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AS 2016 2637

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

Modifica del 7 luglio 2016

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:

Art. 2a Lettura del microchip Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 2252/20042 e alle disposizioni d’esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.

Art. 13 cpv. 1 lett. c

1 I documenti di viaggio sono validi:

c. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capo- verso 4: dieci mesi; dopo il viaggio autorizzato conformemente all’articolo 9 il passaporto per stranieri perde la propria validità.

1 RS 143.5 2 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

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Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O RU 2016

II L’ordinanza del 24 ottobre 20073 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 71d cpv. 6 6 Il cittadino di cui ai capoversi 1 e 4 titolare di una carta non biometrica, rilasciata dopo il 12 dicembre 2008 secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1030/20024, o di un altro documento cartaceo può conservarli fino alla scadenza della loro durata di validità.

Art. 72a Lettura delle impronte digitali

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) determina le imprese di

trasporto aereo e gli esercenti aeroportuali abilitati, al momento del controllo dei passeggeri precedente l’imbarco, a leggere le impronte digitali registrate nel micro- chip sulla base dei seguenti criteri: a. il rischio di migrazione illegale constatato per determinati voli o determinate provenienze; b. il numero di persone che, all’arrivo in Svizzera mediante un volo precedente, non disponeva dei necessari documenti di viaggio, visti o carte di soggiorno; c. l’affidabilità dei documenti di viaggio e d’identità emessi dagli Stati non membri dell’UE o dell’AELS; d. la constatazione di comportamenti fraudolenti o di nuove modalità che richiedono una lettura delle impronte digitali.

2 Il DFGP determina i luoghi e la durata di tali controlli.

3 Può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 1030/20025 e alle disposizioni d’esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip. 4 La SEM è autorizzata a comunicare i diritti di lettura per le impronte digitali regi- strati nel microchip: a. agli Stati con cui il DFGP ha concluso un accordo ai sensi del capoverso 3; b. alle autorità svizzere autorizzate a procedere alla lettura delle impronte digi- tali ai sensi dell’articolo 102b LStr; c. alle imprese e agli esercenti di cui al capoverso 1.

3 RS 142.201

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 71c.

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Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O RU 2016

Art. 85 cpv. 2 2 Il DFGP determina in un’ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità prepo- ste al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d’approvazione.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

7 luglio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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