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AS 2016 3315

AS 2016 3315

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del 16 settembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. c e 3 2 Per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i seguenti coefficienti:

c. supplementi in tutte le zone, eccetto la regione d’estivazione, per:

1. zone declive con declività del 18–35 per cento 0,016 USM per ha

2. zone declive con declività superiore al 35 fino 0,027 USM per ha

al 50 per cento

3. zone declive con declività superiore al 50 per 0,054 USM per ha

cento

4. agricoltura biologica coefficienti lett. a maggiorati del 20 %

5. alberi da frutto ad alto fusto nei campi 0,001 USM per albero

3 Nel calcolo dei supplementi secondo il capoverso 2 lettera c numeri 1–4 si conside- rano soltanto le superfici aventi diritto ai rispettivi pagamenti diretti. Per il supple- mento per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo il capoverso 2 lettera c numero 5 si considerano soltanto gli alberi per i quali vengono versati i contributi per la biodiversità del livello qualitativo I.

1 RS 910.91

2016-1138 3315

O sulla terminologia agricola RU 2016

Art. 10 Comunità aziendale Per comunità aziendale s’intende il raggruppamento di due o più aziende in un’unica azienda, se: a. la collaborazione è disciplinata in un contratto scritto; b. i gestori gestiscono congiuntamente la comunità aziendale per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assumono il rischio d’impresa; c. i gestori delle aziende coinvolte sono occupati nella comunità aziendale e non lavorano al di fuori di essa in misura superiore al 75 per cento; d. i centri delle aziende coinvolte sono situati entro una distanza di percorso di

15 km al massimo; e

e. ciascuna delle aziende coinvolte, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0,20 USM.

Art. 12 Comunità aziendale settoriale Vi è una comunità aziendale settoriale se: a. più aziende tengono in comune animali da reddito o gestiscono congiunta- mente una parte delle loro attività; b. la collaborazione e la ripartizione delle superfici e degli animali sono disci- plinate in un contratto scritto; c. i gestori delle aziende coinvolte sono occupati nella comunità aziendale set- toriale; d. i centri delle aziende coinvolte sono situati entro una distanza di percorso di

15 km al massimo; e

e. ciascuna delle aziende coinvolte, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0,20 USM.

Art. 19 cpv. 7 7 Per superficie permanentemente inerbita s’intende anche una selva curata di casta- gni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.

O sulla terminologia agricola RU 2016

II L’allegato è modificato come segue:

N. 1, titolo Coeffi- ciente per animale

1. Animali della specie bovina (specie bos) e bufali (bubalus arnee)

N. 2

2. Animali della specie equina

2.1 Altezza al garrese 148 cm e oltre

2.1.1 oltre 900 giorni di età 0,70

2.1.2 oltre 180 fino a 900 giorni di età 0,50

2.1.3 fino a 180 giorni di età 0,30

2.2 Altezza al garrese fino a 148 cm

2.2.1 oltre 900 giorni di età 0,35

2.2.2 oltre 180 fino a 900 giorni di età 0,25

2.2.3 fino a 180 giorni di età 0,15

N. 5.1 e 5.2

5.1 Bisonti di oltre 900 giorni di età (riproduttori adulti) 1,00

5.2 Bisonti fino a 900 giorni di età (allevamento e ingrasso) 0,40

III L’ordinanza del 23 ottobre 20132 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 1 Per ogni settore l’intervallo tra due controlli di base non deve essere più lungo del periodo di cui all’allegato 1, tenuto conto che per fine del periodo si intende la fine dell’anno civile corrispondente.

2 RS 910.15

O sulla terminologia agricola RU 2016

IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 L’allegato (n. II) entra in vigore il 1° gennaio 2018.

16 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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