni militari speciali che sono oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale; b. beni strategici che sono oggetto di accordi internazionali; c. beni che sono soggetti a controlli nazionali delle esportazioni. 2 È applicabile al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali aperti svizzeri, ai depositi di merci di gran consumo, ai depositi franchi doganali e alle enclavi doga- nali svizzere.

RS 946.202.1

2015-1950 2195

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Art. 2 Definizioni 1 In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 3 LBDI, nella presente ordinanza valgono le seguenti definizioni: a. armi ABC: ordigni esplosivi nucleari, armi biologiche e chimiche e relativi sistemi vettori; b. Stato partner: Stato che partecipa a misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera.

2 Nell’allegato 1 sono elencate altre definizioni.

Capitolo 2: Esportazione Sezione 1: Autorizzazioni

Art. 3 Obbligo dell’autorizzazione 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all’allegato 2 parte 1, beni utilizza- bili a fini civili e militari di cui all’allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all’allegato 3, beni strategici di cui all’allegato 4 o beni soggetti ai controlli naziona- li delle esportazioni di cui all’allegato 5 necessita di un’autorizzazione della Segrete- ria di Stato dell’economia (SECO). 2 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all’allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i nume- ri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l’UFE subentra alla SECO per l’applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza. 3 Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un’autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l’articolo 9 dell’ordinanza del 12 ottobre 20114 sulla statistica del commercio esterno. 4 Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC deve richiedere un’autorizzazione alla SECO nel caso in cui: a. tali beni non siano elencati negli allegati 2–5; b. per tali beni siano previste deroghe all’obbligo dell’autorizzazione.

4 RS 632.14

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Art. 4 Deroghe Non è necessaria alcuna autorizzazione d’esportazione per: a. i beni di cui agli allegati 2–5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; b. i composti chimici di cui all’allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo del- le esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l’articolo 14 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; c. le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all’allegato 6; d. le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; e. le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all’estero visite ufficiali annunciate se in se- guito sono reimportate in Svizzera; f. i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impie- ghi internazionali o a scopo d’istruzione; g. i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un’istru- zione in Svizzera; h. le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all’estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; i. le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro spor- tivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle.

Art. 5 Condizioni 1 Le autorizzazioni sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la stabile organizzazione nel territorio doganale svizze- ro o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. In casi motivati la SECO può prevedere eccezioni. 2 Per il rilascio di un’autorizzazione a una persona giuridica dev’essere fornita alla SECO la prova di un controllo attendibile, all’interno dell’azienda, del rispetto delle prescrizioni in materia di controlli delle esportazioni. 3 Per l’esportazione di armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni dev’essere stata rilasciata un’autorizzazione d’importazione da parte dello Stato di destinazione, sempreché il destinatario non sia un Governo estero o un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo. Al posto di un’autoriz-

5 RS 946.202.21

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

zazione d’importazione può essere fornita una prova che una tale autorizzazione non è necessaria.

Art. 6 Rifiuto 1 I motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere a e b LBDI sussistono in particolare se vi sono ragioni di supporre che i beni che devono essere esportati: a. sono destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferi- mento o all’impiego di armi ABC; b. contribuiscono all’armamento convenzionale di uno Stato in misura tale da accrescere le tensioni o l’instabilità regionali oppure da aggravare un conflit- to armato; c. non rimangono presso i destinatari finali dichiarati. 2 I motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b LBDI possono inoltre sussistere se: a. uno Stato partner ha negato allo stesso destinatario finale l’esportazione di un bene simile; b. lo Stato d’origine informa la Svizzera che, per la riesportazione, esige il suo consenso e questo non è dato; c. lo Stato destinatario vieta l’importazione.

Art. 7 Trasferibilità Le autorizzazioni non sono trasferibili.

Sezione 2: Autorizzazione singola

Art. 8 Documenti Per le autorizzazioni singole, la SECO può esigere in particolare i seguenti docu- menti: a. descrizioni delle aziende; b. conferme delle ordinazioni, contratti d’acquisto o fatture; c. certificati d’importazione dello Stato destinatario; d. dichiarazioni del destinatario finale relative alla destinazione finale.

