AS 2016 2703
Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)
Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
Modifica del 29 giugno 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:
Art. 129 1 Gli obblighi di cui agli articoli 27, 28 capoversi 2-4, 30 capoversi 2 e 3, 31, 36 capoverso 2, 37 capoversi 1 lettera d e 2, 40 secondo periodo e 41-43 devono essere adempiuti al più tardi dal 1° gennaio 2018. 2 Fino al 31 dicembre 2017 la deroga all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 37 capoverso 4 può essere fatta valere senza un accordo secondo l’articolo 32 capo- verso 3 LInFi o uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza.
II L’ordinanza del 2 dicembre 19962 sulle borse è modificata come segue:
1 Gli obblighi di cui agli articoli 30 capoverso 2 e 31 capoversi 1 lettera d e 2 devono essere adempiuti al più tardi dal 1° gennaio 2018. 2 Fino al 31 dicembre 2017 la deroga all’obbligo di comunicazione di cui all’arti- colo 31 capoverso 4 può essere fatta valere senza un accordo secondo l’articolo 32