AS 2016 3573
Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio
Ordinanza del DFF concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio
Modifica del 13 settembre 2016
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20091 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 e 4
3 L’interesse moratorio viene riscosso unicamente se ammonta ad almeno
100 franchi. È fatto salvo l’interesse moratorio per crediti fatti valere nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata. 4 In caso di riscossione posticipata dell’imposta sull’importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio ai sensi del capoverso 1 lettere a, c o d se all’atto dell’importazione l’importatore era registrato come contribuente sul territorio sviz- zero e se egli avesse potuto dedurre a titolo di imposta precedente l’imposta dovuta all’Amministrazione federale delle dogane.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
13 settembre 2016 Dipartimento federale delle finanze:
Ueli Maurer
1 RS 641.207.1
2016-1372 3573
Interesse moratorio e rimuneratorio. O del DFF RU 2016
3574