Art. 9 Durata di validità Le autorizzazioni singole sono valide due anni. La loro durata di validità può essere prorogata una volta di due anni.

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Sezione 3: Autorizzazioni generali d’esportazione

Art. 10 Condizioni supplementari per il rilascio di un’autorizzazione generale d’esportazione 1 Le autorizzazioni generali d’esportazione sono rilasciate unicamente agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein. Questa condizione non si applica alle scuole universitarie e alle istituzioni pubbliche. 2 La persona fisica che presenta la domanda o i membri degli organi della persona giuridica che presenta la domanda non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, per infrazioni: a. alla LBDI; b. alla legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico; c. alla LArm; d. alla legge federale del 21 marzo 20037 sull’energia nucleare; oppure e. alla legge federale del 25 giugno 19828 sulle misure economiche esterne.

Art. 11 Documenti Per le autorizzazioni generali ordinarie d’esportazione, la SECO può esigere in particolare i seguenti documenti: a. descrizioni delle aziende; b. programmi di controllo interni alle aziende; c. rapporti sui beni esportati con un’autorizzazione generale d’esportazione.

Art. 12 Autorizzazione generale ordinaria d’esportazione

1 La SECO può rilasciare un’autorizzazione generale ordinaria d’esportazione

(AGO) per l’esportazione di beni di cui all’allegato 2 parte 2 e agli allegati 3 e 5 verso gli Stati che partecipano a tutte le misure di controllo internazionali non obbli- gatorie dal profilo del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera. L’elenco di questi Stati è contenuto nell’allegato 7.

2 La SECO può altresì rilasciare un’AGO per l’esportazione di beni di cui

all’allegato 4 verso Stati membri dell’Unione europea o verso Stati che hanno siglato un accordo di cooperazione con l’Unione europea in merito ai programmi europei di navigazione satellitare.

6 RS 514.51 7 RS 732.1 8 RS 946.201

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Art. 13 Autorizzazione generale straordinaria d’esportazione La SECO può rilasciare un’autorizzazione generale straordinaria d’esportazione (AGS) per l’esportazione di beni di cui all’allegato 2 parte 2 e di cui agli allegati 3 e

5 verso Stati che non figurano nell’elenco dell’allegato 7.

Art. 14 Durata di validità Le autorizzazioni generali d’esportazione sono valide due anni.

Sezione 4: Disposizioni speciali

Art. 15 Rappresentanze diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali Le forniture in provenienza o a destinazione di rappresentanze diplomatiche o con- solari, nonché di organizzazioni internazionali in Svizzera e nel Liechtenstein sono equiparate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni, ai sensi della pre- sente ordinanza.

Art. 16 Depositi doganali aperti o depositi franchi doganali La fornitura di beni di cui agli allegati 2–5 a depositi doganali aperti o a depositi franchi doganali necessita di un’autorizzazione singola.

Sezione 5: Obblighi dell’esportatore

Art. 17 Indicazioni all’atto dell’esportazione 1 Chiunque esporta beni con un’autorizzazione deve indicare il numero dell’autoriz- zazione nella dichiarazione doganale. 2 Se si tratta di un’autorizzazione generale d’esportazione, sui documenti commer- ciali relativi all’esportazione dev’essere apposta l’indicazione «Questi beni sotto- stanno ai controlli internazionali delle esportazioni». 3 Chiunque esporta beni che sono enumerati nei capitoli della tariffa doganale9 28– 29, 30 (solo le voci 3002.1000–9000), 34, 36–40, 54–56, 59, 62, 65 (solo la voce 6506.1000), 68–76, 79, 81–90 e 93, ma che non soggiacciono all’obbligo dell’auto- rizzazione secondo l’articolo 3 o che sono esentati dall’obbligo dell’autorizzazione d’esportazione secondo l’articolo 4, deve menzionare nella dichiarazione doganale l’indicazione «esente da autorizzazione».

