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AS 2016 3239

Ordinanza sulla sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di sovrappressione

Ordinanza sulla sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di sovrappressione

Modifica del 16 settembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 aprile 20151 sulla sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di sovrappressione è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 5

5 I compiti dei tecnici possono essere svolti anche dal direttore.

Art. 15a Disposizioni particolari per gli interventi in immersione dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio Un capo intervento, presente in loco, si assume la responsabilità durante gli inter- venti in immersione forensi, di salvataggio, di ricerca e di recupero, segnatamente dinamici, svolti dai lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio, nonché duran- te la rispettiva formazione di base in immersione subacquea, la formazione continua e le immersioni di allenamento dei lavoratori subacquei della polizia e di salvatag- gio. In difetto d’altra disposizione, durante la preparazione e lo svolgimento di simili interventi in immersione il capo intervento è considerato direttore e tecnico. Egli può anche fare parte della squadra dei lavoratori subacquei.

Art. 22a Garanzia delle prime cure mediche durante gli interventi in immersione dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio Le prime cure mediche durante gli interventi in immersione dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio devono essere garantite dalla disponibilità in loco di una camera di decompressione secondo l’articolo 21 o da un piano di salvataggio equivalente, segnatamente ossigenoterapia normobarica in loco e trasporto in un centro medico specializzato nella malattia da decompressione.

1 RS 832.311.12

2016-1605 3239

Sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di sovrappressione. O RU 2016

Art. 44 cpv. 1, frase introduttiva e 2 1 Prima dell’inizio dei lavori o dell’intervento in immersione, il datore di lavoro o il capo intervento dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio è tenuto a informarsi sulle condizioni di lavoro locali che possono presentare rischi maggiori riguardanti i seguenti punti: 2 Il datore di lavoro o il capo intervento dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio stabilisce quali tecnici impiegare nell’esecuzione dei lavori. Egli è tenuto ad adottare le pertinenti misure di sicurezza.

Art. 45 cpv. 1 e 2 1 Se durante i lavori sulle acque o lungo le acque sussiste il pericolo di annegamento, devono essere messi a disposizione equipaggiamenti di protezione e di salvataggio appropriati quali giubbotti o collari di salvataggio, salvagenti, cordame, cime e ganci. Essi devono poter essere utilizzati in qualsiasi momento conformemente alla loro destinazione.

2 Devono inoltre essere a disposizione una o più imbarcazioni di salvataggio a

motore. Esse devono poter essere utilizzate indipendentemente dai lavori in immer- sione in corso. Non è necessario disporre di imbarcazioni di salvataggio a motore se il salvataggio è garantito da un luogo in superficie, segnatamente dalla riva, da pontoni, zattere, piattaforme, pontili, dall’aria per mezzo di elicotteri oppure dall’acqua da una squadra di lavoratori subacquei o da un lavoratore subacqueo.

Art. 47 cpv. 1, 6 e 7 1 I lavoratori subacquei devono essere riforniti in modo corretto di aria respirabile o gas respirabile per tutto il tempo che si trovano in acqua. 6 È possibile rinunciare alla maschera coprente l’intero viso durante gli interventi in immersione forensi, di salvataggio, di ricerca e di recupero, segnatamente dinamici, svolti dai lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio, nonché durante la rispettiva formazione di base in immersione subacquea, la formazione continua e le immersioni di allenamento dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio, se è necessario segnatamente in ragione delle correnti, della topografia subacquea, di ostacoli in acqua e per la penetrazione in oggetti da recuperare. In tali casi, vanno rispettati gli standard internazionali delle organizzazioni riconosciute per la forma- zione in immersione subacquea. 7 Nel quadro della loro attività di formazione professionale, gli istruttori subacquei possono immergersi senza maschera coprente l’intero viso. Vanno rispettati gli standard internazionali delle organizzazioni riconosciute per la formazione in immersione subacquea.

Art. 50 cpv. 4 e 5 4 È possibile rinunciare al collegamento vocale di cui al capoverso 2 durante gli interventi in immersione forensi, di salvataggio, di ricerca e di recupero, segnata- mente dinamici, svolti dai lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio, nonché

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Sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di sovrappressione. O RU 2016

durante la rispettiva formazione di base in immersione subacquea, la formazione continua e le immersioni di allenamento dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio, se è necessario segnatamente in ragione delle correnti, della topografia subacquea, di ostacoli in acqua e per la penetrazione in oggetti da recuperare. 5 Nel quadro della loro attività di formazione professionale, gli istruttori subacquei possono immergersi senza il collegamento vocale di cui al capoverso 2.

Art. 51 Cima guida e manichetta di rifornimento 1 Il lavoratore subacqueo deve essere collegato alla superficie per mezzo di una cima guida o una manichetta di rifornimento. 2 La cima guida e la manichetta di rifornimento devono essere atte a garantire un impiego sicuro del lavoratore subacqueo in acqua nonché il ritrovamento e il recu- pero in sicurezza di un lavoratore subacqueo disperso o inabile all’azione.

3 Si può rinunciare alla cima guida se:

a. almeno due lavoratori subacquei con attrezzatura subacquea autonoma si immergono contemporaneamente, collaborano come gruppo e mantengono il contatto visivo o dispongono di un altro sistema affidabile per ritrovarsi; b. un lavoratore subacqueo si immerge da solo, la profondità di immersione è inferiore a dieci metri, la sua posizione può essere constatata in qualsiasi momento dalla superficie ed è assicurato un recupero tempestivo dalla superficie; c. essa comprometterebbe la sicurezza del lavoratore subacqueo, segnatamente in corsi d’acqua, in impianti tecnici, durante la penetrazione in un oggetto da recuperare o in ragione della topografia subacquea.

Art. 52 cpv. 4 4 Per gli istruttori subacquei e i lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio adeguatamente formati che svolgono regolarmente interventi in immersione, in caso di impiego di aria respirabile proveniente dall’atmosfera la profondità di immersione massima ammessa è di 50 metri e in caso di impiego di gas respirabile la pressione parziale massima ammessa per l’azoto è di 5,0 bar.

Art. 55 cpv. 5 5 Durante gli interventi in immersione forensi, di salvataggio, di ricerca e di recu- pero, segnatamente dinamici, svolti dai lavoratori subacquei della polizia e di salva- taggio, nonché durante la rispettiva formazione di base in immersione subacquea, la formazione continua e le immersioni di allenamento dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio, e durante l’attività di formazione professionale degli istrut- tori subacquei, la squadra è composta di almeno due lavoratori subacquei.

Art. 61a Abrogato

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Sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di sovrappressione. O RU 2016

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2016.

2 L’articolo 50 capoversi 4 e 5 entra in vigore il 1° gennaio 2018.

16 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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