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AS 2016 2969

Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

del 3 giugno 2016 (RU 2016 2195, RS 946.202.1)

Art. 23 cpv. 1

Invece di: 1 Chiunque intende esportare beni di cui all’allegato 2 parte 1 deve confermare per scritto all’UFE di essere a conoscenza del fatto che i beni sottostanno a obblighi internazionali l’innovazione.

Leggasi: 1 Chiunque intende importare beni di cui all’allegato 2 parte 1 deve confermare per scritto all’UFE di essere a conoscenza del fatto che i beni sottostanno a obblighi internazionali l’innovazione.

23 agosto 2016 Cancelleria federale

2016-2153 2969

O sul controllo dei beni a duplice impiego. Correzione RU 2016

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