9 Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), allegati 1 e 2. È possibile consultare gratuitamente la tariffa doganale su www.ezv.admin.ch/index.html?lang=it > Tariffa doganale – Tares.

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Art. 18 Prova e conservazione dei documenti

1 Su richiesta della SECO si deve provare, esibendo i relativi documenti, che

l’esportazione dei beni esente da autorizzazione ha avuto luogo conformemente al diritto. 2 La SECO può esigere in qualsiasi momento informazioni sulla destinazione finale dei beni esportati con un’autorizzazione generale d’esportazione. 3 Per l’esportazione di armi da fuoco, relative parti e accessori, devono essere pre- sentate alla SECO, su richiesta, un’autorizzazione d’importazione dello Stato di destinazione oppure una prova che un’autorizzazione d’importazione non era neces- saria. 4 Tutti i documenti necessari per l’esportazione devono essere conservati per dieci anni a partire dalla data dell’imposizione doganale e presentati, su richiesta, alle autorità competenti.

Capitolo 3: Importazione, transito e mediazione Sezione 1: Importazione

Art. 19 Condizioni e documenti per le autorizzazioni e i certificati d’importazione 1 Le autorizzazioni e i certificati d’importazione sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la loro stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale sviz- zera.

2 La SECO può in particolare richiedere i seguenti documenti:

a. descrizioni delle aziende; b. conferme delle ordinazioni, contratti d’acquisto o fatture; c. dichiarazioni del destinatario finale relative alla destinazione finale.

Art. 20 Durata di validità Le autorizzazioni e i certificati d’importazione sono validi due anni.

Art. 21 Autorizzazioni d’importazione 1 Chiunque intende importare beni di cui all’allegato 2 parte 2 categoria 9 che sono destinati a sistemi il cui carico utile è di almeno 500 kg e che possono raggiungere una portata di almeno 300 km necessita di un’autorizzazione della SECO. 2 Le autorizzazioni d’importazione possono essere subordinate alle dichiarazioni del destinatario relative alla destinazione finale. 3 L’importatore deve poter fornire, su richiesta, la prova dell’importazione regola- mentare o della destinazione finale.

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Art. 22 Certificato d’importazione 1 Chiunque intende importare beni può chiedere alla SECO il rilascio di un certifi- cato d’importazione se lo Stato che li fornisce ne fa espressamente richiesta. 2 La SECO può subordinare il rilascio dei certificati d’importazione all’esibizione di prove relative all’importazione considerata e all’impiego finale dei beni.

Art. 23 Condizioni speciali d’importazione 1 Chiunque intende esportare beni di cui all’allegato 2 parte 1 deve confermare per scritto all’UFE di essere a conoscenza del fatto che i beni sottostanno a obblighi internazionali. 2 L’UFE può esigere dall’importatore e dal destinatario finale di tali beni la prova dell’importazione regolamentare o della destinazione finale. 3 Esso può controllare la destinazione finale dei beni mediante controlli sul posto.

Sezione 2: Transito

Art. 24 1 La SECO rifiuta il transito qualora sussistano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI. 2 Essa rifiuta altresì il transito dei beni di cui agli allegati 2–5 in assenza di un’autorizzazione d’esportazione dello Stato d’origine o dello Stato che fornisce i beni per lo Stato di destinazione definitivo. 3 La prova della fornitura giuridicamente conforme deve essere addotta al momento dell’entrata dei beni nel territorio doganale svizzero.

4 I capoversi 2 e 3 non si applicano:

a. ai beni destinati a uno Stato elencato nell’allegato 7; b. agli agenti di scorta incaricati da uno Stato, in transito in occasione di visite ufficiali annunciate e in possesso di armi da fuoco e delle relative munizioni; c. a persone che viaggiano in aereo e fanno scalo intermedio in Svizzera e che, nei bagagli, portano con sé per uso personale armi di cui all’articolo 4 LArm, relative parti e accessori, nonché munizioni o elementi di munizioni, sempreché queste merci non lascino la zona di transito dell’aeroporto; que- sto disciplinamento si applica anche ai bagagli spediti in precedenza o in seguito. 5 L’uscita da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale è parificata al transito.

