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AS 2016 3573

Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio

Ordinanza del DFF concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio

Modifica del 13 settembre 2016

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20091 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 e 4

3 L’interesse moratorio viene riscosso unicamente se ammonta ad almeno

100 franchi. È fatto salvo l’interesse moratorio per crediti fatti valere nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata. 4 In caso di riscossione posticipata dell’imposta sull’importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio ai sensi del capoverso 1 lettere a, c o d se all’atto dell’importazione l’importatore era registrato come contribuente sul territorio sviz- zero e se egli avesse potuto dedurre a titolo di imposta precedente l’imposta dovuta all’Amministrazione federale delle dogane.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

13 settembre 2016 Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

1 RS 641.207.1

2016-1372 3573

Interesse moratorio e rimuneratorio. O del DFF RU 2016

3574