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Sezione 3: Mediazione

Art. 25 1 Chiunque intende esercitare la mediazione di beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC deve richiedere un’autorizzazione alla SECO. 2 La SECO rifiuta la mediazione se ha ragioni di supporre che i beni oggetto della stessa sono destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferi- mento o all’impiego di armi ABC.

Capitolo 4: Procedura

Art. 26 Controllo 1 La SECO esamina le domande di rilascio delle autorizzazioni ed effettua controlli secondo gli articoli 9 e 10 LBDI.

2 Il controllo al confine compete agli agenti doganali.

3 Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) assicura il servizio d’informazione secondo l’articolo 21 LBDI.

Art. 27 Competenze nella procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1 La SECO approva le domande di autorizzazioni singole se non vi sono indizi

dell’esistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI.

2 Essa rifiuta le domande di autorizzazioni se vi è un motivo di rifiuto di cui

all’articolo 6 LBDI. 3 Negli altri casi decide d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e dopo aver sentito il SIC. Se non è possibile giungere a un accordo, decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

Art. 28 Consulenza tecnica

1 Per la consulenza tecnica la SECO può fare appello ad altre autorità federali,

associazioni di categoria, organizzazioni competenti e specialisti. 2 Il personale delle associazioni e delle organizzazioni competenti nonché gli specia- listi sono tenuti al segreto d’ufficio in virtù dell’articolo 320 del Codice penale10.

10 RS 311.0

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 29 Pubblicazione Il contenuto degli allegati 1–3 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale.

Art. 30 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 25 giugno 199711 sul controllo dei beni a duplice impiego è abro- gata.

Art. 31 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 8.

Art. 32 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

3 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

11 RU 1997 1704, 1999 2471, 2000 187, 2002 349, 2005 601 3537, 2007 1469, 2008 5525, 2009 6937, 2011 3981, 2012 1703 1773 6781, 2014 2507 4553

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Allegati 1–312 (art. 2 cpv. 2 e 3 cpv. 1 e 2)

12 I testi degli all. 1–3 non sono pubblicati né nella RU né nella RS. È possibile consultarli al sito Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Control- li all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elen- chi dei beni.

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Allegato 4 (art. 3 cpv. 1)

Beni strategici Il presente allegato non contiene ancora alcuna iscrizione.

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Allegato 5 (art. 3 cpv. 1)

Beni soggetti a controlli nazionali delle esportazioni

1. Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di

munizioni conformemente alla LArm che non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e neppure all’allegato 3 della presente ordinanza. Fanno eccezione, nel commercio non professionale, coltelli e pugnali conforme- mente all’articolo 7 dell’ordinanza del 2 luglio 200813 sulle armi.

2. Esplosivi e polvere esplosiva conformemente alla legge federale del 25 mar-

zo 197714 sugli esplosivi che non sono soggetti alla legislazione sul materia- le bellico e agli allegati 2 e 3 della presente ordinanza.

13 RS 514.541 14 RS 941.41

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Allegato 6 (art. 4 lett. c)

Elenco degli Stati di cui all’articolo 4 lettera c Andorra Austria Belgio Bulgaria Cipro Città del Vaticano Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Islanda Italia Lettonia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Malta Monaco Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica ceca Romania San Marino Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Allegato 7 (art. 12 cpv. 1)

Elenco degli Stati di cui all’articolo 12 capoverso 1 Argentina Australia Austria Belgio Bulgaria Canada Corea (Sud) Danimarca Finlandia Francia Germania Giappone Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica ceca Spagna Stati Uniti d’America Svezia Turchia Ucraina Ungheria

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Allegato 8 (art. 30)

Modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza del 10 dicembre 200415 sull’energia nucleare

Art. 13 lett. abis L’Ufficio federale è competente per il rilascio: abis di licenze per l’esportazione e l’intermediazione di tecnologia concernente materiali nucleari;

Art. 14 Procedura di licenza per l’esportazione e l’intermediazione di materiali nucleari e di tecnologia concernente materiali nucleari

1 L’Ufficio federale approva le domande di licenza per l’esportazione e

l’intermediazione di materiali nucleari e di tecnologia concernente materiali nucleari se non vi sono indizi di un mancato adempimento delle condizioni per il rilascio della licenza di cui all’articolo 7 LENu. 2 Esso rifiuta le domande se una delle condizioni necessarie per il rilascio della licenza di cui all’articolo 7 LENu non è adempiuta. 3 Negli altri casi decide d’intesa con gli organi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confe- derazione. Se non è raggiunta un’intesa decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento.

Art. 19 Abrogato

Allegato 1 lett. k e l Nella presente ordinanza, s’intende per: k. tecnologia: le conoscenze specifiche, in generale non accessibili al pubblico o che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, sotto forma di dati tecnici o di assistenza tecnica, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all’utilizzazione; l. Stato partner: Stato che partecipa a misure di controllo internazionali non vincolanti dal profilo del diritto internazionale e sostenute dalla Svizzera.

15 RS 732.11

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

2. Ordinanza del 21 marzo 201216 sull’applicazione delle salvaguardie

Art. 2 cpv. 1 lett. g

1 La presente ordinanza si applica:

g. all’importazione e all’esportazione di materiali nucleari e di beni menzionati nell’allegato 2 parte 1 dell’ordinanza del 3 giugno 201617 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI);

Art. 4 Competenze L’Ufficio federale dell’energia è competente per la vigilanza sulle misure di salva- guardia (autorità di vigilanza).

Art. 15 cpv. 1 1 Chi esercita attività ai sensi dell’allegato 2 è tenuto a informarne ogni anno l’UFE. Le dichiarazioni annue devono essere inoltrate entro 90 giorni dalla fine dell’anno.

Art. 17 e 19 Abrogati

Art. 21 cpv. 2 2 I terreni e i locali degli importatori e degli utilizzatori finali di beni ai sensi dell’allegato 2 parte 1 OBDI possono essere sottoposti a ispezione.

Art. 23 Ricerca e sviluppo in relazione con il ciclo di combustibile nucleare 1 Chi svolge attività di ricerca e sviluppo in relazione con il ciclo di combustibile nucleare deve: a. presentare spontaneamente all’UFE, ogni anno una descrizione generale di tali attività; b. comunicare all’UFE, su richiesta, l’identità delle persone che svolgono tali attività.

2 L’UFE può verificare queste informazioni mediante ispezioni.

Art. 29 cpv. 1

1 L’UFE informa immediatamente gli interessati che l’AIEA ha annunciato

un’ispezione. Ne precisa l’ora, il luogo e i partecipanti.

16 RS 732.12 17 RS 946.202.1

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

Art. 32 lett. a In virtù dell’articolo 15 della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego è punito: a. chiunque contravviene all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 15;

Art. 34 Adeguamento degli allegati Se gli impegni internazionali della Svizzera nell’ambito delle misure di garanzia lo esigono, gli allegati 1, 2, 4 e 5 sono adeguati dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

Allegato 2 n. 1–8 e 12–14

1. Fabbricazione di tubi rotori per centrifughe o assemblaggio di centrifughe a

gas Per tubi rotori per centrifughe s’intendono i cilindri a parete sottile descritti al numero di controllo delle esportazioni (NCE) 0B001.b.3 dell’allegato 2 parte 1 OBDI. Le centrifughe a gas sono normalmente composte di uno o più cilindri a parete sottile di diametro compreso tra 75 e 400 mm contenuti in un ambiente sottovuoto e fatti ruotare a un’elevata velocità periferica – minimo 300 m/s circa – mantenendo verticale l’asse centrale. Per raggiunge- re tale velocità elevata i materiali di costruzione dei componenti rotanti de- vono avere un elevato rapporto resistenza/densità e gli assiemi rotori, con i relativi componenti, devono essere fabbricati con tolleranze minime.

2. Fabbricazione di barriere di diffusione

Per barriere di diffusione s’intendono i filtri porosi sottili secondo il NCE 0B001.c.1. dell’allegato 2 parte 1 OBDI.

3. Fabbricazione o assemblaggio di sistemi a laser

Per sistemi a laser s’intendono i sistemi contenenti gli elementi secondo il NCE 0B001.g dell’allegato 2 parte 1 OBDI.

4. Fabbricazione o assemblaggio di separatori elettromagnetici di isotopi

Per separatori elettromagnetici di isotopi s’intendono gli elementi che contengono le sorgenti di ioni secondo il NCE 0B001.j.1-4 dell’allegato 2 parte 1 OBDI.

5. Fabbricazione o assemblaggio di colonne o attrezzature di estrazione

Per colonne o attrezzature di estrazione s’intendono gli elementi secondo i NCE 0B001.e.1-3 e 6 e 0B001.f.1-3 dell’allegato 2 parte 1 OBDI.

6. Fabbricazione di ugelli di separazione aerodinamici o tubi vortex

Per ugelli di separazione aerodinamici o tubi vortex s’intendono gli ugelli separatori e i tubi vortex secondo il NCE 0B001.d.1 e 2. dell’allegato 2 parte 1 OBDI.

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

7. Fabbricazione o assemblaggio di generatori di plasma di uranio

Per generatori di plasma di uranio s’intendono i sistemi per la generazione di plasma di uranio appositamente progettati o preparati, che possono conte- nere cannoni a fascio elettronico a striscia o a scansione con potenza utile sull’obiettivo superiore a 2,5 kW/cm.

8. Fabbricazione di tubi di zirconio

Per tubi di zirconio s’intendono i tubi secondo il NCE 0A001.f dell’allegato

2 parte 1 OBDI.

12. Fabbricazione di barre di controllo del reattore

Per barre di controllo del reattore s’intendono le barre secondo il NCE 0A001.d dell’allegato 2 parte 1 OBDI.

13. Fabbricazione di contenitori e serbatoi aventi requisiti di sicurezza alla

criticità Per contenitori e serbatoi aventi requisiti di sicurezza alla criticità s’intendono i contenitori e serbatoi secondo le note c ed e relative al NCE 0B006 dell’allegato 2 parte 1 OBDI.

14. Fabbricazione di macchine di taglio di elementi di combustibile irradiato

Per macchine di taglio di elementi di combustibile irradiato s’intendono le attrezzature secondo la nota b relativa al NCE 0B006 dell’allegato 2 parte 1 OBDI.

Allegato 3 Abrogato

Allegato 5 (rimando) (art. 11 e 14 cpv. 2)

3. Ordinanza del 21 agosto 201318 sul controllo dei composti chimici

Art. 4 Autorizzazioni 1 Il Consiglio federale rilascia le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 11 su proposta del DEFR.

2 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) approva le domande di autorizza-

zioni singole in assenza di indizi di uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 della

18 RS 946.202.21

O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2016

legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego o all’articolo 20 capoverso 1 della presente ordinanza. 3 Essa respinge le domande di autorizzazione in presenza di uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 della legge sul controllo dei beni a duplice impiego o all’articolo

20 della presente ordinanza.

4 Per l’esame materiale delle domande di autorizzazione, essa può consultare altre unità della Confederazione, segnatamente il Laboratorio Spiez, nonché organizza- zioni e associazioni specializzate come pure periti.

5 Negli altri casi essa decide d’intesa con le unità competenti del Dipartimento

federale degli affari esteri (DFAE), del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e dopo aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione. In mancanza di accordo, decide il Consi- glio federale su proposta del DEFR.

Art. 21 cpv. 3

3 È valida due anni. La sua validità può essere prorogata una volta di due anni.

Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) | Lexipedia | Lexipedia